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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 22/10/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1927/2025
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa BA Cao Presidente relatore
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 16.07.2025, da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Manuela Albini
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Federica Califano
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in Cinisello Balsamo (MI), in data 18.09.2019,
(anno 2019, atto n. 79, parte 1, ufficio 1);
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato il [...] Persona_1
- nato il [...] Persona_2 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 16.07.2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni, come rettificate con note scritte depositate in data 7.10.2025:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. Parte_2 Parte_1
151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Cinisello Balsamo (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
• confermare i provvedimenti in essere di cui al decreto provvisorio del Tribunale per i Minorenni in atti il quale ha dichiarato la sospensione dei genitori dalla responsabilità genitoriale sui figli minori nominando tutore provvisorio dei bambini il sindaco di Cinisello Balsamo ed autorizzando il trasferimento dei minori presso la residenza dei nonni materni, oltre ulteriori previsioni.
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1) I coniugi vivranno separati obbligandosi al mutuo rispetto ed alla collaborazione reciproca.
2) Entrambi i genitori, ciascuno dal momento del reperimento di un'attività lavorativa, circostanza che dovranno immediatamente reciprocamente comunicarsi, corrisponderanno, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma mensile di € 250,00. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il giorno 5 di ogni mese, e la somma dovuta dovrà essere rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT.
3) Entrambi i genitori, sia prima che dopo il reperimento dell'attività lavorativa, corrisponderanno il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ludiche nell'interesse dei minori stessi, secondo il Protocollo del Tribunale di Como.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi. Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARAla separazione personale dei coniugi
Parte_3
E
[...]
Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 18.09.2019 in Cinisello Balsamo con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cinisello Balsamo
(anno 2019, atto n.79, parte 1, ufficio 1),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cinisello Balsamo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 17.10.2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa BA Cao
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa BA Cao Presidente relatore
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 16.07.2025, da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Manuela Albini
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Federica Califano
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in Cinisello Balsamo (MI), in data 18.09.2019,
(anno 2019, atto n. 79, parte 1, ufficio 1);
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato il [...] Persona_1
- nato il [...] Persona_2 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 16.07.2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni, come rettificate con note scritte depositate in data 7.10.2025:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. Parte_2 Parte_1
151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Cinisello Balsamo (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
• confermare i provvedimenti in essere di cui al decreto provvisorio del Tribunale per i Minorenni in atti il quale ha dichiarato la sospensione dei genitori dalla responsabilità genitoriale sui figli minori nominando tutore provvisorio dei bambini il sindaco di Cinisello Balsamo ed autorizzando il trasferimento dei minori presso la residenza dei nonni materni, oltre ulteriori previsioni.
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1) I coniugi vivranno separati obbligandosi al mutuo rispetto ed alla collaborazione reciproca.
2) Entrambi i genitori, ciascuno dal momento del reperimento di un'attività lavorativa, circostanza che dovranno immediatamente reciprocamente comunicarsi, corrisponderanno, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma mensile di € 250,00. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il giorno 5 di ogni mese, e la somma dovuta dovrà essere rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT.
3) Entrambi i genitori, sia prima che dopo il reperimento dell'attività lavorativa, corrisponderanno il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ludiche nell'interesse dei minori stessi, secondo il Protocollo del Tribunale di Como.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi. Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARAla separazione personale dei coniugi
Parte_3
E
[...]
Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 18.09.2019 in Cinisello Balsamo con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cinisello Balsamo
(anno 2019, atto n.79, parte 1, ufficio 1),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cinisello Balsamo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 17.10.2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa BA Cao