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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/06/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il IB, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2358/2018 promossa da
( ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. LUCA SCARPANTONI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in AM, Via Torre Bruciata, 17/21;
OPPONENTE contro
( ), Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE nonchè contro
( , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore,
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.).
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 20.11.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito. IB di AM
Con atto di citazione ritualmente notificato il ha convenuto in giudizio Parte_1 dinanzi all'intestato IB e la società Controparte_1 Controparte_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) In accoglimento della spiegata domanda, annullare l'ordinanza prot. n. 797/2017 con la quale il Giudice dell'Esecuzione assegnava al Sig. , la somma di € 9.856,70 ponendola a Controparte_1 carico del . Parte_1
2) Dichiarare che il non ha debiti nei confronti della e che Pt_1 Controparte_2 per l'effetto il pignoramento eseguito ai suoi danni dal è privo di causa. Controparte_1
3) Annullare il provvedimento giudiziale del 4 Giugno 2018 limitatamente alla condanna del al rimborso delle spese di lite. Pt_1
4) Con vittoria di onorari e con il rimborso delle spese forfettarie.
I fatti posti a sostegno della domanda, per come prospettati nell'atto di citazione, possono essere sintetizzati come di seguito.
Con atto di pignoramento notificato al in data 1° marzo 2017, Parte_1 CP_1
, sulla premessa di vantare un credito complessivo di € 9.856,70 sulla base della sentenza n.
[...]
1003/2016 e del successivo atto di precetto, aveva citato dinanzi al IB di AM per l'udienza del 20 aprile 2017 la società debitrice e aveva invitato taluni Controparte_2 istituti di credito e il a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c.. Parte_1
Il non aveva inviato al creditore procedente alcuna dichiarazione sicché all'udienza del 22 Pt_1 settembre 2017 il G.E., dopo aver riscontrato l'omissione da parte del aveva disposto con Pt_1 ordinanza una nuova udienza per la comparizione dei terzi pignorati.
All'udienza del 17 novembre 2017, dato atto del mancato invio da parte del Parte_1
della dichiarazione prevista dal precetto normativo sopra ricordato, il Giudice, ritenuto
[...] non contestato il credito pignorato, aveva disposto l'assegnazione della somma di € 9.856,70 in favore di e a carico del . Controparte_1 Parte_1
Il provvedimento era stato notificato a mezzo pec il 27 novembre 2017 e opposto dal con Pt_1 atto del 13 Dicembre 2017; instauratosi il contraddittorio con la costituzione in giudizio del
[...]
, il G.E., a scioglimento di riserva, così aveva provveduto: CP_1
“
PQM
sospende l'ordinanza impugnata emessa in data 17/11/2017 e assegna alla parte interessata termine di gg.60 per l'introduzione del relativo giudizio per il merito osservati i termini di comparizione.
Infine, condanna il che con il suo comportamento negligente ha dato luogo Parte_1 all'instaurazione di questo ulteriore giudizio al pagamento delle spese di lite per questa fase cautelare
2 IB di AM
in favore della controparte che vengono liquidate in complessive € 800,00 oltre alla magg.. del 15% ed agli oneri fiscali se dovuti”.
Il ha quindi introdotto il presente giudizio di merito, sul presupposto Parte_1 che il provvedimento di assegnazione delle somme pignorate disposto dal G.E. a favore del creditore non fosse conforme al modello normativo: segnatamente, il ha Controparte_1 Pt_1 evidenziato che il G.E. aveva ritenuto il credito incontestato e ne aveva disposto l'assegnazione senza alcun coinvolgimento del terzo, in mancanza di elementi idonei a stabilire l'esistenza del credito e la sua consistenza.
Secondo la difesa dell'opponente, quindi, il Giudice dell'Esecuzione alla luce dell'art. 549 c.p.c. avrebbe dovuto effettuare le verifiche indispensabili per l'accertamento del credito coinvolgendo il creditore, il debitore e il terzo pignorato.
Da ultimo, il ha ribadito di non aver mai intrattenuto rapporti con la Parte_1 società e, pertanto, di non avere alcun debito nei confronti della stessa, Controparte_2 come da documentazione rilasciata dal responsabile dell'Ufficio finanziario dell'ente, in atti.
Quanto alle spese di lite, il ha lamentato l'erroneità del provvedimento reso nella fase Pt_1 sommaria dal Giudice dell'esecuzione che, pur disponendo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione, aveva condannato l'ente alla rifusione delle spese di lite, in spregio al generale principio della soccombenza.
Non si sono costituiti in giudizio le parti convenute;
all'udienza del 19 febbraio 2020, verificata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia di;
quanto alla società Controparte_1 [...] il IB ha richiesto integrazione documentale ai fini della verifica Controparte_2 della regolarità della notifica.
La causa è stata istruita esclusivamente in via documentale e all'udienza del 20 novembre 2024, celebratasi nelle forme della trattazione scritta, è stata assunta in decisione, sulle conclusioni declinate dal , unica parte costituita in giudizio. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia della convenuta
[...]
Controparte_2
Quanto al merito della controversia, l'opposizione è fondata e come tale deve essere accolta, per le motivazioni di seguito esposte.
Come prospettato dall'opponente, il Giudice dell'Esecuzione, nell'ambito della procedura esecutiva a carico della società all'esito dell'invito – rivolto, tra Controparte_2 gli altri, al – a rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., ha disposto Parte_1
l'assegnazione dell'importo di € 9.856,70 in favore del creditore procedente, a carico dello stesso
3 IB di AM
, il quale – pur avendo pacificamente ricevuto la notifica sia dell'atto di Parte_1 pignoramento presso terzi sia dell'ordinanza ex art. 548 comma 1 c.p.c. – era rimasto silente e non aveva reso alcuna dichiarazione in merito ad eventuali crediti vantati nei suoi confronti dal debitore esecutato.
L'ente opponente lamenta che il Giudice dell'Esecuzione abbia disposto l'assegnazione pur in mancanza dell'esatta identificazione del credito in tesi vantato dalla società esecutata nei suoi confronti, senza procedere ad alcuna istruttoria volta a eliminare la dedotta incertezza.
La vicenda sottoposta al vaglio del IB trova fondamento normativo nell'art. 549 c.p.c., che
– all'esito della novella introdotta dall'art. 13 d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. con modif. in l. 6 agosto
2015, n. 132 – dispone testualmente che: “Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo. L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed
è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617”.
Il testo dell'art. 549 è stato novellato, quindi, nel senso di individuare quale presupposto per il procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo non soltanto l'ipotesi di contestazioni sulla dichiarazione (espressa) quanto, altresì, la situazione nella quale a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo.
Del resto, nell'espropriazione forzata presso terzi, in seguito alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132/2014 e dal richiamato d.l. n. 83/2015, il subprocedimento volto all'accertamento dell'obbligo del terzo postula, quale condizione di procedibilità, un'istanza della parte interessata - da formulare, in mancanza di previsioni specifiche, secondo il modello dell'art. 486 c.p.c. - contenente l'allegazione del petitum e della causa petendi propri della domanda giudiziale e, cioè,
l'indicazione della misura del credito del debitore verso il terzo (possibile anche per relationem fino a concorrenza dell'importo pignorato) e del titolo dell'obbligazione da accertare (Cass. III, n.
23123/2022).
L'istanza del creditore può essere formulata a verbale d'udienza, purché, come detto, debitamente circostanziata sia in relazione al "petitum", che alla "causa petendi" (Cass. n. 13487/2023, per la quale, di conseguenza, qualora essa sia affetta da genericità, il g.e., in mancanza di reazione delle parti interessate, non deve sollecitarne d'ufficio una specificazione, bensì dichiararne l'inammissibilità).
E' stato inoltre precisato che nel procedimento di espropriazione presso terzi, se l'atto di pignoramento notificato non contiene la specifica quantificazione del credito pignorato, su istanza del creditore si deve procedere all'accertamento endoesecutivo dell'obbligo del terzo, ai sensi dell'art. 549
c.p.c., anche in caso di non contestazione da parte del terzo pignorato rimasto silente, posto che il
4 IB di AM
meccanismo della ficta confessio può operare solo quando l'allegazione del creditore consente la compiuta identificazione del preteso credito nei confronti del debitor debitoris (Cass. n. 11864/2024).
Nel caso di specie, pur essendo pacifica la mancanza dell'esatta identificazione del credito in tesi vantato dal debitore esecutato nei confronti del (anche nell'atto di Parte_1 pignoramento presso terzi, invero, il credito è menzionato solo genericamente, senza alcuna indicazione della fonte del credito e del suo preciso ammontare, cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione), il G.E. ha disposto l'assegnazione delle somme in favore del creditore procedente, senza svolgere alcuna istruttoria in ordine all'esistenza e alla quantificazione del credito, attività che – come si è detto – avrebbe dovuto essere compulsata dalla parte interessata, ovvero dal creditore procedente, ciò che nella fattispecie non è avvenuto.
E nondimeno, a fronte della dedotta incertezza in ordine all'an e al quantum del credito in oggetto, le conseguenze della mancata dichiarazione del terzo e del disinteresse del creditore rispetto alla procedura di accertamento, non possono consistere nella emissione dell'ordinanza di assegnazione delle somme: diversamente opinando, non sarebbe dato apprezzare l'interesse del creditore a proporre istanza di accertamento, e verrebbe meno la ratio fondante della normativa appena delineata. È evidente, pertanto, che il G.E., stante l'incertezza del credito e nel silenzio del terzo, in mancanza di iniziative da parte del creditore volte ad appurare l'effettiva esistenza del credito, avrebbe dovuto determinarsi nel senso della improcedibilità.
Pertanto, in accoglimento dell'opposizione proposta dal , deve essere Parte_1 revocata l'ordinanza prot. n. 797/2017 con la quale il Giudice dell'Esecuzione ha assegnato a CP_1
, la somma di € 9.856,70 ponendola a carico del .
[...] Parte_1
Quanto alle spese processuali, non si apprezzano plausibili ragioni per derogare alla regola generale della soccombenza sancita dall' art. 91 c.p.c., pertanto le parti convenute devono essere condannate alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opponente; tali spese vengono liquidate come da dispositivo, mediante applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 secondo il valore dichiarato della controversia, ivi comprese le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Quanto alle spese relative alla fase sommaria, pur condividendosi le doglianze mosse dall'opponente circa la violazione del principio di soccombenza da parte del G.E., deve rilevarsi come non sia possibile, in questa sede, modificare la statuizione di condanna contenuta nell'ordinanza resa all'esito della fase sommaria del giudizio di opposizione, ciò in quanto, stante la natura cautelare del provvedimento, eventuali motivi di impugnazione avrebbero dovuto essere fatti valere, nei termini previsti dal codice di rito, mediante reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.
P.Q.M.
5 IB di AM
Il IB di AM, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 2358/2018 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di Controparte_2
2) ACCOGLIE l'opposizione proposta dal , Parte_1
3) per l'effetto, REVOCA l'ordinanza prot. n. 797/2017 con la quale il Giudice dell'Esecuzione ha assegnato al Sig. ,la somma di € 9.856,70 Controparte_1 ponendola a carico del e DICHIARA l'insussistenza del Parte_1 Contr diritto del ad agire in executivis nei confronti CP_1 Parte_1
nell'ambito della procedura esecutiva n. 511/2012 azionata dinanzi a
[...] questo IB;
4) CONDANNA e in solido, Controparte_1 Controparte_2 alla rifusione delle spese di lite sostenute dal , che si Parte_1 liquidano in € 4.237,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, iva e cap come per legge, ed € 277,81 per spese vive (contributo unificato € 237,00, marca da bollo €
27,00, spese di notifica € 13,81).
Sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in AM, il giorno 10 giugno 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il IB, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2358/2018 promossa da
( ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. LUCA SCARPANTONI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in AM, Via Torre Bruciata, 17/21;
OPPONENTE contro
( ), Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE nonchè contro
( , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore,
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.).
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 20.11.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito. IB di AM
Con atto di citazione ritualmente notificato il ha convenuto in giudizio Parte_1 dinanzi all'intestato IB e la società Controparte_1 Controparte_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) In accoglimento della spiegata domanda, annullare l'ordinanza prot. n. 797/2017 con la quale il Giudice dell'Esecuzione assegnava al Sig. , la somma di € 9.856,70 ponendola a Controparte_1 carico del . Parte_1
2) Dichiarare che il non ha debiti nei confronti della e che Pt_1 Controparte_2 per l'effetto il pignoramento eseguito ai suoi danni dal è privo di causa. Controparte_1
3) Annullare il provvedimento giudiziale del 4 Giugno 2018 limitatamente alla condanna del al rimborso delle spese di lite. Pt_1
4) Con vittoria di onorari e con il rimborso delle spese forfettarie.
I fatti posti a sostegno della domanda, per come prospettati nell'atto di citazione, possono essere sintetizzati come di seguito.
Con atto di pignoramento notificato al in data 1° marzo 2017, Parte_1 CP_1
, sulla premessa di vantare un credito complessivo di € 9.856,70 sulla base della sentenza n.
[...]
1003/2016 e del successivo atto di precetto, aveva citato dinanzi al IB di AM per l'udienza del 20 aprile 2017 la società debitrice e aveva invitato taluni Controparte_2 istituti di credito e il a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c.. Parte_1
Il non aveva inviato al creditore procedente alcuna dichiarazione sicché all'udienza del 22 Pt_1 settembre 2017 il G.E., dopo aver riscontrato l'omissione da parte del aveva disposto con Pt_1 ordinanza una nuova udienza per la comparizione dei terzi pignorati.
All'udienza del 17 novembre 2017, dato atto del mancato invio da parte del Parte_1
della dichiarazione prevista dal precetto normativo sopra ricordato, il Giudice, ritenuto
[...] non contestato il credito pignorato, aveva disposto l'assegnazione della somma di € 9.856,70 in favore di e a carico del . Controparte_1 Parte_1
Il provvedimento era stato notificato a mezzo pec il 27 novembre 2017 e opposto dal con Pt_1 atto del 13 Dicembre 2017; instauratosi il contraddittorio con la costituzione in giudizio del
[...]
, il G.E., a scioglimento di riserva, così aveva provveduto: CP_1
“
PQM
sospende l'ordinanza impugnata emessa in data 17/11/2017 e assegna alla parte interessata termine di gg.60 per l'introduzione del relativo giudizio per il merito osservati i termini di comparizione.
Infine, condanna il che con il suo comportamento negligente ha dato luogo Parte_1 all'instaurazione di questo ulteriore giudizio al pagamento delle spese di lite per questa fase cautelare
2 IB di AM
in favore della controparte che vengono liquidate in complessive € 800,00 oltre alla magg.. del 15% ed agli oneri fiscali se dovuti”.
Il ha quindi introdotto il presente giudizio di merito, sul presupposto Parte_1 che il provvedimento di assegnazione delle somme pignorate disposto dal G.E. a favore del creditore non fosse conforme al modello normativo: segnatamente, il ha Controparte_1 Pt_1 evidenziato che il G.E. aveva ritenuto il credito incontestato e ne aveva disposto l'assegnazione senza alcun coinvolgimento del terzo, in mancanza di elementi idonei a stabilire l'esistenza del credito e la sua consistenza.
Secondo la difesa dell'opponente, quindi, il Giudice dell'Esecuzione alla luce dell'art. 549 c.p.c. avrebbe dovuto effettuare le verifiche indispensabili per l'accertamento del credito coinvolgendo il creditore, il debitore e il terzo pignorato.
Da ultimo, il ha ribadito di non aver mai intrattenuto rapporti con la Parte_1 società e, pertanto, di non avere alcun debito nei confronti della stessa, Controparte_2 come da documentazione rilasciata dal responsabile dell'Ufficio finanziario dell'ente, in atti.
Quanto alle spese di lite, il ha lamentato l'erroneità del provvedimento reso nella fase Pt_1 sommaria dal Giudice dell'esecuzione che, pur disponendo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione, aveva condannato l'ente alla rifusione delle spese di lite, in spregio al generale principio della soccombenza.
Non si sono costituiti in giudizio le parti convenute;
all'udienza del 19 febbraio 2020, verificata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia di;
quanto alla società Controparte_1 [...] il IB ha richiesto integrazione documentale ai fini della verifica Controparte_2 della regolarità della notifica.
La causa è stata istruita esclusivamente in via documentale e all'udienza del 20 novembre 2024, celebratasi nelle forme della trattazione scritta, è stata assunta in decisione, sulle conclusioni declinate dal , unica parte costituita in giudizio. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia della convenuta
[...]
Controparte_2
Quanto al merito della controversia, l'opposizione è fondata e come tale deve essere accolta, per le motivazioni di seguito esposte.
Come prospettato dall'opponente, il Giudice dell'Esecuzione, nell'ambito della procedura esecutiva a carico della società all'esito dell'invito – rivolto, tra Controparte_2 gli altri, al – a rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., ha disposto Parte_1
l'assegnazione dell'importo di € 9.856,70 in favore del creditore procedente, a carico dello stesso
3 IB di AM
, il quale – pur avendo pacificamente ricevuto la notifica sia dell'atto di Parte_1 pignoramento presso terzi sia dell'ordinanza ex art. 548 comma 1 c.p.c. – era rimasto silente e non aveva reso alcuna dichiarazione in merito ad eventuali crediti vantati nei suoi confronti dal debitore esecutato.
L'ente opponente lamenta che il Giudice dell'Esecuzione abbia disposto l'assegnazione pur in mancanza dell'esatta identificazione del credito in tesi vantato dalla società esecutata nei suoi confronti, senza procedere ad alcuna istruttoria volta a eliminare la dedotta incertezza.
La vicenda sottoposta al vaglio del IB trova fondamento normativo nell'art. 549 c.p.c., che
– all'esito della novella introdotta dall'art. 13 d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. con modif. in l. 6 agosto
2015, n. 132 – dispone testualmente che: “Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo. L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed
è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617”.
Il testo dell'art. 549 è stato novellato, quindi, nel senso di individuare quale presupposto per il procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo non soltanto l'ipotesi di contestazioni sulla dichiarazione (espressa) quanto, altresì, la situazione nella quale a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo.
Del resto, nell'espropriazione forzata presso terzi, in seguito alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132/2014 e dal richiamato d.l. n. 83/2015, il subprocedimento volto all'accertamento dell'obbligo del terzo postula, quale condizione di procedibilità, un'istanza della parte interessata - da formulare, in mancanza di previsioni specifiche, secondo il modello dell'art. 486 c.p.c. - contenente l'allegazione del petitum e della causa petendi propri della domanda giudiziale e, cioè,
l'indicazione della misura del credito del debitore verso il terzo (possibile anche per relationem fino a concorrenza dell'importo pignorato) e del titolo dell'obbligazione da accertare (Cass. III, n.
23123/2022).
L'istanza del creditore può essere formulata a verbale d'udienza, purché, come detto, debitamente circostanziata sia in relazione al "petitum", che alla "causa petendi" (Cass. n. 13487/2023, per la quale, di conseguenza, qualora essa sia affetta da genericità, il g.e., in mancanza di reazione delle parti interessate, non deve sollecitarne d'ufficio una specificazione, bensì dichiararne l'inammissibilità).
E' stato inoltre precisato che nel procedimento di espropriazione presso terzi, se l'atto di pignoramento notificato non contiene la specifica quantificazione del credito pignorato, su istanza del creditore si deve procedere all'accertamento endoesecutivo dell'obbligo del terzo, ai sensi dell'art. 549
c.p.c., anche in caso di non contestazione da parte del terzo pignorato rimasto silente, posto che il
4 IB di AM
meccanismo della ficta confessio può operare solo quando l'allegazione del creditore consente la compiuta identificazione del preteso credito nei confronti del debitor debitoris (Cass. n. 11864/2024).
Nel caso di specie, pur essendo pacifica la mancanza dell'esatta identificazione del credito in tesi vantato dal debitore esecutato nei confronti del (anche nell'atto di Parte_1 pignoramento presso terzi, invero, il credito è menzionato solo genericamente, senza alcuna indicazione della fonte del credito e del suo preciso ammontare, cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione), il G.E. ha disposto l'assegnazione delle somme in favore del creditore procedente, senza svolgere alcuna istruttoria in ordine all'esistenza e alla quantificazione del credito, attività che – come si è detto – avrebbe dovuto essere compulsata dalla parte interessata, ovvero dal creditore procedente, ciò che nella fattispecie non è avvenuto.
E nondimeno, a fronte della dedotta incertezza in ordine all'an e al quantum del credito in oggetto, le conseguenze della mancata dichiarazione del terzo e del disinteresse del creditore rispetto alla procedura di accertamento, non possono consistere nella emissione dell'ordinanza di assegnazione delle somme: diversamente opinando, non sarebbe dato apprezzare l'interesse del creditore a proporre istanza di accertamento, e verrebbe meno la ratio fondante della normativa appena delineata. È evidente, pertanto, che il G.E., stante l'incertezza del credito e nel silenzio del terzo, in mancanza di iniziative da parte del creditore volte ad appurare l'effettiva esistenza del credito, avrebbe dovuto determinarsi nel senso della improcedibilità.
Pertanto, in accoglimento dell'opposizione proposta dal , deve essere Parte_1 revocata l'ordinanza prot. n. 797/2017 con la quale il Giudice dell'Esecuzione ha assegnato a CP_1
, la somma di € 9.856,70 ponendola a carico del .
[...] Parte_1
Quanto alle spese processuali, non si apprezzano plausibili ragioni per derogare alla regola generale della soccombenza sancita dall' art. 91 c.p.c., pertanto le parti convenute devono essere condannate alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opponente; tali spese vengono liquidate come da dispositivo, mediante applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 secondo il valore dichiarato della controversia, ivi comprese le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Quanto alle spese relative alla fase sommaria, pur condividendosi le doglianze mosse dall'opponente circa la violazione del principio di soccombenza da parte del G.E., deve rilevarsi come non sia possibile, in questa sede, modificare la statuizione di condanna contenuta nell'ordinanza resa all'esito della fase sommaria del giudizio di opposizione, ciò in quanto, stante la natura cautelare del provvedimento, eventuali motivi di impugnazione avrebbero dovuto essere fatti valere, nei termini previsti dal codice di rito, mediante reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.
P.Q.M.
5 IB di AM
Il IB di AM, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 2358/2018 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di Controparte_2
2) ACCOGLIE l'opposizione proposta dal , Parte_1
3) per l'effetto, REVOCA l'ordinanza prot. n. 797/2017 con la quale il Giudice dell'Esecuzione ha assegnato al Sig. ,la somma di € 9.856,70 Controparte_1 ponendola a carico del e DICHIARA l'insussistenza del Parte_1 Contr diritto del ad agire in executivis nei confronti CP_1 Parte_1
nell'ambito della procedura esecutiva n. 511/2012 azionata dinanzi a
[...] questo IB;
4) CONDANNA e in solido, Controparte_1 Controparte_2 alla rifusione delle spese di lite sostenute dal , che si Parte_1 liquidano in € 4.237,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, iva e cap come per legge, ed € 277,81 per spese vive (contributo unificato € 237,00, marca da bollo €
27,00, spese di notifica € 13,81).
Sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in AM, il giorno 10 giugno 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
6