Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/02/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, alla pubblica udienza svolta in data 5 febbraio
2025, ha pronunciato e pubblicato ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 4882/2015 R.G.
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Parte_1 C.F._1
Giorgi, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria CP_1
Cammaroto
RESISTENTE
E
OGGETTO: iscrizione gestione separata
Cui è riunito il procedimento iscritto al n. 1293/2016 R.G.
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Parte_1 C.F._1
Giorgi, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Oliviero CP_1
Atzeni
RESISTENTE
, già , in persona Controparte_2 Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore
CONTUMACE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 21 settembre 2015, proponeva opposizione Parte_1
CP_ avverso la nota del 17 giugno 2014, ricevuta in data 30 giugno 2014 a mezzo raccomandata a.r., con cui gli era stato richiesto il pagamento della somma complessiva di € 2.619,60, comprensivo di sanzioni per morosità, a titolo di omesso versamento dei contributi previdenziali ex art. 2, comma 26,
CP_ Legge 335/1995 e con cui l' gli aveva comunicato di aver proceduto d'ufficio alla sua iscrizione alla Gestione Separata Liberi Professionisti per l'anno 2008.
Rilevava che avverso tale nota aveva proposto ricorso al Comitato Amministratore del Fondo per la
CP_ Gestione Speciale di cui all'art. 2, comma 26, legge 335/1995, tramite l' di Messina, senza riscontro.
Precisava che, per l'anno 2008, contestualmente all'attività di lavoro dipendente a tempo determinato presso la Provincia di Messina a servizio della quale svolgeva attività prevalente, aveva svolto attività di architetto libero professionista, percependo un reddito superiore ad € 5.000,00, regolarmente dichiarato sia alla propria Cassa Professionale, , in quanto iscritto all'Albo professionale Parte_2 della Provincia di Messina, sia all' . Controparte_2
Precisava che per l'attività libero professionale svolta nell'anno 2008 aveva versato alla propria Cassa la contribuzione previdenziale obbligatoria nella misura di € 360,00.
Richiamava l'art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1195, l'art. 6 del D.M. n. 281/1996 e l'art. 18, comma 12, del D.L. 98/2011, conv. In legge 111/2011.
Contestava, pertanto, la sussistenza dell'obbligo contributivo.
Eccepiva la prescrizione quinquennale della pretesa dell' . CP_1
CP_ Chiedeva, pertanto, di accertare, ritenere e dichiarare l'illegittimità della nota del 17 giugno 2014, pervenutagli il 30 giugno 2014, di richiesta di versamento dei contributi previdenziali ex art. 2, comma 26, legge 335/1995, per un importo pari ad € 2.619,60 per l'anno 2008, con conseguente annullamento della stessa e del debito contributivo;
di accertare e dichiarare l'illegittimità CP_ dell'iscrizione d'ufficio alla gestione separata per l'anno 2008, e per ogni altra annualità successiva o antecedente, con conseguente cancellazione della stessa;
per l'effetto dichiarare non CP_ dovuto il contributo preteso dall' per l'anno 2008; in via subordinata, accertare l'illegittimità della pretesa contributiva per intervenuta prescrizione quinquennale;
in via ancora gradata, annullare le sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti di legge, ovvero ridurre le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di legge, con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario. 2.- L' costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto con CP_1
vittoria di spese e compensi.
3.- Con ricorso, depositato in data 14 marzo 2016, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 595 2015 00038305 13 000 formato il 24 dicembre 2015, notificato a mezzo racc.ta a/r pervenuta il 3 febbraio 2016, avente ad oggetto “contributi accertati e dovuti a titolo di
Gestione Separata: Liberi Professionisti per l'importo totale, comprensivo delle spese di notifica e dei compensi del servizio di riscossione, di 2.856,70”, per l'anno 2008.
Rilevava che, nonostante fosse in corso il giudizio avverso la nota con cui era stata disposta CP_ l'iscrizione presso la gestione separata , l' aveva emesso l'avviso di addebito impugnato. CP_1
Richiamava, in diritto, le medesime ragioni articolate nel giudizio avverso la suindicata nota.
Chiedeva, pertanto, anche previa riunione dei due giudizi, di accertare e dichiarare la illegittimità dell'avviso di addebito n. 59520150003830513000 opposto;
dichiarare, in ogni caso, l'illegittimità CP_ dell'iscrizione d'ufficio alla gestione separata per l'anno 2008 e per ogni altra annualità successiva o antecedente, per carenza dei presupposti di legge, con conseguente cancellazione della
CP_ stessa;
per l'effetto, dichiarare non dovuto il contributo preteso dall' per l'anno 2008; in via subordinata accertare l'illegittimità della pretesa contenuta nella anzidetta nota per intervenuta prescrizione del termine entro il quale la pretesa poteva essere fatta valere;
in via ancora più gradata annullare la sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti di legge ovvero ridurre le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di legge, con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.
4.- L' costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso. CP_1
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
5.- All'udienza del 24 maggio 2017, ritenuta la sussistenza dei presupposti, veniva disposta la riunione dei procedimenti R.G. 4882/2015 e R.G. 1293/2016.
6.- All'udienza odierna la causa viene decisa.
7.- Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' già Controparte_2
nel giudizio n. 1293/2016 R.G., non costituita in giudizio sebbene il ricorso Controparte_3
sia stato regolarmente notificato.
8.- In ordine all'eccezione di prescrizione, va rilevato che Va rilevato che ai sensi dell'art. 3 commi
9 e 10 della L n. 335/1995: “ Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati…… b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. 10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente…”.
Ne deriva che a decorrere dall' 1 gennaio 1996 la prescrizione è divenuta quinquennale.
Relativamente alla decorrenza della prescrizione si richiamano le argomentazioni espresse da questo
Tribunale e condivise da questo decidente secondo cui “il dies a quo della contribuzione in oggetto non può decorrere ..dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi (v., in questo senso, Cass. civ., sez. lav., n. 27950/2018), ma dalla data di scadenza dell'obbligo contributivo ed, in particolare, dalla scadenza per il versamento del saldo relativo all'anno precedente. Questo decidente ritiene pienamente condivisibile quanto affermato dalla Suprema Corte, considerando che in tema di contributi c.d. “a percentuale”, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è dato dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (cfr. Cass. n. 13463/2017) e la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa - in armonia con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie, secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l.
1827/1935). La Cassazione ha richiamato al riguardo la regola, fissata dall'art. 18, comma 4, d.lgs.
n. 241/1997, secondo cui “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”” (Trib. Messina, n. 926/2019)
Nel caso di specie, trattandosi di contributi relativi all'anno 2008, il termine di scadenza, ai sensi del
DPCM 4 giugno 2009 n. 39038 era il 6 luglio 2009 (v. Cass. Civ., sez. VI, 16 settembre 2019,
n.23040) e la richiesta dei contributi è avvenuta con comunicazione notificata in data 30 giugno 2014, entro il termine di prescrizione quinquennale, con interruzione del decorso del termine e successivamente, in data 3 febbraio 2016, è stato notificato l'avviso di addebito opposto.
9.- Occorre, dunque, affrontare la questione relativa alla sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione Separata dell' . CP_1
Al riguardo, si richiama, ex art. 118 disp att. c.p.c., l'orientamento di questo Tribunale cui questo
Giudice intende conformarsi ( sent. n. 911/2024).
Sul punto è ormai ius receptum che gli ingegneri e architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, “per i quali è preclusa l'iscrizione all , alla quale versano esclusivamente Parte_2 un contributo integrativo” di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' - in virtù del principio di universalizzazione della copertura CP_1 assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo la quale l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, dovendosi porre il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della
Gestione separata in termini non già di alternatività, bensì di complementarità (cfr. Cass. n.
20288/2022: in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato tale obbligo di iscrizione per l'attività libero-professionale svolta da un ingegnere, evidenziando che la Corte cost., con sentenza n. 104 del 2022, ha ritenuto la norma censurata, nell'esegesi prevalsa nella giurisprudenza di legittimità, esente da profili di irragionevolezza, illogicità e incoerenza nel sistema normativo, di cui, al contrario, assume una funzione di chiusura, rinvenendo il suo fondamento costituzionale nell'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie per tutti i lavoratori).
Il motivo risulta quindi infondato.
10.- In ordine alle sanzioni applicate, va rilevato che nel corso del giudizio è intervenuta la sentenza n. 55/2024 della Corte Costituzionale che ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri e architetti non iscritti a , per essere Parte_2 contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell'art. 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata , sono esonerati dal pagamento, in favore CP_1 dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
Dunque, quanto al sistema di previdenza degli ingegneri e architetti, ferma la legittimità costituzionale del precetto normativo unitario risultante dalla saldatura tra la disposizione interpretata, di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, e la disposizione interpretativa, di cui all'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98/2011, come convertito, che, nell'esegesi consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, ha sancito l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per gli ingegneri e CP_1
architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi alla Cassa di categoria ( ), alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere Parte_2
solidaristico in quanto iscritti ad albi cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio (su cui sentenza n. 238/2022), la Corte è stata chiamata ad esaminare il tema delle sanzioni civili per la mancata iscrizione nel periodo precedente l'entrata in vigore della suddetta norma. E in continuità con quanto deciso nella sentenza n. 104/2022 per la categoria forense, la Corte ha ribadito che l'affidamento dell'ingegnere o architetto iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria riposto, prima dell'entrata in vigore della disposizione di interpretazione autentica oggetto di censura, nella certezza delle situazioni giuridiche inerenti alla sua posizione previdenziale, quali risultanti dagli orientamenti giurisprudenziali formatisi, sulla delimitazione dell'ambito applicativo della norma interpretata, anteriormente all'entrata in vigore della disposizione interpretativa, «avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e generalizzata tutela ex lege per adeguare la disposizione interpretativa al canone di ragionevolezza, deducibile dal principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.). Nell'esercizio della legittima funzione di interpretazione autentica, il legislatore era sì libero di scegliere, tra le plausibili varianti di senso della disposizione interpretata, anche quella disattesa dalla giurisprudenza di legittimità dell'epoca; ma avrebbe dovuto farsi carico, al contempo, di tutelare l'affidamento che ormai era maturato in costanza di tale giurisprudenza».
Di conseguenza, l' non può pretendere dal ricorrente, oltre all'adempimento del conseguente CP_1 obbligo di versare i contributi, anche il pagamento delle sanzioni civili su di essi calcolati per l'anno
2008, essendo il credito contributivo relativo ad un periodo antecedente al 2011.
11.- In ragione di quanto esposto, vanno dichiarate non dovute le sanzioni indicate nella nota del 17 giugno 2014 dell' e va dichiarata l'illegittimità dell'avviso di addebito n. CP_1
59520150003830513000, limitatamente alla sanzioni.
11. - Tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali difformi e dell'intervento della Corte
Costituzionale nel corso del giudizio, le spese giudiziali vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara non dovute le sanzioni indicate nella nota del 17 giugno 2014 dell' ; CP_1
b) dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 59520150003830513000, limitatamente alle sanzioni c) rigetta per il resto il ricorso;
d) compensa le spese di lite.
Messina, 5 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga