Articolo 2 della Legge 28 giugno 1956, n. 601
Articolo 1Articolo 3
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20 luglio 1956
Art. 2.
L'effettiva entita' dei disavanzi assunti a carico dello Stato con la presente legge verra' accertata - attraverso l'esame dei rendiconti finali di gestione da compilare e da presentare dagli Enti gestori - dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per quanto riguarda i disavanzi relativi alla gestione di ammasso e dall'Alto Commissariato dell'alimentazione per quanto riguarda quelli relativi alla, gestione di distribuzione.
Alla liquidazione degli oneri come innanzi accertati provvedera' il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui l'Alto Commissariato dell'alimentazione rimettera', dopo l'esame di merito e con il proprio benestare, il rendiconto relativo alla gestione di sua, competenza.
Le modalita' per la compilazione e la presentazione dei rendiconti finali di gestione saranno stabilite, previo parere della Corte dei conti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello del tesoro, e, per la gestione di distribuzione, anche dall'Alto.

Commissariato dell'alimentazione.
Entrata in vigore il 20 luglio 1956