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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/12/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8195/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
In persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Roberta Cinosuro Giudice Relatore dott.ssa Francesca Neri Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 8195/2025 del Ruolo Generale
promossa dai coniugi
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avvocata MELLA LUCIA del Foro di Milano e AT CI (c.f. , nata a [...] il [...] e residente a C.F._2 Valsamoggia (BO), Fraz. Crespellano, Via Mazzini n. 76, rappresentata e difesa dall'Avvocata MELLA LUCIA del Foro di Milano;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna in data 20.10.2025.
OGGETTO: Cessazione effetti civili
IL TR I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 11.06.2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi è nata una figlia , nata a [...] il Persona_1 30.09.2009, ancora minorenne;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 20.11.2023 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del Tribunale di Bologna del 21.11.2023;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla figlia minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 20.10.2025, il quale nulla ha opposto;
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 nato a [...] il [...], e AT CI, nata a [...] il [...], celebrato a Crespellano (BO) il 20.05.2007 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Crespellano al n. 3, parte II, serie A anno 2007;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
- la figlia verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e abiterà, ai fini della Per_1 residenza anagrafica, presso la casa familiare sita in Valsamoggia (BO), Fraz. Crespellano, Via Mazzini n. 76;
- il padre potrà vedere la figlia quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e Per_1 ricreativi della figlia e la potrà tenere con sé, a fine settimana alternati, dal venerdì, dall'uscita da scuola, sino al lunedì mattina successivo allorché la riaccompagnerà direttamente a scuola, nonché un pomeriggio infrasettimanale (da concordare con il padre entro la fine della settimana precedente), dall'uscita di scuola di , e fino alla mattina successiva, quando il padre la Per_1 riaccompagnerà direttamente a scuola. Il tutto salvo migliori accordi;
- il padre potrà trascorrere con la figlia tre settimane durante le vacanze estive, nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 15 settembre e, comunque, compatibilmente con gli impegni scolastici della figlia stessa;
il periodo suddetto, frazionato e/o consecutivo, sarà – con congruo anticipo, e, comunque, entro il 30 Aprile di ogni anno – da concordare con la moglie, cosicché quest'ultima possa, a sua volta, programmare ed organizzare il proprio periodo feriale;
- il padre potrà trascorrere, altresì, con la figlia le vacanze Natalizie per una settimana nei periodi compresi tra il 24 ed il 30 dicembre e tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio. resterà Per_1 alternativamente con i due genitori durante i ponti, la Pasqua verrà alternata di anno in anno con ciascun genitore;
- il sig. di comune accordo, corrisponderà alla sig.ra OC un assegno a titolo di Parte_1 concorso nel mantenimento della figlia , e fino al raggiungimento della autosufficienza Per_1 economica di quest'ultima, di € 200,00 (duecento/00) mensili, a mezzo bonifico bancario (sulle coordinate che la moglie gli fornirà), entro e non oltre il giorno 15 (quindici) di ogni mese, ed il primo versamento avverrà a decorrere dal momento in cui uscirà dalla casa familiare. Tale importo di € 200,00 sarà rivalutato annualmente in base ai coefficienti ISTAT;
- il sig. rinuncia all'assegno unico che quindi verrà integralmente percepito dalla sig.ra Parte_1 OC;
- i genitori di terranno a proprio carico per il 50% ciascuno le spese straordinarie che Per_1 sosterranno a favore della figlia e come indicate nel protocollo del Tribunale di Bologna del 9 agosto 2017 che si allega e diviene parte integrante del presente ricorso. Si precisa, per espresso comune accordo tra le parti che, contrariamente a quanto previsto dal suddetto “protocollo”, le spese relative all'abbigliamento della figlia, comprese quelle ordinarie, saranno, comunque, a carico di entrambi i coniugi al 50% ciascuno, in quanto di ciò si è tenuto conto nella quantificazione dell'assegno di concorso nel mantenimento della figlia;
Per_1
- i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti, e di rinunciare, pertanto, a richieste di versamento di assegni di concorso nel loro rispettivo mantenimento;
- i coniugi si impegnano fin d'ora, espressamente e reciprocamente, a dare il loro consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento a favore della figlia minore;
Per_1
- le parti dichiarano di avere già regolamentato ogni reciproco rapporto patrimoniale e che l'esatto adempimento di quanto indicato nel presente in ricorso si danno reciprocamente atto di non avere più nulla a pretendere l'uno dell'altro per qualsiasi titolo ragione o causa in relazione alla loro situazione patrimoniale e al divorzio;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Crespellano (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 10.12.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Roberta Cinosuro IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
In persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Roberta Cinosuro Giudice Relatore dott.ssa Francesca Neri Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 8195/2025 del Ruolo Generale
promossa dai coniugi
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avvocata MELLA LUCIA del Foro di Milano e AT CI (c.f. , nata a [...] il [...] e residente a C.F._2 Valsamoggia (BO), Fraz. Crespellano, Via Mazzini n. 76, rappresentata e difesa dall'Avvocata MELLA LUCIA del Foro di Milano;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna in data 20.10.2025.
OGGETTO: Cessazione effetti civili
IL TR I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 11.06.2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi è nata una figlia , nata a [...] il Persona_1 30.09.2009, ancora minorenne;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 20.11.2023 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del Tribunale di Bologna del 21.11.2023;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla figlia minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 20.10.2025, il quale nulla ha opposto;
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 nato a [...] il [...], e AT CI, nata a [...] il [...], celebrato a Crespellano (BO) il 20.05.2007 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Crespellano al n. 3, parte II, serie A anno 2007;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
- la figlia verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e abiterà, ai fini della Per_1 residenza anagrafica, presso la casa familiare sita in Valsamoggia (BO), Fraz. Crespellano, Via Mazzini n. 76;
- il padre potrà vedere la figlia quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e Per_1 ricreativi della figlia e la potrà tenere con sé, a fine settimana alternati, dal venerdì, dall'uscita da scuola, sino al lunedì mattina successivo allorché la riaccompagnerà direttamente a scuola, nonché un pomeriggio infrasettimanale (da concordare con il padre entro la fine della settimana precedente), dall'uscita di scuola di , e fino alla mattina successiva, quando il padre la Per_1 riaccompagnerà direttamente a scuola. Il tutto salvo migliori accordi;
- il padre potrà trascorrere con la figlia tre settimane durante le vacanze estive, nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 15 settembre e, comunque, compatibilmente con gli impegni scolastici della figlia stessa;
il periodo suddetto, frazionato e/o consecutivo, sarà – con congruo anticipo, e, comunque, entro il 30 Aprile di ogni anno – da concordare con la moglie, cosicché quest'ultima possa, a sua volta, programmare ed organizzare il proprio periodo feriale;
- il padre potrà trascorrere, altresì, con la figlia le vacanze Natalizie per una settimana nei periodi compresi tra il 24 ed il 30 dicembre e tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio. resterà Per_1 alternativamente con i due genitori durante i ponti, la Pasqua verrà alternata di anno in anno con ciascun genitore;
- il sig. di comune accordo, corrisponderà alla sig.ra OC un assegno a titolo di Parte_1 concorso nel mantenimento della figlia , e fino al raggiungimento della autosufficienza Per_1 economica di quest'ultima, di € 200,00 (duecento/00) mensili, a mezzo bonifico bancario (sulle coordinate che la moglie gli fornirà), entro e non oltre il giorno 15 (quindici) di ogni mese, ed il primo versamento avverrà a decorrere dal momento in cui uscirà dalla casa familiare. Tale importo di € 200,00 sarà rivalutato annualmente in base ai coefficienti ISTAT;
- il sig. rinuncia all'assegno unico che quindi verrà integralmente percepito dalla sig.ra Parte_1 OC;
- i genitori di terranno a proprio carico per il 50% ciascuno le spese straordinarie che Per_1 sosterranno a favore della figlia e come indicate nel protocollo del Tribunale di Bologna del 9 agosto 2017 che si allega e diviene parte integrante del presente ricorso. Si precisa, per espresso comune accordo tra le parti che, contrariamente a quanto previsto dal suddetto “protocollo”, le spese relative all'abbigliamento della figlia, comprese quelle ordinarie, saranno, comunque, a carico di entrambi i coniugi al 50% ciascuno, in quanto di ciò si è tenuto conto nella quantificazione dell'assegno di concorso nel mantenimento della figlia;
Per_1
- i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti, e di rinunciare, pertanto, a richieste di versamento di assegni di concorso nel loro rispettivo mantenimento;
- i coniugi si impegnano fin d'ora, espressamente e reciprocamente, a dare il loro consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento a favore della figlia minore;
Per_1
- le parti dichiarano di avere già regolamentato ogni reciproco rapporto patrimoniale e che l'esatto adempimento di quanto indicato nel presente in ricorso si danno reciprocamente atto di non avere più nulla a pretendere l'uno dell'altro per qualsiasi titolo ragione o causa in relazione alla loro situazione patrimoniale e al divorzio;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Crespellano (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 10.12.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Roberta Cinosuro IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla