Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 20/05/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2894/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Latina
II Sezione CIVILE
Il Giudice, dott. Gaetano Negro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 2894/2020 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 06/09/2022 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 352 c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 22.1.2025
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Aprilia al Corso Giovanni XXIII n. 19 presso lo studio legale D'Amico e rappresentata e difesa dall'avv. Michela Monda in virtù di procura agli atti;
- Appellante-
E
(c.f.: ), elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_2 domiciliata in Latina alla via Cesare Battisti n. 5 presso lo studio dell'Avv. Simone Andrea Bonomo dal quale è rappresenta e difesa in virtù di procura agli atti;
- Appellata-
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Latina n.
449/2020 depositata addì 29.01.2020
Conclusioni: cfr. conclusioni precisate nelle note sostitutive dell'udienza del
12.9.2024
IN FATTO
Con atto di citazione tempestivamente notificato, ha proposto Parte_1 appello dinanzi l'intestato Tribunale avverso la sentenza n.449/2020 del Giudice di Pace di Latina con la quale è stata accolta la domanda di primo
grado introdotta dalla odierna appellata di condanna della al Pt_1 pagamento della somma di euro 2.414,08 oltre interessi e oltre spese legali.
In fatto la odierna appellata lamentava in primo grado di aver dovuto corrispondere al condominio la somma di euro 3.850 per Controparte_2 canoni condominiali, di cui la minor somma di euro 2.414,08 imputabili alla dante causa dell'immobile ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. Chiedeva pertanto la condanna della dante causa dell'immobile facente parte del al CP_3 pagamento della somma sopra citata ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Il Giudice di Pace di Latina ha accolto la domanda previa riqualificazione della stessa ai sensi dell'art. 63 disp att. c.c. ha proposto appello avverso la predetta sentenza lamentando Parte_1 la nullità della notificazione della citazione di primo grado e chiedendo di essere rimessa in termini. Lamentava ancora l'errore di diritto della sentenza di primo grado nella parte in cui riqualificava la domanda di primo grado ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. per evidente eccesso di riqualificazione della domanda., ed ancora errore di diritto consistito nella errata applicazione del principio di non contestazione in caso di contumacia ed ancora ulteriori motivi di impugnazione analiticamente esplicati ai punti IV e seguenti della citazione in appello cui si rimanda.
Si è costituita in giudizio contestando tutto quanto ex Controparte_1 adverso dedotto, svolgendo analitiche controdeduzioni e insistendo per il rigetto dell'appello.
IN DIRITTO
L'appello è tempestivo e va accolto per il motivo assorbente della errata riqualificazione compiuta dal giudice di primo grado.
1 Si richiamano integralmente le osservazioni compiute nell'ordinanza del
9.11.2020 nella parte in cui vengono rigettate le eccezioni di rito sollevate dalla appellata con riferimento alla nullità della notifica della citazione di appello, nonché della citazione stessa oltre che sulla violazione del codice dell'amministrazione digitale.
2. Sempre in via preliminare deve essere rigettato il motivo di appello concernente la nullità della notifica della citazione di primo grado e la conseguente domanda di remissione in termini, seppure rituale (cfr, sul tema Cass. civ. Sezioni Unite 2258/22). La notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 cpc è del tutto rituale, avendo l'ufficiale giudiziario dato atto di aver reperito l'abitazione dell'odierna appellante e di aver provveduto all'affissione degli avvisi previsti dalla norma e dalla spedizione della raccomandata, la cui
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notifica traspare pienamente regolare ai sensi dell'art. 8 comma 5 legge 890/82.
La corrispondente richiesta di remissione in termini ex art. 294 cpc va rigettata in quanto l'ipotetico ricovero ospedaliero non costituisce causa giustificativa non imputabile alla parte (cfr. Cass. civ. 5249/99, Cass. civ. 7/14).
3. Per il principio della ragione più liquida, occorre tratteggiare il potere di riqualificazione della domanda da parte del giudice. Afferma sul tema la Corte di Cassazione: “il giudice ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti a condizione che la
"causa petendi" rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici, mutano o, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, vengono dedotti con una differente portata. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il giudice di merito potesse riqualificare la domanda, proposta dagli eredi del terzo trasportato deceduto in un sinistro stradale, formulata ai sensi dell'art. 141 c.ass., nell'azione ex art. 2054 c.c., essendo sufficiente, ai fini dell'accoglimento della prima, il mero fatto giuridico del trasporto su un veicolo coinvolto in un sinistro, oltre al nesso causale con il danno patito, ed occorrendo invece, nell'azione ex art. 2054 c.c., anche lo scontro tra i veicoli, soggetto ad un regime probatorio del tutto diverso)” ( cfr. Cass. civ. 10402/24).
Appare allora macroscopica la dilatazione del potere di riqualificazione della domanda da parte del giudice di prime cure avendo qualificato una domanda specificamente introdotta ai sensi dell'art. 2041 c.c. quale domanda di regresso fondata sull'art. 63 disp. att. c.c. La differenza tra le due cause petendi è evidente.
Ed, infatti, ai sensi dell'art. 2041 c.c. chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. L'art. 2042 c.c., prevede, poi, che l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito. Ebbene, appare del tutto evidente che l'azione di arricchimento senza causa sia, nel caso di specie, inammissibile in quanto l'attrice ha a disposizione l'azione ex art. 63 disp att.1 1299 c.c. Ed, infatti, l'obbligazione descritta dall'art. 63 disp. att. c.c. è di natura solidale, non propter rem, ma autonoma in quanto posta direttamente dalla legge in chiave di rafforzamento dell'aspettativa creditoria del , CP_3 sul quale per vero incombe l'onere di provare l'inerenza delle spese a carico
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del nuovo acquirente dell'immobile (anno in corso e anno precedente) ( cfr. Cass. civ. 21860/20). Ancora più chiaramente la Cassazione ha precisato che:”l'art. 63, comma 2, disp. att. c.c. nel regime previgente rispetto alla l. n. 220 del 2012, delinea, a carico dell'acquirente, un regime di responsabilità solidale per il pagamento degli oneri condominiali dovuti dall'alienante, limitata al biennio antecedente all'acquisto, che opera solo nei rapporti esterni con il , ma non CP_3 anche nel rapporto interno tra acquirente e alienante, sicché, in tale rapporto, salvo che non sia diversamente convenuto dalle parti, l'acquirente risponde soltanto delle obbligazioni condominiali sorte successivamente al momento dell'acquisto e, qualora sia chiamato a rispondere di quelle sorte in epoca anteriore, ha comunque diritto di regresso nei confronti del suo dante causa, senza che, peraltro, assuma rilevanza alcuna, al fine di escludere tale regresso, la notificazione, da parte dell'alienante, di un atto di significazione di illegittimità della pretesa del ” ( cfr. Cass. civ. 14531/22). CP_3
4. A tanto consegue che la domanda di primo grado deve essere rigettata per difetto di residualità della domanda di ingiustificato arricchimento proposta.
5. All'accoglimento dell'appello consegue la condanna alle spese di lite dell'appellato per il presente grado di giudizio, tuttavia con compensazione integrale delle spese di lite per il rigetto della domanda di remissione in termini da qualificarsi come temeraria, per deduzione di fatti assolutamente irrilevanti rispetto alla invocata nullità della notifica dell'atto introduttivo di primo grado. Le spese del primo grado vanno invece dichiarate irripetibili a fronte della corretta declaratoria di contumacia dell'odierna appellante
PQM
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, così statuisce:
• rigetta la richiesta di remissione in termini avanzata dall'appellante
• accoglie l'appello e per l'effetto annulla la sentenza del Giudice Di Pace di
Latina n.449/2020
• spese integralmente compensate nel presente grado di giudizio
• dichiara irripetibili le spese processuali del primo grado di giudizio
Latina, 20.05.2025
Il Giudice
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Dott. Gaetano Negro
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