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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/07/2025, n. 1745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1745 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela
Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 52/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Danila de Santis (C.F.: ), ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._1
studio della stessa professionista in Salerno alla via Gen. Adalgiso Amendola n. 36, giusta procura agli atti
- APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliato in Sorrento (Na) alla CP_1 C.F._2
via Luigi De Maio n° 14, presso lo studio dell'avv. Marco Mignano (C.F.:
, che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti C.F._3
- APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza n. 2019/2022, depositata in data 25/11/2022 resa dal Giudice di Pace di Sorrento, risarcimento danni;
spese stragiudiziali.
Conclusioni: in atti ed a verbale di udienza.
FATTO E DIRITTO
L' impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Sorrento n. Parte_2
2019/2022, depositata in cancelleria in data 25.11.2022, relativa al procedimento recante r.g.n.
3207/2022, con la quale veniva accolta la domanda di CP_1
pagina 1 di 11 Nel dettaglio, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Sorrento, CP_1
l' chiedendo il risarcimento del danno per le competenze Controparte_2
professionali corrisposte al proprio procuratore Avv. Gabriele Cimmino, pari ad euro 274,06 per la consulenza legale stragiudiziale svolta da quest'ultimo al fine di ottenere lo sgravio delle cartelle esattoriali n. 071.2015.0045234762000, 071.2014.0079597572000, 071.2014.0425844357000, successivamente annullate rispettivamente dalle sentenze n. 284/2021- n. 582/2021 – n.
484/2022.
Si costituiva l' , a mezzo dell'avv. Roberto Tommasini, Parte_2
eccependo: l'inammissibilità, improcedibilità e infondatezza della domanda, con vittoria di spese.
Il Giudice di Pace di Sorrento, ritenendo fondata la pretesa attorea sulla scorta dell'orientamento espresso dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 16990/2017, accoglieva la domanda e condannava l' al pagamento, in favore dell'attore, di euro 274,06 oltre interessi CP_3
legali e spese di lite.
Pertanto avverso la sentenza n. 2019/2022, proponeva appello lamentando in CP_3
particolare:
-l'improcedibilità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 decreto-legge n. 132/2014 convertito in legge n. 162/2014;
- l'infondatezza della domanda di risarcimento;
assenza dei requisiti di autonomia, utilità e necessità; attività stragiudiziale complementare e funzionale al giudizio passato in giudicato.
Trattandosi di controversia vertente in tema di risarcimento del danno, la fattispecie avrebbe dovuto soggiacere ai normali criteri di territorialità e, pertanto, avendo la convenuta sede CP_3
legale in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 (circostanza pacifica, non contestata ex adverso né contestabile), la competenza andava radicata per l'appunto, dinanzi al Giudice di Pace di
Roma quale criterio principale, ovvero in via sussidiaria dinanzi al Giudice di Pace di Napoli nel cui circondario ha sede apicale la ovvero l'ufficio dell' che di fatto ha Parte_3 Pt_1
esternalizzato i ruoli esattoriali impugnati;
-l'assenza di prova dell'asserito danno patrimoniale;
complementarità delle spese stragiudiziali rispetto al giudizio instaurato;
abuso del diritto: condanna ex art. 96 c.p.c.;
-l'erronea condanna dell'agenzia alle spese del giudizio.
Concludeva chiedendo di: “accogliere l'appello proposto e per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n 2019/2022, rilevare e dichiarare preliminarmente l'incompetenza territoriale pagina 2 di 11 dell'adito Giudice di Pace di Sorrento per essere competente il Giudice di Pace di Roma dinanzi al quale il giudizio deve essere riassunto nei termini di legge;
in subordine, nell'eventualità in cui dovesse ravvisare correttamente radicata la competenza territoriale, dichiarare la domanda spiegata ex adverso inammissibile, per i motivi afferenti l'irritualità e/o l'omesso esperimento del tentativo di mediazione di cui in narrativa;
nel merito, rigettare la domanda proposta in prime cure per asserita attività stragiudiziale afferente al giudizio già conclusi ex ante con pronuncia sulle spese in danno di per essere la stessa inammissibile, improponibile ed improcedibile CP_3
oltre che infondata in fatto ed in diritto, non provata e coperta da giudicato implicito. In ogni caso con condanna della parte istante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per abuso del ricorso all'uso dello strumento giurisdizionale e frammentazione del credito, in estremo subordine, ridurre gli importi liquidati non solo con riguardo alle competenze stragiudiziali ma anche a titolo di condanna alle spese di lite.
In data 27.04.2023 si costituiva eccependo: CP_1
-l'errore in cui è incorso l'appellante nella “vocatio in ius”, indicando erroneamente quale prima udienza la data del 11.04.2022;
-la violazione ed erronea applicazione dell'art. 339, comma 3, c.p.c.. inappellabilità del proposto gravame;
- la violazione ed erronea applicazione dell'art. 345 c.p.c. - inammissibilità del proposto appello – sulla proposta eccezione di improcedibilità della domanda di primo grado per mancato esperimento anche di negoziazione assistita. Ai sensi e per gli effetti del novellato art. 345, secondo comma, c.p.c. con l'atto con cui viene proposto gravame avverso sentenza del Giudice di prime cure: (testuale) “Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio”. L'appellante, riferendosi indifferentemente dapprima alla procedura di mediazione obbligatoria e successivamente alla convenzione di negoziazione assistita, suppone che la domanda introdotta dinnanzi al Giudice di Pace di Sorrento sarebbe improcedibile, poiché
l'odierno appellato non avrebbe fornito la prova di aver utilmente esperito il predetto procedimento di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Tale prova, invece, è stata data, laddove con espressa comunicazione pec indirizzata all' e già agli atti del giudizio, si invitava i preposti dell'Ente ad Controparte_2
aderire alla stipula di apposita convenzione di negoziazione assistita relativamente alla richiesta risarcitoria. Anche se così non fosse, parte appellante appare dimentica della non obbligatorietà pagina 3 di 11 della negoziazione assistita se parametrata al valore della controversia nei casi in cui, come nella fattispecie in argomento, la parte può stare in giudizio personalmente;
-la violazione ed erronea applicazione dell'art. 342 c.p.c. - inammissibilità del proposto appello, atteso il mancato rispetto della forma ex - lege richiesta - inammissibilità del proposto appello in virtu' del disposto dell'art. 348- bis c.p.c.;
-l'improcedibilità del proposto atto di appello attesa la mancanza di regolare procura “ad litem” al procuratore dell'appellante;
-l'inammissibilità ed infondatezza delle richieste e delle deduzioni dell'appellante.
Concludeva chiedendo: “in via preliminare, rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale;
nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto dai preposti dell' Parte_2
, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con distrazione”.
[...]
Successivamente ad integrazione delle note di trattazione scritta già depositate in data
08/05/2023, rilevava l'incompetenza funzionale della Sezione del Tribunale di Torre Annunziata in quanto l'oggetto del giudizio afferisce a risarcimento del danno.
Con provvedimento del 21.02.2025 il Giudice, preso atto dell'avvenuto deposito delle note da parte di entrambi i procuratori costituiti, assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 10.03.2025.
Questioni preliminari.
Occorre rilevare in via preliminare la competenza dell'autorità adita, ovvero del Tribunale di
Torre Annunziata per territorio.
Il giudizio di primo grado ha avuto ad oggetto il risarcimento del danno patrimoniale subito da per aver dovuto fare ricorso ad un legale per ottenere l'annullamento delle CP_1
cartelle esattoriali relative a crediti prescritti, come statuito con sentenze del Giudice di Pace di
Sorrento; vi è accessorietà tra la domanda svolta in primo grado e le sentenze alle quali l'attività del legale è riferita,- la domanda è rivolta solamente nei confronti di che non è una CP_3
pubblica amministrazione.
-Eccezione circa l'incompetenza funzionale della sezione, sollevata da parte appellata ad integrazione delle precedenti note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. già depositate precedentemente.
Va evidenziato che anche l'incompetenza funzionale è assoggettata dall'art. 38 c.p.c. a limiti temporali di rilievo (non oltre l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.), derivandone pertanto la pagina 4 di 11 preclusione della pronuncia nel senso richiesto da così come già convenuto in corso di giudizio, ove la causa è stata rimessa al CP_1
Presidente di sezione competente e successivamente alla terza sezione per tardività dell'eccezione sollevata da parte appellata.
- Violazione ed erronea applicazione dell'art. 342 c.p.c. - inammissibilità del proposto appello, atteso il mancato rispetto della forma ex - lege richiesta - inammissibilità del proposto appello in virtu' del disposto dell'art. 348- bis c.p.c.
Va osservato che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante, onde non si avvisa una violazione dell'art. 342 c.p.c., norma che richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
Deve, infatti, sottolinearsi che, nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza superabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007). Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che, nell'atto d'appello, sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d' appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento (Cass. SS.UU. n. 23299 del 9.11.2011).
Nel caso di specie, non si ravvisa la violazione dell'art. 342 c.p.c. lamentata da parte appellata, in quanto risultano correttamente esplicitate le parti del provvedimento che si intende appellare e le pagina 5 di 11 modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, oltre alle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Né si ravvisa nella domanda attorea una “non ragionevole probabilità di essere accolta” tale da portare ad una dichiarazione di inammissibilità del gravame proposto ex art. 348 bis c.p.c.
Come noto, la Legge 134/2012 ha introdotto nel nostro sistema una sorta di "filtro" basato sulla ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello, con possibilità per il giudice di dichiarare direttamente l'inammissibilità dell'impugnazione. In base alle pronunce emesse dalle corti d'appello, allo stato è possibile enucleare alcuni principi, relativi alla “ragionevole probabilità”, che consentono un'interpretazione in termini restrittivi, o quantomeno circoscritta, dell'ambito di operatività del filtro, così adibendolo ad arginare i soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati. (Corte Appello Reggio Calabria, 20 dicembre 2013).
La ragionevole probabilità può, dunque, configurarsi come manifesta infondatezza, quando l'appello è evidentemente infondato (Corte App. Roma, ordinanza 25.1.2013); oppure come fumus boni iuris, ossia come "apparenza del diritto", cioè verosimiglianza della fondatezza dell'impugnazione proposta (linee guida della Corte App. Milano, 10.10.2012); oppure, ancora, come probabilità derivante dall'esistenza di precedenti giurisprudenziali conformi (Corte App.
Palermo, ordinanza 15.4.2013).
- Violazione ed erronea applicazione dell'art. 339, comma 3, c.p.c.. inappellabilità del proposto gravame.
Non può trovare accoglimento la lamentata violazione dell'art 339 c.p.c., (nella parte in cui dispone che “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo
113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”), posto che, pur a voler ricondurre la sentenza al novero delle decisioni secondo equità del g.d.p. con la conseguente limitazione dei motivi di appello, l'appellante lamenta, tra i diversi motivi di impugnazione, una diretta violazione dei principi regolatori della materia circa il rimborso delle spese stragiudiziali così come interpretati e chiariti a più riprese dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, dovendosi pertanto concludere per la ammissibilità del proposto gravame.
pagina 6 di 11 -Violazione ed erronea applicazione dell'art. 345 c.p.c. - inammissibilità del proposto appello – sulla proposta eccezione di improcedibilità della domanda di primo grado per mancato esperimento anche di negoziazione assistita.
Va invece rilevata la fondatezza della censura mossa dall'odierno appellato circa l'inammissibilità del motivo di gravame concernete il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria per violazione dell'art. 345 c.p.c. È graniticamente evincibile dagli atti di causa che l'eccezione concernente il mancato tentativo di mediazione assistita avente come conseguenza l'improcedibilità dell'atto introduttivo del precedente giudizio ex art. 3 Decreto Legge n.
132/2014 convertito in Legge n. 162/2014, è stata avanzata per la prima volta solo in grado di appello. Per tale motivo, la censura proposta risulta inammissibile per violazione de divieto di ius novorum in appello cristallizzato all'art. 345 c.p.c.
-Nullità dell'atto di citazione per errore della vocazio in ius.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la nullità della citazione per omessa o erronea indicazione dell'udienza di comparizione davanti al giudice adito “si verifica soltanto nel caso in cui detta indicazione manchi del tutto o, per la sua incompletezza, risulti tanto incerta da non rendere possibile al destinatario dell'atto individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare, con la conseguenza che, ove non ricorra propriamente questa eventualità, la citazione deve essere considerata valida" (Cass. 13691/2011
Cass. 14 marzo 2014, n. 6008, non massimata;
Cass. 22 giugno 2011, n. 13691; Cass. 30 marzo
2006, n. 7523; Cass. 19 maggio 2006, n.11780; C.,ass. 27 agosto 2002, n. 12546; da ultimo (;ass.
N. 21662 del 2018; Cass. . 709 del 18/01/2021). La sentenza impugnata n. 2019/2022 è stata depositata in data 25.11.2022, e impugnata con atto di appello notificato in data 28.12.2022 per cui è evidente che l'indicazione della data dell'11.4.2022 quale data indicata nell'atto di appello per la prima udienza costituisce un mero errore, non potendosi celebrare l'udienza prima dell'emanazione della sentenza impugnata e prima della notifica dell'atto di appello e che la parte interessata a costituirsi avrebbe potuto apprendere il numero di ruolo ed il giudice del procedimento e dunque verificare la data esatta di comparizione sia mediante verifica in
Cancelleria (come, poi, ragionevolmente, deve essere successo, atteso la successiva costituzione) sia mediante interlocuzione con il difensore dell'appellante, che ha inviato la notifica a mezzo pec in data 28.12.2022 (nella intestazione della citazione in appello sono, tra l'altro, indicati i pagina 7 di 11 recapiti del difensore, presso il quale informarsi utilmente circa la data: Salerno - Via Gen.
Adalgiso Amendola n. 36 email pec .salerno.it). Email_1 CP_4
-Improcedibilità del proposto atto di appello attesa la mancanza di regolare procura “ad litem” al procuratore dell'appellante.
Allo stesso modo si rileva l'infondatezza del motivo di impugnazione concernente l'asserita erroneità della procura rilasciata alla difesa dell'appellante Avv. De Santis, essendo la stessa correttamente riprodotta in atti e predisposta in conformità a quanto disposto dall'art. 83 c.p.c.. Il mandato conferito all'Avv. Danila De Santis è valido ed efficace in ragione del principio tempus regit actum, atteso che i poteri conferiti al funzionario in forza di atto pubblico, erano rebus sic stantibus assolutamente validi ed efficaci. Inoltre l'eccezione così come formulata da parte appellata risulta del tutto generica e poco circostanziata e non documentata.
Nel merito.
L'appello proposto da è fondato sulla scorta delle ragioni che di seguito si Parte_2
andranno ad esporre.
Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio.
Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie.
La Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che le spese legali riguardanti la fase antecedente il giudizio non sono assimilabili alle spese giudiziali, ma sono una componente del danno da liquidare: “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa” (Cass., SS UU, sent. 10 luglio 2017, n. 16990).
Conseguentemente, secondo la medesima giurisprudenza, le spese stragiudiziali non solo devono necessariamente “formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie”, ma sono anche “soggette ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente”.
pagina 8 di 11 Il che comporta la necessità che tale voce di danno sia tempestivamente e adeguatamente provata nonché sottoposta al vaglio liquidativo del Giudice ai sensi degli articoli 1223 e ss. c.c..
Ciò posto, va detto che la giurisprudenza subordina il risarcimento delle spese stragiudiziali alla sussistenza di specifici requisiti di merito.
Il primo requisito che l'attività di assistenza stragiudiziale deve possedere per poter essere oggetto di valutazione nel processo è quello dell'autonomia rispetto alle tipiche attività che devono svolgersi all'interno del processo stesso.
Il dato normativo, dal quale occorre partire per la risoluzione della presente controversia, è l'art. 20, co. I, del D.M. n. 55/2014, ratione temporis applicabile, il quale dispone che: “l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella”.
Dalla lettura di tale disposizione, appare evidente che i compensi dovuti per l'attività stragiudiziale, svolta prima o in concomitanza con quella giudiziale, possono essere oggetto di specifica e separata liquidazione unicamente se la specifica attività stragiudiziale rivesta il carattere dell'autonomia rispetto alla successiva o concomitante attività giudiziale.
Sul punto, la giurisprudenza ha chiaramente evidenziato che, a fronte di una domanda di liquidazione di compensi stragiudiziali, seguita da attività giudiziale, il giudice è chiamato a verificare se quanto compiuto dal difensore nella fase anteriore all'instaurazione del giudizio integri prestazioni strettamente funzionali o preordinate allo svolgimento di attività propriamente processuali o sia ad esse complementare (cfr. Cass. Civ. n. 21565/2020; Cass. Civ. n.
13770/2007, Cass. Civ. n. 6214/1992). Ogniqualvolta l'attività stragiudiziale assuma i caratteri della irrilevanza, nel senso che il fine ultimo per il quale viene attuata non sia diverso a quello cui ambisce la stessa attività eseguita prima o in fase di contenzioso, essa non potrà che valutarsi come strettamente connessa e/o complementare alle attività giudiziali. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la richiesta di documentazione (cartelle esattoriali, copie di estratti di ruolo, documentazione comprovante il perfezionamento del procedimento notificatorio, multe, contratti, accesso agli sportelli, consulenza telefonica lettere di diffida, risposte a contestazioni, etc., ) non può costituire attività stragiudiziale autonomamente valutabile, essendo annoverata tra le attività professionali prodromiche e funzionali all'instaurazione del processo, le quali, infatti, trovano una allocazione nella cd. “fase di studio della controversia”, liquidata con provvedimento pagina 9 di 11 del Giudice. Tale connessione e/o complementarietà tra le attività professionali deriva, infatti, dallo stesso tenore della tariffa forense, allorquando le prestazioni concretamente svolte siano esplicitamente catalogate tra le attività giudiziali: in tal caso, compete unicamente il compenso per l'assistenza giudiziale al netto delle eventuali maggiorazioni previste per la complessità delle questioni giuridiche trattate e per l'importanza della causa, tenuto conto dei risultati del giudizio e dell'urgenza richiesta.
Nel caso in esame, l'attività stragiudiziale per la quale è stato richiesto il compenso, secondo quanto dedotto dalla difesa di è nelle spese supportate dal procuratore avv. CP_1
Cimmino per accedere agli sportelli dell' e per conoscere la Controparte_5
propria posizione debitoria del suo assistito, oltre che nel richiedere, a mezzo pec l'invio di tutta la documentazione attestante la notificazione delle cartelle di pagamento nonché l'immediato sgravio ove i crediti da esse portati risultassero prescritti.
Da tale descrizione, appare evidente come tutte le attività stragiudiziali per le quali l'odierno appellato ha chiesto in primo grado un'autonoma liquidazione rientrino nella categoria di attività che, sebbene svolte prima del giudizio, e quindi non esplicate davanti al giudice, sono tuttavia con quelle giudiziali strettamente connesse e ad esse complementari, in quanto intese all'introduzione ed allo svolgimento del successivo procedimento giudiziale, così da costituirne il naturale completamento: l'accesso agli sportelli dell' e la richiesta di documentazione a CP_3
quest'ultima costituiscono la tipica attività di studio prodromica all'instaurazione del giudizio, che come innanzi detto, viene solitamente liquidata nella fase “studio della controversia” in sede giudiziale. Lo stesso dicasi per la richiesta di sgravio, effettuata unitamente a quella di invio della documentazione relativa alla notifica delle cartelle esattoriali, che, infatti, è stata anche oggetto di valutazione per esaminare la domanda di annullamento delle cartelle precedentemente impugnate.
Pertanto, pur avendo la difesa di allegato la fattura n. 84/2022 di pagamento CP_1
rilasciata dall'Avv. Cimmino riferibile alle spese stragiudiziali, tuttavia non ha provato l'autonoma rilevanza dell'attività stragiudiziale rispetto alla relativa attività giudiziale, l'appello merita accoglimento.
Stante la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali in ordine all'autonoma liquidabilità dell'attività stragiudiziale, si ravvisano le gravi ed eccezionali ragioni per la regolamentazione delle spese di lite dell'intero giudizio nel senso della compensazione (dovendosi riformare anche sul pagina 10 di 11 punto la sentenza di primo grado). Analoga motivazione supporta la reiezione della domanda ex art. 96 c.p.c. articolata dall'appellante
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) accoglie l'appello ed in riforma della sentenza di primo grado rigetta la domanda proposta da
CP_1
2) compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Torre Annunziata, così deciso il 07.07.2025
Il Giudice
Emanuela Musi
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela
Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 52/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Danila de Santis (C.F.: ), ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._1
studio della stessa professionista in Salerno alla via Gen. Adalgiso Amendola n. 36, giusta procura agli atti
- APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliato in Sorrento (Na) alla CP_1 C.F._2
via Luigi De Maio n° 14, presso lo studio dell'avv. Marco Mignano (C.F.:
, che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti C.F._3
- APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza n. 2019/2022, depositata in data 25/11/2022 resa dal Giudice di Pace di Sorrento, risarcimento danni;
spese stragiudiziali.
Conclusioni: in atti ed a verbale di udienza.
FATTO E DIRITTO
L' impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Sorrento n. Parte_2
2019/2022, depositata in cancelleria in data 25.11.2022, relativa al procedimento recante r.g.n.
3207/2022, con la quale veniva accolta la domanda di CP_1
pagina 1 di 11 Nel dettaglio, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Sorrento, CP_1
l' chiedendo il risarcimento del danno per le competenze Controparte_2
professionali corrisposte al proprio procuratore Avv. Gabriele Cimmino, pari ad euro 274,06 per la consulenza legale stragiudiziale svolta da quest'ultimo al fine di ottenere lo sgravio delle cartelle esattoriali n. 071.2015.0045234762000, 071.2014.0079597572000, 071.2014.0425844357000, successivamente annullate rispettivamente dalle sentenze n. 284/2021- n. 582/2021 – n.
484/2022.
Si costituiva l' , a mezzo dell'avv. Roberto Tommasini, Parte_2
eccependo: l'inammissibilità, improcedibilità e infondatezza della domanda, con vittoria di spese.
Il Giudice di Pace di Sorrento, ritenendo fondata la pretesa attorea sulla scorta dell'orientamento espresso dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 16990/2017, accoglieva la domanda e condannava l' al pagamento, in favore dell'attore, di euro 274,06 oltre interessi CP_3
legali e spese di lite.
Pertanto avverso la sentenza n. 2019/2022, proponeva appello lamentando in CP_3
particolare:
-l'improcedibilità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 decreto-legge n. 132/2014 convertito in legge n. 162/2014;
- l'infondatezza della domanda di risarcimento;
assenza dei requisiti di autonomia, utilità e necessità; attività stragiudiziale complementare e funzionale al giudizio passato in giudicato.
Trattandosi di controversia vertente in tema di risarcimento del danno, la fattispecie avrebbe dovuto soggiacere ai normali criteri di territorialità e, pertanto, avendo la convenuta sede CP_3
legale in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 (circostanza pacifica, non contestata ex adverso né contestabile), la competenza andava radicata per l'appunto, dinanzi al Giudice di Pace di
Roma quale criterio principale, ovvero in via sussidiaria dinanzi al Giudice di Pace di Napoli nel cui circondario ha sede apicale la ovvero l'ufficio dell' che di fatto ha Parte_3 Pt_1
esternalizzato i ruoli esattoriali impugnati;
-l'assenza di prova dell'asserito danno patrimoniale;
complementarità delle spese stragiudiziali rispetto al giudizio instaurato;
abuso del diritto: condanna ex art. 96 c.p.c.;
-l'erronea condanna dell'agenzia alle spese del giudizio.
Concludeva chiedendo di: “accogliere l'appello proposto e per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n 2019/2022, rilevare e dichiarare preliminarmente l'incompetenza territoriale pagina 2 di 11 dell'adito Giudice di Pace di Sorrento per essere competente il Giudice di Pace di Roma dinanzi al quale il giudizio deve essere riassunto nei termini di legge;
in subordine, nell'eventualità in cui dovesse ravvisare correttamente radicata la competenza territoriale, dichiarare la domanda spiegata ex adverso inammissibile, per i motivi afferenti l'irritualità e/o l'omesso esperimento del tentativo di mediazione di cui in narrativa;
nel merito, rigettare la domanda proposta in prime cure per asserita attività stragiudiziale afferente al giudizio già conclusi ex ante con pronuncia sulle spese in danno di per essere la stessa inammissibile, improponibile ed improcedibile CP_3
oltre che infondata in fatto ed in diritto, non provata e coperta da giudicato implicito. In ogni caso con condanna della parte istante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per abuso del ricorso all'uso dello strumento giurisdizionale e frammentazione del credito, in estremo subordine, ridurre gli importi liquidati non solo con riguardo alle competenze stragiudiziali ma anche a titolo di condanna alle spese di lite.
In data 27.04.2023 si costituiva eccependo: CP_1
-l'errore in cui è incorso l'appellante nella “vocatio in ius”, indicando erroneamente quale prima udienza la data del 11.04.2022;
-la violazione ed erronea applicazione dell'art. 339, comma 3, c.p.c.. inappellabilità del proposto gravame;
- la violazione ed erronea applicazione dell'art. 345 c.p.c. - inammissibilità del proposto appello – sulla proposta eccezione di improcedibilità della domanda di primo grado per mancato esperimento anche di negoziazione assistita. Ai sensi e per gli effetti del novellato art. 345, secondo comma, c.p.c. con l'atto con cui viene proposto gravame avverso sentenza del Giudice di prime cure: (testuale) “Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio”. L'appellante, riferendosi indifferentemente dapprima alla procedura di mediazione obbligatoria e successivamente alla convenzione di negoziazione assistita, suppone che la domanda introdotta dinnanzi al Giudice di Pace di Sorrento sarebbe improcedibile, poiché
l'odierno appellato non avrebbe fornito la prova di aver utilmente esperito il predetto procedimento di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Tale prova, invece, è stata data, laddove con espressa comunicazione pec indirizzata all' e già agli atti del giudizio, si invitava i preposti dell'Ente ad Controparte_2
aderire alla stipula di apposita convenzione di negoziazione assistita relativamente alla richiesta risarcitoria. Anche se così non fosse, parte appellante appare dimentica della non obbligatorietà pagina 3 di 11 della negoziazione assistita se parametrata al valore della controversia nei casi in cui, come nella fattispecie in argomento, la parte può stare in giudizio personalmente;
-la violazione ed erronea applicazione dell'art. 342 c.p.c. - inammissibilità del proposto appello, atteso il mancato rispetto della forma ex - lege richiesta - inammissibilità del proposto appello in virtu' del disposto dell'art. 348- bis c.p.c.;
-l'improcedibilità del proposto atto di appello attesa la mancanza di regolare procura “ad litem” al procuratore dell'appellante;
-l'inammissibilità ed infondatezza delle richieste e delle deduzioni dell'appellante.
Concludeva chiedendo: “in via preliminare, rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale;
nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto dai preposti dell' Parte_2
, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con distrazione”.
[...]
Successivamente ad integrazione delle note di trattazione scritta già depositate in data
08/05/2023, rilevava l'incompetenza funzionale della Sezione del Tribunale di Torre Annunziata in quanto l'oggetto del giudizio afferisce a risarcimento del danno.
Con provvedimento del 21.02.2025 il Giudice, preso atto dell'avvenuto deposito delle note da parte di entrambi i procuratori costituiti, assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 10.03.2025.
Questioni preliminari.
Occorre rilevare in via preliminare la competenza dell'autorità adita, ovvero del Tribunale di
Torre Annunziata per territorio.
Il giudizio di primo grado ha avuto ad oggetto il risarcimento del danno patrimoniale subito da per aver dovuto fare ricorso ad un legale per ottenere l'annullamento delle CP_1
cartelle esattoriali relative a crediti prescritti, come statuito con sentenze del Giudice di Pace di
Sorrento; vi è accessorietà tra la domanda svolta in primo grado e le sentenze alle quali l'attività del legale è riferita,- la domanda è rivolta solamente nei confronti di che non è una CP_3
pubblica amministrazione.
-Eccezione circa l'incompetenza funzionale della sezione, sollevata da parte appellata ad integrazione delle precedenti note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. già depositate precedentemente.
Va evidenziato che anche l'incompetenza funzionale è assoggettata dall'art. 38 c.p.c. a limiti temporali di rilievo (non oltre l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.), derivandone pertanto la pagina 4 di 11 preclusione della pronuncia nel senso richiesto da così come già convenuto in corso di giudizio, ove la causa è stata rimessa al CP_1
Presidente di sezione competente e successivamente alla terza sezione per tardività dell'eccezione sollevata da parte appellata.
- Violazione ed erronea applicazione dell'art. 342 c.p.c. - inammissibilità del proposto appello, atteso il mancato rispetto della forma ex - lege richiesta - inammissibilità del proposto appello in virtu' del disposto dell'art. 348- bis c.p.c.
Va osservato che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante, onde non si avvisa una violazione dell'art. 342 c.p.c., norma che richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
Deve, infatti, sottolinearsi che, nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza superabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007). Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che, nell'atto d'appello, sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d' appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento (Cass. SS.UU. n. 23299 del 9.11.2011).
Nel caso di specie, non si ravvisa la violazione dell'art. 342 c.p.c. lamentata da parte appellata, in quanto risultano correttamente esplicitate le parti del provvedimento che si intende appellare e le pagina 5 di 11 modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, oltre alle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Né si ravvisa nella domanda attorea una “non ragionevole probabilità di essere accolta” tale da portare ad una dichiarazione di inammissibilità del gravame proposto ex art. 348 bis c.p.c.
Come noto, la Legge 134/2012 ha introdotto nel nostro sistema una sorta di "filtro" basato sulla ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello, con possibilità per il giudice di dichiarare direttamente l'inammissibilità dell'impugnazione. In base alle pronunce emesse dalle corti d'appello, allo stato è possibile enucleare alcuni principi, relativi alla “ragionevole probabilità”, che consentono un'interpretazione in termini restrittivi, o quantomeno circoscritta, dell'ambito di operatività del filtro, così adibendolo ad arginare i soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati. (Corte Appello Reggio Calabria, 20 dicembre 2013).
La ragionevole probabilità può, dunque, configurarsi come manifesta infondatezza, quando l'appello è evidentemente infondato (Corte App. Roma, ordinanza 25.1.2013); oppure come fumus boni iuris, ossia come "apparenza del diritto", cioè verosimiglianza della fondatezza dell'impugnazione proposta (linee guida della Corte App. Milano, 10.10.2012); oppure, ancora, come probabilità derivante dall'esistenza di precedenti giurisprudenziali conformi (Corte App.
Palermo, ordinanza 15.4.2013).
- Violazione ed erronea applicazione dell'art. 339, comma 3, c.p.c.. inappellabilità del proposto gravame.
Non può trovare accoglimento la lamentata violazione dell'art 339 c.p.c., (nella parte in cui dispone che “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo
113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”), posto che, pur a voler ricondurre la sentenza al novero delle decisioni secondo equità del g.d.p. con la conseguente limitazione dei motivi di appello, l'appellante lamenta, tra i diversi motivi di impugnazione, una diretta violazione dei principi regolatori della materia circa il rimborso delle spese stragiudiziali così come interpretati e chiariti a più riprese dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, dovendosi pertanto concludere per la ammissibilità del proposto gravame.
pagina 6 di 11 -Violazione ed erronea applicazione dell'art. 345 c.p.c. - inammissibilità del proposto appello – sulla proposta eccezione di improcedibilità della domanda di primo grado per mancato esperimento anche di negoziazione assistita.
Va invece rilevata la fondatezza della censura mossa dall'odierno appellato circa l'inammissibilità del motivo di gravame concernete il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria per violazione dell'art. 345 c.p.c. È graniticamente evincibile dagli atti di causa che l'eccezione concernente il mancato tentativo di mediazione assistita avente come conseguenza l'improcedibilità dell'atto introduttivo del precedente giudizio ex art. 3 Decreto Legge n.
132/2014 convertito in Legge n. 162/2014, è stata avanzata per la prima volta solo in grado di appello. Per tale motivo, la censura proposta risulta inammissibile per violazione de divieto di ius novorum in appello cristallizzato all'art. 345 c.p.c.
-Nullità dell'atto di citazione per errore della vocazio in ius.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la nullità della citazione per omessa o erronea indicazione dell'udienza di comparizione davanti al giudice adito “si verifica soltanto nel caso in cui detta indicazione manchi del tutto o, per la sua incompletezza, risulti tanto incerta da non rendere possibile al destinatario dell'atto individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare, con la conseguenza che, ove non ricorra propriamente questa eventualità, la citazione deve essere considerata valida" (Cass. 13691/2011
Cass. 14 marzo 2014, n. 6008, non massimata;
Cass. 22 giugno 2011, n. 13691; Cass. 30 marzo
2006, n. 7523; Cass. 19 maggio 2006, n.11780; C.,ass. 27 agosto 2002, n. 12546; da ultimo (;ass.
N. 21662 del 2018; Cass. . 709 del 18/01/2021). La sentenza impugnata n. 2019/2022 è stata depositata in data 25.11.2022, e impugnata con atto di appello notificato in data 28.12.2022 per cui è evidente che l'indicazione della data dell'11.4.2022 quale data indicata nell'atto di appello per la prima udienza costituisce un mero errore, non potendosi celebrare l'udienza prima dell'emanazione della sentenza impugnata e prima della notifica dell'atto di appello e che la parte interessata a costituirsi avrebbe potuto apprendere il numero di ruolo ed il giudice del procedimento e dunque verificare la data esatta di comparizione sia mediante verifica in
Cancelleria (come, poi, ragionevolmente, deve essere successo, atteso la successiva costituzione) sia mediante interlocuzione con il difensore dell'appellante, che ha inviato la notifica a mezzo pec in data 28.12.2022 (nella intestazione della citazione in appello sono, tra l'altro, indicati i pagina 7 di 11 recapiti del difensore, presso il quale informarsi utilmente circa la data: Salerno - Via Gen.
Adalgiso Amendola n. 36 email pec .salerno.it). Email_1 CP_4
-Improcedibilità del proposto atto di appello attesa la mancanza di regolare procura “ad litem” al procuratore dell'appellante.
Allo stesso modo si rileva l'infondatezza del motivo di impugnazione concernente l'asserita erroneità della procura rilasciata alla difesa dell'appellante Avv. De Santis, essendo la stessa correttamente riprodotta in atti e predisposta in conformità a quanto disposto dall'art. 83 c.p.c.. Il mandato conferito all'Avv. Danila De Santis è valido ed efficace in ragione del principio tempus regit actum, atteso che i poteri conferiti al funzionario in forza di atto pubblico, erano rebus sic stantibus assolutamente validi ed efficaci. Inoltre l'eccezione così come formulata da parte appellata risulta del tutto generica e poco circostanziata e non documentata.
Nel merito.
L'appello proposto da è fondato sulla scorta delle ragioni che di seguito si Parte_2
andranno ad esporre.
Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio.
Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie.
La Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che le spese legali riguardanti la fase antecedente il giudizio non sono assimilabili alle spese giudiziali, ma sono una componente del danno da liquidare: “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa” (Cass., SS UU, sent. 10 luglio 2017, n. 16990).
Conseguentemente, secondo la medesima giurisprudenza, le spese stragiudiziali non solo devono necessariamente “formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie”, ma sono anche “soggette ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente”.
pagina 8 di 11 Il che comporta la necessità che tale voce di danno sia tempestivamente e adeguatamente provata nonché sottoposta al vaglio liquidativo del Giudice ai sensi degli articoli 1223 e ss. c.c..
Ciò posto, va detto che la giurisprudenza subordina il risarcimento delle spese stragiudiziali alla sussistenza di specifici requisiti di merito.
Il primo requisito che l'attività di assistenza stragiudiziale deve possedere per poter essere oggetto di valutazione nel processo è quello dell'autonomia rispetto alle tipiche attività che devono svolgersi all'interno del processo stesso.
Il dato normativo, dal quale occorre partire per la risoluzione della presente controversia, è l'art. 20, co. I, del D.M. n. 55/2014, ratione temporis applicabile, il quale dispone che: “l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella”.
Dalla lettura di tale disposizione, appare evidente che i compensi dovuti per l'attività stragiudiziale, svolta prima o in concomitanza con quella giudiziale, possono essere oggetto di specifica e separata liquidazione unicamente se la specifica attività stragiudiziale rivesta il carattere dell'autonomia rispetto alla successiva o concomitante attività giudiziale.
Sul punto, la giurisprudenza ha chiaramente evidenziato che, a fronte di una domanda di liquidazione di compensi stragiudiziali, seguita da attività giudiziale, il giudice è chiamato a verificare se quanto compiuto dal difensore nella fase anteriore all'instaurazione del giudizio integri prestazioni strettamente funzionali o preordinate allo svolgimento di attività propriamente processuali o sia ad esse complementare (cfr. Cass. Civ. n. 21565/2020; Cass. Civ. n.
13770/2007, Cass. Civ. n. 6214/1992). Ogniqualvolta l'attività stragiudiziale assuma i caratteri della irrilevanza, nel senso che il fine ultimo per il quale viene attuata non sia diverso a quello cui ambisce la stessa attività eseguita prima o in fase di contenzioso, essa non potrà che valutarsi come strettamente connessa e/o complementare alle attività giudiziali. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la richiesta di documentazione (cartelle esattoriali, copie di estratti di ruolo, documentazione comprovante il perfezionamento del procedimento notificatorio, multe, contratti, accesso agli sportelli, consulenza telefonica lettere di diffida, risposte a contestazioni, etc., ) non può costituire attività stragiudiziale autonomamente valutabile, essendo annoverata tra le attività professionali prodromiche e funzionali all'instaurazione del processo, le quali, infatti, trovano una allocazione nella cd. “fase di studio della controversia”, liquidata con provvedimento pagina 9 di 11 del Giudice. Tale connessione e/o complementarietà tra le attività professionali deriva, infatti, dallo stesso tenore della tariffa forense, allorquando le prestazioni concretamente svolte siano esplicitamente catalogate tra le attività giudiziali: in tal caso, compete unicamente il compenso per l'assistenza giudiziale al netto delle eventuali maggiorazioni previste per la complessità delle questioni giuridiche trattate e per l'importanza della causa, tenuto conto dei risultati del giudizio e dell'urgenza richiesta.
Nel caso in esame, l'attività stragiudiziale per la quale è stato richiesto il compenso, secondo quanto dedotto dalla difesa di è nelle spese supportate dal procuratore avv. CP_1
Cimmino per accedere agli sportelli dell' e per conoscere la Controparte_5
propria posizione debitoria del suo assistito, oltre che nel richiedere, a mezzo pec l'invio di tutta la documentazione attestante la notificazione delle cartelle di pagamento nonché l'immediato sgravio ove i crediti da esse portati risultassero prescritti.
Da tale descrizione, appare evidente come tutte le attività stragiudiziali per le quali l'odierno appellato ha chiesto in primo grado un'autonoma liquidazione rientrino nella categoria di attività che, sebbene svolte prima del giudizio, e quindi non esplicate davanti al giudice, sono tuttavia con quelle giudiziali strettamente connesse e ad esse complementari, in quanto intese all'introduzione ed allo svolgimento del successivo procedimento giudiziale, così da costituirne il naturale completamento: l'accesso agli sportelli dell' e la richiesta di documentazione a CP_3
quest'ultima costituiscono la tipica attività di studio prodromica all'instaurazione del giudizio, che come innanzi detto, viene solitamente liquidata nella fase “studio della controversia” in sede giudiziale. Lo stesso dicasi per la richiesta di sgravio, effettuata unitamente a quella di invio della documentazione relativa alla notifica delle cartelle esattoriali, che, infatti, è stata anche oggetto di valutazione per esaminare la domanda di annullamento delle cartelle precedentemente impugnate.
Pertanto, pur avendo la difesa di allegato la fattura n. 84/2022 di pagamento CP_1
rilasciata dall'Avv. Cimmino riferibile alle spese stragiudiziali, tuttavia non ha provato l'autonoma rilevanza dell'attività stragiudiziale rispetto alla relativa attività giudiziale, l'appello merita accoglimento.
Stante la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali in ordine all'autonoma liquidabilità dell'attività stragiudiziale, si ravvisano le gravi ed eccezionali ragioni per la regolamentazione delle spese di lite dell'intero giudizio nel senso della compensazione (dovendosi riformare anche sul pagina 10 di 11 punto la sentenza di primo grado). Analoga motivazione supporta la reiezione della domanda ex art. 96 c.p.c. articolata dall'appellante
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) accoglie l'appello ed in riforma della sentenza di primo grado rigetta la domanda proposta da
CP_1
2) compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Torre Annunziata, così deciso il 07.07.2025
Il Giudice
Emanuela Musi
pagina 11 di 11