TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 19/12/2025, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pavia riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1315/2024 R.G. avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
,(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Prof. Loriana Parte_1 CodiceFiscale_1
GH e con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Pavia, Via Menocchio n. 18;
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. , con il patrocinio degli Avvocati Daniela BAGGI CP_1 C.F._2
e IU BA OV e con domicilio eletto presso il loro studio in Pavia, Viale Cesare
Battisti n. 15
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
“ ■ Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 27 agosto 2011 a
VO, trascritto nel registro negli atti di stato civile del predetto comune in data 30 agosto
2011 al n. 16, parte II, serie A.
■ Confermare l'affidamento congiunto del figlio ai genitori, i quali eserciteranno in Per_1 modo paritetico la responsabilità genitoriale e prenderanno concordemente tutte le decisioni di maggior interesse per il figlio minore. ■ Disporre il collocamento paritario del minore , secondo il seguente Persona_2 schema: a settimane alternate presso ciascun genitore, dal lunedì al lunedì successivo.
Durante le festività natalizie, starà una settimana con il padre ed una con la madre, in Per_1
modo da ricomprendere ad anni alterni il Natale ed il Capodanno. Durante le festività pasquali tre giorni con ciascun genitore, in modo da ricomprendere ad anni alterni i giorni di Pasqua e
Lunedì dell'Angelo. Durante il periodo estivo trascorrerà con il padre quindici giorni, Per_1
anche non consecutivi, e altrettanti con la madre. Tutto quanto sopra, salvo diversi accordi da prendersi nell'interesse del minore, congiuntamente da entrambi i coniugi.
La casa coniugale sita in VO, Strada Gualdana n. 25, di proprietà della Signora CP_1
rimarrà assegnata alla medesima.
Nulla è dovuto reciprocamente dai genitori a titolo di assegno di mantenimento per il figlio minore, in conseguenza del regime di collocamento paritario perfetto dello stesso;
le spese extra assegno saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità previste dal Protocollo dIntesa del Tribunale di Pavia.”
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE
1. “Accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di VO di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori necessarie comunicazioni.
2. Affidare il figlio (nato il [...]) ad entrambi i genitori (in regime Per_1
condiviso) con esercizio disgiunto delle - sole - decisioni di ordinaria amministrazione e obbligo di preventivo accordo sulle decisioni di maggiore interesse del figlio.
3. Confermare la residenza anagrafica del figlio presso la madre nell'abitazione di
VO (PV), Strada Gualdana n. 25 (PV) confermandone l'iscrizione nello stato di famiglia materno.
4. Prevedere il seguente piano di frequentazione del figlio con il padre:
a) a settimane alterne, dal lunedì all'uscita scuola (o al termine delle attività estive: grest, scuola-estate, etc.) al lunedì mattina successivo fino all'accompagnamento a scuola (o alle attività estive: grest, scuola-estate, etc.);
b) vacanze e ponti infraannuali: ▪ festività natalizie, a settimane alternate, una settimana con il padre ed una con la madre, in modo da ricomprendere ad anni alterni il Natale ed il Capodanno.
Pag. 2 di 8 • festività pasquali, tre giorni con ciascun genitore, in modo da ricomprendere ad anni alterni i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
• Carnevale, ponti e festività o giornate di chiusura scolastica con alternanza annuale.
• Periodo estivo: trascorrerà con il padre quindici giorni, anche non consecutivi. Per_1
Tutto quanto sopra, salvo diversi accordi che i genitori potranno adottare nell'interesse del minore.
5. Porre a carico del dott. l'obbligo di corrispondere - a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento del figlio - un importo non inferiore ad euro Per_1
900,00/mese con versamento entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT;
con decorrenza dalla domanda/deposito del ricorso.
6. In subordine, porre a carico del dott. l'obbligo di corrispondere - a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento del figlio - l'importo mensile ritenuto congruo e di Per_1
giustizia in base alle emergenze documentali;
in ogni caso con decorrenza dalla domanda/deposito del ricorso.
7. Porre a carico del dott. l'obbligo di sostenere i 2/3 delle spese c.d. extra Parte_1
assegno da concordare e anticipare, fermi i criteri di condivisione del Protocollo n. 2323/2016 del Tribunale di Pavia, con decorrenza dalla domanda/deposito del ricorso.
8. In subordine, porre a carico del dott. l'obbligo di anticipare le spese c.d. Parte_1
extra assegno del figlio, da concordare secondo criteri del Protocollo 2323/2016 del Tribunale di Pavia nella percentuale ritenuta congrua e di giustizia in base alle emergenze in base alle emergenze documentali;
con decorrenza dalla domanda/deposito del ricorso.
9. Respingere ogni altra contraria domanda.
10. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge, anche in ragione della condotta del ricorrente.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ammettere prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che la piscina interrata pertinenziale all'immobile in VO (PV), Strada Gualdana n.
25 in comproprietà divisa è stata realizzata nell'anno 2014 a cura e spese esclusive del dott.
marito di che ne consente al nipote l'utilizzo in Persona_3 Controparte_2 Per_1
estate.
Pag. 3 di 8 2) Vero che quanto da me dichiarato nel documento datato 30.11.2023 corrisponde a verità e confermo di aver voluto aiutare mia sorella grazie alla superiore situazione economica mia e di mio marito dott. ma che si è obbligata a restituirmi la quota di Persona_3 CP_1
mutuo che sto anticipando per lei con rate che concorderemo.
Si indicano a testi:
- res. VO;
Controparte_2
- res. VO. Persona_3
. respingere in via definitiva le prove orali richieste da parte ricorrente per carente formulazione e irrilevanza ai fin del decidere e - in caso di accoglimento delle istanze di prova testimoniale di parte - ammettere la prova contraria sui capitoli ex adverso dedotti Pt_1
con i testi già indicati ( res. Fraz. e altri da indicare. “ Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda de qua è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata con decreto del Tribunale di Pavia in data 28/05/2018.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti che concordano in merito a tale richiesta.
Sull'affidamento del figlio Per_1
Per quel che concerne l'affidamento del minore si dà atto che entrambe le parti sono Per_1 concordi nella richiesta di conferma dell'affidamento del figlio in maniera congiunta, con collocazione presso la mamma a fini anagrafici.
Le parti concordano, altresì, sul regime di frequentazione con il figlio in forza del quale, così come già stabilito nell'ordinanza del 24/12/2024 da intendersi richiamata, starà a Per_1
settimane alterne con ciascun genitore. Va, pertanto, confermata la regolamentazione in essere e la previsione per cui l'alternanza settimanale sarà interrotta durante il periodo delle vacanze natalizie e pasquali, in cui il minore, salvo diverso accordo tra i genitori, trascorrerà metà del periodo di vacanza scolastica ad anni alterni con ciascuno di loro, oltre che in occasione delle vacanze estive in cui ciascuna parte starà con il figlio per almeno due settimane, anche consecutive, nel periodo da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno.
Pag. 4 di 8 Sul mantenimento di Per_1
Quanto al contributo chiesto dalla resistente a titolo di concorso al mantenimento del minore
, gli elementi utili per la decisione sono i seguenti. Per_1
Il sig. è dipendente presso la Cerved Group S.P.A. con uno stipendio netto pari a Pt_1
circa 34.944,46 €. Lo stesso, così come risulta dalla documentazione depositata, è proprietario dell'appartamento sito in Casei Gerola in Via Cesare Battisti n. 11 e, per la quota del 20%, insieme al fratello ed ai genitori per la quota del 60%, di una casa di vacanza sita in Loano, per la quale ha versato la somma totale di 35.000,00€. Il ricorrente, del resto, ha dichiarato di sostenere spese vive costanti per un ammontare di circa 4.000€ annui (a titolo di utenze, spese condominiali e di manutenzione della casa).
Di contro la sig.ra diplomata in ragioneria, fino a giugno 2023 è stata amministratore e CP_1
socio al 50% della società di consulenza aziendale EMMESSE S.R.L. e, solo a giugno 2023, dopo l'avvio della procedura di divorzio, ha rinunciato alla propria partecipazione. Attualmente la stessa ha dichiarato di svolgere un lavoro part-time a 30 km da casa con uno stipendio netto mensile pari a circa 1.400,00€ ed è comproprietaria al 50% con la sorella dell'immobile – una villa con piscina di 400 mq - in cui abita con il figlio . Per_1
La resistente, inoltre, percepisce l'Assegno Unico per il figlio pari a circa € 200,00 al mese e, da quanto emerso nel corso del giudizio, può contare su somme periodiche che le vengono corrisposte dai suoi genitori e dalla sorella, la quale si fa carico integralmente anche del pagamento dell'intera rata del mutuo gravante sull'immobile adibito a residenza familiare.
Va premesso che con ordinanza del 23.12.2024, in ragione della disparità reddituale esistente tra le parti, veniva posto in via provvisoria a carico del ricorrente l'obbligo di versare un assegno di mantenimento alla controparte per il figlio minore di 300,00€, ferma la ripartizione al 50% delle spese extra assegno e il diritto riconosciuto in capo alla resistente di percepire in via esclusiva l'assegno unico e universale;
provvedimento integralmente confermato a seguito del reclamo proposto dalla resistente dalla Corte di Appello di Milano che, pur sottolineando il reddito inferiore prodotto da quest'ultima, ha altresì valorizzato la sua situazione economica complessiva e “più favorevole” rispetto alla controparte in ragione delle risorse patrimoniali e familiari di cui dispone (v. sentenza del 6.6.2025).
Ebbene il Collegio reputa corretto confermare integralmente i provvedimenti in essere;
invero, premesso che sono inammissibili i documenti prodotti da parte resistente in allegato alle note
Pag. 5 di 8 d'udienza del 17.9.2025, come già rilevato dal Giudice delegato nell'ordinanza del 17.10.2025, considerata la situazione economico- reddituale complessiva delle parti non può, in primo luogo, non tenersi conto del supporto fornito alla resistente dalla sua famiglia di origine. Come
a più riprese affermato dalla Suprema Corte difatti, nella determinazione dell'assegno di mantenimento occorre riferirsi non solo ai dati risultanti dalle certificazioni reddituali dovendosi, invece, valorizzare anche altri elementi che riflettano la reale capacità economica delle parti. Nel caso di specie, non è dubitabile, in quanto documentalmente provato, che la resistente non sopporti spese abitative e che benefici di costanti e periodiche elargizioni in danaro da parte dei suoi genitori. Del resto, considerata l'età del figlio e le conseguenti minori esigenze di accudimento dello stesso e l'incremento del suo tempo di permanenza presso il padre, si reputa che la resistente, allo stato impiegata part time, potrebbe incrementare le ore di lavoro o comunque reperire un impiego maggiormente remunerativo (v. Cu 2025 in cui emerge un reddito netto di euro 16.614,93).
Pertanto, nonostante il reddito da lavoro del ricorrente risulti molto più elevato (v. Cu 2025 in cui si evidenzia un reddito netto di euro 34.116,54), la gode di un tenore di vita elevato CP_1 potendo contare su di una situazione complessiva più favorevole vivendo in un immobile (in comproprietà con la sorella) di 400 mq con giardino e piscina per il quale, allo stato, non sopporta costi e ricevendo regolarmente donazioni dalla sorella e dai propri genitori, fino a
1.500,00 euro mensili (v. estratti conto).
Alla luce di quanto evidenziato, valutate le rispettive condizioni economico-reddituali, considerata comunque la disparità reddituale esistente tra le parti, si reputa corretto confermare il contributo a carico del ricorrente per il mantenimento del figlio nella Per_1 misura già prevista di 300,00 € mensili, ferma la ripartizione al 50% delle spese extra assegno e il diritto della resistente a percepire in via esclusiva l'assegno unico e universale di euro 200,00 mensili.
Sulle spese di lite
Visto l'esito del giudizio, considerato l'accordo in merito alle condizioni di affido del figlio e al suo regime di frequentazione e la soccombenza reciproca in merito alla domanda relativa al mantenimento dello stesso, si reputa corretto compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Pag. 6 di 8 il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e il 27/08/2011 in VO e trascritto nel Parte_1 CP_1 registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del suddetto Comune (anno
2011, atto n.16, Parte II, Serie A);
• ordina all'ufficiale di stato civile del comune suddetto di annotare questa sentenza sull'atto di matrimonio;
• conferma l'affidamento condiviso del figlio tra i genitori e il suo collocamento Per_1 prevalente ai soli fini anagrafici presso la madre;
• conferma il collocamento paritario del minore e il regime di frequentazione in essere, come indicato in parte motiva;
• pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, alla resistente un assegno mensile, a titolo di concorso al mantenimento del figlio , di € 300,00; l'importo dell'assegno dovrà essere annualmente Per_1 rivalutato secondo gli indici Istat di variazione del costo della vita per operai e impiegati;
• pone a carico delle parti l'obbligo di concorrere al 50% al pagamento delle spese extra assegno per il figlio, da individuarsi secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Pavia;
• dispone che l'assegno unico e universale sia percepito in via esclusiva dalla sig.ra
CP_1
• compensa integramente le spese di lite.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del giorno 03/12/2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 7 di 8
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pavia riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1315/2024 R.G. avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
,(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Prof. Loriana Parte_1 CodiceFiscale_1
GH e con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Pavia, Via Menocchio n. 18;
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. , con il patrocinio degli Avvocati Daniela BAGGI CP_1 C.F._2
e IU BA OV e con domicilio eletto presso il loro studio in Pavia, Viale Cesare
Battisti n. 15
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
“ ■ Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 27 agosto 2011 a
VO, trascritto nel registro negli atti di stato civile del predetto comune in data 30 agosto
2011 al n. 16, parte II, serie A.
■ Confermare l'affidamento congiunto del figlio ai genitori, i quali eserciteranno in Per_1 modo paritetico la responsabilità genitoriale e prenderanno concordemente tutte le decisioni di maggior interesse per il figlio minore. ■ Disporre il collocamento paritario del minore , secondo il seguente Persona_2 schema: a settimane alternate presso ciascun genitore, dal lunedì al lunedì successivo.
Durante le festività natalizie, starà una settimana con il padre ed una con la madre, in Per_1
modo da ricomprendere ad anni alterni il Natale ed il Capodanno. Durante le festività pasquali tre giorni con ciascun genitore, in modo da ricomprendere ad anni alterni i giorni di Pasqua e
Lunedì dell'Angelo. Durante il periodo estivo trascorrerà con il padre quindici giorni, Per_1
anche non consecutivi, e altrettanti con la madre. Tutto quanto sopra, salvo diversi accordi da prendersi nell'interesse del minore, congiuntamente da entrambi i coniugi.
La casa coniugale sita in VO, Strada Gualdana n. 25, di proprietà della Signora CP_1
rimarrà assegnata alla medesima.
Nulla è dovuto reciprocamente dai genitori a titolo di assegno di mantenimento per il figlio minore, in conseguenza del regime di collocamento paritario perfetto dello stesso;
le spese extra assegno saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità previste dal Protocollo dIntesa del Tribunale di Pavia.”
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE
1. “Accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di VO di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori necessarie comunicazioni.
2. Affidare il figlio (nato il [...]) ad entrambi i genitori (in regime Per_1
condiviso) con esercizio disgiunto delle - sole - decisioni di ordinaria amministrazione e obbligo di preventivo accordo sulle decisioni di maggiore interesse del figlio.
3. Confermare la residenza anagrafica del figlio presso la madre nell'abitazione di
VO (PV), Strada Gualdana n. 25 (PV) confermandone l'iscrizione nello stato di famiglia materno.
4. Prevedere il seguente piano di frequentazione del figlio con il padre:
a) a settimane alterne, dal lunedì all'uscita scuola (o al termine delle attività estive: grest, scuola-estate, etc.) al lunedì mattina successivo fino all'accompagnamento a scuola (o alle attività estive: grest, scuola-estate, etc.);
b) vacanze e ponti infraannuali: ▪ festività natalizie, a settimane alternate, una settimana con il padre ed una con la madre, in modo da ricomprendere ad anni alterni il Natale ed il Capodanno.
Pag. 2 di 8 • festività pasquali, tre giorni con ciascun genitore, in modo da ricomprendere ad anni alterni i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
• Carnevale, ponti e festività o giornate di chiusura scolastica con alternanza annuale.
• Periodo estivo: trascorrerà con il padre quindici giorni, anche non consecutivi. Per_1
Tutto quanto sopra, salvo diversi accordi che i genitori potranno adottare nell'interesse del minore.
5. Porre a carico del dott. l'obbligo di corrispondere - a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento del figlio - un importo non inferiore ad euro Per_1
900,00/mese con versamento entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT;
con decorrenza dalla domanda/deposito del ricorso.
6. In subordine, porre a carico del dott. l'obbligo di corrispondere - a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento del figlio - l'importo mensile ritenuto congruo e di Per_1
giustizia in base alle emergenze documentali;
in ogni caso con decorrenza dalla domanda/deposito del ricorso.
7. Porre a carico del dott. l'obbligo di sostenere i 2/3 delle spese c.d. extra Parte_1
assegno da concordare e anticipare, fermi i criteri di condivisione del Protocollo n. 2323/2016 del Tribunale di Pavia, con decorrenza dalla domanda/deposito del ricorso.
8. In subordine, porre a carico del dott. l'obbligo di anticipare le spese c.d. Parte_1
extra assegno del figlio, da concordare secondo criteri del Protocollo 2323/2016 del Tribunale di Pavia nella percentuale ritenuta congrua e di giustizia in base alle emergenze in base alle emergenze documentali;
con decorrenza dalla domanda/deposito del ricorso.
9. Respingere ogni altra contraria domanda.
10. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge, anche in ragione della condotta del ricorrente.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ammettere prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che la piscina interrata pertinenziale all'immobile in VO (PV), Strada Gualdana n.
25 in comproprietà divisa è stata realizzata nell'anno 2014 a cura e spese esclusive del dott.
marito di che ne consente al nipote l'utilizzo in Persona_3 Controparte_2 Per_1
estate.
Pag. 3 di 8 2) Vero che quanto da me dichiarato nel documento datato 30.11.2023 corrisponde a verità e confermo di aver voluto aiutare mia sorella grazie alla superiore situazione economica mia e di mio marito dott. ma che si è obbligata a restituirmi la quota di Persona_3 CP_1
mutuo che sto anticipando per lei con rate che concorderemo.
Si indicano a testi:
- res. VO;
Controparte_2
- res. VO. Persona_3
. respingere in via definitiva le prove orali richieste da parte ricorrente per carente formulazione e irrilevanza ai fin del decidere e - in caso di accoglimento delle istanze di prova testimoniale di parte - ammettere la prova contraria sui capitoli ex adverso dedotti Pt_1
con i testi già indicati ( res. Fraz. e altri da indicare. “ Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda de qua è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata con decreto del Tribunale di Pavia in data 28/05/2018.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti che concordano in merito a tale richiesta.
Sull'affidamento del figlio Per_1
Per quel che concerne l'affidamento del minore si dà atto che entrambe le parti sono Per_1 concordi nella richiesta di conferma dell'affidamento del figlio in maniera congiunta, con collocazione presso la mamma a fini anagrafici.
Le parti concordano, altresì, sul regime di frequentazione con il figlio in forza del quale, così come già stabilito nell'ordinanza del 24/12/2024 da intendersi richiamata, starà a Per_1
settimane alterne con ciascun genitore. Va, pertanto, confermata la regolamentazione in essere e la previsione per cui l'alternanza settimanale sarà interrotta durante il periodo delle vacanze natalizie e pasquali, in cui il minore, salvo diverso accordo tra i genitori, trascorrerà metà del periodo di vacanza scolastica ad anni alterni con ciascuno di loro, oltre che in occasione delle vacanze estive in cui ciascuna parte starà con il figlio per almeno due settimane, anche consecutive, nel periodo da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno.
Pag. 4 di 8 Sul mantenimento di Per_1
Quanto al contributo chiesto dalla resistente a titolo di concorso al mantenimento del minore
, gli elementi utili per la decisione sono i seguenti. Per_1
Il sig. è dipendente presso la Cerved Group S.P.A. con uno stipendio netto pari a Pt_1
circa 34.944,46 €. Lo stesso, così come risulta dalla documentazione depositata, è proprietario dell'appartamento sito in Casei Gerola in Via Cesare Battisti n. 11 e, per la quota del 20%, insieme al fratello ed ai genitori per la quota del 60%, di una casa di vacanza sita in Loano, per la quale ha versato la somma totale di 35.000,00€. Il ricorrente, del resto, ha dichiarato di sostenere spese vive costanti per un ammontare di circa 4.000€ annui (a titolo di utenze, spese condominiali e di manutenzione della casa).
Di contro la sig.ra diplomata in ragioneria, fino a giugno 2023 è stata amministratore e CP_1
socio al 50% della società di consulenza aziendale EMMESSE S.R.L. e, solo a giugno 2023, dopo l'avvio della procedura di divorzio, ha rinunciato alla propria partecipazione. Attualmente la stessa ha dichiarato di svolgere un lavoro part-time a 30 km da casa con uno stipendio netto mensile pari a circa 1.400,00€ ed è comproprietaria al 50% con la sorella dell'immobile – una villa con piscina di 400 mq - in cui abita con il figlio . Per_1
La resistente, inoltre, percepisce l'Assegno Unico per il figlio pari a circa € 200,00 al mese e, da quanto emerso nel corso del giudizio, può contare su somme periodiche che le vengono corrisposte dai suoi genitori e dalla sorella, la quale si fa carico integralmente anche del pagamento dell'intera rata del mutuo gravante sull'immobile adibito a residenza familiare.
Va premesso che con ordinanza del 23.12.2024, in ragione della disparità reddituale esistente tra le parti, veniva posto in via provvisoria a carico del ricorrente l'obbligo di versare un assegno di mantenimento alla controparte per il figlio minore di 300,00€, ferma la ripartizione al 50% delle spese extra assegno e il diritto riconosciuto in capo alla resistente di percepire in via esclusiva l'assegno unico e universale;
provvedimento integralmente confermato a seguito del reclamo proposto dalla resistente dalla Corte di Appello di Milano che, pur sottolineando il reddito inferiore prodotto da quest'ultima, ha altresì valorizzato la sua situazione economica complessiva e “più favorevole” rispetto alla controparte in ragione delle risorse patrimoniali e familiari di cui dispone (v. sentenza del 6.6.2025).
Ebbene il Collegio reputa corretto confermare integralmente i provvedimenti in essere;
invero, premesso che sono inammissibili i documenti prodotti da parte resistente in allegato alle note
Pag. 5 di 8 d'udienza del 17.9.2025, come già rilevato dal Giudice delegato nell'ordinanza del 17.10.2025, considerata la situazione economico- reddituale complessiva delle parti non può, in primo luogo, non tenersi conto del supporto fornito alla resistente dalla sua famiglia di origine. Come
a più riprese affermato dalla Suprema Corte difatti, nella determinazione dell'assegno di mantenimento occorre riferirsi non solo ai dati risultanti dalle certificazioni reddituali dovendosi, invece, valorizzare anche altri elementi che riflettano la reale capacità economica delle parti. Nel caso di specie, non è dubitabile, in quanto documentalmente provato, che la resistente non sopporti spese abitative e che benefici di costanti e periodiche elargizioni in danaro da parte dei suoi genitori. Del resto, considerata l'età del figlio e le conseguenti minori esigenze di accudimento dello stesso e l'incremento del suo tempo di permanenza presso il padre, si reputa che la resistente, allo stato impiegata part time, potrebbe incrementare le ore di lavoro o comunque reperire un impiego maggiormente remunerativo (v. Cu 2025 in cui emerge un reddito netto di euro 16.614,93).
Pertanto, nonostante il reddito da lavoro del ricorrente risulti molto più elevato (v. Cu 2025 in cui si evidenzia un reddito netto di euro 34.116,54), la gode di un tenore di vita elevato CP_1 potendo contare su di una situazione complessiva più favorevole vivendo in un immobile (in comproprietà con la sorella) di 400 mq con giardino e piscina per il quale, allo stato, non sopporta costi e ricevendo regolarmente donazioni dalla sorella e dai propri genitori, fino a
1.500,00 euro mensili (v. estratti conto).
Alla luce di quanto evidenziato, valutate le rispettive condizioni economico-reddituali, considerata comunque la disparità reddituale esistente tra le parti, si reputa corretto confermare il contributo a carico del ricorrente per il mantenimento del figlio nella Per_1 misura già prevista di 300,00 € mensili, ferma la ripartizione al 50% delle spese extra assegno e il diritto della resistente a percepire in via esclusiva l'assegno unico e universale di euro 200,00 mensili.
Sulle spese di lite
Visto l'esito del giudizio, considerato l'accordo in merito alle condizioni di affido del figlio e al suo regime di frequentazione e la soccombenza reciproca in merito alla domanda relativa al mantenimento dello stesso, si reputa corretto compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Pag. 6 di 8 il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e il 27/08/2011 in VO e trascritto nel Parte_1 CP_1 registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del suddetto Comune (anno
2011, atto n.16, Parte II, Serie A);
• ordina all'ufficiale di stato civile del comune suddetto di annotare questa sentenza sull'atto di matrimonio;
• conferma l'affidamento condiviso del figlio tra i genitori e il suo collocamento Per_1 prevalente ai soli fini anagrafici presso la madre;
• conferma il collocamento paritario del minore e il regime di frequentazione in essere, come indicato in parte motiva;
• pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, alla resistente un assegno mensile, a titolo di concorso al mantenimento del figlio , di € 300,00; l'importo dell'assegno dovrà essere annualmente Per_1 rivalutato secondo gli indici Istat di variazione del costo della vita per operai e impiegati;
• pone a carico delle parti l'obbligo di concorrere al 50% al pagamento delle spese extra assegno per il figlio, da individuarsi secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Pavia;
• dispone che l'assegno unico e universale sia percepito in via esclusiva dalla sig.ra
CP_1
• compensa integramente le spese di lite.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del giorno 03/12/2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 7 di 8
Pag. 8 di 8