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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 08/07/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 2472/2024 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (introdotto cumulativamente a precedente domanda di separazione consensuale, ai sensi degli artt. 473 bis.49. e 473 bis.51. c.p.c.) iscritto al R.G. N. 2472/2024 V.G. da
Parte_1
e
Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. BRUGNARA MARION e dall'avv. POBITZER
ALEXA giusta delega in atti;
- ricorrenti -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- parte intervenuta -
pagina 1 di 7 Il Tribunale di Bolzano, rilevato che le parti hanno congiuntamente introdotto il presente procedimento nel quale hanno proposto
(ai sensi degli artt. 473 bis.49. e 473 bis.51. c.p.c.) domanda di omologa della separazione consensuale cumulativamente a domanda congiunta di divorzio;
che nel corso del presente procedimento è già stata omologata la separazione consensuale delle parti (con sentenza passata in giudicato) e che il procedimento è stato poi proseguito ai fini della pronuncia di divorzio congiunto;
che nella presente sentenza viene quindi decisa – con pronuncia definitiva – la domanda congiunta delle parti di divorzio e rispettive condizioni di divorzio;
che le parti hanno confermato la loro richiesta congiunta di pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Bolzano (BZ) il 04/05/2013 da
, nata a [...] il [...], Parte_1
pagina 2 di 7 e
nato a [...] il [...], Parte_2 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bolzano (BZ), dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 63, Parte I, dell'anno 2013 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
prende atto delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti:
1. Affido condiviso e collocamento paritario:
I due figli rimarranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e vivranno la metà del tempo con la madre e la metà del tempo con il padre. Durante il soggiorno dei figli presso un genitore, quest'ultimo potrà prendere da solo le decisioni sulle questioni relative alla vita quotidiana.
La residenza anagrafica seguirà quella della madre. Ogni cambiamento di residenza dei figli deve essere preventivamente concordato tra i genitori.
In particolare i figli saranno accuditi come segue:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Colazione P P P M M P P
Mattina P P M M P P P
Pranzo P P M M P P P
Pomeriggio P P M M P P P
Notte P P M M P P P
Seconda e quarta settimana
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Colazione P P P M M M M
Mattina P P M M M M M
Pranzo P P M M M M M
Pomeriggio P P M M M M M
pagina 3 di 7 Notte P P M M M M M
Questi turni costituiscono una linea guida per genitori e figli, per dare loro stabilità e serenità.
Resta, comunque, convenuto che i turni potranno essere modificati, di comune accordo, per esigenze proprie e dei figli, con un congruo preavviso.
Ferie estive e vacanze infrascolastiche:
Durante le ferie estive, ciascun genitore potrà trascorrere 14 giorni, anche non consecutivi, con i bambini. I genitori si impegnano a concordare le eventuali attività estive dei bambini entro la metà del mese di febbraio di ogni anno, così come anche i rispettivi periodi delle loro vacanze con i figli. Salvo diverso e miglior accordo, durante il restante periodo delle ferie estive, nonché durante gli altri periodi di vacanze scolastiche (autunnali, invernali, di carnevale e di Pasqua), i figli staranno con i genitori secondo i tempi di cura e permanenza previsti per il periodo scolastico.
I figli passeranno alternativamente, di anno in anno, il 24.12. con un genitore ed il 25.12. di ogni anno con l'altro genitore;
nel 2024 si inizierà con il 24 dicembre con la madre, il 25 dicembre con il padre, l'anno successivo si alterna. I compleanni dei figli verranno festeggiati insieme, se possibile, se impossibile ciascun genitore avrà il diritto di passare almeno due ore con i figli durante quel giorno. Ai compleanni dei genitori, invece, i figli avranno il diritto di poter festeggiare con ciascun genitore il suo;
i figli staranno con la madre anche il giorno della festa della mamma e con il padre il giorno della festa del papà.
Qualora nei propri giorni di competenza, un genitore non potesse occuparsi personalmente dei figli, avrà cura di chiedere prima all'altro genitore e solo in ipotesi di indisponibilità di quest'ultimo si rivolgerà a terzi per delegare cura ed accudimento di e . Per_1 Per_2
2. Casa familiare:
La IG è titolare del diritto reale di abitazione sull'appartamento in Vicolo Gumer 4, Pt_1 interno 019, 39100 Bolzano, in base all'attuazione degli agli accordi di separazione.
Inoltre, alla IG ed ai figli continua ad essere assegnata ai sensi dell'art. 337-sexies CC Pt_1 una camera da letto e il bagno che si trovano nel piccolo appartamento adiacente, p.ed. 259/1, sub pagina 4 di 7 30, sempre di proprietà della Immobiliare Ringler SRL;
il sig. si obbliga per la Pt_2
Immobiliare Ringerl SRL a garantire anche questo diritto;
già attualmente questa parte del secondo appartamento viene usata dalla IA (camera da letto e bagno), mentre il resto dello stesso appartamento viene usato e continuerà ad essere usato dal sig. Pt_2
Le spese di consumo della casa, imposte e tasse eventualmente dovute, nonché le spese di manutenzione sia ordinaria che straordinaria rimangono a carico del sig. finché almeno Pt_2 uno dei figli, economicamente non autosufficiente, continua a convivere con la madre. Se la IG decidesse di convivere nella casa con un'altra persona, l'accordo relativo Pt_1 all'assunzione da parte del sig. anche delle spese, per intero, dovrà essere rivisto. Pt_2
Raggiunta l'indipendenza economica di entrambi i figli oppure nel momento nel quale entrambi i figli non dovessero più convivere con la madre, le spese di consumo, di manutenzione ordinaria ecc. per la casa saranno a carico della IG , secondo le ordinarie regole. Pt_1
3. Assegno divorzile
Il signor si impegna a corrispondere alla IG un assegno divorzile pari a Euro Pt_2 Pt_1
3.200,00 mensili (l'importo si intende lordo e dovrà quindi essere tassato dalla IG ). Si Pt_1 precisa, per chiarezza, che gli importi pagati a titolo di assegno divorzile sono deducibili dal reddito per il coniuge erogante e sono imponibili IRPEF per il coniuge percettore.
Tale importo sarà rivalutato annualmente a luglio, la prima volta nel mese di luglio 2025, con base luglio 2024. Come indice di rivalutazione si applicherà l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, calcolato dall'ASTAT per il comune di Bolzano.
Il contributo al mantenimento dovrà essere corrisposto in anticipo entro il 5 di ogni mese sul conto corrente indicato dalla IG . Pt_1
Le parti si accordano che l'assegno divorzile nella misura concordata sarà dovuto per tutta la vita della IG e che una modifica dell'entità dell'importo potrà essere chiesta soltanto in Pt_1 modo consensuale, in deroga all'art 473 bis 29 cpc (che così reca: “Qualora sopravvengono giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”).
pagina 5 di 7 Qualora non fosse possibile derogare all'art. 473 bis 29 cpc (con riferimento all'assegno divorzile spettante alla IG ), le parti stabiliscono che dal mese successivo all'eventuale
Pt_1 eliminazione o riduzione dell'assegno divorzile, alla IG spetterà una rendita vitalizia
Pt_1 di misura tale da corrispondere a quello dell'assegno di mantenimento come concordato in questa sede;
eventualmente, in caso di sola riduzione dell'assegno divorzile, la rendita sarà limitata all'integrazione necessaria affinché la IG ottenga grazie al pagamento dell'assegno
Pt_1 divorzile e della rendita l'importo complessivo concordato. Inoltre, le parti si accordano di derogare anche all'art. 5, comma 8, L. 898/1970 (che così reca: “L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze”). Qualora la IG dovesse comunque perdere il diritto all'assegno divorzile per un nuovo
Pt_1 matrimonio e perché eventualmente la deroga all'art. 5 co. 8 L. 898/1970 fosse inammissibile, dal mese successivo alla cessazione dell'obbligo di pagamento dell'assegno divorzile, alla IG
sarà dovuta una rendita vitalizia di pari misura;
in ogni caso l'obbligazione di pagamento Pt_1 della rendita vitalizia si estingue al momento della morte di una delle due parti (IG o Pt_1 signor . Pt_2
4. Contributo ordinario al mantenimento dei figli
Ogni genitore contribuisce in via diretta al mantenimento ordinario dei figli durante il periodo di collocamento dei figli presso di lui. Il sig. si assume le spese di consumo della casa Pt_2 familiare (come sopra meglio specificato), fino all'indipendenza economica dei figli, e le spese per il vestiario dei figli, sempre fino all'indipendenza economica degli stessi.
5. Spese straordinarie
Le spese straordinarie saranno sostenute al 100% dal padre;
devono essere documentate e preventivamente concordate tra i genitori.
6. Contributi pubblici e detrazioni fiscali
Gli assegni famigliari, anche assegno unico, nonché eventuali altri contributi pubblici spettano alla IG . Le detrazioni per le spese straordinarie sono a favore del padre che si assume Pt_1 il 100% delle spese straordinarie.
pagina 6 di 7 Le esenzioni fiscali (ove reintrodotte) saranno godute da entrambi i genitori in parti uguali.
7. Passaporti e carte d'identità
I genitori si autorizzano reciprocamente a richiedere il rilascio di carte d'identità e passaporti a scopo turistico, per i figli minori e si obbligano reciprocamente a dare ogni firma a tal fine necessaria.
8. Regolamentazione dei diritti patrimoniali e quietanza a saldo
Entrambe le parti dichiarano di non avere e di non far valere nei confronti dell'altro coniuge, fatte salve le condizioni qui definite, altri diritti di qualsiasi genere e a qualsiasi titolo e in ogni caso di rinunciare agli stessi. La IG dichiara inoltre di non avere e di non far valere pretese Pt_1 nemmeno nei confronti della società Immobiliare Ringler SRL.
9. Spese processuali e legali
Il sig. paga le spese processuali e i compensi dei legali. Pt_2
Così deciso in Bolzano, il 04/07/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 2472/2024 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (introdotto cumulativamente a precedente domanda di separazione consensuale, ai sensi degli artt. 473 bis.49. e 473 bis.51. c.p.c.) iscritto al R.G. N. 2472/2024 V.G. da
Parte_1
e
Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. BRUGNARA MARION e dall'avv. POBITZER
ALEXA giusta delega in atti;
- ricorrenti -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- parte intervenuta -
pagina 1 di 7 Il Tribunale di Bolzano, rilevato che le parti hanno congiuntamente introdotto il presente procedimento nel quale hanno proposto
(ai sensi degli artt. 473 bis.49. e 473 bis.51. c.p.c.) domanda di omologa della separazione consensuale cumulativamente a domanda congiunta di divorzio;
che nel corso del presente procedimento è già stata omologata la separazione consensuale delle parti (con sentenza passata in giudicato) e che il procedimento è stato poi proseguito ai fini della pronuncia di divorzio congiunto;
che nella presente sentenza viene quindi decisa – con pronuncia definitiva – la domanda congiunta delle parti di divorzio e rispettive condizioni di divorzio;
che le parti hanno confermato la loro richiesta congiunta di pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Bolzano (BZ) il 04/05/2013 da
, nata a [...] il [...], Parte_1
pagina 2 di 7 e
nato a [...] il [...], Parte_2 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bolzano (BZ), dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 63, Parte I, dell'anno 2013 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
prende atto delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti:
1. Affido condiviso e collocamento paritario:
I due figli rimarranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e vivranno la metà del tempo con la madre e la metà del tempo con il padre. Durante il soggiorno dei figli presso un genitore, quest'ultimo potrà prendere da solo le decisioni sulle questioni relative alla vita quotidiana.
La residenza anagrafica seguirà quella della madre. Ogni cambiamento di residenza dei figli deve essere preventivamente concordato tra i genitori.
In particolare i figli saranno accuditi come segue:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Colazione P P P M M P P
Mattina P P M M P P P
Pranzo P P M M P P P
Pomeriggio P P M M P P P
Notte P P M M P P P
Seconda e quarta settimana
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Colazione P P P M M M M
Mattina P P M M M M M
Pranzo P P M M M M M
Pomeriggio P P M M M M M
pagina 3 di 7 Notte P P M M M M M
Questi turni costituiscono una linea guida per genitori e figli, per dare loro stabilità e serenità.
Resta, comunque, convenuto che i turni potranno essere modificati, di comune accordo, per esigenze proprie e dei figli, con un congruo preavviso.
Ferie estive e vacanze infrascolastiche:
Durante le ferie estive, ciascun genitore potrà trascorrere 14 giorni, anche non consecutivi, con i bambini. I genitori si impegnano a concordare le eventuali attività estive dei bambini entro la metà del mese di febbraio di ogni anno, così come anche i rispettivi periodi delle loro vacanze con i figli. Salvo diverso e miglior accordo, durante il restante periodo delle ferie estive, nonché durante gli altri periodi di vacanze scolastiche (autunnali, invernali, di carnevale e di Pasqua), i figli staranno con i genitori secondo i tempi di cura e permanenza previsti per il periodo scolastico.
I figli passeranno alternativamente, di anno in anno, il 24.12. con un genitore ed il 25.12. di ogni anno con l'altro genitore;
nel 2024 si inizierà con il 24 dicembre con la madre, il 25 dicembre con il padre, l'anno successivo si alterna. I compleanni dei figli verranno festeggiati insieme, se possibile, se impossibile ciascun genitore avrà il diritto di passare almeno due ore con i figli durante quel giorno. Ai compleanni dei genitori, invece, i figli avranno il diritto di poter festeggiare con ciascun genitore il suo;
i figli staranno con la madre anche il giorno della festa della mamma e con il padre il giorno della festa del papà.
Qualora nei propri giorni di competenza, un genitore non potesse occuparsi personalmente dei figli, avrà cura di chiedere prima all'altro genitore e solo in ipotesi di indisponibilità di quest'ultimo si rivolgerà a terzi per delegare cura ed accudimento di e . Per_1 Per_2
2. Casa familiare:
La IG è titolare del diritto reale di abitazione sull'appartamento in Vicolo Gumer 4, Pt_1 interno 019, 39100 Bolzano, in base all'attuazione degli agli accordi di separazione.
Inoltre, alla IG ed ai figli continua ad essere assegnata ai sensi dell'art. 337-sexies CC Pt_1 una camera da letto e il bagno che si trovano nel piccolo appartamento adiacente, p.ed. 259/1, sub pagina 4 di 7 30, sempre di proprietà della Immobiliare Ringler SRL;
il sig. si obbliga per la Pt_2
Immobiliare Ringerl SRL a garantire anche questo diritto;
già attualmente questa parte del secondo appartamento viene usata dalla IA (camera da letto e bagno), mentre il resto dello stesso appartamento viene usato e continuerà ad essere usato dal sig. Pt_2
Le spese di consumo della casa, imposte e tasse eventualmente dovute, nonché le spese di manutenzione sia ordinaria che straordinaria rimangono a carico del sig. finché almeno Pt_2 uno dei figli, economicamente non autosufficiente, continua a convivere con la madre. Se la IG decidesse di convivere nella casa con un'altra persona, l'accordo relativo Pt_1 all'assunzione da parte del sig. anche delle spese, per intero, dovrà essere rivisto. Pt_2
Raggiunta l'indipendenza economica di entrambi i figli oppure nel momento nel quale entrambi i figli non dovessero più convivere con la madre, le spese di consumo, di manutenzione ordinaria ecc. per la casa saranno a carico della IG , secondo le ordinarie regole. Pt_1
3. Assegno divorzile
Il signor si impegna a corrispondere alla IG un assegno divorzile pari a Euro Pt_2 Pt_1
3.200,00 mensili (l'importo si intende lordo e dovrà quindi essere tassato dalla IG ). Si Pt_1 precisa, per chiarezza, che gli importi pagati a titolo di assegno divorzile sono deducibili dal reddito per il coniuge erogante e sono imponibili IRPEF per il coniuge percettore.
Tale importo sarà rivalutato annualmente a luglio, la prima volta nel mese di luglio 2025, con base luglio 2024. Come indice di rivalutazione si applicherà l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, calcolato dall'ASTAT per il comune di Bolzano.
Il contributo al mantenimento dovrà essere corrisposto in anticipo entro il 5 di ogni mese sul conto corrente indicato dalla IG . Pt_1
Le parti si accordano che l'assegno divorzile nella misura concordata sarà dovuto per tutta la vita della IG e che una modifica dell'entità dell'importo potrà essere chiesta soltanto in Pt_1 modo consensuale, in deroga all'art 473 bis 29 cpc (che così reca: “Qualora sopravvengono giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”).
pagina 5 di 7 Qualora non fosse possibile derogare all'art. 473 bis 29 cpc (con riferimento all'assegno divorzile spettante alla IG ), le parti stabiliscono che dal mese successivo all'eventuale
Pt_1 eliminazione o riduzione dell'assegno divorzile, alla IG spetterà una rendita vitalizia
Pt_1 di misura tale da corrispondere a quello dell'assegno di mantenimento come concordato in questa sede;
eventualmente, in caso di sola riduzione dell'assegno divorzile, la rendita sarà limitata all'integrazione necessaria affinché la IG ottenga grazie al pagamento dell'assegno
Pt_1 divorzile e della rendita l'importo complessivo concordato. Inoltre, le parti si accordano di derogare anche all'art. 5, comma 8, L. 898/1970 (che così reca: “L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze”). Qualora la IG dovesse comunque perdere il diritto all'assegno divorzile per un nuovo
Pt_1 matrimonio e perché eventualmente la deroga all'art. 5 co. 8 L. 898/1970 fosse inammissibile, dal mese successivo alla cessazione dell'obbligo di pagamento dell'assegno divorzile, alla IG
sarà dovuta una rendita vitalizia di pari misura;
in ogni caso l'obbligazione di pagamento Pt_1 della rendita vitalizia si estingue al momento della morte di una delle due parti (IG o Pt_1 signor . Pt_2
4. Contributo ordinario al mantenimento dei figli
Ogni genitore contribuisce in via diretta al mantenimento ordinario dei figli durante il periodo di collocamento dei figli presso di lui. Il sig. si assume le spese di consumo della casa Pt_2 familiare (come sopra meglio specificato), fino all'indipendenza economica dei figli, e le spese per il vestiario dei figli, sempre fino all'indipendenza economica degli stessi.
5. Spese straordinarie
Le spese straordinarie saranno sostenute al 100% dal padre;
devono essere documentate e preventivamente concordate tra i genitori.
6. Contributi pubblici e detrazioni fiscali
Gli assegni famigliari, anche assegno unico, nonché eventuali altri contributi pubblici spettano alla IG . Le detrazioni per le spese straordinarie sono a favore del padre che si assume Pt_1 il 100% delle spese straordinarie.
pagina 6 di 7 Le esenzioni fiscali (ove reintrodotte) saranno godute da entrambi i genitori in parti uguali.
7. Passaporti e carte d'identità
I genitori si autorizzano reciprocamente a richiedere il rilascio di carte d'identità e passaporti a scopo turistico, per i figli minori e si obbligano reciprocamente a dare ogni firma a tal fine necessaria.
8. Regolamentazione dei diritti patrimoniali e quietanza a saldo
Entrambe le parti dichiarano di non avere e di non far valere nei confronti dell'altro coniuge, fatte salve le condizioni qui definite, altri diritti di qualsiasi genere e a qualsiasi titolo e in ogni caso di rinunciare agli stessi. La IG dichiara inoltre di non avere e di non far valere pretese Pt_1 nemmeno nei confronti della società Immobiliare Ringler SRL.
9. Spese processuali e legali
Il sig. paga le spese processuali e i compensi dei legali. Pt_2
Così deciso in Bolzano, il 04/07/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
pagina 7 di 7