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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/04/2025, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 7105 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Leo, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Luca Sambati, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili.
All'udienza del 10 febbraio 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per il suo intervento, nulla ha osservato.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.10.2024, ha esposto: di aver Parte_1 contratto matrimonio secondo il rito concordatario con il Controparte_1
20.6.2005 in Squinzano (LE), in regime economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione non erano nati figli (così come concordemente precisato dalle parti all'udienza di comparizione del 10.2.2025); che, venuto meno il legame sentimentale, i coniugi si erano separati consensualmente a seguito di specifico accordo sottoscritto in sede di negoziazione assistita in data 25.5.2020 ed autorizzato dalla Procura della Repubblica di Lecce in data
28.5.2020, con obbligo, a carico del convenuto, di versare alla ricorrente la somma mensile di euro 150,00 a titolo di contributo per il suo mantenimento;
che i coniugi avevano sempre, da allora, vissuto separati e che non vi era alcuna possibilità di riconciliazione;
che non era stato possibile addivenire ad una pronuncia congiunta di divorzio per le ragioni specificate in ricorso. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio suindicato, alle stesse condizioni della separazione. si è costituito, con comparsa depositata il 3.1.2025, Controparte_1 aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestando fermamente, per le ragioni indicate in memoria, le pretese economiche avanzate dalla ricorrente. Ha chiesto, pertanto, che nulla fosse posto a carico dei coniugi a titolo di contributo reciproco per il loro mantenimento.
Le parti sono state ascoltate dalla Presidente relatrice all'udienza del 10.2.2025, nel corso della quale entrambe le parti, presenti di persona, hanno precisato le rispettive posizioni lavorative ed economiche. In tale occasione la ricorrente ha dichiarato: “mi riporto al ricorso introduttivo e ne chiedo l'accoglimento. Anzi dichiaro di rinunciare da febbraio 2025 all'assegno di mantenimento per il miglioramento delle mie condizioni economiche.”. Il convenuto, a sua volta, ha dichiarato: “confermo il contenuto della memoria di costituzione. Accetto la rinuncia nei termini oggi formulati dalla ricorrente.”.
All'esito, quindi, i difensori delle parti, autorizzati alla discussione orale su loro richiesta, hanno chiesto concordemente la pronuncia del divorzio alle condizioni concordate tra le parti, nei termini di seguito riportati:
“con rinuncia da febbraio 2025 da parte della ricorrente all'assegno fissato in sede di separazione e quindi senza riconoscimento di assegno divorzile.”.
La Presidente relatrice, dando atto che il tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo, ha autorizzato, quindi, i coniugi a continuare a vivere separatamente e ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al Collegio
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Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l.
898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso in esame era stato autorizzato dal P.M. l'accordo raggiunto tra le parti a seguito di negoziazione assistita per la soluzione consensuale della separazione personale tra i coniugi ed erano decorsi sei mesi dalla data dell'autorizzazione; le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni concordate, sopra riportate, non risultano in contrasto con i criteri di legge, sicché non vi è ragione per discostarsene, trattandosi di diritti disponibili e in assenza di prole.
La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo.
La definizione concordata del presente giudizio, nei termini sopra indicati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 28.10.2024 da nei confronti di con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Squinzano (LE) il
20.6.2005 tra e trascritto nei registri di Parte_1 Controparte_1 matrimonio di quel Comune al n. 19 Parte II serie A anno 2005, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore