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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/12/2025, n. 7593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7593 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.51 CCII nel procedimento di reclamo ai sensi della citata norma iscritto al n.
2259 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 e pendente
TRA
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante, difesa dall'avv. GEMELLI PAOLO MARIA, con studio in Roma, via Nomentana, 246-248, reclamante
E
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 197/2025 della CP_1
in persona del suo curatore, non costituita,
[...]
E
(c.f. ), non costituita Controparte_2 P.IVA_2 resistenti
OGGETTO: reclamo avverso la sentenza n.240/25 emessa dal
Tribunale di Roma in data 21/03/2025.
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta in atti.
« […] Con ricorso depositato in data 29 ottobre 2024, la
[...]
(di seguito TIM S.p.A.), chiedeva la dichiarazione di apertura CP_2 della liquidazione giudiziale della società allegando e CP_1 deducendo:
- di essere titolare nei confronti della di crediti da CP_1
r.g. n. 1 fornitura di prodotti e servizi di telecomunicazione mobile per complessivi
€ 138.390,70, di cui invano aveva ingiunto il pagamento notificando alla predetta Società il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 8199/2024 del 26 giugno 2024 (R.G. n. 17665/2024), dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. con Decreto Cron. n. 18920/2024 del 18 settembre 2024, e successivamente atto di precetto;
- di aver inutilmente tentato il recupero coattivo del proprio credito, allegando l'esito negativo del pignoramento mobiliare eseguito nei confronti della Società.
All'esito del giudizio il Tribunale di Roma con sentenza n. 240/2025, pubblicata in data 21 marzo 2025 – Rep. n. 260/2025 del 21/03/2025, dichiarava l'apertura della Liquidazione Giudiziale n. 197/2025 nei confronti della nominando il Curatore Fallimentare nella CP_1 persona dell'avv. Marco Antonelli».
Proponeva reclamo la società, evidenziando di non essere stata posta in condizione di partecipare al giudizio in sede fallimentare, in quanto convocata ad un indirizzo pec di recente variato di ufficio, avendo ancora in uso la casella già da lungo tempo attivata e sempre rinnovata;
allegava i bilanci degli anni 2021-2023 da cui si evincerebbe la assenza dei requisiti dimensionali per la sottoposizione a liquidazione giudiziale della impresa;
contestava la sussistenza di uno stato di insolvenza, anche perchè trattavasi di società inattiva da anni.
La LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 197/2025 della CP_1
e la non si sono costituite nel giudizio. Controparte_2
Alla udienza del 4 luglio 2025, sentito il procuratore della reclamante, la Corte tratteneva il reclamo in decisione, poi disponendo remissione sul ruolo per acquisire la eventuale attestazione di deposito presso la CCIAA dei bilanci stessi, e quindi la relazione del curatore al G.D., e quindi alla udienza del 5 dicembre 2025 il procedimento veniva deciso.
Il reclamo è fondato.
La reclamante, che deduceva di non avere partecipato al giudizio in sede fallimentare per non avere appreso della procedura concursuale a causa dell'utilizzo ancora per tutto l'anno 2024 di una pec attivata in epoca anteriore e sempre annualmente rinnovata, mentre le notificazioni a comparire dinanzi al Tribunale Fallimentare erano, invece, pervenute su pec aperta di ufficio dalla CCIAA senza comunicazione all'impresa, ha r.g. n. 2 comunque chiesto di poter documentare, come possibile nella sede oppositiva (quali che siano stati i motivi per la propria mancata partecipazione al procedimento fallimentare) i propri requisiti dimensionali, e quindi la propria non assoggettabilità a liquidazione giudiziale.
Il reclamo era fondato sulla dedotta: “erroneità della sentenza reclamata: insussistenza del presupposto “soggettivo” di cui al combinato disposto degli artt. 121 e 2, comma 1, lettera d) del D.lgs. n. 14/2019 legittimante l'apertura della Liquidazione Giudiziale della CP_1
Si impugnava infatti la sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale della nella parte in cui il Tribunale ha CP_1 erroneamente ritenuto la sussistenza del presupposto soggettivo legittimante l'apertura della Liquidazione Giudiziale nei confronti della stessa.
Si chiedeva quindi l'annullamento e/o la revoca della sentenza impugnata, con le conseguenze di cui alle conclusioni dell'atto di reclamo. Il Tribunale, nel ricostruire la fattispecie di causa, in ordine agli elementi dai quali risulterebbe desumibile la sussistenza dei presupposti legittimanti l'apertura della Liquidazione Giudiziale della infatti CP_1 affermava: «rilevato che la società debitrice, ritualmente convocata, non si
è costituita e non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 121 e 2 comma 1, lett. d) del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, né tali risultano comunque dimostrati dalla documentazione acquisita….”.
Invero, dalla documentazione oggi prodotta dalla debitrice risulta invece che la abbia puntualmente approvato (sebbene non depositato CP_1 presso la CCIAA) i propri bilanci di esercizio anche nel periodo di sua sostanziale inattività (ad eccezione di quello dell'anno 2024, approvato subito dopo la conoscenza della dichiarata l.g.), dal 2022 in poi, documentazione che non poteva essere acquisita in sede fallimentare per la mancata partecipazione della debitrice.
Dall'esame degli stessi emergeva infatti un ammontare di ricavi, attivo e debiti sempre inferiori, per gli ultimi tre anni significativi, a rispettivamente 300 mila, 200 mila e 500 mila euro, ovvero alle soglie di cui all'art.2 lett.d) CCII.
Segnatamente:
l'attivo patrimoniale era di euro 43.002,00 (2022), di euro 45.181,00
(2023), di euro 45.117,00 (2024),
i ricavi di euro 69.707,00 (2022), euro 0,00 (2023), euro 0,00 (2024),
r.g. n. 3 i debiti di euro 221.888,30 (2022), euro c.s. (2023), euro c.s. (2024).
Invece l'insolvenza era stata accertata dal Tribunale sulla scorta della esistenza di piu' crediti (anche se ridotto, quello verso l'INPS, perchè ammontante a soli euro 400,00), che sono superiori nel loro importo a quello della soglia di legge di euro 30 mila, atteso che quello della CP_2 era portato da un d.i., non opposto, per euro 138 mila, e quindi l'insolvenza non può considerarsi insussistente, neppure nella presente sede.
Le risultanze degli atipici bilanci sono del resto conformi a quanto mergente dalle documentazioni reddituali e dalla contabilità consegnata dal l.r. della società al curatore nominato dal Tribunale (vedi relazione del curatore acquisita, che dà atto dello stato di sostanziale inattività della società negli ultimi anni, nonché della assenza di poste patrimoniali, con ciò ulteriormente confermando le risultanze dei bilanci in questione).
Da quanto ora emerso si rileva quindi, in assenza anche di elementi di contrario avviso, emergenti dagli atti, ovvero indicati dalla procedura e dalla creditrice istante, che neppure si costituivano nel presente grado del giudizio, come non vi fosse la ricorrenza dei requisiti dimensionali (di impresa non “minore” ex art.2 lett.d) CCII) per l'accoglimento del ricorso per la dichiarazione di Liquidazione Giudiziale, di cui alle motivazioni esposte dal Tribunale di Roma.
Spese del giudizio irripetibili, attesa la mancata opposizione e partecipazione al giudizio delle parti evocate, atteso che il presente reclamo si rendeva necessario a seguito della mancata, non giustificata, partecipazione al giudizio nella fase concorsuale della odierna reclamante;
mentre le spese del giudizio di tale predetta fase restano, per lo stesso motivo, a carico della medesima reclamante.
P.Q.M.
la Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) revoca la sentenza del Tribunale di Roma – sezione fallimentare n.
240/2025 del 21 marzo 2025 e, per l'effetto, ai sensi e per gli effetti degli artt.51 e 53 CCII, la dichiarazione di apertura della Liquidazione Giudiziale della CP_1
2) dispone, ai sensi dell'art.53 CCIA, che con cadenza semestrale, e fino alla irrevocabilità della presente decisione, la debitrice depositi presso il
Tribunale una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa,
r.g. n. 4 3) spese processuali del presente giudizio irripetibili, restando a carico della reclamante le spese di giudizio della procedura concorsuale.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2025. il Consigliere estensore (dr.E.Colognesi)
il Presidente (dr.Diego R.A. Pinto)
r.g. n. 5