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Sentenza 21 settembre 2024
Sentenza 21 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 21/09/2024, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2024 |
Testo completo
RGL 104/2018
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E C I V I L E D I L O C R I
C o n t r o v e r s i e l a v o r o e p r e v i d e n z a
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 20/09/2024
con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. di RG 104/2018 avente ad oggetto opposizione ad atto di intimazione promossa
tra
, con l'avv. G. Taccone;
Parte_1
-ricorrente–
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, e quale mandataria della CP_1
in persona del legale rappresentante, con l'avv. L. Bonicioli CP_2
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, con l'avv. G. Scaglione
-resistenti-
conclusioni dalle parti: come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/01/2018, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'atto di intimazione di pagamento n 09420179007350157000 notificato in data 02/11/2017, con il quale atto l'Ente resistente ha intimato il pagamento per l'importo complessivo di € 106.042,17 con la quale l'agente di riscossione sollecitava il pagamento, tra le altre, della seguente cartella di pagamento avente ad oggetto contributi e precisamente: CP_1
1) n. 094 2010 0014979732 000 notificata il 26.06.2010 afferente contributi IVS IATP
(Imprenditore Agricolo a Titolo Principale) e somme aggiuntive per gli anni 2004 –
2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009,
2) n. 394 2012 0002013764 000 notificata il 10.08.2012 afferente contributi IVS IATP
(Imprenditore Agricolo a Titolo Principale) e somme aggiuntive per gli anni 2011.
Parte ricorrente eccepiva, tra le altre cose, la prescrizione del diritto a procedere alla riscossione delle somme in ragione dell'intervenuta prescrizione maturata in conseguenza della mancata/inesistente notifica di atti interruttivi.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e diritto CP_1
ed in subordine la condanna alle spese dell'agente di riscossione poiché nessuna responsabilità poteva essere addebitata all . CP_4
Il concessionario, nel costituirsi in giudizio deduceva e documentava la intervenuta corretta notifica delle cartelle e la conseguente inammissibilità del ricorso per tardività.
Eccepiva, inoltre, che successivamente alla notifica della cartella non era comunque maturata alcuna prescrizione in quanto i termini sarebbero stati interrotti con successivi atti interruttivi e segnatamente dalla comunicazione d'iscrizione ipotecaria in data 24.04.13, dal preavviso di fermo in data 17.11.14, dall'intimazione di pagamento n 09420159019211739000 in data 18.11.15, e, da ultimo, in data 23.12.16 dalla notifica dell'intimazione n 09420169008818160.
Preliminarmente va verificata la effettiva regolare notifica delle cartelle e dei successivi atti interruttivi.
Con riferimento agli atti interruttivi indicati dal concessionario è il caso di evidenziare che la comunicazione d'iscrizione ipotecaria n. 09476201288000948000, il preavviso di fermo n. 09480201400013129000 l'intimazione di pagamento n
09420159019211739000, e l'intimazione n 09420169008818160 risultano regolarmente notificate al ricorrente, rispettivamente nelle date: 24.04.13, 17.11.14,
18.11.15 e da ultimo, in data 23.12.16.
Occorre osservare che nessuna contestazione vi è, da parte ricorrente, in ordine alla notifica dei suddetti atti nelle date indicate.
Dunque, il ricorrente eccependo la prescrizione ha inteso formulare, per tale verso,
un'opposizione all'esecuzione.
In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Orbene, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L. 335/95, le contribuzioni di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie,
compreso il contributo di solidarietà, a decorrere dal 1° gennaio 1996 si prescrivono in
5 anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o suoi superstiti, mentre tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge (cfr Cass S.U. 23397/2016).
Pertanto, posto che nella fattispecie che ci occupa emerge dagli atti la prova di eventi interruttivi successivi alla notifica delle cartelle di pagamento impugnate, il ricorso andrà rigettato poiché la prescrizione è stata tempestivamente interrotta.
Infine, è il caso di evidenziare che parte ricorrente pur invocando una cessazione della materia del contendere relativamente alla definizione agevolata ex art. 197/2023, non documenta la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2023.
Quanto alle spese di lite si reputa equo compensarle tra le parti.
PQM
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese compensate.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in
data 21/09/2024
IL GIUDICE dott. Davide De Leo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E C I V I L E D I L O C R I
C o n t r o v e r s i e l a v o r o e p r e v i d e n z a
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 20/09/2024
con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. di RG 104/2018 avente ad oggetto opposizione ad atto di intimazione promossa
tra
, con l'avv. G. Taccone;
Parte_1
-ricorrente–
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, e quale mandataria della CP_1
in persona del legale rappresentante, con l'avv. L. Bonicioli CP_2
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, con l'avv. G. Scaglione
-resistenti-
conclusioni dalle parti: come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/01/2018, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'atto di intimazione di pagamento n 09420179007350157000 notificato in data 02/11/2017, con il quale atto l'Ente resistente ha intimato il pagamento per l'importo complessivo di € 106.042,17 con la quale l'agente di riscossione sollecitava il pagamento, tra le altre, della seguente cartella di pagamento avente ad oggetto contributi e precisamente: CP_1
1) n. 094 2010 0014979732 000 notificata il 26.06.2010 afferente contributi IVS IATP
(Imprenditore Agricolo a Titolo Principale) e somme aggiuntive per gli anni 2004 –
2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009,
2) n. 394 2012 0002013764 000 notificata il 10.08.2012 afferente contributi IVS IATP
(Imprenditore Agricolo a Titolo Principale) e somme aggiuntive per gli anni 2011.
Parte ricorrente eccepiva, tra le altre cose, la prescrizione del diritto a procedere alla riscossione delle somme in ragione dell'intervenuta prescrizione maturata in conseguenza della mancata/inesistente notifica di atti interruttivi.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e diritto CP_1
ed in subordine la condanna alle spese dell'agente di riscossione poiché nessuna responsabilità poteva essere addebitata all . CP_4
Il concessionario, nel costituirsi in giudizio deduceva e documentava la intervenuta corretta notifica delle cartelle e la conseguente inammissibilità del ricorso per tardività.
Eccepiva, inoltre, che successivamente alla notifica della cartella non era comunque maturata alcuna prescrizione in quanto i termini sarebbero stati interrotti con successivi atti interruttivi e segnatamente dalla comunicazione d'iscrizione ipotecaria in data 24.04.13, dal preavviso di fermo in data 17.11.14, dall'intimazione di pagamento n 09420159019211739000 in data 18.11.15, e, da ultimo, in data 23.12.16 dalla notifica dell'intimazione n 09420169008818160.
Preliminarmente va verificata la effettiva regolare notifica delle cartelle e dei successivi atti interruttivi.
Con riferimento agli atti interruttivi indicati dal concessionario è il caso di evidenziare che la comunicazione d'iscrizione ipotecaria n. 09476201288000948000, il preavviso di fermo n. 09480201400013129000 l'intimazione di pagamento n
09420159019211739000, e l'intimazione n 09420169008818160 risultano regolarmente notificate al ricorrente, rispettivamente nelle date: 24.04.13, 17.11.14,
18.11.15 e da ultimo, in data 23.12.16.
Occorre osservare che nessuna contestazione vi è, da parte ricorrente, in ordine alla notifica dei suddetti atti nelle date indicate.
Dunque, il ricorrente eccependo la prescrizione ha inteso formulare, per tale verso,
un'opposizione all'esecuzione.
In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Orbene, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L. 335/95, le contribuzioni di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie,
compreso il contributo di solidarietà, a decorrere dal 1° gennaio 1996 si prescrivono in
5 anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o suoi superstiti, mentre tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge (cfr Cass S.U. 23397/2016).
Pertanto, posto che nella fattispecie che ci occupa emerge dagli atti la prova di eventi interruttivi successivi alla notifica delle cartelle di pagamento impugnate, il ricorso andrà rigettato poiché la prescrizione è stata tempestivamente interrotta.
Infine, è il caso di evidenziare che parte ricorrente pur invocando una cessazione della materia del contendere relativamente alla definizione agevolata ex art. 197/2023, non documenta la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2023.
Quanto alle spese di lite si reputa equo compensarle tra le parti.
PQM
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese compensate.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in
data 21/09/2024
IL GIUDICE dott. Davide De Leo