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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/04/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE
in composizione monocratica, nella persona della Giudice designata, dott.ssa Diletta Calò, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 1985/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Lops, giusta Parte_1 mandato in atti
-opponente-
CONTRO
, in persona dell'Amministratore Unico Avv. Controparte_1 Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'avv.ta Angela De Napoli;
[...]
-opposta-
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 2 aprile 2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha origine dall'opposizione proposta da avverso Parte_1 il decreto di rilascio ex art. 20 n. 10/2014 notificatole in data 16 maggio 2022 CP_3 da con cui le è stato intimato il rilascio dell'immobile sito in Canosa Controparte_1 di Puglia alla via Cagliari n. 7 pal. A int. 7.
A fondamento dell'opposizione, la parte opponente ha eccepito di avere la residenza presso l'immobile in questione sin dal 1985 e di essere titolare di un diritto soggettivo
1 all'assegnazione dello stesso, poiché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento. Sulla scorta di tali deduzioni, la parte attrice ha chiesto, previa sospensione in via cautelare dell'efficacia esecutiva, di “accertare e dichiarare la sussistenza del diritto dell'opponente al godimento dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, sito in Canosa di Puglia alla Via Cagliari,
7/1, con pagamento a carico del ricorrente del canone di locazione previsto dalla normativa vigente in materia di edilizia pubblica residenziale, parametrato al tipo di abitazione e reddito della ricorrente in favore dell' e, per l'effetto, annullare o comunque dichiarare invalido il decreto di Controparte_1 rilascio alloggio opposto. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita che ha eccepito l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione atteso che il decreto di rilascio è stato impugnato oltre i termini previsti dalla legge, peraltro dinanzi a giudice incompetente (essendo stata l'opposizione proposta dinanzi al GE); nel merito ha specificatamente contestato le avverse doglianze, rilevando il difetto di prova. L'ente ha quindi concluso per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e in ogni caso per il rigetto della stessa.
All'udienza del 27 aprile 2023, rilevato che la competenza a conoscere dell'opposizione a rilascio di immobile di edilizia residenziale pubblica appartiene al giudice ordinario, ha rimesso gli atti al Presidente di Sezione, il quale ha quindi disposto l'iscrizione a ruolo nel registro del contenzioso civile del presente giudizio.
La causa, istruita in via meramente documentale, è stata quindi chiamata per la decisione e discussione alla data odierna, con termine per il deposito di brevi note conclusive, cui entrambe le parti hanno provveduto.
*****
L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Preliminarmente, deve darsi atto della tardività della contestazione formulata dall'opponente in ordine alla prova della titolarità dell'immobile in capo ad . CP_1
D'altra parte, in applicazione del generale principio di non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c., in assenza di tempestiva contestazione, la circostanza della appartenenza dell'alloggio all'ente opposto deve ritenersi pacifica.
Ad ogni buon conto, è sufficiente richiamare la Legge Regionale n. Legge regionale -
20/05/2014, n. 22 che delinea le competenze dell'ente opposto, per constatare la manifesta infondatezza dell'eccezione.
Tanto precisato, non è inutile ricordare che un rapporto di locazione di un alloggio di
2 edilizia residenziale pubblica può essere costituito, mediante contratto (art. 1321 c.c.), solo sulla base di un provvedimento di assegnazione, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 1035 del
1972, in favore di un soggetto che abbia i requisiti previsti dalla legislazione regionale (art. 20 L.R. della Puglia, n. 10/2014 la quale ha sostituito ed abrogato la precedente L.R. n.
54/84, e norme previgenti). L'occupazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, dunque, è legittima solo in virtù di un provvedimento di assegnazione emesso, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 1035 del 1972, ovvero in virtù di subentro ad un soggetto già assegnatario nei casi previsti dalla legge.
Nel caso di specie, nessun provvedimento di assegnazione è stato mai emesso a favore della ricorrente né risulta essere stato posto in essere nei suoi riguardi alcun atto giuridico, idoneo a costituire un rapporto locatizio in suo favore.
Mette conto rimarcare che il possesso dei requisiti soggettivi di accesso all'edilizia residenziale pubblica è condizione per poter aspirare a ottenere il provvedimento di assegnazione all'esito del procedimento amministrativo previsto dalla legge, ma non fa sorgere, ex se, un diritto soggettivo che possa essere azionato direttamente davanti al giudice ordinario. Per vero, solo sulla base del provvedimento amministrativo di assegnazione
(adottato all'esito dell'istruttoria che accerta la sussistenza dei requisiti in capo all'istante) può essere costituito (mediante contratto) il rapporto di locazione avente a oggetto l'alloggio assegnato.
Si soggiunga che l'attività contrattuale iure privatorum della Pubblica Amministrazione è soggetta al principio formalistico;
donde qualsiasi contratto della P.A. deve stipulato per iscritto, dall'organo deputato alla manifestazione, all'esterno, della volontà contrattuale dell'ente, previa deliberazione dell'organo gestorio, preposto alla formazione della stessa volontà (in tal senso si vedano, tra le tante, Cass. n.8621.2006: “in tema di attività di diritto civile della p.a. vige il principio "formalistico" il quale disciplina la conclusione dei contratti da parte della p.a., nel senso che i contratti stipulati "iure privatorum" dalla p.a., e in genere dagli enti pubblici, richiedono sempre la forma scritta "ad substantiam", conseguendone la inammissibilità di una conclusione del contratto stesso per fatti concludenti. Poiché, inoltre, il suddetto principio "formalistico" vige ugualmente nelle ipotesi, in cui sia parte la p.a., di modificazione dei soggetti del rapporto obbligatorio, giacché la forma scritta "ad substantiam" deve essere adottata anche con riferimento alle eventuali, successive modificazioni che le parti intendano apportare al contratto stipulato in precedenza, deve
3 escludersi che la cessione del contratto, allorquando debba provenire dalla p.a., o da un ente pubblico, possa desumersi da fatti concludenti”; conf. Cass. n.2289.2004 da cui sono tratte le seguenti due massime: “i contratti stipulati "iure privatorum " dalla p.a. richiedono, a pena di nullità, la forma scritta, in assenza della quale sono nulli e pertanto improduttivi di effetti giuridici e insuscettibili di sanatoria. Ne consegue che non può configurarsi una manifestazione tacita di volontà della
p.a. desumibile da fatti concludenti o da comportamenti meramente attuativi”; “la consegna in custodia di un locale da parte di un comune e l'accettazione di somme mensili versate dal detentore, sono irrilevanti ai fini della conclusione di un valido contratto di locazione perché tutti i contratti stipulati dalla p.a., anche quando agisca " iure privatorum ", richiedono la forma scritta "ad substantiam", in assenza della quale sono nulli e pertanto improduttivi di effetti giuridici e insuscettivi di qualsivoglia forma di sanatoria, fatti concludenti o comportamenti meramente attuativi che sono inidonei a configurare una manifestazione di volontà della p.a.”; conf. da ultimo Cass. n°209.2007 e Cass. n.8539.2011, che ha ribadito: “per
i contratti stipulati dalla P.A. "jure privatorum" vige il principio formalistico, richiedendosi la forma scritta
"ad substantiam" (che deve essere adottata anche per le modifiche successive del contratto)”; conf. Cass.
n°1223.2006; Cass. n°26047.2005; Cass. n°21138.2004; Cass. n°7913.2002; Cass.
n°5448.1999; Cass. n°13886.2011; Cass. Sezioni Unite n°12769.1991; Cass. n°11649.2002).
In applicazione di tali condivise coordinate ermeneutiche e alla luce delle emergenze processuali a disposizione del Tribunale, deve concludersi che in mancanza di un documento contrattuale scritto, l'opponente non ha alcun valido titolo idoneo a paralizzare il provvedimento di rilascio.
In definitiva, la condotta arbitraria tenuta dall'odierna opponente (che, di fatto, ha abusivamente occupato l'immobile non avendo fornito adeguata prova di un titolo che la legittimi e non ha neppure provveduto al pagamento dell'indennità di occupazione) contrasta con le norme che disciplinano l'assegnazione degli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica, basate su criteri prefissati dagli organismi pubblici e da questi ultimi verificati attraverso idonee procedure d'individuazione del soggetto assegnatario.
Ogni ulteriore domanda o eccezione deve ritenersi assorbita o rigettata, avuto riguardo alle considerazioni testé sviluppate.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
Si procede alla liquidazione d'ufficio, in assenza di nota spese, come in dispositivo secondo i seguenti criteri: Tabella n. 2 allegata al DM 55/2014, come da ultimo modificato, scaglione di valore indeterminabile a complessità bassa, parametri medi per le fasi 1, 2 e 4, esclusa la
4 fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1. 1.rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto di Parte_1 rilascio ex art. 20 L.R. Puglia n. 10/2014 notificatole in data 16 maggio 2022 da
Controparte_1
2. condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese di lite che si liquidano in Controparte_4 complessivi € 5.810,00 oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, cpa e iva come e se per legge dovuti.
Così deciso in Trani, 2 aprile 2025 mediante pubblica lettura
La Giudice
Diletta Calò
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE
in composizione monocratica, nella persona della Giudice designata, dott.ssa Diletta Calò, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 1985/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Lops, giusta Parte_1 mandato in atti
-opponente-
CONTRO
, in persona dell'Amministratore Unico Avv. Controparte_1 Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'avv.ta Angela De Napoli;
[...]
-opposta-
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 2 aprile 2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha origine dall'opposizione proposta da avverso Parte_1 il decreto di rilascio ex art. 20 n. 10/2014 notificatole in data 16 maggio 2022 CP_3 da con cui le è stato intimato il rilascio dell'immobile sito in Canosa Controparte_1 di Puglia alla via Cagliari n. 7 pal. A int. 7.
A fondamento dell'opposizione, la parte opponente ha eccepito di avere la residenza presso l'immobile in questione sin dal 1985 e di essere titolare di un diritto soggettivo
1 all'assegnazione dello stesso, poiché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento. Sulla scorta di tali deduzioni, la parte attrice ha chiesto, previa sospensione in via cautelare dell'efficacia esecutiva, di “accertare e dichiarare la sussistenza del diritto dell'opponente al godimento dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, sito in Canosa di Puglia alla Via Cagliari,
7/1, con pagamento a carico del ricorrente del canone di locazione previsto dalla normativa vigente in materia di edilizia pubblica residenziale, parametrato al tipo di abitazione e reddito della ricorrente in favore dell' e, per l'effetto, annullare o comunque dichiarare invalido il decreto di Controparte_1 rilascio alloggio opposto. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita che ha eccepito l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione atteso che il decreto di rilascio è stato impugnato oltre i termini previsti dalla legge, peraltro dinanzi a giudice incompetente (essendo stata l'opposizione proposta dinanzi al GE); nel merito ha specificatamente contestato le avverse doglianze, rilevando il difetto di prova. L'ente ha quindi concluso per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e in ogni caso per il rigetto della stessa.
All'udienza del 27 aprile 2023, rilevato che la competenza a conoscere dell'opposizione a rilascio di immobile di edilizia residenziale pubblica appartiene al giudice ordinario, ha rimesso gli atti al Presidente di Sezione, il quale ha quindi disposto l'iscrizione a ruolo nel registro del contenzioso civile del presente giudizio.
La causa, istruita in via meramente documentale, è stata quindi chiamata per la decisione e discussione alla data odierna, con termine per il deposito di brevi note conclusive, cui entrambe le parti hanno provveduto.
*****
L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Preliminarmente, deve darsi atto della tardività della contestazione formulata dall'opponente in ordine alla prova della titolarità dell'immobile in capo ad . CP_1
D'altra parte, in applicazione del generale principio di non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c., in assenza di tempestiva contestazione, la circostanza della appartenenza dell'alloggio all'ente opposto deve ritenersi pacifica.
Ad ogni buon conto, è sufficiente richiamare la Legge Regionale n. Legge regionale -
20/05/2014, n. 22 che delinea le competenze dell'ente opposto, per constatare la manifesta infondatezza dell'eccezione.
Tanto precisato, non è inutile ricordare che un rapporto di locazione di un alloggio di
2 edilizia residenziale pubblica può essere costituito, mediante contratto (art. 1321 c.c.), solo sulla base di un provvedimento di assegnazione, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 1035 del
1972, in favore di un soggetto che abbia i requisiti previsti dalla legislazione regionale (art. 20 L.R. della Puglia, n. 10/2014 la quale ha sostituito ed abrogato la precedente L.R. n.
54/84, e norme previgenti). L'occupazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, dunque, è legittima solo in virtù di un provvedimento di assegnazione emesso, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 1035 del 1972, ovvero in virtù di subentro ad un soggetto già assegnatario nei casi previsti dalla legge.
Nel caso di specie, nessun provvedimento di assegnazione è stato mai emesso a favore della ricorrente né risulta essere stato posto in essere nei suoi riguardi alcun atto giuridico, idoneo a costituire un rapporto locatizio in suo favore.
Mette conto rimarcare che il possesso dei requisiti soggettivi di accesso all'edilizia residenziale pubblica è condizione per poter aspirare a ottenere il provvedimento di assegnazione all'esito del procedimento amministrativo previsto dalla legge, ma non fa sorgere, ex se, un diritto soggettivo che possa essere azionato direttamente davanti al giudice ordinario. Per vero, solo sulla base del provvedimento amministrativo di assegnazione
(adottato all'esito dell'istruttoria che accerta la sussistenza dei requisiti in capo all'istante) può essere costituito (mediante contratto) il rapporto di locazione avente a oggetto l'alloggio assegnato.
Si soggiunga che l'attività contrattuale iure privatorum della Pubblica Amministrazione è soggetta al principio formalistico;
donde qualsiasi contratto della P.A. deve stipulato per iscritto, dall'organo deputato alla manifestazione, all'esterno, della volontà contrattuale dell'ente, previa deliberazione dell'organo gestorio, preposto alla formazione della stessa volontà (in tal senso si vedano, tra le tante, Cass. n.8621.2006: “in tema di attività di diritto civile della p.a. vige il principio "formalistico" il quale disciplina la conclusione dei contratti da parte della p.a., nel senso che i contratti stipulati "iure privatorum" dalla p.a., e in genere dagli enti pubblici, richiedono sempre la forma scritta "ad substantiam", conseguendone la inammissibilità di una conclusione del contratto stesso per fatti concludenti. Poiché, inoltre, il suddetto principio "formalistico" vige ugualmente nelle ipotesi, in cui sia parte la p.a., di modificazione dei soggetti del rapporto obbligatorio, giacché la forma scritta "ad substantiam" deve essere adottata anche con riferimento alle eventuali, successive modificazioni che le parti intendano apportare al contratto stipulato in precedenza, deve
3 escludersi che la cessione del contratto, allorquando debba provenire dalla p.a., o da un ente pubblico, possa desumersi da fatti concludenti”; conf. Cass. n.2289.2004 da cui sono tratte le seguenti due massime: “i contratti stipulati "iure privatorum " dalla p.a. richiedono, a pena di nullità, la forma scritta, in assenza della quale sono nulli e pertanto improduttivi di effetti giuridici e insuscettibili di sanatoria. Ne consegue che non può configurarsi una manifestazione tacita di volontà della
p.a. desumibile da fatti concludenti o da comportamenti meramente attuativi”; “la consegna in custodia di un locale da parte di un comune e l'accettazione di somme mensili versate dal detentore, sono irrilevanti ai fini della conclusione di un valido contratto di locazione perché tutti i contratti stipulati dalla p.a., anche quando agisca " iure privatorum ", richiedono la forma scritta "ad substantiam", in assenza della quale sono nulli e pertanto improduttivi di effetti giuridici e insuscettivi di qualsivoglia forma di sanatoria, fatti concludenti o comportamenti meramente attuativi che sono inidonei a configurare una manifestazione di volontà della p.a.”; conf. da ultimo Cass. n°209.2007 e Cass. n.8539.2011, che ha ribadito: “per
i contratti stipulati dalla P.A. "jure privatorum" vige il principio formalistico, richiedendosi la forma scritta
"ad substantiam" (che deve essere adottata anche per le modifiche successive del contratto)”; conf. Cass.
n°1223.2006; Cass. n°26047.2005; Cass. n°21138.2004; Cass. n°7913.2002; Cass.
n°5448.1999; Cass. n°13886.2011; Cass. Sezioni Unite n°12769.1991; Cass. n°11649.2002).
In applicazione di tali condivise coordinate ermeneutiche e alla luce delle emergenze processuali a disposizione del Tribunale, deve concludersi che in mancanza di un documento contrattuale scritto, l'opponente non ha alcun valido titolo idoneo a paralizzare il provvedimento di rilascio.
In definitiva, la condotta arbitraria tenuta dall'odierna opponente (che, di fatto, ha abusivamente occupato l'immobile non avendo fornito adeguata prova di un titolo che la legittimi e non ha neppure provveduto al pagamento dell'indennità di occupazione) contrasta con le norme che disciplinano l'assegnazione degli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica, basate su criteri prefissati dagli organismi pubblici e da questi ultimi verificati attraverso idonee procedure d'individuazione del soggetto assegnatario.
Ogni ulteriore domanda o eccezione deve ritenersi assorbita o rigettata, avuto riguardo alle considerazioni testé sviluppate.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
Si procede alla liquidazione d'ufficio, in assenza di nota spese, come in dispositivo secondo i seguenti criteri: Tabella n. 2 allegata al DM 55/2014, come da ultimo modificato, scaglione di valore indeterminabile a complessità bassa, parametri medi per le fasi 1, 2 e 4, esclusa la
4 fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1. 1.rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto di Parte_1 rilascio ex art. 20 L.R. Puglia n. 10/2014 notificatole in data 16 maggio 2022 da
Controparte_1
2. condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese di lite che si liquidano in Controparte_4 complessivi € 5.810,00 oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, cpa e iva come e se per legge dovuti.
Così deciso in Trani, 2 aprile 2025 mediante pubblica lettura
La Giudice
Diletta Calò
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