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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 22/11/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 333 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2025
TRA
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Antonio Conte;
-APPELLANTE-
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
VI OB IL;
CP_2
[...] , con ordinanza del 2.10.2025, l'udienza cartolare del 20.11.2025 per la decisione
[...]
della causa - ritenuta di ridotta complessità - ex art. 350-bis c.p.c., all'esito del deposito delle note scritte sostitutive della comparizione all'udienza e di quelle contenenti precisazione delle conclusioni e note conclusive, la causa è stata decisa in data 20.11.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo
“Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore, a seguito del sinistro verificatosi in data10.06.2016, conveniva in giudizio davanti all'intestato Tribunale la Compagnia Assicuratrice Parte_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che il sig. é
[...] Controparte_1
rimasto vittima di un sinistro stradale occorso nel centro abitato di Cursi il giorno 10.06.2016 mentre si trovava alla guida del motoveicolo Kawasaki Z 750 tg. CM91046, con valida copertura assicurativa
, polizza n. 80720762, anche per i danni al conducente. In conseguenza Parte_1
condannare la predetta compagnia , rappresentanza per l'Italia, in persona del suo Parte_1
leg. rapp. p.t., ad indennizzare il Sig. in virtù della polizza per il conducente n. Controparte_1
80720762, nella misura di Euro 37.500,00 (Euro 750,00x50 punti percentuali) o in quella maggiore
o minore accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. L'attore esponeva che alle ore 10:00 del 10.06.2016, in Cursi, mentre si dirigeva verso la rotatoria per Melpignano, giunto in prossimità di un tratto curvilineo, mentre era a bordo della moto Kawasaki 750 tg. CM91046 di proprietà di Controparte_3
assicurata con la compagnia convenuta con polizza n.80720762 con copertura dei danni al conducente, si vedeva improvvisamente invadere la propria corsia di marcia da un furgone Fiat Fiorino di colore bianco
e che, per evitare l'impatto, era stato costretto a spostarsi sul lato dx della strada, sul cui fondo vi era della ghiaia che faceva slittare la moto.
Sosteneva, pertanto, di essere finito contro un muro di recinzione e di aver subito lesioni per cui era intervenuto il 118.
Precisava che era stato sottoposto a due interventi chirurgici, uno per la riduzione della frattura dell'omero del braccio sx e, l'altro, per l'asportazione del testicolo dx.
Aggiungeva che aveva sporto denuncia-querela e che le indagini si erano concluse con l'archiviazione a causa della mancata identificazione del responsabile del sinistro. Chiedeva il risarcimento del danno da invalidità permanente nella misura del 40/50%, nonché giorni 40 di ITT, giorni 50 di ITP al 75%, giorni 100 di ITP al 50% e giorni 106 di ITP al 25%.
Lamentava che la compagnia convenuta aveva quantificato il danno da invalidità permanente nella misura del 13% da cui intendeva decurtare 3 punti ai sensi dell'art.
9.2.1 delle condizioni generali di polizza, proponendo una definizione mediante la corresponsione di Euro 7.500,00.
Si costituiva, sia pure tardivamente, la Compagnia Assicuratrice che a sua volta Parte_1
rassegnava le seguenti conclusioni: “dichiarare infondata, in fatto e diritto, la domanda dell'attore e, per
l'effetto, rigettarla. Dare atto che il contratto di assicurazione sottoscritto dalla sig.ra CP_3
con opera nell'ambito e nei limiti delle condizioni di polizza. In subordine, solo per
[...] Pt_1
completezza difensiva e con espressa riserva di gravame, dare atto, sempre ed in ogni caso, che, in parte, non dovute e, comunque, esagerate e sproporzionate sono le somme richieste, riducendole alla luce delle risultanze istruttorie e delle condizioni di polizza. Con vittoria di spese e funzioni di causa”. Rilevava che
l'attore al momento del sinistro era munito solo di foglio rosa, per cui non era operativa la polizza, atteso che ai sensi dell'art. 122 C.d.S., le esercitazioni dovevano avvenire in luoghi poco frequentati.
Contestava il quantum della domanda.
Concessi i termini per memorie, espletata la prova orale e disposta CTU medica, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.”.
Con sentenza n. 647 del 2025, pubblicata in data 26.02.2025, il Tribunale di Lecce, accertato che l'attore è rimasto coinvolto nel sinistro occorso il 10.06.2016 e che ha subito lesioni fisiche esitate in un danno ammontante ad € 37.167,08, ha condannato la società convenuta al pagamento in favore di di detta somma, oltre interessi dalla Controparte_1
pronuncia fino all'effettivo soddisfo;
con condanna di al Parte_1
pagamento in favore dell'attore delle spese e competenze legali liquidate in € 4.354,00, di cui € 545,00 per spese;
poste le spese di CTU a carico della società soccombente.
Con atto di citazione notificato in data 25.03.2025, ha interposto Parte_1
appello avverso la citata sentenza, mai notificata – affidandolo ai motivi di cui appresso – chiedendo, in riforma integrale della stessa, in accoglimento del primo motivo di impugnazione, rigettare la domanda di;
in subordine, in accoglimento del Controparte_1
secondo motivo di impugnazione, liquidare all'attore solo la minore somma di € 5.250,00; con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado del giudizio. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 09.07.2025, si è costituito il quale ha richiesto il rigetto Controparte_1
dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese, diritti e onorari sia per il primo grado di giudizio che per il secondo.
All'udienza cartolare del 20.11.2025, la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art.350 bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, l'appellante lamenta: “Violazione ed errata applicazione degli artt.115, 116 c.p.c., 122, co.5, C.d.S ., in relazione all'operatività, nella fattispecie, delle garanzie di polizza - errata interpretazione dell''art.
5.1.3 CGA - rigetto della domanda introduttiva” avendo il Tribunale affrontato “la questione sottoposta alla sua attenzione, solo come se si trattasse … di un normale incidente stradale, [omettendo di considerare ]… la circostanza (…) relativa alla non operatività della garanzia assicurativa (…) e, dunque, del tutto ignorando che nella circostanza non si sta disquisendo di un'azione risarcitoria, conseguente ad un sinistro stradale, ma, invece, dell'applicabilità, o meno, di una polizza del conducente, che, chiaramente, è vincolata alle condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti” (p. 5 e 6 dell'atto di appello).
La Compagnia appellante, pertanto, con il motivo in esame, sostiene, innanzitutto, che il primo giudice sia incorso in un errore di inquadramento giuridico della vicenda dedotta in giudizio, in quanto, “affrontando la questione…come se si trattasse di un normale incidente stradale”, avrebbe omesso di considerare che la domanda introduttiva proposta da Controparte_1
verteva sull'applicabilità o meno allo stesso, quale conducente del motoveicolo Kawasaki
Z 750 tg. CM91046, di proprietà di ed assicurato da Controparte_3
quest'ultima con , della polizza n. 80720762, operante Parte_1
anche con riferimento ai danni riportati dal conducente. E sostiene che, conseguentemente, il Tribunale avrebbe omesso di confrontarsi con la questione, decisiva, relativa all'operatività o meno della garanzia assicurativa in favore dell'attore alla stregua delle condizioni di polizza e, precisamente, dell'art.
5.1.3. CGA, rubricato:
“Inoperatività dell'Assicurazione”, in ragione del quale: “L'Assicurazione non è operante…se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore” (p.5 atto d'appello). 1.1. Il motivo è infondato nel senso che dalla lettura della sentenza emerge che il giudice di primo grado non si è affatto sottratto al corretto inquadramento della domanda a lui sottoposta, affermando testualmente, a titolo di premessa “…che l'assicurazione RC auto copre anche chi guida con il foglio rosa, purché lo stesso rispetti le norme del codice della strada e la polizza non preveda clausole come la “guida esperta” o la “guida esclusiva”, ovviamente non compatibili con l'uso del foglio rosa e neppure ricorrenti nel caso di specie”.
Da tale passaggio motivazionale si evince, infatti, che il Tribunale ha esaminato le condizioni di polizza (e, fra queste, secondo ragionevolezza, anche e soprattutto l'art. 5.1.3.
CGA richiamato dall'appellante, pur non menzionata espressamente) escludendo di poterne dedurre l'inoperatività della copertura assicurativa in favore del conducente predicata dalla Compagnia assicurativa.
Il motivo d'appello in esame riveste, piuttosto, una sua astratta valenza confutatoria con riferimento alla correttezza dell'interpretazione delle condizioni di polizza come non ostative all'attivazione della copertura assicurativa in favore del operata dal CP_1
primo giudice, attesa anche la stringatezza della motivazione riservata in sentenza alla questione.
Secondo l'appellante, la circostanza che il munito (pacificamente) solo del CP_1
foglio rosa per la guida di veicoli con patente cat. A, circolasse, al momento del sinistro, in pieno centro abitato, senza essere accompagnato da un istruttore munito di patente
(come prescritto dall'art. 122 co.5 C.d.S. nella formulazione vigente all'epoca del sinistro
(10.06.2016), integrerebbe una condizione di mancata abilitazione alla guida a norma delle disposizioni in vigore, che precluderebbe sulla base della richiamata clausola 5.1.3.
CGA, l'attivazione della copertura assicurativa.
1.2. Tale assunto va disatteso, dovendosi ritenere che il possesso del foglio rosa, rilasciato a norma delle disposizioni in vigore, costituisca, in sé, una valida condizione di legittimazione alla guida, indipendentemente dalla eventuale inosservanza di prescrizioni e cautele imposte dal C.d.S, da parte di chi ne sia munito.
E ciò, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui: “In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida non è idonea ad escludere l'operatività della polizza ed il conseguente obbligo risarcitorio dell'assicuratore, se detto conducente, legittimamente abilitato alla guida, abbia omesso di rispettare prescrizioni e cautele imposte dal codice della strada. Infatti, per mancanza di abilitazione alla guida deve intendersi l'assoluto difetto di patente, ovvero la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di validità e di efficacia della stessa (sospensione, revoca, decorso del termine per la conferma, sopravvenienza di condizioni ostative), onde, ove esista un'abilitazione alla guida,
l'inosservanza di prescrizioni o limitazioni, eventualmente imposte dal legislatore, non si traduce in una limitazione della validità od efficacia del titolo abilitativo, ma integra una ipotesi di mera illiceità della guida” (cfr. fra le prime, fra molte: Cass. Civ. n.12728/2010).
Muovendo da tale principio, si deve ritenere che l' eventuale inosservanza, da parte del conducente, delle modalità di guida previste per i titolari di foglio rosa (es. guida in luogo poco trafficato o con istruttore abilitato), non incida sulla validità del relativo titolo, e dunque non può essere equiparata ad una ipotesi di guida senza abilitazione.
1.4. Pertanto, nel caso in esame, poiché il conducente era regolarmente autorizzato a condurre il veicolo, la clausola di esclusione non è applicabile, e la copertura assicurativa deve ritenersi operante, come condivisibilmente ritenuto dal primo giudice.
2. Con il secondo motivo, l'appellante deduce: “Violazione ed errata applicazione degli artt.115, 116 c.p.c., 2697 c.c., in relazione alla liquidazione dell'indennizzo di polizza - erronea applica - zione delle Tabelle Romane per la liquidazione del danno - erronea quantificazione economica secondo la valutazione della CTU - manifesta erroneità delle somme riconosciute - riduzione delle somme liquidate”.
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di dover applicare, ai fini della liquidazione del danno, le tabelle romane, utilizzate per la quantificazione del risarcimento danni da sinistro stradale, senza considerare invece le specifiche condizioni contrattuali previste dalla polizza stipulata.
2.1. Il motivo è fondato.
Nel caso in esame, il diritto azionato da trae origine non da un fatto Controparte_1
illecito, bensì da un rapporto contrattuale di natura assicurativa. Si tratta, più precisamente, di una richiesta di indennizzo fondata su una polizza infortuni stipulata a copertura degli eventi lesivi subiti dal conducente in caso di incidente. Conseguentemente, i criteri di liquidazione del danno, nel caso di specie, non possono essere desunti dalle tabelle comunemente adottate per il danno biologico in sede di responsabilità extracontrattuale – quali le Tabelle elaborate dal Tribunale di Roma – come ritenuto dal primo giudice, dovendo essere determinati, invece, sulla base delle previsioni contenute nel contratto di assicurazione.
2.2. Al riguardo, occorre, pertanto, fare riferimento alle Condizioni Generali di
Assicurazione di cui alla Sezione 5 (Infortuni del conducente). L'articolo 5.2 prevede che la compagnia, in caso di invalidità permanente ai danni del conducente del mezzo assiocurato, liquidi – al netto della franchigia prevista dal successivo art. 5.2.1. (pari al 3% per invalidità permanente tra il 4% ed il 25%) un'indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente assoluta.
2.2.1. Ora, ai fini della determinazione dell'indennizzo spettante al a predetto CP_1
titolo possono essere recepiti gli esiti della valutazione medico-legale operata sulla sua persona dal CTU nominato in primo grado (anche) ai fini della determinazione del grado di invalidità permanente da lui riportato, secondo i criteri utilizzati nelle polizze infortuni, facendo riferimento alle tabelle predisposte dall'INAIL di cui al D.M. 12 luglio 2000
(trattandosi di sinistro occorso nel 2016 e di polizza contratta nel 2015).
2.2.2. Ebbene, in applicazione delle suddette tabelle, il CTU ha accertato una percentuale di invalidità permanente pari al 15%. Pertanto, applicandosi la franchigia contrattuale del
3% di cui si è già detto - con conseguente abbattimento del grado di invalidità accertato
(15%) - il danno indennizzabile deve essere quantificato nel 12 % del massimale assicurato.
Dalla polizza assicurativa n. 80720762 stipulata il 3.6.2015 dalla proprietaria del mezzo,
risulta che il massimale per invalidità permanente del Controparte_3
conducente è determinato in € 75.000,00, mentre null'altro è previsto a titolo “diaria per ricovero” e “spese di cura” (voci accanto alle quali si legge: “0,00”)
Da ciò consegue che l'importo dovuto a titolo di indennizzo per danni da invalidità permanente riportati dal conducente del mezzo assicurato dovuto al CP_1
ammonta a € 9.000,00. 3. Pertanto, la sentenza di primo grado va riformata nella parte in cui riconosce e liquida, in favore dell'odierno appellato, un importo non conforme alle previsioni della polizza assicurativa a lui applicabili che disciplinano la misura dell'indennizzo spettante in caso di invalidità permanente.
3. Considerato l'esito finale dell'appello, che vedera la soccombenza della compagnia assicuratrice citata in giudizio, la stessa va condannata alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore del nella liquidazione di CP_1
cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata: condanna al pagamento, in favore di , a titolo di Parte_1 Controparte_1
indennizzo assicurativo, della somma di € 9.000,00 , oltre interessi al tasso legale dalla data della richiesta (6.11.2017) fino all'effettivo soddisfo;
condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado Parte_1
di giudizio, che liquida in complessivi € 4.000,00 oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%.
Così deciso in Lecce, il 20.11.2025
Il Cons. est. Il Presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr.ssa Anna Rita Pasca