CASS
Sentenza 10 dicembre 2020
Sentenza 10 dicembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/2020, n. 35159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35159 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL OM GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 35159 Anno 2020 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 22/09/2020 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo con sentenza del 7 novembre 2019, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Marsala del 20 settembre 2018 - giudizio abbreviato - ha assolto AS IO AN dal reato di cui all'art. 10 bis d. Igs. 74 del 2000 e ha rideterminato la pena in mesi 9 di reclusione per le residue imputazioni (art. 10 ter, d. Igs. 74 del 2000, anno di imposta 2014, IVA non pagata per C 830.739,00; art. 10 ter, d. Igs. 74 del 2000, anno di imposta 2012, IVA non pagata per C 1.079.493,00). 2. Ricorre in cassazione l'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione. La motivazione risulta solo apparente in quanto la sentenza della Corte di appello si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado. Nell'appello e nell'esame dell'imputato erano ben rappresentati i motivi del mancato pagamento e delle scelte fatte dal ricorrente (che ha deciso di pagare i dipendenti della sua azienda) "tutte orientate alla conservazione della produttività della società". La grave situazione finanziaria configura comunque uno stato di forza maggiore (art. 45 cod. pen.) non adeguatamente valutato dalla sentenza impugnata. Il ricorrente non avrebbe potuto fare altrimenti. 2. 2. Violazione di legge (art. 133 cod. pen. e 10 ter, d. Igs. 74 del 200); mancanza o manifesta illogicità della motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio. La Corte di appello ha ritenuto la pena adeguata perché il giudice di primo grado l'aveva determinata vicino al minimo edittale;
invece, il Tribunale aveva fissato la pena base in anni 1 e mesi 6 di reclusione, lontano dal minimo edittale. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, genericità e perché articolato in fatto, senza critiche di legittimità alle motivazioni della sentenza impugnata. 3. 1. Relativamente alla crisi d'impresa (e allo stato di necessità o di forza maggiore ) la sentenza impugnata con applicazione corretta delle decisioni di questa Corte di Cassazione ha ritenuto che la crisi di liquidità non risulta dalle generiche allegazioni del ricorrente, e comunque non ha cagionato uno stato di assoluta forza maggiore all'adempimento degli obblighi fiscali, sia per il pagamento delle retribuzioni e sia per le altre scelte imprenditoriali nell'assenza di qualsiasi allegazione concreta sullo stato di forza maggiore. Lo stesso ricorrente, poi, con il ricorso in cassazione prospetta il pagamento delle retribuzioni come scelta imprenditoriale. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione è costante nel ritenere che l'inadempimento della obbligazione può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico;
la Cassazione ha, infatti, escluso che potesse essere ascrivibile a forza maggiore la mancanza della provvista necessaria all'adempimento dell'obbligazione (contributiva o fiscale) per effetto di una scelta di politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidità (Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014 - dep. 25/02/2015, Schirosi, Rv. 26312801; vedi anche Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019 - dep. 29/05/2019, MINARDI SAURO, Rv. 27596701). Così deciso il 22/09/2020 Inoltre, «In tema di reati tributari, l'omesso versamento dell'Iva cui all'art. 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non può essere giustificato, ai sensi dell'art. 51 cod. pen., dal pagamento degli stipendi dei lavoratori dipendenti, posto che l'ordine di preferenza in tema di crediti prededucibili, che impone l'adempimento prioritario dei crediti da lavoro dipendente (art. 2777 cod. civ.) rispetto ai crediti erariali (art. 2778 cod civ.), vige nel solo ambito delle procedure esecutive e fallimentari e non può essere richiamato in contesti diversi, ove non opera il principio della par condicio creditorum, al fine di escludere l'elemento soggettivo del reato» (Sez. 3, n. 52971 del 06/07/2018 - dep. 26/11/2018, MOFFA GUERINO, Rv. 27431901). Si tratta, comunque, di una questione di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se ben motivata come nel caso in esame. 4. Sul trattamento sanzionatorio il ricorso è assolutamente generico e la Corte di appello ha, con motivazione adeguata, immune da contraddizioni o da manifesta illogicità, evidenziato come la pena risulta adeguata ai fatti in relazione alla notevole entità dell'imposta evasa e valutata, anche, la crisi aziendale con il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 35159 Anno 2020 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 22/09/2020 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo con sentenza del 7 novembre 2019, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Marsala del 20 settembre 2018 - giudizio abbreviato - ha assolto AS IO AN dal reato di cui all'art. 10 bis d. Igs. 74 del 2000 e ha rideterminato la pena in mesi 9 di reclusione per le residue imputazioni (art. 10 ter, d. Igs. 74 del 2000, anno di imposta 2014, IVA non pagata per C 830.739,00; art. 10 ter, d. Igs. 74 del 2000, anno di imposta 2012, IVA non pagata per C 1.079.493,00). 2. Ricorre in cassazione l'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione. La motivazione risulta solo apparente in quanto la sentenza della Corte di appello si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado. Nell'appello e nell'esame dell'imputato erano ben rappresentati i motivi del mancato pagamento e delle scelte fatte dal ricorrente (che ha deciso di pagare i dipendenti della sua azienda) "tutte orientate alla conservazione della produttività della società". La grave situazione finanziaria configura comunque uno stato di forza maggiore (art. 45 cod. pen.) non adeguatamente valutato dalla sentenza impugnata. Il ricorrente non avrebbe potuto fare altrimenti. 2. 2. Violazione di legge (art. 133 cod. pen. e 10 ter, d. Igs. 74 del 200); mancanza o manifesta illogicità della motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio. La Corte di appello ha ritenuto la pena adeguata perché il giudice di primo grado l'aveva determinata vicino al minimo edittale;
invece, il Tribunale aveva fissato la pena base in anni 1 e mesi 6 di reclusione, lontano dal minimo edittale. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, genericità e perché articolato in fatto, senza critiche di legittimità alle motivazioni della sentenza impugnata. 3. 1. Relativamente alla crisi d'impresa (e allo stato di necessità o di forza maggiore ) la sentenza impugnata con applicazione corretta delle decisioni di questa Corte di Cassazione ha ritenuto che la crisi di liquidità non risulta dalle generiche allegazioni del ricorrente, e comunque non ha cagionato uno stato di assoluta forza maggiore all'adempimento degli obblighi fiscali, sia per il pagamento delle retribuzioni e sia per le altre scelte imprenditoriali nell'assenza di qualsiasi allegazione concreta sullo stato di forza maggiore. Lo stesso ricorrente, poi, con il ricorso in cassazione prospetta il pagamento delle retribuzioni come scelta imprenditoriale. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione è costante nel ritenere che l'inadempimento della obbligazione può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico;
la Cassazione ha, infatti, escluso che potesse essere ascrivibile a forza maggiore la mancanza della provvista necessaria all'adempimento dell'obbligazione (contributiva o fiscale) per effetto di una scelta di politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidità (Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014 - dep. 25/02/2015, Schirosi, Rv. 26312801; vedi anche Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019 - dep. 29/05/2019, MINARDI SAURO, Rv. 27596701). Così deciso il 22/09/2020 Inoltre, «In tema di reati tributari, l'omesso versamento dell'Iva cui all'art. 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non può essere giustificato, ai sensi dell'art. 51 cod. pen., dal pagamento degli stipendi dei lavoratori dipendenti, posto che l'ordine di preferenza in tema di crediti prededucibili, che impone l'adempimento prioritario dei crediti da lavoro dipendente (art. 2777 cod. civ.) rispetto ai crediti erariali (art. 2778 cod civ.), vige nel solo ambito delle procedure esecutive e fallimentari e non può essere richiamato in contesti diversi, ove non opera il principio della par condicio creditorum, al fine di escludere l'elemento soggettivo del reato» (Sez. 3, n. 52971 del 06/07/2018 - dep. 26/11/2018, MOFFA GUERINO, Rv. 27431901). Si tratta, comunque, di una questione di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se ben motivata come nel caso in esame. 4. Sul trattamento sanzionatorio il ricorso è assolutamente generico e la Corte di appello ha, con motivazione adeguata, immune da contraddizioni o da manifesta illogicità, evidenziato come la pena risulta adeguata ai fatti in relazione alla notevole entità dell'imposta evasa e valutata, anche, la crisi aziendale con il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.