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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 14/03/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1625/2024 r.g.a.c., assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo co. c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie (risultante dalle modifiche di cui al d.lgs. 149/2022), con termine di giorni trenta per il deposito della sentenza,
tra
(CF. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Luciano Guerriero ed elettivamente domiciliato presso lo studio di tale difensore, sito in Roma, via delle Robinie n. 84, come da procura alle liti in atti;
parte attrice e
(CF. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Clemente ed elettivamente domiciliata presso lo studio di tale difensore, sito in Roma, via Crescenzio n. 17/A, come da procura alle liti in atti;
parte convenuta e
nato a [...], in data [...], non costituito;
Controparte_2 parte convenuta
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale. Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.02.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il proprio atto di citazione ha incardinato il presente giudizio Parte_1 nei confronti della (nel prosieguo anche soltanto “ , per brevità) e Controparte_1 CP_1 di esponendo in sintesi: Controparte_2
- di essersi trovato a bordo del veicolo BMW tg. DY053JT, di proprietà e condotto dal
[...]
e assicurato per la r.c. auto con la in data 15.07.2022, a Labico, allorquando, CP_2 CP_1 verso le h. 15.30 circa, tale veicolo è stato coinvolto in un sinistro con l'autovettura Ford Kuga tg. DS683ZN, di proprietà di , la quale non ha rispettato il segnale di precedenza Parte_2 posto su via Fioramonti ed è andata a collidere con il veicolo del , che stava transitando, CP_2 per parte sua, sulla via Roma;
1 - che, a causa dell'incidente che ne è derivato, l'attore ha riportato lesioni fisiche ed è stato trasportato a mezzo ambulanza al Pronto Soccorso del PTV, dove è stato riconosciuto vittima di
“trauma stradale, contusioni multiple, infrazione OPN, infrazione XI costa dx, FLC frontale”, con una prognosi ivi formulata dai sanitari di gg. 15 s.c.; nei giorni successivi, il si è sottoposto, Parte_1 peraltro, anche ad ulteriori accertamenti medici, effettuando visite specialistiche e ricevendo prescrizione di ulteriori giorni di riposo e cure;
- che, in base alla valutazione espressa dal medico legale da lui incaricato, in conseguenza del sinistro l'attore ha quindi riportato un'invalidità permanente del 9-10%, una inabilità temporanea parziale al 75% di gg. 15, una temporanea parziale al 50% di gg. 30 e una temporanea parziale al 25% di gg. 20, il tutto oltre a un danno estetico rilevato e valutato dal suo medico specialista pari al 6%; i danni complessivamente sofferti dal sono dunque quantificabili, Parte_1 in base alle tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano, in € 53.262,00 per il danno non patrimoniale, € 1.113,75 per il danno da I.T.P. 75%, € 1.485,00 per il danno da I.T.P. 50%, € 495,00 per il danno da I.T.P. al 25%, e a tanto si aggiungono, altresì, le spese mendiche da lui già sostenute di € 2.003,91 e quelle future ancora da sostenere per trattamento di laser terapia a luce pulsata per € 4.500,00 e intervento di rinosettoplastica di € 12.000,00, nonché la dovuta “personalizzazione”, da calcolare al 15% del danno biologico “in considerazione del grado di sofferenza patito e del peggioramento delle condizioni di vita, quale emerge dalla perizia medica che attesta una maggiore fatica e disagio per lo svolgimento di qualsivoglia attività”;
- che, peraltro, ad oggi, l'assicurazione del veicolo antagonista ha offerto all'attore soltanto il pagamento di un importo di € 8.200,00, che è stato accettato quale acconto sul maggiore avere, mentre inutili si sono rivelate sia le richieste di un maggior ristoro da lui inviate alla ai sensi CP_1 dell'art. 141 d.lgs. 209/2005, quale assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava in occasione del sinistro, sia il tentativo di negoziazione assistita poi intrapreso con la e il CP_1 [...]
talché è interesse e diritto del ottenere in questa sede il risarcimento di tutti i danni CP_2 Parte_1 patiti. Queste le conclusioni rassegnate dall'attore nell'atto di citazione: “accertare e dichiarare che il sig. è rimasto coinvolto nel sinistro de quo, e per l'effetto, condannare la Parte_1 [...] al risarcimento di tutti i danni subiti dall'istante da quantificarsi nell'ulteriore somma di Controparte_1
€ 75.413,60 oltre interessi più rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT dall'evento al soddisfo, oltre al danno da ritardato risarcimento, il tutto entro l'importo di € 260.000,00 ex lege 488/99 e ss. mm. sul contributo unificato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., oltre IVA, CAP e spese generali”. Si è costituita in giudizio la contestando le avverse deduzioni e conclusioni e CP_1 chiedendo: “1) In via principale nel merito, rigettare la domanda per i motivi esposti in narrativa e, comunque, perché infondata in fatto ed in diritto;
2) ritenere congrua e soddisfacente la somma già corrisposta all'attore dalla Compagnia e per l'effetto rigettare ogni ulteriore richiesta;
3) rigettare, comunque, il richiesto cumulo di interessi e rivalutazione, poiché non dovuto. 4) Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”. Ha dedotto tale convenuta, in sintesi:
- che nell'esposizione dei fatti operata dal risulta che quest'ultimo sostenga che il Parte_1 sinistro sarebbe da ascrivere all'esclusiva responsabilità del veicolo antagonista, il che rende dunque incoerente che sia stata da lui proposta una domanda di condanna verso la e non sia stato CP_1 invece evocato in giudizio il responsabile civile;
- che, inoltre, ove l'attore abbia inteso agire ai sensi dell'art. 141 d.lgs. 209/2005, devono considerarsi comunque contestate le avverse prospettazioni in merito ai danni che sarebbero derivati dall'incidente, dal momento che la documentazione prodotta dal in particolare la Parte_1 consulenza tecnica di parte da lui depositata, è stata redatta unilateralmente fuori dal contraddittorio ed è priva, come tale, di valore probatorio;
2 - che è onere dell'attore dimostrare i danni richiesti in ristoro ai sensi dell'art. 2697 c.c., danni di cui è contestata la sussistenza, sia con riferimento alle lesioni fisiche paventate, sia con riferimento alle relative conseguenze, nelle singole voci risarcitorie richieste, sia relativamente alla loro eziologica riconducibilità al sinistro, essendo le deduzioni attoree generiche, apodittiche ed esorbitanti;
di contro, deve considerarsi congrua la somma già versata dalla compagnia assicurativa in fase stragiudiziale, al solo scopo di pervenire a una definizione bonaria della vertenza, mentre alcun ulteriore ristoro è dovuto al neppure per asseriti disagi e sofferenze o per le spese Parte_1 mediche, anche future, da lui richieste senza offrire una rigorosa prova in merito alla loro riconducibilità all'evento e alla loro effettiva necessità;
- che, in ogni caso, il comportamento della è stato informato a correttezza e diligenza, CP_1 avendo essa istruito la pratica e nominato un proprio fiduciario che ha sottoposto l'attore a visita;
- che ogni somma eventualmente dovuta al non potrà essere oggetto, infine, di un Parte_1 riconoscimento congiunto di rivalutazione monetaria e interessi. Non si è costituito in giudizio l'ulteriore convenuto e, attesa la rilevata Controparte_2 nullità della citazione rivolta verso di lui dall'attore per il mancato rispetto del termine minimo a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., con il provvedimento reso ai sensi degli artt. 171 bis e 164 c.p.c. in data 19.06.2024 è stata ordinata la rinnovazione dell'atto di citazione nei confronti di tale convenuto, con termine assegnato al per provvedere all'incombente entro il 30.09.2024. Parte_1
All'udienza del 20.02.2025, così fissata con il suddetto provvedimento quale nuova data d'udienza ex art. 183 c.p.c. per la citazione del convenuto e per la comparizione delle parti CP_2
e la trattazione della causa, l'attore ha poi esibito un ulteriore atto di citazione già notificato a tale convenuto anteriormente al provvedimento del 19.06.24 e richiamato un'istanza presentata telematicamente in data 13.02.2025, con allegata anche una rinnovazione dell'atto di citazione verso il effettuata lo stesso 13.02.2025, domandando, in subordine, l'assegnazione di un nuovo CP_2 termine per provvedere alla rinnovazione della citazione nei confronti di tale convenuto, non costituito. Invitate le parti costituite al contraddittorio sulla questione dell'eventuale estinzione del giudizio per il mancato compimento della rinnovazione della citazione nel termine assegnato con il provvedimento del 19.06.24 e alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c., il ha quindi richiamato il proprio atto introduttivo ed insistito nelle Parte_1 proprie deduzioni e nella richiesta di assegnazione di nuovo termine per la rinnovazione della citazione verso il convenuto , mentre la ha richiamato la sua comparsa di risposta, CP_2 CP_1 rimettendosi, quanto alla questione dell'estinzione del giudizio, alle determinazioni del decidente. Sulle conclusioni rassegnate e all'esito della discussione orale celebrata all'udienza suindicata del 20.02.25, la causa è stata quindi assunta in decisione con termine di trenta giorni per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c., così come modificato dal d.lgs. 149/2022. Orbene, ciò premesso, in massima sintesi, sullo svolgimento del processo e il tema della lite, ritiene il decidente che il presente giudizio debba essere dichiarato estinto, avendo omesso l'attore di provvedere alla rinnovazione dell'atto di citazione nei confronti del convenuto non costituito, nel termine assegnato a tal uopo ai sensi dell'art. 164 c.p.c., convenuto Controparte_2 quest'ultimo da ritenersi, per quanto si dirà, litisconsorte necessario, donde l'impossibilità di proseguire la trattazione nel merito della causa anche nei confronti della convenuta CP_1
Ed invero, in via preliminare, giova evidenziare che nell'ipotesi in cui insorga questione in ordine all'estinzione del processo tale questione viene decisa con sentenza, valutando se ricorrano o meno i presupposti per la declaratoria d'estinzione e regolando, conseguentemente, in base all'esito di tale decisione, anche le spese processuali ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., per quanto queste ultime vadano limitate, come è ovvio, al solo profilo inerente la questione suddetta, restando
3 fermo che non può profilarsi una soccombenza dell'una o dell'altra parte anche rispetto al merito della lite, che resta estraneo alla pronuncia e rispetto al quale non può configurarsi, pertanto, alcuna soccombenza (cfr. tra le altre, Cass. civ. 533/2016). Tanto chiarito in limine, occorre poi rammentare, con specifico riferimento all'art. 164 c.p.c., che tale disposizione impone al giudice di ordinare la rinnovazione dell'atto di citazione ove riscontri il mancato rispetto del cd. termine minimo a comparire previsto dall'art. 163 bis c.p.c. a presidio dell'esercizio delle prerogative difensive della parte convenuta, a meno che quest'ultima non si sia costituita in causa senza nulla eccepire in merito alla violazione dell'art. 163 bis cit. o si sia difesa, comunque, compiutamente anche nel merito, risultando evidentemente già raggiunto, in tali evenienze, lo scopo dell'atto senza alcun concreto pregiudizio riportato dal convenuto per effetto della mancata assicurazione del termine minimo a comparire e dovendo considerarsi sanata, pertanto, la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 cit., in virtù del generale principio di cui all'art. 156 co. 3 c.p.c. Considerata la ratio che è sottesa al termine a difesa previsto dall'art. 163 bis c.p.c., la validità
o invalidità della vocatio in ius del convenuto non costituito deve essere apprezzata, in particolare, avendo riguardo, quale dies a quo per il computo di tale termine, alla data in cui la notificazione dell'atto di citazione si è perfezionata nei suoi confronti, mentre non rileva in tal caso la data in cui l'attore ha provveduto alla spedizione di tale notifica, e ciò anche tenuto conto che è noto che il principio di cd. scissione degli effetti della notificazione e l'anticipazione del perfezionamento della stessa alla data in cui l'atto è stato, appunto, spedito dall'attore riguardano unicamente quest'ultimo, essendo previsti, a sua tutela, in funzione della verifica del rispetto di termini decadenziali che siano posti a suo carico dall'ordinamento processuale, donde la loro inoperatività rispetto a un termine di natura dilatoria, quale è quello di cui si discute, contemplato a salvaguardia del pieno esercizio da parte della controparte del suo diritto di difesa (cfr. Cass. civ. 2853/2018). Relativamente al dies ad quem, inoltre, il rispetto del termine minimo a comparire va verificato avendo riguardo alla data d'udienza indicata in citazione, talché, ove tra il perfezionamento della notifica della citazione nei confronti del convenuto e la data di tale udienza non sia stato garantito il termine dilatorio previsto dall'art. 163 bis c.p.c. e la nullità della citazione che ne consegue non risulti, come detto, sanata mediante la costituzione del convenuto, il giudice senz'altro deve dichiarare tale nullità e ordinare la rinnovazione della vocatio in ius, senza che in diverso senso possa rilevare l'eventuale adozione di un decreto di differimento dell'udienza indicata in citazione frattanto emesso da parte del giudicante (cfr. ancora Cass. 2853/18 cit.). Per l'eventualità in cui, tenendo conto di tali elementi, la citazione in giudizio della parte convenuta si sia rivelata tale da non assicurare il rispetto del termine di cui all'art. 163 bis c.p.c., è quindi previsto che venga ordinata la rinnovazione della citazione nulla, rinnovazione che, ove operata, garantisce la sanatoria “ora per allora” delle carenze rilevate, ai sensi dell'art. 164 c.p.c. Tuttavia, sancisce espressamente l'art. 164 cit. che il termine assegnato dal giudice per il rinnovo della citazione ha natura perentoria, stante l'esigenza - che evidentemente vi è sottesa - di evitare che possa indefinitamente protrarsi l'incertezza sulla regolare instaurazione del rapporto processuale, e così, nel caso in cui la rinnovazione non venga effettuata dall'attore onerato nel rispetto del termine assegnatogli, recita testualmente la disposizione che “…il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'art. 307, comma terzo”. La fattispecie in parola è quindi ricondotta, in tal modo, a un'ipotesi di inattività delle parti cd. qualificata, che sanziona il mancato esercizio dell'atto di impulso processuale con l'immediata declaratoria d'estinzione del giudizio secondo quanto previsto, per l'appunto, dal comma 3 dell'art. 307 cit., e nel regime applicabile alla fattispecie (assoggettata alle modifiche di cui al d.lgs. 149/22), non diversamente da quanto già previsto anteriormente a far data dalla novella di
4 cui alla L. n. 69/2009, tale estinzione opera di diritto, ai sensi del comma 4 dell'art. 307 cit., e può essere rilevata e dichiarata dal giudice anche d'ufficio, senza necessità di un'eccezione di parte. Ora, ciò detto, si è anticipato, relativamente al presente caso, che con il provvedimento reso in data 19.06.2024 (adottato a seguito di un pregresso provvedimento, sempre ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c., del 03.06.2024, con il quale l'attore era stato anzitutto invitato a documentare la notificazione dell'atto di citazione nei confronti del convenuto , in quanto non presente in CP_2 atti) è stato rilevato il mancato rispetto del termine minimo a comparire di cui all'art. 163 bis cit., nel testo ratione temporis applicabile (come detto successivo alla novella di cui al d.lgs. 149/22), corrispondente, nella specie, a 120 giorni tra la data della notifica della citazione e quella della prima udienza ex art. 183 c.p.c. Infatti, risulta dalla documentazione versata in atti dal che l'atto di citazione da Parte_1 lui poi iscritto al ruolo, recante quale data della prima udienza il 30.07.2024, è stato notificato al a mezzo posta, ai sensi della L. n. 53/1994, mediante le modalità di cui all'art. 8 Controparte_2
L. 890/1982, non avendo l'agente postale temporaneamente rinvenuto il destinatario o altro soggetto al quale consegnare l'atto presso l'indirizzo di notifica, in data 19.03.2024, ed avendo pertanto provveduto al successivo deposito del piego presso il punto di deposito più vicino il successivo 21.03.2024 e dato notizia al destinatario del tentativo di notifica e del deposito del piego mediante la raccomandata informativa (cd. CAD) di cui al comma 4 dell'art. 8 cit., raccomandata quest'ultima spedita, in particolare, il 22.03.2024, come da avviso di ricevimento in atti, e poi non ritirata dal destinatario nel termine di cd. compiuta giacenza di dieci giorni, scaduto il 01.04.2024. Considerata la data d'udienza in citazione del 30.07.24, è evidente, dunque, che non è stato assicurato il termine minimo a difesa al convenuto , atteso che tale termine - CP_2 testualmente indicato dal legislatore quale “termine libero” - avrebbe imposto l'indicazione in citazione dell'udienza di comparizione e trattazione della causa non prima del 01.08.2024 o, più correttamente, stante la cd. sospensione feriale dei termini ex art. 1 L. 742/1969, non prima del giorno 02.09.2024 (si v. in merito all'applicabilità della cd. sospensione feriale anche al termine minimo a comparire, Cass. civ. 5435/1999, secondo cui “La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale si applica a tutti i termini processuali, senza distinzioni: essa vale, perciò, anche per i termini dilatori e, in particolare, per il termine a comparire che deve essere assegnato al convenuto a norma dell'art.
163 bis cod. proc. civ.”). In virtù di tanto e tenuto conto della mancata costituzione del convenuto , con il CP_2 provvedimento reso in data 19.06.2024 ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c. è stata quindi dichiarata la nullità della citazione di quest'ultimo e ordinata la rinnovazione della stessa nei suoi confronti a cura dell'attore per la nuova udienza fissata al 20.02.2025 ai sensi dell'art. 164 c.p.c., con assegnazione al di un termine per provvedere all'incombente entro il 30.09.2024, ma a Parte_1 fronte di tale provvedimento, quest'ultimo non risulta aver effettuato, poi, il rinnovo della citazione così come disposto, dal momento che dalle produzioni operate dall'attore in vista dell'udienza del 20.02.2025 emerge che un atto di citazione in rinnovazione per tale udienza sia stato da lui spedito per la notifica al soltanto in data 13.02.2025 (si v. produzioni attoree CP_2 del 13.02.25). Considerata l'evidente tardività di tale rinnovo, ritiene il giudicante che la rinnovazione ordinata con il provvedimento del 19.06.24 debba considerarsi, dunque, omessa agli effetti dell'art. 164 c.p.c. e d'altro canto, anche a volersi annettere rilevanza all'atto di citazione in rinnovazione che il ha redatto e spedito per la notifica al , appunto, soltanto in data 13.02.25, Parte_1 CP_2
è evidente che quest'ultimo presenta, comunque, il medesimo vizio di nullità della vocatio in ius già rilevato in precedenza, non assicurando, nuovamente, al convenuto non costituito il termine minimo a comparire di cui all'art. 163 bis cit. con riferimento alla nuova data d'udienza per la quale lo stesso è stato citato del 20.02.25.
5 Non può inoltre darsi seguito, ad avviso del decidente, alla richiesta avanzata dal Parte_1 di modifica o revoca del provvedimento adottato ai sensi degli artt. 171 bis e 164 cit. del 19.06.24 sul rilievo che lo stesso aveva effettuato, già anteriormente a tale provvedimento, anche un'ulteriore precedente notificazione dell'atto di citazione al quale indicata e documentata Controparte_2 dall'attore con la sua istanza presentata telematicamente il 13.02.25 e richiamata, poi, anche all'udienza del 20.02.25.
Anche a volersi prescindere dalla circostanza che tale ulteriore notifica non è stata depositata dall'onerato anteriormente all'adozione del provvedimento suddetto del 19.06.24 (e ciò pur a fronte dell'espresso invito rivoltogli con il provvedimento del 03.06.24 di documentare la notificazione della citazione effettuata al ), emerge infatti che tale notifica abbia avuto ad oggetto un CP_2 atto di citazione recante la data d'udienza ex art. 183 c.p.c. del 01.07.2024 e si sia perfezionata nei confronti del convenuto soltanto in data 07.03.2024, essendo stata anch'essa effettuata a mezzo posta con le modalità di cui all'art. 8 L. 890/82, con tentativo di consegna del plico da parte dell'agente postale del 22.02.2024, successivo deposito dell'atto presso il punto di deposito più vicino del 23.02.2024 ed invio della cd. CAD del 26.02.2024, poi non ritirata, pure qui, dal destinatario entro il termine di cd. compiuta giacenza di dieci giorni, scaduto per l'appunto il 07.03.24. Avuto riguardo alla data d'udienza riportata nell'atto di citazione oggetto di tale notificazione, indicata al 01.07.2024, non risulta, quindi, comunque rispettato, pure in tal caso, il termine libero di 120 giorni di cui all'art. 163 bis cit., il quale avrebbe imposto l'indicazione di una data di udienza ex art. 183 cit. non prima del 08.07.2024 (si v. ulteriore notificazione prodotta dall'attore in allegato all'istanza del 13.02.25). Neanche tale notifica - comunque non documentata, si è detto, anteriormente al provvedimento reso il 19.06.24, con il quale l'attore è stato onerato della rinnovazione della citazione verso il nel termine del 30.09.2024, ex art. 164 c.p.c. - conduce dunque a far concludere CP_2 che vi sia stata una regolare vocatio in ius del convenuto non costituitosi, risultando anche tale atto di citazione inficiato dal medesimo vizio di nullità per il mancato rispetto del termine minimo a difesa ex artt. 163 bis e 164 c.p.c. Ebbene, posti i rilievi sin qui operati, sui quali le parti costituite sono state invitate a contraddire all'udienza del 20.02.25 e che in alcun modo sono stati superati dall'attore con concrete e conducenti deduzioni, è evidente che non può che concludersi che sia mancata da parte di quest'ultimo una rinnovazione della citazione verso il convenuto non costituito così come disposta con il provvedimento del 19.06.24, provvedimento di cui è da escludere una revoca o modifica quale quelle richieste dal in considerazione, in via assorbente, della nullità anche della Parte_1 pregressa ulteriore citazione che era stata da lui notificata al già prima di tale CP_2 provvedimento. Vertendosi in presenza di un termine perentorio, quale è quello che è previsto espressamente dal legislatore all'art. 164 cit., va escluso, poi, che a tale inottemperanza possa ovviarsi assegnando all'attore il nuovo termine da lui richiesto all'udienza del 20.02.25 onde provvedere alla rinnovazione della citazione verso il . CP_2
Recita infatti l'art. 153 co. 1 c.p.c. che i termini perentori non possono essere prorogati neppure sull'accordo delle parti e, tantomeno, è concepibile l'assegnazione di un nuovo termine, in luogo di quello che è stato già assegnato e che non sia stato rispettato dall'onerato, a fronte di una disciplina come quella che è contenuta specificamente nell'art. 164 cit., la quale sanziona, si è detto, testualmente, la mancata rinnovazione della citazione con l'estinzione del giudizio verso la parte convenuta nei cui confronti la citazione non sia stata rinnovata in conformità con l'ordine giudiziale. A tanto può farsi eccezione, così, in linea di principio, soltanto ove l'interessato formuli un'istanza di rimessione in termini ex art. 153 co. 2 c.p.c., istanza che, tuttavia, presuppone che lo stesso si attivi in tal senso prontamente e alleghi e dimostri che si siano verificate concrete
6 circostanze a lui non imputabili che siano state tali da precludergli il compimento dell'attività prevista nel rispetto del termine assegnato (cfr. tra le altre, Cass. civ. 19218/2019, nonché Cass. civ. 9541/2023, che sia pure in fattispecie diversa, afferente la rinnovazione della notificazione della citazione ex art. 291 c.p.c., ha affermato, con statuizioni di principio di portata generale, suscettibili come tali di rilevare anche nel caso che occupa, che “…una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio ai sensi dell'art. 291 c.p.c., è preclusa al giudice la possibilità di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante la perentorietà di quello già concesso, salvo che la parte abbia tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico e l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile”). Di contro, in relazione al caso in disamina, alcuna istanza di rimessione in termini è stata avanzata dal tale non potendosi evidentemente considerare la mera richiesta formulata Parte_1 dallo stesso con l'istanza presentata in data 13.02.25 e all'udienza del 20.02.2025 di assegnazione tout court di un nuovo termine, stante l'assenza di alcuna minima allegazione (prima ancora che di una prova) offerta dall'attore circa il fatto di essere incorso, eventualmente, nella decadenza dal termine di cui al provvedimento del 19.06.24 per una causa a lui non imputabile, allegazione e prova in difetto delle quali l'anzidetta richiesta dev'essere senz'altro respinta. All'inottemperanza all'anzidetto ordine di rinnovazione consegue, allora, l'estinzione del giudizio nei confronti del convenuto non avendo l'attore provveduto nel termine Controparte_2 perentorio assegnatogli a una rituale citazione in giudizio di quest'ultimo e dovendosi escludere - per quanto detto - che possa essere assegnato allo stesso in questa sede un nuovo termine, così come da lui genericamente richiesto. Inoltre, la declaratoria d'estinzione del giudizio verso il si estende inevitabilmente CP_2 anche nei confronti dell'ulteriore convenuta dal momento che nell'odierna fattispecie si è in CP_1 presenza di un'azione risarcitoria esercitata dal terzo trasportato nei confronti dell'assicurazione del veicolo a bordo del quale lo stesso viaggiava allorquando si è verificato il sinistro tra tale veicolo e l'altra autovettura asseritamente coinvolta nello stesso, ai sensi dell'art. 141 d.lgs. 209/2005, azione rispetto alla quale il proprietario del veicolo vettore, qui individuato dal nel Parte_1 CP_2
deve considerarsi litisconsorte necessario.
[...]
Ed invero, come è stato chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo…”, tanto che nei confronti di quest'ultimo, ove non convenuto in giudizio, deve essere integrato il contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. L'art. 141 d.lgs. 209/05 effettua, difatti, un rinvio espresso alle disposizioni degli artt. 143 e ss. del medesimo decreto - e tra queste, pertanto, anche all'art. 144 co. 3 d.lgs. 209/05, là dove è previsto che “Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno” - e d'altra parte ricorre egualmente, pure a fronte di un'azione diretta del danneggiato verso l'assicurazione che sia sussumibile nell'art. 141 cit., almeno una delle esigenze che sono state poste dal legislatore a fondamento della previsione di tale litisconsorzio, costituita dal necessario accertamento della validità ed efficacia del rapporto assicurativo che lega il proprietario del veicolo assicurato e l'assicurazione nei cui confronti è stata esperita l'azione dal danneggiato, sulle quali il giudicante deve pronunciare con efficacia di giudicato, trattandosi di un elemento della causa petendi di tale domanda. Così, secondo quanto è stato rimarcato dal giudice di legittimità, “Comunque venga ricostruita… sul piano sistematico l'azione promossa dal terzo trasportato che agisca nei confronti dell'assicuratore del vettore, non è in discussione… la sussistenza del litisconsorzio necessario con il proprietario del veicolo assicurato” (cfr. per quanto detto, Cass. 27078/2022; si v. inoltre, sempre di recente, già Cass. civ. 17963/2021).
7 In relazione al caso di cui trattasi, alla mancata rinnovazione della citazione verso il convenuto indicato dall'attore come proprietario del veicolo su cui viaggiava CP_2 allorquando si è verificato il sinistro in relazione al quale è stato da lui richiesto in questa sede il risarcimento dei danni alla nq. assicurazione per la r.c. di tale veicolo, consegue, quindi, CP_1
l'impossibilità di esaminare e decidere nel merito anche la domanda proposta verso tale convenuta, dovendo considerarsi il parte necessaria del procedimento e non potendo l'estinzione del CP_2 giudizio verso quest'ultimo giustificare, dunque, una separazione dei rapporti processuali e la prosecuzione della causa nei soli confronti della (arg. anche Cass. civ. 21514/2019, che ha CP_1 di contro escluso che l'estinzione del giudizio verso un convenuto impedisca l'ulteriore prosecuzione del processo nei confronti degli altri convenuti che siano stati ritualmente citati ove questi ultimi non siano, appunto, qualificabili come litisconsorti necessari;
arg. inoltre Cass. civ. 4283/2023, in relazione, invece, all'estensione all'intero giudizio di un evento estintivo che si verifichi verso uno dei convenuti in una causa connotata da un rapporto di litisconsorzio necessario). In virtù dei rilievi che precedono, deve dunque ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione integrale del giudizio, quale conseguenza della mancata osservanza da parte del dell'ordine di rinnovazione della citazione verso il , litisconsorte necessario. Parte_1 CP_2
Relativamente alle spese processuali da regolare in conformità con quanto sopra già evidenziato, ritiene infine il giudicante che si giustifichi nei rapporti tra l'attore e la la CP_1 compensazione di tali spese, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., così come risultante dalla sentenza della C. Cost. 77/2018, tenuto conto che la questione dell'estinzione del giudizio è stata oggetto di rilevazione ufficiosa e che sulla stessa la non ha svolto sostanzialmente alcuna attività CP_1 difensiva, limitandosi all'udienza del 20.02.25 a rimettersi alla valutazione del Tribunale in ordine alla richiesta del di assegnazione di nuovo termine per provvedere alla rinnovazione della Parte_1 citazione, difettando dunque una situazione di vera e propria soccombenza di quest'ultimo rispetto alla convenuta costituita anche su tale questione. Nulla invece sulle spese di lite rispetto al
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in difetto di una sua costituzione in giudizio. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa civile indicata in epigrafe, così provvede:
- Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 164 comma 2 e 307 comma 3 c.p.c.;
- Compensa tra e le spese processuali, ex Parte_1 Controparte_1 art. 92 comma 2 c.p.c.;
- Nulla sulle spese processuali rispetto al convenuto stante la sua mancata Controparte_2 costituzione. Così deciso in Velletri in data 14.03.2025.
Il Giudice dott.ssa Federica Nardi
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