TRIBACQUE
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza 03/12/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Superiore delle Acque Pubbliche |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nelle persone dei Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE Presidente
Dott. MAURO CRISCUOLO Consigliere di Cassazione-Rel.
Dott. ROSSANA GIANNACCARI Consigliere di Cassazione
Dott. CECILIA ALTAVISTA Consigliere di Stato
Dott. FRANCESCO NAPOLITANO Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in appello iscritta sul ricorso 203 del Ruolo Generale dell'anno
2024,
TRA
Parte_1
(CF
[...]
), rappresentato e difeso dagli avvocati ARCANGELO P.IVA_1
ZZ e CL AR, giusta procura in calce all'atto di appello;
- appellante -
CONTRO
(CF ), Controparte_1 C.F._1 [...]
(CF ), rappresentati e difesi CP_2 C.F._2 dall'avvocato GAETANO BRUNO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
- appellati
NONCHÉ CONTRO
(CF ), elettivamente domiciliata in Controparte_3 P.IVA_2
ROMA alla VIA POLI 29, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA
OR DE RO e OS AN, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- appellata -
OGGETTO: risarcimento danni;
appello avverso la sentenza n. 4042/2024
del TRAP presso CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata l'11/10/2024;
CONCLUSIONI
All'udienza del 1° ottobre 2024, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto dinanzi al TRAP presso la Corte d'Appello di
Napoli e convenivano in giudizio Controparte_1 CP_2
la e il Controparte_3 Parte_1
Pt_
, dei e dell' , onde sentirli Parte_1 Parte_1
condannare al risarcimento dei danni patrimoniali arrecati ai fondi agricoli da essi coltivati ed al fabbricato rurale, siti in Castel San Giorgio alla frazione Fimiani, riportati in NCT al foglio 12, mappali nn. 368 e 636, in conseguenza dell'esondazione del torrente “Solofrana” in data 6 novembre
2017.
Proc. n. 203/2024 RG - ud. 26-11-2025 -2- Assumevano i ricorrenti che, a seguito della suddetta esondazione,
verificatasi in occasione di precipitazioni abbondanti, ma non eccezionali,
una grande quantità di acqua melmosa e detriti vari si era riversata all'interno del fondo, provocando danni alle coltivazioni, ai terreni, nonché
il danneggiamento del fabbricato (essendo l'acqua penetrata all'interno dello scantinato, con la distruzione delle colture e la morte degli animali domestici, il tutto come documentato nella CTP allegata.
Il eccepiva, preliminarmente, il difetto di legittimazione Parte_1
attiva dei ricorrenti, la propria carenza di legittimazione passiva in favore della unico ente competente della manutenzione e Controparte_3
gestione del corso d'acqua per cui è causa. Nel merito rilevava l'indeterminatezza nonché l'assoluta infondatezza della domanda.
Si costituiva anche la la quale, eccepiva la propria Controparte_3
carenza di legittimazione passiva in favore del e del Comune Parte_1
territorialmente competente. Nel merito, insisteva per l'infondatezza del ricorso per il mancato rispetto delle distanze legali di sicurezza dagli argini del corso d'acqua di cui all'art. 96 lett. f) del R.D. n. 523/1904 e il difetto di prova sia nell'an che nel quantum.
All'esito dell'istruttoria, espletatasi con l'assunzione di prova testimoniale e svolgimento di una CTU, il giudice adito con la sentenza n.
4042 dell'11 ottobre 2024 ha parzialmente accolto la domanda attorea,
liquidando il danno, da risarcire da parte di entrambi i convenuti in solido,
nell'ammontare di € 7.775,04, compensando le spese per la metà e ponendo la residua parte a carico dei convenuti, che affermava essere responsabili nella misura del 50% pro capite.
Proc. n. 203/2024 RG - ud. 26-11-2025 -3- Disattese sia l'eccezione di difetto di competenza e rilevata la contumacia in riassunzione della che aveva omesso di costituirsi CP_3
a seguito dell'interruzione del giudizio occasionata dal pensionamento dei propri difensori, la sentenza reputava solo in parte fondata la domanda attorea.
Riconosciuta la legittimazione attiva dei ricorrenti, risultante dai documenti in atti, osservava che dalla prova testimoniale era effettivamente emerso che in data 6 novembre 2017, a seguito di intense piogge era esondato il torrente Solofrana, andando ad invadere i fondi circostanti, tra cui anche quello dei ricorrenti. L'esondazione era stata favorita dall'incremento della portata delle acque cariche di detriti e vegetazione non rimossi che non potendo defluire, a causa degli intasamenti e delle ostruzioni dell'alveo, avevano provocato lo straripamento degli argini e la loro rottura nei tratti di minore resistenza.
Era da escludersi il carattere eccezionale dell'evento, in assenza di puntuale allegazione da parte dei convenuti, il che non permetteva di affermare l'esistenza di un caso fortuito.
La causa dell'evento era da imputarsi ad un difetto di manutenzione ed ad una carente azione di prevenzione e di controllo della tenuta ed integrità degli argini, e più in generale della regimentazione delle acque del torrente Solofrana, come appunto anche ribadito dal CTU nominato, che aveva rimarcato che le condizioni di manutenzione degli argini di pietra di tufo erano alquanto precarie. Aggiungeva il TRAP che non era dimostrata l'insistenza del fondo all'interno dell'area di rispetto, mancando la prova di quanti e quali danni sarebbero stati evitati, risultando del tutto
Proc. n. 203/2024 RG - ud. 26-11-2025 -4- insufficiente la prova circa il fatto che le coltivazioni danneggiate erano poste all'interno di tale area.
Passando alla quantificazione dei danni, la sentenza reputava necessario procedere in via equitativa, ma sulla scorta delle valutazioni espresse dal CTU, pervenendo alla indicata quantificazione.
In merito alle responsabilità, affermava la sicura attribuzione dell'evento alla condotta della essendo il torrente de quo un corso CP_3
d'acqua naturale, la cui gestione risulta trasferita per effetto delle varie norme sopravvenute, alla mancando la prova di un trasferimento CP_3
delle funzioni agli enti locali in qualità di delegati.
Era però sussistente la concorrente responsabilità del , Parte_1
atteso che il torrente Solofrana rientra, unitamente alle opere di bonifica esistenti sul territorio, in una piattaforma di opere pubbliche con funzione scolante irrigua, così che, mentre alla compete l'esecuzione degli CP_3
interventi di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque del comprensorio, al è attribuita la manutenzione Parte_1
delle opere pubbliche di bonifica regionale, ai sensi della legge regionale della n. 23/1985 e dello Statuto del approvato con CP_3 Parte_1
delibera della n. 239/2 del 26 novembre 1986. Controparte_3
La stessa CTU aveva peraltro confermato che a curare la manutenzione del torrente era stato il , come da Parte_1
piano di gestione dell'anno 2017, anche alla luce del fatto che per tale attività il riceveva un contributo regionale. Parte_1
Entrambi gli enti erano quindi corresponsabili in solido nei conforti dei soggetti danneggiati, dovendosi però ravvisare la pari corresponsabilità
Proc. n. 203/2024 RG - ud. 26-11-2025 -5- nei rapporti interni ex art. 2055 c.c.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il , Parte_1
cui hanno resistito le originarie parti attrici, chiedendone il rigetto.
La si è costituita ed ha insistito per il rigetto Controparte_3
dell'appello.
Il ed i danneggiati hanno depositato comparsa Parte_1
conclusionale.
RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello formulata dalla difesa dei danneggiati, sul presupposto della sua tardiva proposizione.
Si deduce che la sentenza impugnata è stata pubblicata e comunicata a mezzo pec all'appellante in data 11 ottobre 2024, così che decorrendo da tale evento il termine di trenta giorni per proporre appello, lo stesso andava presentato entro la data del 10 novembre, risultando quindi tardiva la data in cui risulta avanzato, e cioè quella dell'11 novembre 2024.
La deduzione è però priva di fondamento in quanto non tiene coto del fatto che il 10 novembre era una domenica e cioè un giorno festivo, risultando quindi il termine di impugnazione prorogato ex art. 155, co. 4, c.p.c., alla data dell'11 novembre 2024.
2. Il primo motivo di appello lamenta il difetto di titolarità passiva dell'obbligazione risarcitoria in capo al , attesa la violazione Parte_1
degli artt. 54, 59 e 17 e 18 del RD n. 1775/1933 e degli art. 86 ed 88 del d.l. n. 112/1998 e della legge regionale della n. 4 del 2003, con CP_3
altresì travisamento dei fatti.
Proc. n. 203/2024 RG - ud. 26-11-2025 -6- Si deduce che ogni potere di intervento sui corsi di acqua e sulle opere di bonifica compete unicamente alla a seguito del trasferimento CP_3
di competenze da parte dello Stato, il che ha indotto in errore la sentenza gravata che ha ignorato come l'esondazione del torrente Solofrana sia imputabile unicamente ad un deficit strutturale del canale, e non anche a deficienze dell'attività manutentiva da parte del . Parte_1
Il motivo è infondato, dovendosi dare continuità alla costante giurisprudenza di questo Tribunale Superiore.
Con la sentenza n. 31 del 2024 è stato fatto nuovamente il punto della responsabilità dei consorzi di bonifica, in concorso con quella della alla luce delle peculiarità insite nella disciplina della CP_3 CP_3
[...]
Ai fini della individuazione della responsabilità degli enti ai quali fa capo il governo delle acque pubbliche occorre muovere dalla legislazione regionale - cfr. Cass. n. 15574/2021- e, per quel che qui interessa, dalla legge n. 4 del 2003. Con tale normativa, adottata Controparte_3
nell'ambito di una funzione di riorganizzazione delle funzioni dei consorzi,
"La Regione, ai fini di un ordinato assetto del territorio e delle sue risorse,
promuove ed attua, attraverso i Consorzi di Bonifica, la bonifica integrale quale attività pubblica permanente di conservazione, valorizzazione e tutela del territorio, di razionale utilizzazione delle risorse idriche per uso agricolo e di salvaguardia dell'ambiente rurale.
La legge adegua il regime di intervento dei Parte_1
disciplinandone l'attività nel quadro della programmazione regionale e nel contesto dell'azione pubblica nazionale, anche in applicazione dei principi
Proc. n. 203/2024 RG - ud. 26-11-2025 -7- contenuti nelle leggi 5 gennaio 1994, n. 36, e 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche, ed in accordo con le disposizioni di cui alla legge regionale 7 febbraio 1994, n.
8. Inoltre, la stessa è altresì finalizzata alla riorganizzazione delle funzioni dei Consorzi, al risanamento finanziario dei medesimi ed al riordino dei relativi comprensori" - cfr. art. 1 l.r. n. 4/2003.
Il successivo art. 2 ha definito opere pubbliche di bonifica attribuite ai consorzi, purché realizzate nei comprensori di bonifica e previste nel piano generale di bonifica, "a) la sistemazione e l'adeguamento della rete scolante, la captazione, raccolta, provvista, adduzione e distribuzione d'acqua a usi prevalentemente irrigui, nonché la sistemazione, regimazione e regolazione dei corsi d'acqua di bonifica ed irrigui ed i relativi manufatti;
b) il sollevamento e la derivazione delle acque e connesse installazioni;
c)
la sistemazione idraulico agraria e la bonifica idraulica;
d) gli interventi di completamento, adeguamento funzionale e ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo e quelle per l'estendimento dell'irrigazione con opere di captazione, raccolta, adduzione e distribuzione delle acque irrigue;
e) gli interventi per la realizzazione degli usi plurimi delle acque irrigue, ai sensi della L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 27; f) gli interventi realizzati in esecuzione dei piani e dei programmi adottati dalle
Autorità di Bacino)" (L.R. Campania n. 4 del 2003, art. 2, comma 1).
Lo stesso art. 2 L. cit., comma 2, inoltre, attribuisce ai consorzi gli interventi di manutenzione straordinaria nonché i ripristini delle opere di cui al comma 1, conseguenti ai danni causati da calamità naturali in conformità alla L. 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni.
Inoltre, l'art. 2, comma 3, L.R. cit., prevede che sono escluse dalla
Proc. n. 203/2024 RG - ud. 26-11-2025 -8- competenza dei Consorzi quelle opere pubbliche di bonifica che il
Presidente della Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua come opere da considerarsi "di preminente interesse regionale agli effetti di quanto previsto all'art. 12" (art. 2, comma 3).
L'art. 3, primo comma, prevede poi che: Gli interventi di cui alla presente legge, con priorità per quelli indicati all'articolo 2, sono realizzati dalla
Regione con affidamento in concessione ai che Parte_1
provvedono alla gestione delle opere eseguite." Inoltre, il secondo comma dello stesso art. 3 aggiunge che: "I Consorzi, in particolare, in applicazione di quanto disposto dalla legge n.183/89, articoli 1 e 11 e dalla legge regionale n. 8/94, articoli 3 e 16 provvedono, su concessione dello Stato e della Regione, alla realizzazione di quegli interventi di cui alla legge
183/1989, articolo 3, da eseguirsi nei comprensori di bonifica previsti dai programmi di cui agli articoli 17 e 21 della stessa legge e dall'articolo 10
della legge regionale 8/1994, ovvero negli schemi previsionali e programmatici di cui alla legge 183/1989. L'art. 7 della legge citata disciplina, inoltre, il finanziamento delle opere di competenza dei Pt_1
prevedendo che:
1. La Regione e le Amministrazioni da essa comunque
delegate, nell'ambito degli strumenti di intervento operanti nei diversi
settori di cui alla presente legge, finanziano e affidano in concessione ai
di Bonifica l'esecuzione delle opere comprese nei programmi Pt_1
formulati.
2. I Consorzi di Bonifica realizzano gli interventi finanziati nel
rispetto delle norme legislative e regolamentari statali e regionali in
materia di lavori pubblici.
3. Per gli interventi nel campo della difesa del
suolo, i finanziamenti ai sono assegnati dagli organi Parte_1
Proc. n. 203/2024 RG - ud. 26-11-2025 -9- competenti ai sensi della legge regionale 8/1994 e delle altre norme
operanti in materia.
4. Gli organi regionali competenti per settore
provvedono altresì, nei limiti delle risorse disponibili, ad assegnare
annualmente ai le somme necessarie per la Parte_1
manutenzione delle opere. Infine, per quel che qui interessa, l'art. 12,
comma 3, l.r. dispone che "Dalla determinazione delle spese di CP_3
cui al comma 1, sono comunque escluse le opere di carattere civile-
infrastrutturale consegnate ai Comuni, alle Province ed alle Comunità
montane, nonché l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di
bonifica dichiarate di preminente interesse regionale, ai sensi dell'art. 2,
comma 3, i cui oneri di manutenzione e gestione sono a carico della
regione." In più vi è da ricordare che l'attribuzione della funzione di manutenzione del corso d'acqua discende dall'art. 54, R.D. n. 215 del 1933,
tuttora vigente, in base al quale "i consorzi provvedono alla esecuzione,
manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o soltanto alla
manutenzione ed esercizio di esse".
Poste tali coordinate ermeneutiche e normative alle quali il giudice di primo grado si è uniformato, la critica dell'appellante trascura che alla luce delle prove raccolte è emerso che la causa dell'invasione di acqua dei fondi attorei è da individuare nell'esondazione del Torrente Solofrana, che pacificamente rientra tra le opere di bonifica.
In questo senso valga il richiamo alla sentenza di questo TSAP n. 124/2017
che, in relazione ad una esondazione del richiamato torrente, ha affermato che l'organico inserimento del torrente, benché indubbiamente corso d'acqua naturale fluente nel reticolo di bonifica per la sua indiscutibile
Proc. n. 203/2024 RG - ud. 26-11-2025 -10- specifica funzione di recapito delle condutture consortili in un contesto geografico relativamente limitato (certamente non dovendo rispondere il dei corsi d'acqua maggiori nei quali abbia ulteriore e mediato Parte_1
recapito l'acqua di risulta delle sue strutture), ne comporta l'assoggettamento agli obblighi gravanti sul stesso, in base, se Parte_1
non altro, alla legislazione regionale sopra richiamata ed integrata dalle previsioni dello stesso Statuto consortile di manutenzione e custodia del bene, quanto meno perfino e nonostante il difetto di specifiche competenze di spesa - sotto il profilo della vigilanza e della segnalazione agli enti dotati di poteri di spesa o di attivazione delle procedura di propria competenza.
Se, quindi, come nel caso in esame, l'alveo sia di fatto inserito in un comprensorio di bonifica, anche con (mera) funzione scolante irrigua e quindi di chiaro supporto all'attività di bonifica primaria propria del stesso, che di tale canale, benché in origine naturale, si avvalga Parte_1
come elemento strutturale ed essenziale della propria attività, il è Parte_1
responsabile per i danni da mancata manutenzione di detto corso d'acqua,
dovendo quindi porsi attenzione al momento funzionale e non a quello genetico e rilevando beninteso la situazione di fatto al momento in cui il danno si è prodotto.
Già queste sole emergenze sconfessano l'assunto dell'appellante, peraltro del tutto privo di una riprova in fatto, che l'esondazione del torrente de quo sia unicamente ascrivibile a difetti strutturali e non a carenze manutentive del torrente.
In tal senso colgono nel segno le considerazioni del TRAP che ha sottolineato che il torrente Solofrana non costituisce un'opera idraulica, ai
Proc. n. 203/2024 RG - ud. 26-11-2025 -11- sensi del r.d. n. 523/1904, bensì un'opera di bonifica, a mente del r.d. n.
215/1993, e rientra, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, in una “piattaforma di opere pubbliche” con funzione scolante irrigua.
La critica dell'appellante non appare adeguatamente confrontarsi con il contenuto della legislazione regionale, sopra richiamata che, secondo la giurisprudenza di legittimità, costituisce elemento di particolare rilevanza al fine di valutare l'esistenza di un potere di custodia in capo agli enti coinvolti nella gestione di corsi d'acqua (cfr., per tutte, Cass. n. 1369/2021; Cass. 5
marzo 2009, n. 5287, e 25 marzo 2013, n. 7375).
La lettura coordinata della normativa statale e della L.R. n. 4/2003 citata conferma la correttezza del giudizio espresso dal Tribunale regionale delle acque, atteso che è stato più volte ribadito che "ove l'alveo sia di fatto inserito in un comprensorio di bonifica, anche con (mera) funzione scolante irrigua e quindi di chiaro supporto all'attività di bonifica primaria propria del stesso, che di tale canale, benché in origine naturale, si Parte_1
avvalga come elemento strutturale ed essenziale della propria attività, il detto è responsabile per i danni da mancata manutenzione di Parte_1
detto corso d'acqua, dovendo quindi porsi attenzione al momento funzionale e non a quello genetico e rilevando beninteso la situazione di fatto al momento in cui il danno si è prodotto (cfr. TSAP n. 124/2017).
Deve quindi trarsi la conclusione della sussistenza di compiti di manutenzione a carico del (Cass. S.U. n. 1369 del 2021 e Cass. Parte_1
S.U. n. 5422 del 2021).
Né depone in senso contrario a tale conclusione la sola circostanza che la
Proc. n. 203/2024 RG - ud. 26-11-2025 -12- abbia inteso affidare l'esecuzione di interventi strutturali ad un CP_3
altro soggetto, e non al , in quanto trattasi di scelte che investono Parte_1
la riqualificazione delle opere idrauliche, ma che non toccano il diverso profilo dell'individuazione dei soggetti tenuti ad assicurare la manutenzione ordinaria, il cui difetto ha appunto determinato l'evento oggetto di causa.
E' pur vero che il CTU ha riscontrato le precarie condizioni strutturali degli argini del torrente, tuttavia, anche a voler escludere che la presenza di vegetazione spontanea lungo gli argini abbia funto da concausa rispetto all'esondazione, deve però addebitarsi al , in quanto soggetto Parte_1
comunque investito della manutenzione ordinaria, l'omissione nella adeguata segnalazione alla della precarietà delle condizioni di CP_3
resistenza degli argini, onde permettere alla stessa di poter CP_3
intervenire sul piano strutturale ovvero a mezzo interventi di manutenzione straordinaria, conclusione che conforta quindi il riconoscimento della concorrente responsabilità dei convenuti.
Né, infine rileva che il torrente Solofrana, unitamente ad altri corsi di acqua, sia stato inserito in un progetto globale di riqualificazione dei corpi idraulici, con attività affidata dalla all'ARCADIS ed Controparte_3
alla struttura poi subentrata a quest'ultimo, in quanto ciò investe la necessità che la ponesse opera ad interventi di manutenzione CP_3
straordinaria, ma non influisce sulla diversa affermazione della responsabilità per l'episodio per cui è causa, nella quale hanno sicuramente concorso sia le carenze strutturali a monte, sia il colpevole adempimento dei compiti di manutenzione ordinaria, che avrebbero quanto meno dovuto indurre il soggetto incaricato ad attivarsi per segnalare alla la CP_3
Proc. n. 203/2024 RG - ud. 26-11-2025 -13- necessità degli interventi volti a prevenire il verificarsi di esondazioni.
3. Il secondo motivo denuncia l'errata percezione della realtà fattuale;
violazione dei principi sull'onere della prova, dei principi sulla valutazione equitativa del danno di cui all'art. 1226 c.c. e del principio costituzionale di cui all'art. 111 Cost.; omessa ponderazione dei rilievi tecnici connessi al funzionamento del sistema di bonifica;
carenza di più approfondita istruttoria;
omessa pronuncia;
falsità dei presupposti. Omessa,
contraddittoria ed illogica motivazione su punti decisivi della controversia che hanno costituito oggetto di dibattito tra le parti.
In primo luogo, si sostiene che il TRAP non avrebbe considerato l'effettiva esecuzione delle opere di manutenzione e l'incidenza sulla situazione della condizione del Torrente Solofrana.
Il motivo è infondato in parte qua, in quanto, oltre a riproporre il tema (di cui già si è esposta l'infondatezza) dell'estraneità della manutenzione del torrente rispetto alle competenze consortili, contrasta con gli esiti della prova testimoniale, e precisamente con le deposizioni dei testi addotti da parte attrice che hanno chiaramente rappresentato una condizione di manutenzione carente degli argini del torrente (tale da determinare il crollo di un tratto dell'argine fatiscente), così che, anche a voler individuare un fattore concorrente nella condizione strutturale del corso d'acqua, in ogni caso non eliderebbe l'apporto causale al fatto dell'appellante, il che rende irrilevante la denuncia circa l'omessa considerazione delle specifiche competenze attribuitegli.
Con un altro punto di censura si lamenta che il avrebbe accordato il Pt_2
risarcimento del danno, senza tenere in alcuna considerazione il concorso
Proc. n. 203/2024 RG - ud. 26-11-2025 -14- causale ascrivibile alla condotta dei danneggiati, che avrebbero posto in essere ripetuti abusi, realizzando dei manufatti senza titolo abilitativo ed impiantando un allevamento di animali da cortile, senza autorizzazione.
Il motivo è privo di fondamento, avendo il giudice di prime cure rilevato che, anche alla luce degli accertamenti svolti dal CTU, non risultava che le attività di sfruttamento del terreno da parte degli attori fosse avvenuta in una porzione del fondo gravata dai limiti della zona di rispetto, così che non era dato attribuire alle condotte degli attori un'idoneità ad incidere sul nesso di causalità ex art. 1227 c.c.
A fronte di tale accertamento, il motivo di appello si risolve nell'apodittica affermazione circa la ricorrenza di un concorso di responsabilità da parte dei danneggiati, omettendo però, in violazione del principio di specificità
del motivo di appello, di indicare in che modo effettivamente vi fosse stata la violazione della fascia di rispetto prevista dal e come tale CP_4
violazione avesse concorso alla produzione dei danni di cui è stato chiesto il ristoro.
Si lamenta altresì che il danno sarebbe stato liquidato, pur in assenza totale di prova degli stessi, con una violazione e falsa applicazione degli artt.
2697 e 1226 c.c. e dell'art. 111 Cost.
Anche tale doglianza è priva di fondamento, atteso che la sentenza impugnata ha ritenuto comprovato non solo il verificarsi dell'alluvione, ma anche il pregiudizio scaturente dalla perdita delle colture, delle derrate alimentari, di alcuni animali da cortile, per i danni alle macchine agricole, e per i costi derivanti dalla necessità di recupero e trasporto dei materiali giunti sul fondo a seguito dell'esondazione, e per le spese di pulizia e
Proc. n. 203/2024 RG - ud. 26-11-2025 -15- sistemazione superficiale del terreno, procedendo ad una liquidazione che è
sicuramente stata compiuta in via equitativa, ma che trova il solido supporto delle verifiche svolte dal CTU, che ha in tal modo fornito un valido ausilio al potere giudiziale di determinazione del danno di cui all'art. 1226 c.c.
Trattasi di giudizio che il Collegio ritiene di dover condividere, proprio in considerazione delle dichiarazioni rese dai testi addotti dagli attori in primo grado, dalle quali si ricava che l'esondazione dell'acqua ha interessato i fondi, invadendo con liquami e detriti i terreni.
In punto di diritto va qui richiamato il principio per cui la liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità (cfr. da ultimo Cass. n. 9744 del
12/04/2023).
Infatti, la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova,
incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità
giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale
Proc. n. 203/2024 RG - ud. 26-11-2025 -16- (Cass. n. 8941 del 18/03/2022; Cass. n. 31546/2018, secondo cui la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone che, a fronte dell'avvenuta dimostrazione dell'esistenza e dell'entità materiale del danno,
per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo esatto ammontare).
Poiché l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità
giudiziale correttiva od integrativa, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno (Cass. n. 4310 del 22/02/2018;
Cass. n. 4534 del 22/02/2017).
Ne consegue che la facoltà di liquidazione equitativa non esime, però, la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà,
possa ragionevolmente disporre (Cass. n. 20889/2016, che ha confermato la sentenza di merito che aveva disatteso la domanda risarcitoria per difetto di
Proc. n. 203/2024 RG - ud. 26-11-2025 -17- prova del "quantum", non avendo il danneggiato prodotto in giudizio la documentazione fiscale e contabile, successiva all'evento dannoso, che attestasse la lamentata riduzione dei ricavi conseguenza dello stesso).
Siffatti principi sono stati poi declinati anche nella materia oggetto di causa,
avendo questo TSAP affermato (sentenza n. 86/2020) che grava sempre sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'“an debeatur” del diritto al risarcimento – ove sia stato contestato o non debba ritenersi “in re ipsa”
– ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno, di cui possa ragionevolmente disporre, nonostante la riconosciuta difficoltà, sì
da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso.
Tornando alle critiche mosse con l'appello, e ribadito che non è più in contestazione l'affermazione di responsabilità dell'appellante per l'evento dannoso oggetto di causa, e precisato che nemmeno è posto in discussione l'an debeatur, avendo la sentenza effettivamente riconosciuto che vi fu un'esondazione che ha pregiudicato i fondi degli attori, la materia del contendere resta limitata alla concreta quantificazione del danno.
Tuttavia, le critiche mosse dal non meritano condivisione, Parte_1
avendo la sentenza operato, sulla base del materiale probatorio in atti, e tenuto conto anche delle emergenze della CTU estimativa svolta in primo grado, una liquidazione che sfugge alle critiche di parte appellante.
Non può avere seguito la censura del secondo cui Parte_1
mancherebbero gli elementi minimali per il ricorso alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., risultando invece provata sia l'effettiva
Proc. n. 203/2024 RG - ud. 26-11-2025 -18- invasione dei fondi da parte dell'acqua, sia il pregiudizio arrecato al fabbricato dell'attore, avendo il TRAP operato una condivisibile applicazione della detta equità, pervenendo ad una quantificazione che appare al Collegio del tutto congrua ed idonea a ben rappresentare l'effettiva entità del danno subito.
4. Il terzo motivo di appello lamenta l'erronea applicazione degli artt. 91 e
92 c.p.c., quanto alla condanna al rimborso parziale delle spese di lite in favore degli attori, pur a fronte di una soccombenza parziale degli stessi.
Il motivo è del tutto privo di fondamento.
All'esito del giudizio di primo grado la domanda risarcitoria proposta ha comunque trovato accoglimento sia pure per un importo monetario inferiore rispetto alle richieste originarie.
In presenza di una situazione siffatta, deve però escludersi che la qualità di soccombenti possa essere attribuita agli attori (cfr. Cass. S.U. n.
32061/2022).
L'accoglimento della domanda in misura inferiore rispetto alle richieste originarie preclude in ogni caso la possibilità di una condanna degli attori,
ma giustifica al più una compensazione integrale o parziale delle spese di lite.
Avuto riguardo ai limiti nei quali è stata accolta la domanda attorea, in relazione al contenuto delle richieste originarie, ritiene il Collegio che debba essere condivisa la valutazione resa sul punto dal giudice di primo grado, apparendo incensurabile la scelta di addivenire alla compensazione per la metà delle spese di lite, dovendo la residua parte essere posta, proprio in applicazione del principio di soccombenza, a carico dei convenuti.
Proc. n. 203/2024 RG - ud. 26-11-2025 -19- 5. Il quarto motivo lamenta infine l'erronea pronuncia del giudice di primo grado quanto al riparto delle responsabilità ex art. 2055 c.c. tra gli enti convenuti, assumendosi che emergerebbe una prevalente responsabilità
della che avrebbe quindi imposto di porre a carico della stessa una CP_3
maggiore percentuale rispetto a quanto opinato nella sentenza appellata.
Anche tale motivo è destituito di fondamento.
I giudici di primo grado, alla luce del quadro normativo di riferimento e tenuto conto delle puntuali indagini compiute dal CTU, hanno evidenziato come per l'accaduto fosse possibile affermare la corresponsabilità di entrambi i convenuti.
Come visto, se il difetto di manutenzione strutturale ha inciso significativamente sul prodursi del danno, non meno rilevante è l'omissione dell'attività di controllo e manutenzione che era affidata all'appellante.
Deve perciò ritenersi che, alla luce del quadro probatorio emerso nel corso del giudizio, non possa reputarsi vinta la presunzione di eguale responsabilità dettata dall'ultimo comma dell'art. 2055 c.c., così che la sentenza impugnata merita conferma anche in parte qua.
Nella specie, il non ha offerto elementi di prova idonei a far Parte_1
ritenere prevalente (o esclusiva) la responsabilità della e, quindi, a CP_3
superare la detta presunzione, vertendosi in situazione di dubbio oggettivo e reale.
Ne consegue che va dichiarato il pari grado di responsabilità del Parte_1
e della come peraltro già statuito in numerosi altri Controparte_3
precedenti di questo Tribunale Superiore.
6. L'appello è perciò rigettato, e ne consegue la condanna dell'appellante al
Proc. n. 203/2024 RG - ud. 26-11-2025 -20- rimborso delle spese in favore degli appellati, come liquidate in dispositivo,
con attribuzione all'avvocato Gaetano Bruno, dichiaratosene anticipatario.
5. Poiché l'appello è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche rigetta l'appello;
condanna l'appellante al rimborso delle spese del grado in favore degli appellati che liquida per il e la da una parte, e per la CP_1 CP_2
dall'altra, in complessivi € 2.200,00, di cui € 200,00 Controparte_3
per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge, il tutto con attribuzione, quanto alla posizione degli originari attori,
all'avvocato Gaetano Bruno;
dichiara che sussistono – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115 - i presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Proc. n. 203/2024 RG - ud. 26-11-2025 -21- Così deciso nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
Il Consigliere estensore IL Presidente
AU LO ON PI M. SE
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