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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/12/2025, n. 2363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2363 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Giudice on. d.ssa Francescaromana Puglisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1686/2025 R.G. trattenuto per la decisione in esito alle note scritte autorizzate in sostituzione dell'udienza del 27.10.2025
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
Pennsylvania, Stati Uniti d'America e residente in 1959 Deerfield Road, Water Mill,
NY, 11976, Stati Uniti d'America, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Andrea Permunian (C.F. ) del Foro di Bologna, CodiceFiscale_2
unitamente e disgiuntamente all'Avv. Marco Permunian (C.F. C.F._3
) del Foro di Rovigo e elettivamente domiciliato in Bologna, via Alfonso
[...]
Rubbiani, n. 10 presso e nello studio dell'Avv. Andrea Permunian,
ricorrente
E
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina (C.F.
, presso i cui uffici in Via dei Mille isol. 221, è ope legis C.F._4
domiciliato, resistente avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.04.2025, l'odierno ricorrente adiva l'intestato
Tribunale per ottenere il riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis
e, a fondamento della pretesa azionata in giudizio, ricostruiva i suoi rapporti intergenerazionali nei termini di cui di seguito. In primo luogo, individuava nella sig.ra
, nata nel Comune di Milazzo (ME) in data 18.04.1897, la propria Controparte_3
ascendente italiana;
esponeva, quindi: che la sig.ra emigrava in Controparte_3
America, ove sposava il sig. , in data 16.08.1921; che da suddetto Parte_1
legame matrimoniale nasceva il sig. alias in data Persona_1 Persona_2
10.08.1925, in America;
che quest'ultimo, in data 11.09.1948, contraeva matrimonio con la sig.ra in America;
che, in costanza di suddette nozze, nasceva Parte_2
l'odierno ricorrente, in data 25.01.1960, in America;
che il sig. Parte_1
contraeva matrimonio, in data 20.01.2017, in America, con il sig. . Controparte_4
Trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, gli atti di causa venivano comunicati al Pubblico Ministero.
Instaurato il contraddittorio, il si costituiva in giudizio per Controparte_1
il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato senza, tuttavia, contestare nel merito la domanda di parte avversa e rimettendo al Tribunale adito l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore dell'odierno ricorrente con richiesta di compensazione delle spese di lite.
In esito alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.10.2025, il giudizio veniva trattenuto per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, u.c., c.p.c.
Preliminarmente, va ritenuta la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione, di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del comune di nascita dell'avo cittadino italiano,
a far data dal 22.06.2022. Pertanto, essendo l'ascendente dell'odierno istante nato nel Comune di Milazzo (ME), il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
Deve, inoltre, ritenersi sussistente l'interesse ad agire, atteso che, trattandosi di una discendenza con passaggi in linea femminile antecedenti all'entrata in vigore della
Costituzione, il richiedente non avrebbe potuto ottenere dal Consolato competente il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis;
in questi casi, infatti, come correttamente osservato dal resistente, l'Autorità amministrativa non può CP_1
fare applicazione dei princìpi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, dovendosi attenere alla normativa vigente.
Nel merito, va richiamata la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza. Innanzitutto, giova evidenziare come, in virtù dei princìpi di diritto internazionale stabiliti dagli artt. 1 e 2 della Convenzione de L'Aja del 12 aprile
1930, ratificata con legge 5 giugno 1934, “Spetta a ciascuno Stato determinare con la propria legislazione quali sono i suoi cittadini” e “Ogni questione relativa al possesso, da parte di un individuo, della cittadinanza di un determinato Stato deve essere risolta in conformità della legge di tale Stato”, di talché i criteri volti all'acquisizione o alla perdita dello status civitatis devono essere individuati unicamente dal legislatore nazionale, non avendo alcuna rilevanza le scelte legislative compiute dai legislatori dei
Paesi terzi, i quali possono decidere chi considerare “proprio” cittadino, ma non possono condizionare le scelte legislative degli altri Stati. Nel nostro ordinamento giuridico, l'iniziale assetto normativo in materia di cittadinanza risale al codice civile del 1865, i cui articoli da 1 a 15 ne regolavano l'acquisto e la perdita, prevedendo, nello specifico, che la cittadinanza si acquistasse per discendenza iure sanguinis dal figlio di padre cittadino e si perdesse per rinuncia o in forza dell'ottenimento di una cittadinanza straniera. Successivamente, è intervenuta la legge n. 555 del 1912, prima legge organica in materia di cittadinanza, che riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre. In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana. In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione. Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna. In tal senso, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano, a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data. Ai rapporti risalenti ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione si applicano, invece, i princìpi sanciti dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio (precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto. La Suprema Corte, pur condividendo e riconoscendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, in base al quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme risalenti ad una epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, sostiene che il diritto di cittadinanza costituisca uno status permanente ed imprescrittibile e, di conseguenza, giustiziabile in ogni tempo;
ciò in forza dell'effetto dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale, che perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che suddetto diritto è giustiziabile anche in caso di morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva la trasmissione dello status civitatis. Giova, peraltro, evidenziare che la giurisprudenza successiva (v., tra le altre, Cass. n. 7127/2011 e Cass. n. 22608/2015) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto. Infine, attualmente, la disciplina sulla cittadinanza nell'ordinamento italiano è affidata alla legge n. 91/1992, della quale meritano attenzione, in questa sede: l'art. 1, a mente del quale il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti ha diritto alla cittadinanza italiana se nasce sul territorio nazionale (iure sanguinis e iure soli); l'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze (principio, peraltro, già previsto dall'art. 3 della Convenzione de L'Aja del 1930); l'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno
1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile
1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”. Da ultimo, il D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 ha modificato la L. n. 91/1992, ponendo un limite all'acquisto della cittadinanza italiana per discendenza attraverso l'introduzione dell'art. 3 bis. Tale nuova disposizione, entrata in vigore in data 29.03.2025, stabilisce che “In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983,
n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n.
2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le
23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino è nato in [...]; d) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in [...]”. Sicché, in virtù della riforma appena richiamata, l'acquisto della cittadinanza italiana per i nati all'estero da ascendenti italiani non è automatico, salvo che non ricorra una delle seguenti condizioni: presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis entro il 27 marzo 2025; pendenza di un procedimento giudiziale alla stessa data;
nascita in Italia di un genitore o adottante cittadino;
residenza in Italia per almeno due anni continuativi di un genitore o adottante cittadino prima della nascita o adozione;
nascita in Italia di un ascendente di primo grado dei genitori o adottanti cittadini.
Orbene, il presente procedimento rientra nell'ambito di applicazione del D.L. n.
36/2025, convertito nella L. n. 74/2025, recante nuove disposizioni in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, sopra brevemente richiamate;
nello specifico, l'ipotesi al vaglio di questo giudice ricade nell'art. 3 bis, comma 1, lett.
c), L. n. 91/1992, che permette allo straniero che gode di “un ascendente di primo o di secondo grado” che “possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana” di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ciò premesso, il ricorso merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Dalla documentazione versata in atti risulta che l'ava è Controparte_3
ascendente di secondo grado (nonna) del ricorrente pertanto, Parte_1
appare pienamente rispettato il limite di passaggi generazionali previsto dalla recente riforma. Dagli allegati al ricorso emerge altresì che suddetta ava, cittadina italiana emigrato in America, non si è mai naturalizzata statunitense, come risulta dal relativo certificato depositato, essendo così dimostrata l'assenza di eventi interruttivi nella trasmissione della cittadinanza italiana. Per quanto fin qui ritenuto, in accoglimento della domanda, deve dichiararsi la trasmissione dall'ava italiana della cittadinanza iure sanguinis al ricorrente e disporsi l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte del . Controparte_1
Si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1686/2025 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide:
1. in accoglimento della domanda, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
2. ordina al , e per esso all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza del ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. compensa le spese di lite.
Messina, 22 dicembre 2025
Il Giudice on.
(d.ssa Francescaromana Puglisi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giorgia
Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima e la Terza
Sezione Civile del Tribunale di Messina.
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Giudice on. d.ssa Francescaromana Puglisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1686/2025 R.G. trattenuto per la decisione in esito alle note scritte autorizzate in sostituzione dell'udienza del 27.10.2025
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
Pennsylvania, Stati Uniti d'America e residente in 1959 Deerfield Road, Water Mill,
NY, 11976, Stati Uniti d'America, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Andrea Permunian (C.F. ) del Foro di Bologna, CodiceFiscale_2
unitamente e disgiuntamente all'Avv. Marco Permunian (C.F. C.F._3
) del Foro di Rovigo e elettivamente domiciliato in Bologna, via Alfonso
[...]
Rubbiani, n. 10 presso e nello studio dell'Avv. Andrea Permunian,
ricorrente
E
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina (C.F.
, presso i cui uffici in Via dei Mille isol. 221, è ope legis C.F._4
domiciliato, resistente avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.04.2025, l'odierno ricorrente adiva l'intestato
Tribunale per ottenere il riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis
e, a fondamento della pretesa azionata in giudizio, ricostruiva i suoi rapporti intergenerazionali nei termini di cui di seguito. In primo luogo, individuava nella sig.ra
, nata nel Comune di Milazzo (ME) in data 18.04.1897, la propria Controparte_3
ascendente italiana;
esponeva, quindi: che la sig.ra emigrava in Controparte_3
America, ove sposava il sig. , in data 16.08.1921; che da suddetto Parte_1
legame matrimoniale nasceva il sig. alias in data Persona_1 Persona_2
10.08.1925, in America;
che quest'ultimo, in data 11.09.1948, contraeva matrimonio con la sig.ra in America;
che, in costanza di suddette nozze, nasceva Parte_2
l'odierno ricorrente, in data 25.01.1960, in America;
che il sig. Parte_1
contraeva matrimonio, in data 20.01.2017, in America, con il sig. . Controparte_4
Trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, gli atti di causa venivano comunicati al Pubblico Ministero.
Instaurato il contraddittorio, il si costituiva in giudizio per Controparte_1
il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato senza, tuttavia, contestare nel merito la domanda di parte avversa e rimettendo al Tribunale adito l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore dell'odierno ricorrente con richiesta di compensazione delle spese di lite.
In esito alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.10.2025, il giudizio veniva trattenuto per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, u.c., c.p.c.
Preliminarmente, va ritenuta la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione, di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del comune di nascita dell'avo cittadino italiano,
a far data dal 22.06.2022. Pertanto, essendo l'ascendente dell'odierno istante nato nel Comune di Milazzo (ME), il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
Deve, inoltre, ritenersi sussistente l'interesse ad agire, atteso che, trattandosi di una discendenza con passaggi in linea femminile antecedenti all'entrata in vigore della
Costituzione, il richiedente non avrebbe potuto ottenere dal Consolato competente il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis;
in questi casi, infatti, come correttamente osservato dal resistente, l'Autorità amministrativa non può CP_1
fare applicazione dei princìpi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, dovendosi attenere alla normativa vigente.
Nel merito, va richiamata la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza. Innanzitutto, giova evidenziare come, in virtù dei princìpi di diritto internazionale stabiliti dagli artt. 1 e 2 della Convenzione de L'Aja del 12 aprile
1930, ratificata con legge 5 giugno 1934, “Spetta a ciascuno Stato determinare con la propria legislazione quali sono i suoi cittadini” e “Ogni questione relativa al possesso, da parte di un individuo, della cittadinanza di un determinato Stato deve essere risolta in conformità della legge di tale Stato”, di talché i criteri volti all'acquisizione o alla perdita dello status civitatis devono essere individuati unicamente dal legislatore nazionale, non avendo alcuna rilevanza le scelte legislative compiute dai legislatori dei
Paesi terzi, i quali possono decidere chi considerare “proprio” cittadino, ma non possono condizionare le scelte legislative degli altri Stati. Nel nostro ordinamento giuridico, l'iniziale assetto normativo in materia di cittadinanza risale al codice civile del 1865, i cui articoli da 1 a 15 ne regolavano l'acquisto e la perdita, prevedendo, nello specifico, che la cittadinanza si acquistasse per discendenza iure sanguinis dal figlio di padre cittadino e si perdesse per rinuncia o in forza dell'ottenimento di una cittadinanza straniera. Successivamente, è intervenuta la legge n. 555 del 1912, prima legge organica in materia di cittadinanza, che riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre. In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana. In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione. Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna. In tal senso, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano, a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data. Ai rapporti risalenti ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione si applicano, invece, i princìpi sanciti dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio (precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto. La Suprema Corte, pur condividendo e riconoscendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, in base al quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme risalenti ad una epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, sostiene che il diritto di cittadinanza costituisca uno status permanente ed imprescrittibile e, di conseguenza, giustiziabile in ogni tempo;
ciò in forza dell'effetto dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale, che perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che suddetto diritto è giustiziabile anche in caso di morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva la trasmissione dello status civitatis. Giova, peraltro, evidenziare che la giurisprudenza successiva (v., tra le altre, Cass. n. 7127/2011 e Cass. n. 22608/2015) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto. Infine, attualmente, la disciplina sulla cittadinanza nell'ordinamento italiano è affidata alla legge n. 91/1992, della quale meritano attenzione, in questa sede: l'art. 1, a mente del quale il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti ha diritto alla cittadinanza italiana se nasce sul territorio nazionale (iure sanguinis e iure soli); l'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze (principio, peraltro, già previsto dall'art. 3 della Convenzione de L'Aja del 1930); l'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno
1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile
1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”. Da ultimo, il D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 ha modificato la L. n. 91/1992, ponendo un limite all'acquisto della cittadinanza italiana per discendenza attraverso l'introduzione dell'art. 3 bis. Tale nuova disposizione, entrata in vigore in data 29.03.2025, stabilisce che “In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983,
n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n.
2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le
23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino è nato in [...]; d) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in [...]”. Sicché, in virtù della riforma appena richiamata, l'acquisto della cittadinanza italiana per i nati all'estero da ascendenti italiani non è automatico, salvo che non ricorra una delle seguenti condizioni: presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis entro il 27 marzo 2025; pendenza di un procedimento giudiziale alla stessa data;
nascita in Italia di un genitore o adottante cittadino;
residenza in Italia per almeno due anni continuativi di un genitore o adottante cittadino prima della nascita o adozione;
nascita in Italia di un ascendente di primo grado dei genitori o adottanti cittadini.
Orbene, il presente procedimento rientra nell'ambito di applicazione del D.L. n.
36/2025, convertito nella L. n. 74/2025, recante nuove disposizioni in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, sopra brevemente richiamate;
nello specifico, l'ipotesi al vaglio di questo giudice ricade nell'art. 3 bis, comma 1, lett.
c), L. n. 91/1992, che permette allo straniero che gode di “un ascendente di primo o di secondo grado” che “possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana” di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ciò premesso, il ricorso merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Dalla documentazione versata in atti risulta che l'ava è Controparte_3
ascendente di secondo grado (nonna) del ricorrente pertanto, Parte_1
appare pienamente rispettato il limite di passaggi generazionali previsto dalla recente riforma. Dagli allegati al ricorso emerge altresì che suddetta ava, cittadina italiana emigrato in America, non si è mai naturalizzata statunitense, come risulta dal relativo certificato depositato, essendo così dimostrata l'assenza di eventi interruttivi nella trasmissione della cittadinanza italiana. Per quanto fin qui ritenuto, in accoglimento della domanda, deve dichiararsi la trasmissione dall'ava italiana della cittadinanza iure sanguinis al ricorrente e disporsi l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte del . Controparte_1
Si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1686/2025 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide:
1. in accoglimento della domanda, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
2. ordina al , e per esso all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza del ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. compensa le spese di lite.
Messina, 22 dicembre 2025
Il Giudice on.
(d.ssa Francescaromana Puglisi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giorgia
Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima e la Terza
Sezione Civile del Tribunale di Messina.