Trib. Pavia, sentenza 19/12/2025, n. 1250
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Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Accolto
    Separazione personale omologata

    La domanda è fondata e va accolta in quanto è provato il titolo addotto a sostegno, ovvero la separazione personale dei coniugi omologata con decreto del Tribunale di Pavia in data 28/05/2018. È altresì provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti che concordano in merito a tale richiesta.

  • Accolto
    Affidamento congiunto e collocamento prevalente

    Entrambe le parti sono concordi nella richiesta di conferma dell'affidamento del figlio in maniera congiunta, con collocamento presso la mamma a fini anagrafici. Le parti concordano, altresì, sul regime di frequentazione con il figlio in forza del quale, così come già stabilito nell'ordinanza del 24/12/2024 da intendersi richiamata, starà a settimane alterne con ciascun genitore. Va, pertanto, confermata la regolamentazione in essere e la previsione per cui l'alternanza settimanale sarà interrotta durante il periodo delle vacanze natalizie e pasquali, in cui il minore, salvo diverso accordo tra i genitori, trascorrerà metà del periodo di vacanza scolastica ad anni alterni con ciascuno di loro, oltre che in occasione delle vacanze estive in cui ciascuna parte starà con il figlio per almeno due settimane, anche consecutive, nel periodo da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno.

  • Accolto
    Determinazione assegno di mantenimento

    Valutate le rispettive condizioni economico-reddituali, considerata comunque la disparità reddituale esistente tra le parti, si reputa corretto confermare il contributo a carico del ricorrente per il mantenimento del figlio nella misura già prevista di 300,00 € mensili, ferma la ripartizione al 50% delle spese extra assegno e il diritto della resistente a percepire in via esclusiva l'assegno unico e universale di euro 200,00 mensili.

  • Accolto
    Ripartizione spese extra assegno

    Le parti sono tenute a concorrere al 50% al pagamento delle spese extra assegno per il figlio, da individuarsi secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Pavia.

  • Accolto
    Percezione assegno unico universale

    Dispone che l'assegno unico e universale sia percepito in via esclusiva dalla sig.ra CP_1.

  • Accolto
    Compensazione spese di lite

    Visto l'esito del giudizio, considerato l'accordo in merito alle condizioni di affido del figlio e al suo regime di frequentazione e la soccombenza reciproca in merito alla domanda relativa al mantenimento dello stesso, si reputa corretto compensare integralmente le spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Pavia, sentenza 19/12/2025, n. 1250
    Giurisdizione : Trib. Pavia
    Numero : 1250
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

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