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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 28/01/2026, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 801/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
COSTANZO MASSIMO DO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1560/2024 depositato il 27/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giovanni La Punta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5677/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
7 e pubblicata il 29/08/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3115 IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in appello e chiede la riforma della sentenza.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, con ricorso RGR n. 780/2021, ha impugnato innanzi alla CTP di Catania (oggi Corte di Giustizia Tributaria di I grado) l'avviso di accertamento n. 3115 del 2/11/2020 di complessivi € 2.112,00 richiesti dal Comune di San Giovanni La Punta a titolo di IMU per l'anno 2015 (e relativi interessi e sanzioni) in relazione ad un tratto di terreno (in catasto Estremi_Catastali_1) ritenuto e valutato come edificabile dal Comune.
Nel proprio ricorso la contribuente ha formulato i seguenti motivi d'impugnazione: la violazione divieto di notificare atti impositivi per la sospensione Covid;
il difetto di motivazione sulla effettiva “edificabilità” del terreno e sui valori attribuiti all'area; la nullità ed inefficacia delle Delibere indicate nell'accertamento;
l'inedificabilità dell'area; l'errata determinazione del valore dell'area e dell'imposta proprio a causa dei citati vincoli;
l'illegittimità delle sanzioni.
Successivamente, con apposita memoria del 31/05/2023, la contribuente ha insistito nel ricorso e, con riguardo alla inedificabilità dell'area, ha prodotto le Sentenze favorevoli ottenute dalla stessa per le precedenti annualità che avevano escluso l'edificabilità annullando i relativi accertamenti. Oltre a tali sentenze, la Sig. ra Ric._1 ha depositato anche Sentenze favorevoli ottenute dai proprietari dei terreni confinanti e vertenti su identica questione.
All'udienza del 23/06/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania, Sez. 7, nella contumacia del
Comune resistente, ha emesso la sentenza n. 5677/2023, depositata il 29/08/2023 con la quale ha rigettato il ricorso.
La contribuente propone appello avverso la sentenza n. 5677/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania, Sez. 7, pronunciata all'udienza del 23/06/2023, depositata in Segreteria il 29/08/2023 e non notificata, in quanto illegittima, erronea ed infondata per i seguenti motivi per nullità della sentenza e carenza di motivazione dell'accertamento; esistenza di giudicato favorevole.
L'appellato Comune si è costituito.
In data odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La sentenza impugnata è illegittima per violazione dell fart. 2909 c.c. in quanto si pone in contrasto con il giudicato favorevole alla contribuente formatosi sulla sentenza n. 1140/2023 della CGT di I grado di Catania, depositata in data 27.02.2023 e non appellata dal Comune.
In particolare, tale sentenza n. 1140/2023 ha accolto il ricorso proposto dalla Sig.ra Ric._1 avverso l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2014 escludendo l'edificabilità del terreno sulla base del fatto che è stata prodotta in atti la perizia giurata a firma dell'ing. Nom._1, in base alla quale è stato documentato che i terreni ai quali si riferisce la rettifica operata con l'avviso di accertamento impugnato sono di fatto inedificabili per la presenza di un vincolo boschivo.
Sotto diverso profilo va inoltre osservato che lo stesso comune resistente con provvedimento n. 7466 del
18.3.2014 ha denegato ogni forma di programma costruttivo sui medesimi terreni.
Sul punto si può osservare che tale terreno non poteva essere considerato edificabile stante la presenza di vincoli Boschivi e Paesaggistici , come risulta anche dall'Attestazione resa dalla Sovraintendenza ai Beni
Culturali.
Assorbiti gli altri motivi.
La sentenza deve essere riformata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado accoglie l'appello della contribuente ed in riforma della sentenza impugnata dichiara illegittimo l'atto impugnato.
Condanna il Comune di di San Giovanni La Punta al pagamento delle spese di primo grado a favore dell'appellante Sig.ra Ric._1 che si liquidano in euro 500,00 oltre IVA, diritti e rimborso delle spese generali al 15% e rimborso del contributo unificato, e al pagamento delle spese di secondo grado che si liquidano in euro 600,00 oltre IVA, diritti e rimborso delle spese generali al 15% e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 22 gennaio 2026.
Il Giudice estensore Il Presidente
MA RD ST IS AS
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
COSTANZO MASSIMO DO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1560/2024 depositato il 27/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giovanni La Punta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5677/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
7 e pubblicata il 29/08/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3115 IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in appello e chiede la riforma della sentenza.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, con ricorso RGR n. 780/2021, ha impugnato innanzi alla CTP di Catania (oggi Corte di Giustizia Tributaria di I grado) l'avviso di accertamento n. 3115 del 2/11/2020 di complessivi € 2.112,00 richiesti dal Comune di San Giovanni La Punta a titolo di IMU per l'anno 2015 (e relativi interessi e sanzioni) in relazione ad un tratto di terreno (in catasto Estremi_Catastali_1) ritenuto e valutato come edificabile dal Comune.
Nel proprio ricorso la contribuente ha formulato i seguenti motivi d'impugnazione: la violazione divieto di notificare atti impositivi per la sospensione Covid;
il difetto di motivazione sulla effettiva “edificabilità” del terreno e sui valori attribuiti all'area; la nullità ed inefficacia delle Delibere indicate nell'accertamento;
l'inedificabilità dell'area; l'errata determinazione del valore dell'area e dell'imposta proprio a causa dei citati vincoli;
l'illegittimità delle sanzioni.
Successivamente, con apposita memoria del 31/05/2023, la contribuente ha insistito nel ricorso e, con riguardo alla inedificabilità dell'area, ha prodotto le Sentenze favorevoli ottenute dalla stessa per le precedenti annualità che avevano escluso l'edificabilità annullando i relativi accertamenti. Oltre a tali sentenze, la Sig. ra Ric._1 ha depositato anche Sentenze favorevoli ottenute dai proprietari dei terreni confinanti e vertenti su identica questione.
All'udienza del 23/06/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania, Sez. 7, nella contumacia del
Comune resistente, ha emesso la sentenza n. 5677/2023, depositata il 29/08/2023 con la quale ha rigettato il ricorso.
La contribuente propone appello avverso la sentenza n. 5677/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania, Sez. 7, pronunciata all'udienza del 23/06/2023, depositata in Segreteria il 29/08/2023 e non notificata, in quanto illegittima, erronea ed infondata per i seguenti motivi per nullità della sentenza e carenza di motivazione dell'accertamento; esistenza di giudicato favorevole.
L'appellato Comune si è costituito.
In data odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La sentenza impugnata è illegittima per violazione dell fart. 2909 c.c. in quanto si pone in contrasto con il giudicato favorevole alla contribuente formatosi sulla sentenza n. 1140/2023 della CGT di I grado di Catania, depositata in data 27.02.2023 e non appellata dal Comune.
In particolare, tale sentenza n. 1140/2023 ha accolto il ricorso proposto dalla Sig.ra Ric._1 avverso l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2014 escludendo l'edificabilità del terreno sulla base del fatto che è stata prodotta in atti la perizia giurata a firma dell'ing. Nom._1, in base alla quale è stato documentato che i terreni ai quali si riferisce la rettifica operata con l'avviso di accertamento impugnato sono di fatto inedificabili per la presenza di un vincolo boschivo.
Sotto diverso profilo va inoltre osservato che lo stesso comune resistente con provvedimento n. 7466 del
18.3.2014 ha denegato ogni forma di programma costruttivo sui medesimi terreni.
Sul punto si può osservare che tale terreno non poteva essere considerato edificabile stante la presenza di vincoli Boschivi e Paesaggistici , come risulta anche dall'Attestazione resa dalla Sovraintendenza ai Beni
Culturali.
Assorbiti gli altri motivi.
La sentenza deve essere riformata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado accoglie l'appello della contribuente ed in riforma della sentenza impugnata dichiara illegittimo l'atto impugnato.
Condanna il Comune di di San Giovanni La Punta al pagamento delle spese di primo grado a favore dell'appellante Sig.ra Ric._1 che si liquidano in euro 500,00 oltre IVA, diritti e rimborso delle spese generali al 15% e rimborso del contributo unificato, e al pagamento delle spese di secondo grado che si liquidano in euro 600,00 oltre IVA, diritti e rimborso delle spese generali al 15% e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 22 gennaio 2026.
Il Giudice estensore Il Presidente
MA RD ST IS AS