Decreto cautelare 8 luglio 2023
Decreto cautelare 3 agosto 2023
Decreto cautelare 4 agosto 2023
Ordinanza cautelare 30 novembre 2023
Sentenza 9 aprile 2024
Rigetto
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 18/02/2025, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01295/2025REG.PROV.COLL.
N. 05788/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5788 del 2024, proposto dalla Società -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Taranto, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Terza) n. 496/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Taranto e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 il Cons. Giovanni Pescatore e viste le conclusioni dell’appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado definito con la sentenza n. 496/2024 qui impugnata la Società -OMISSIS- (d’ora innanzi: la Società appellante, o la Società ricorrente, o la Società, o l’appellante) - attiva nel settore della raccolta e del trasporto dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata nonché gestore del servizio di igiene urbana in diversi Comuni della Provincia di Taranto e Brindisi - ha chiesto l’annullamento del preavviso di diniego della iscrizione nella white list adottato con atto del 30 giugno 2023, n. 38483, dal Prefetto di Taranto nonché, con successivi motivi aggiunti, l’annullamento del diniego di accesso agli atti del 7 luglio 2023, n. 39881 e del diniego di rinnovo di iscrizione nella white list definitivamente emesso dalla medesima Prefettura con atto del 18 luglio 2023, n. 42079.
2. L’adozione del provvedimento conclusivo è stata preceduta dalle osservazioni in data 10 luglio 2023 formulate dalla Società in risposta alla già menzionata nota n. -OMISSIS-del 30 giugno 2023 ma ritenute dalla Prefettura non in grado di inficiare l'impianto logico-giuridico sotteso al provvedimento negativo.
3. Con tre motivi di doglianza la Società ha lamentato:
3.1. - la violazione dei principi del giusto procedimento, della leale collaborazione, del contraddittorio e della partecipazione al procedimento di cui all’art. 97 della Costituzione ed agli artt. 1, 3, 7 e 10 bis, l. n. 241/1990, oltre che degli artt. 92 e 9, d.lgs. n. 159/2011, dell’art 6 della C.E.D.U. - in quanto non le sarebbe stata garantita la partecipazione procedimentale, in violazione del diritto di difesa e di quanto previsto dall’art. 92, comma 2 bis, d.lgs. n. 159 cit.;
3.2. - la violazione e la falsa applicazione di legge (artt. 84, 89 bis e 92, 93 d.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.), dell’art. 41 della Costituzione (libertà di iniziativa economica privata), dell’art. 3, l. n. 241/1990, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, il travisamento e l’omesso/erroneo apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto - dal momento che la Prefettura di Taranto non avrebbe correttamente valutato il compendio probatorio, così giungendo a ritenere sussistente il tentativo di infiltrazione mafiosa mentre, invece, molteplici elementi deporrebbero in senso opposto e, tra questi, la nomina di un nuovo amministratore e l’intervenuta predisposizione sin dall’anno 2019 di opportune misure di self cleaning attuate attraverso l’allontanamento dei soggetti implicati, a vario titolo, in procedimenti penali.
In particolare:
--OMISSIS- indagato per corruzione, è stato rimosso dalla carica di responsabile tecnico e di amministratore;
- i dipendenti -OMISSIS-, indagati a vario titolo per reati collegati alla criminalità organizzata - assunti in applicazione della clausola sociale di cui all’art. 6 C.C.N.L. di Igiene Ambientale e dell’art. 50, d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. - sono stati tutti allontanati dalla Società.
Quest’ultima osserva come i predetti soggetti non abbiano avuto alcun contatto con gli attuali soci (-OMISSIS-) e con il nuovo amministratore e legale rappresentante (-OMISSIS-) e come il procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R. riguardante -OMISSIS- - soggetto legato alla criminalità organizzata calabrese e citato nel provvedimento prefettizio impugnato - oltre ad essere stato aperto proprio su denuncia di-OMISSIS- sia stato da ultimo archiviato;
3.3. - la violazione e falsa applicazione di legge dell’art. 94 bis, d.lgs. n. 150/2011 e dell’art. 41 della Costituzione (libertà di iniziativa economica privata), nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento e omesso/erroneo apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto - per avere il Prefetto di Taranto emesso un provvedimento sproporzionato a cagione della mancata applicazione delle (meno invasive) misure di collaborazione preventiva che pure si profilavano come adeguate al caso, ai sensi dell’art. 94 bis, d.lgs. n. 159/2011.
4. Nelle more del giudizio il Tribunale di Lecce – Sezione misure di prevenzione con decreto n. 15/2023 ha respinto la richiesta della Società di ammissione al controllo giudiziario volontario ex art. 34 bis codice antimafia e, contestualmente, ha disposto nei confronti della stessa l’applicazione della misura dell’amministrazione giudiziaria, ex art. 35 codice antimafia, per la durata di un anno a decorrere dal 23 gennaio 2024. Detta pronuncia è stata impugnata dalla Società appellante innanzi alla Corte d’Appello di Lecce e la relativa udienza, a seguito di rinvio, è stata fissata per il 3 aprile 2025.
5. Il TAR Lecce ha dichiarato inammissibile il ricorso principale incardinato avverso il preavviso di diniego e ha respinto nel merito i motivi aggiunti e l’istanza ex art. 116 c.p.a.
5.1. - Sul primo motivo il Collegio salentino – dopo aver ricordato che il contraddittorio endoprocedimentale non costituisce un principio inderogabile e può essere obliterato ove sussistano ragioni di ordine pubblico ad una rapida emissione del provvedimento interdittivo – ha osservato che nel caso di specie “ non è dato riscontrarsi alcuna patente violazione del diritto di difesa, dal momento che una forma di contraddittorio endoprocedimentale si è, in concreto, verificata, avendo, infatti, la Società ricorrente indicato alla Prefettura di Taranto, attraverso la presentazione in data 10 luglio 2023 delle osservazioni ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm., tutti gli elementi esistenti a propria difesa, pur senza la previa comunicazione di (taluni) elementi il cui disvelamento era idoneo a pregiudicare i processi in corso, e non essendo obbligatorio, come già chiarito, l’invocato ascolto personale ”.
5.2. - In relazione al secondo motivo si legge in sentenza che “ non è dato ravvisarsi alcuna irragionevolezza o vizio di legittimità nel provvedimento prefettizio impugnato (con i motivi aggiunti), tenuto conto che risultano indicati, con adeguata motivazione, tutti i numerosi gravi elementi indiziari sintomatici della presenza di un tentativo - non occasionale - di infiltrazione mafiosa nell’impresa de qua, e segnatamente:
i) la presenza tra i dipendenti della [Società ricorrente], tra gli altri, di soggetti gravati da precedenti penali (-OMISSIS-) e, soprattutto, di -OMISSIS- - vero dominus della Società ricorrente - ritenuto legato alla criminalità organizzata calabrese nell'ordinanza di applicazione di misure cautelari (proc. n. -OMISSIS- R.G. G.I.P. D.D.A.), emessa dal G.I.P. dei Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, eseguita in data 9 marzo 2023, e considerato, a tutti gli effetti, quale vero dominus della Società ricorrente, come peraltro già emerso nel procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R., coordinato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, ancorché poi successivamente archiviato. In particolare, sintomatica di un coinvolgimento mafioso non occasionale appare la circostanza per la quale nel provvedimento prefettizio gravato viene evidenziato come il -OMISSIS- abbia incontrato altri pregiudicati (-OMISSIS-) presso la sede della [Società ricorrente] in -OMISSIS-, come l’incontro fosse finalizzato al recupero di un credito mediante modalità mafiose e, inoltre, come lo stesso -OMISSIS-abbia fatto assumere sua figlia alle dipendenze della [Società ricorrente], con contratto dapprima a termine e poi a tempo indeterminato;
ii) la permanenza di -OMISSIS-nella veste di amministratore di fatto della [Società ricorrente], condannato alla pena di anni nove di reclusione dal Tribunale penale di Taranto, con sentenza n. 3459 del 2022, per i reati c.d. spia di cui agli artt. 319 e 353 c.p. (corruzione e turbata libertà degli incanti), e definito nella predetta sentenza quale “corruttore seriale” e, di fatto, ancora convivente con la ex coniuge, -OMISSIS-, titolare dell’80% delle quote della compagine odierna ricorrente. Nel provvedimento prefettizio impugnato (con i motivi aggiunti) si segnala che il -OMISSIS-avrebbe impartito direttive al -OMISSIS-attinenti alla gestione e all’amministrazione della[Società ricorrente].
Tali considerazioni sono state integralmente confermate anche dall’A.G.O., avendo infatti il Tribunale di Lecce - Ufficio di Prevenzione accertato, nel decreto depositato il 23 gennaio 2024, la sussistenza di una infiltrazione mafiosa non occasionale nella compagine sociale.
In particolare, il Giudice penale ha evidenziato che “Si deve ragionevolmente ritenere che siano emersi sufficienti indizi sulla sussistenza di un condizionamento del libero esercizio dell’attività economica della [Società ricorrente] da parte della cosca mafiosa riconducibile a -OMISSIS-, il quale sfruttando la sua veste di dipendente, era divenuto responsabile dell’unità operativa principale e si era arrogato il potere, riconosciuto dagli altri dipendenti e soprattutto dall’amministratore di fatto della Società-OMISSIS- di regolare i rapporti di lavoro, decidendo su licenziamenti e sulla assunzioni di nuovi soggetti di fiducia e facendo ricorso, se del caso, alle intimazioni tipiche del metodo mafioso (emblematica l’espressione “chi destino vuole diciamo all’investigatore questo devi mettere sotto… e lo dobbiamo licenziare… che gli altri si devono spaventare”) (…) In ogni caso l’infiltrazione mafiosa perdura stabilmente da anni in quanto il -OMISSIS-è transitato nell’organico della [Società ricorrente], in virtù della clausola, per aver in precedenza lavorato alle dipendenze di Avvenire S.r.l., che curava il servizio di raccolta e stoccaggio di rifiuti anche in Calabria con appalti milionari ed era stata a sua volta attinta da interdittiva antimafia dalla Prefettura di Bari (…) In tale contesto il licenziamento di -OMISSIS-e degli altri tre dipendenti pregiudicati non costituisce un ripristino definitivo della trasparenza e della legalità né rappresenta una sufficiente operazione di selfcleaning, ove si consideri che l’ingerenza mafiosa può agevolmente persistere tramite forme di pressione e di controllo che prescindono dalla presenza nell’organico della Società di un referente del clan”.
Il Giudice penale ha, poi, concluso, affermando che “La concentrazione del capitale sociale nelle mani della famiglia -OMISSIS-è dunque fonte continua di pericolo di infiltrazione mafiosa e di illecito mercimonio dei servizi d'impresa con la pubblica amministrazione in un settore di notevole rilevanza sociale quale la gestione dei rifiuti urbani, notoriamente esposto alle mire delle organizzazioni criminali e all'alterazione delle dinamiche del libero mercato e della concorrenza anche tramite fenomeni di corruttela nella disciplina sugli appalti (…) Il contagio [della Società ricorrente] con l’ambiente criminale non risulta infatti talmente modesto, episodico e non strutturato da consentire la formulazione di un giudizio di prognosi favorevole sulla capacità dell’impresa di svolgere dall’interno un’adeguata azione di bonifica attraverso il controllo giudiziale ””.
5.3. – Le precedenti considerazioni hanno indotto il Collegio di primo grado a respingere anche il terzo motivo concernente l’omessa applicazione delle misure di collaborazione preventiva di cui all’art. 94, d.lgs. n. 159/2011, in quanto “ come evidenziato anche dal Giudice penale, la [Società ricorrente] risulta, ancora oggi, condizionata (in modo non meramente occasionale) dalla criminalità organizzata, sicché il provvedimento prefettizio impugnato appare, senza dubbio, proporzionato e ragionevole rispetto alle emergenze documentali ”.
5.4. – Infine, l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio e la reiezione dei motivi aggiunti hanno motivato il rigetto dell’istanza istruttoria ex art. 116, comma 2 c.p.a. poiché ritenuta “ del tutto irrilevante ai fini del decidere” .
6. L’appello ripercorre le tematiche già attinte dai tre motivi del ricorso di primo grado, veicolando una serie di deduzioni ( infra meglio riepilogate) di tenore critico rispetto alle motivazioni reiettive sviluppate in sentenza.
7. Il Ministero dell’Interno si è ritualmente costituito in giudizio per resistere alle istanze avversarie.
8. Con istanza depositata il 10 febbraio 2025, tre giorni prima dell’udienza del 13 febbraio all’esito della quale la causa è passata in decisione, la parte appellante ha chiesto il rinvio della discussione, rappresentando che:
i) l’amministrazione giudiziale (della durata di un anno) predisposta con provvedimento con decreto n. 15/2023 è stata prorogata con provvedimento del 6 febbraio 2025, per ulteriori sei mesi e, quindi, sino al 21 luglio 2025;
ii) l’appello avverso il decreto che ha respinto la richiesta di ammissione al controllo giudiziario è stato calendarizzato per la data del 3 aprile 2025;
iii) ai sensi dell’art. 34, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, “ entro la data di scadenza dell’amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro di cui al comma 7, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio la revoca della misura disposta ed eventualmente la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all’articolo 34-bis ”;
iv) poiché di prassi il Giudice Penale subordina la concessione del controllo giudiziale ex art. 34 bis d.lgs. n. 150/2011 alla pendenza dell’impugnativa sulla legittimità del provvedimento interdittivo, la Società ha interesse a differire la definizione del presente giudizio onde non vedere pregiudicata la possibilità di accedere al controllo giudiziale nelle due possibili varianti sopra menzionate, indi attraverso la riforma del decreto di mancata ammissione, ovvero per il tramite della surrogazione del controllo alla procedura di amministrazione attualmente in corso.
8.1. L’istanza non può essere accolta.
Valgono in senso ostativo le considerazioni già ripetutamente espresse da questa Sezione con le pronunce n. 3973 del 2022, n. 5624 del 2022 e, più di recente, n. 10340 del 2024, più autorevolmente avallate dall’Adunanza di questo Consiglio di Stato con le decisioni nn. 7 e 8 del 2023, secondo le quali:
-- l’art. 34 bis, d.lgs. n. 159/2011, al comma 6, pur affermando la necessità del previo ricorso al giudice amministrativo per l’impresa che voglia chiedere il controllo giudiziario, non subordina la sua perdurante efficacia alla continuità della pendenza del giudizio amministrativo: “ nessuna disposizione di legge impone che sia necessaria la perdurante pendenza del giudizio amministrativo affinché sia esaminata o decisa l’istanza di controllo giudiziario o affinché perdurino gli effetti della pronuncia di accoglimento del Tribunale di prevenzione” sicché, qualora si dovesse accedere ad una tesi di segno contrario, “si affermerebbe una regola non prevista dalla legge e che in concreto risulterebbe sfavorevole all’impresa che voglia in primis ottenere l’annullamento dell’atto del Prefetto e, in subordine, mantenere almeno il beneficio del controllo giudiziario ” (Cons. Stato, sez. III, ord. n. 5624 del 2022);
-- il menzionato comma 6 dell’art. 34 “ limita la correlazione tra il giudizio impugnatorio e la suddetta misura preventiva esclusivamente al momento genetico-applicativo di quest’ultima, senza espressamente condizionarne la vigenza alla perdurante pendenza del primo ”; dunque, pur essendovi una loro iniziale implicazione, i due procedimenti possono avere un autonomo sviluppo, anche perché la misura preventiva “ assolve alla sua funzione preventivo-risanatrice anche laddove il giudizio amministrativo di impugnazione si sia risolto in senso negativo per l’impresa ricorrente ” (Cons. Stato, sez. III, 3973 del 2022 e 5624 del 2022);
-- dal punto di vista sistematico, “ l’interdittiva svolge la sua funzione preventiva rispetto alla penetrazione nell’economia delle organizzazioni di stampo mafioso di tipo “statico”, e cioè sulla base di accertamenti di competenza dell’autorità prefettizia rivolti al passato… il controllo giudiziario persegue anche finalità di carattere “dinamico” di risanamento dell’impresa interessata dal fenomeno mafioso e quindi, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia, oltre al presupposto dell’occasionalità dell’agevolazione mafiosa previsto dall’art. 34-bis, comma 6, del medesimo codice, richiede una prognosi favorevole del Tribunale della prevenzione penale sul superamento della situazione che ha in origine dato luogo all’interdittiva.. Nondimeno, quand’anche quest’ultima non sia annullata all’esito del giudizio di impugnazione devoluto al giudice amministrativo, e dunque si accerti in chiave retrospettiva l’esistenza di infiltrazioni mafiose nell’impresa, non per questo può ritenersi venuta meno l’esigenza di risanare la stessa ” (Cons. Stato, ad. plen. n. 8 del 2023);
-- la stessa durata del controllo giudiziario (che viene disposto, ai sensi dell’art. 34, comma 2, “(…) per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni ”) è fissata dal Tribunale della prevenzione secondo tempistiche autonome e non coordinate con quelle del giudizio sull’interdittiva (Cons. Stato, sez. III, ord. n. 5624 del 2022);
-- convergenti elementi di interpretazione testuale, sistematica e funzionale delle disposizioni di legge inducono a concludere nel senso che l’implicazione tra i due istituti è solo iniziale (in quanto emergente nel momento genetico della procedura ex art. 34 bis), essendo essa verosimilmente motivata da una esigenza di filtro delle istanze (v. sul punto Cons. Stato, sez. III, n. 5624 del 2022), ma non perdurante e comunque non più giustificata nel corso dello svolgimento del controllo giudiziario.
8.2. Sotto un distinto profilo, di recente messo in luce da questa Sezione, anche prendendo in considerazione l’orientamento del giudice penale - secondo il quale la sospensione degli effetti dell’interdittiva prefettizia, derivante dall’ammissione dell’impresa interdetta al controllo giudiziario, è temporanea e condizionata alla pendenza del giudizio amministrativo instaurato contro di essa (cfr. Cass. pen., sez. I, n. 42646 del 2022) - resta comunque vero che:
a) “ l’eventuale anticipata conclusione dello stesso, conseguente al venir meno della (ritenuta) pre-condizione della pendenza del giudizio di impugnazione avverso l’interdittiva, non è destinata necessariamente a sortire in una valutazione di mancato raggiungimento degli obiettivi di bonifica che, ad integrazione e completamento di quelli già conseguiti, hanno giustificato la prosecuzione del regime di cui all’art. 34-bis, comma 6, d.lvo n. 159/2011, essendo nei poteri del Giudice della Prevenzione non limitarsi a disporre la (recte, a dare atto della) chiusura del controllo, per effetto della sua sopravvenuta improcedibilità ex lege, ma esprimere un giudizio finale sugli esiti (e sulla efficacia emendativa) dello stesso sulla scorta del percorso di risanamento già compiuto (così come illustrato nelle relazioni dell’amministratore giudiziario) ”;
b) “ il potere-dovere di aggiornamento dell’originaria interdittiva, per risultare coerente con il paradigma costituzionale (cfr. Corte Costituzionale, 26 marzo 2020, n. 57, la quale, nel sottolineare il “carattere provvisorio” della misura interdittiva, rileva che “è questo il senso della disposizione dell’art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, secondo il quale l’informativa antimafia ha una validità limitata di dodici mesi, cosicché alla scadenza del termine occorre procedere alla verifica della persistenza o meno delle circostanze poste a fondamento dell’interdittiva..”, sottolineando “la necessità di un’applicazione puntuale e sostanziale della norma, per scongiurare il rischio della persistenza di una misura non più giustificata e quindi di un danno realmente irreversibile”), non può arrestarsi al mero rilievo della (eventuale) mancata conclusione naturale del controllo giudiziario, ma analizzare le concrete attività di risanamento poste in essere sotto la vigilanza e con l’impulso dell’amministratore giudiziario, alla luce del quadro indiziario originario (eventualmente arricchito da ulteriori elementi sintomatici anche successivamente emersi) e dei sopravvenuti provvedimenti giurisdizionali di segno (potenzialmente) favorevole ” (Cons. Stato, sez. III, n. 10340 del 2024, par. 6).
9. Sempre in via preliminare, va dichiarata tardiva ed espunta dal fascicolo la memoria di replica depositata dalla parte appellata in data 24 gennaio 2025, oltre il termine a ritroso di venti giorni liberi (vale a dire senza conteggio del dies a quo e del dies ad quem ) dall’udienza (del 13 febbraio 2025) previsto dall’art. 73 c.p.a..
10. Venendo al merito della controversia, con il primo motivo d’appello, concernente tematiche speculari a quelle oggetto del primo motivo del ricorso introduttivo, la ricorrente osserva che:
- nel preavviso di diniego del 30 giugno 2023 si fa riferimento alla presenza di “ elementi ostativi costituiti dalla sussistenza di precedenti rilevanti ai sensi della normativa antimafia a carico di soggetti che, per parentela o comunanza di interessi economici, risultano collegati all’attuale compagine societaria ”;
- con istanza del 30 giugno 2023 è stato chiesto l’accesso alle “ informazioni delle Forze di Polizia ” dalle quali sarebbero emersi i menzionati elementi ostativi;
- l’istanza è stata respinta il 7 luglio 2023 in ragione del “ prevalente interesse alla riservatezza dell’azione amministrativa connessa all’esigenza di salvaguardare l’ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità e, dall’altro, la commistione con procedimenti penali a carico di soggetti terzi, diversi dall’istante ”;
- in assenza dell’indicazione degli elementi sintomatici posti a base del preavviso di diniego, la Società non ha quindi potuto presentare “utili” osservazioni in replica alla motivazione del tutto stereotipata e apparente ivi contenuta.
10.1. Ciò posto, a detta della ricorrente, il TAR, nel respingere la doglianza, non avrebbe adeguatamente considerato che:
- il preavviso di diniego, per i suoi specifici contenuti, ha privato la parte della possibilità di contribuire dialetticamente all’istruttoria del procedimento;
- la Prefettura non ha indicato alcuna esigenza di celerità che giustificasse l’omessa ostensione dei dati indiziari e comunque alcuna ragione di tal genere poteva impedire la richiesta disclosure , in quanto i fatti che descrivono l’asserito “condizionamento” risalgono al 2017 e il -OMISSIS-, al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, era già stato attinto da misura di custodia cautelare personale, mentre il processo a carico di -OMISSIS--OMISSIS-si era già concluso all’udienza del 16 novembre 2022 con la lettura del dispositivo di sentenza del Tribunale di Taranto n. 3459/2022;
- l’art. 94 bis, d.lgs. n. 159/2011 impone l’audizione personale nel caso (come quello di specie, in cui la parte ne aveva fatto esplicita richiesta con nota del 10 luglio 2023) in cui il Prefetto ritenga di dover adottare il provvedimento interdittivo;
- se coinvolta nel procedimento, la Società avrebbe potuto dimostrare l’assenza della presunta contiguità “soggiacente” alla pervasiva azione dell’associazione mafiosa ovvero il carattere solo occasionale del collegamento, anche nell’ottica della predisposizione delle più confacenti misure di bonifica.
10.2. Il motivo è infondato, per le seguenti ragioni:
- va premesso che anche a seguito della riforma introdotta dall'art. 48, d.l. n. 152/2021 (conv. in l. n 233/2021), che ha delineato un nuovo punto di equilibrio tra l'esigenza di garantire il contraddittorio e la necessità di contrastare il fenomeno malavitoso prevedendo l'obbligo di una tempestiva comunicazione al soggetto interessato, permangono nel procedimento disegnato dal codice antimafia significative limitazioni alla partecipazione della parte privata interessata connesse, da un lato, all'esigenza di celerità e indifferibilità dell’azione preventiva, dall'altro, alla necessità di omettere tutti gli elementi informativi “ il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose " (art. 92 bis, d.lgs. n. 159/2011);
- quest’ultima limitazione si giustifica in ragione del fatto che la disclosure anticipata, già in sede procedimentale, di elementi o notizie contenuti in atti di indagine coperti da segreto investigativo o di informative riservate delle forze di polizia, spesso connesse ad inchieste della magistratura inquirente contro la criminalità organizzata, potrebbe frustrare la finalità preventiva perseguita dalla legislazione antimafia;
- nel caso in esame, le ragioni addotte dalla Prefettura attengono appunto a esigenze di riservatezza dell’azione amministrativa motivate dalla necessità di salvaguardare l’ordine pubblico e la proficuità di indagini in fieri , venendo in rilievo circostanze indiziarie connesse a procedimenti penali ancora in corso, a carico di terzi soggetti;
- il fatto che al momento della emissione dell’interdittiva il -OMISSIS-fosse già stato attinto da misura di custodia cautelare personale e che il processo a carico di -OMISSIS--OMISSIS-fosse già pervenuto alla decisione di primo grado non dimostra il contrario, vale a dire non prova che non fossero in svolgimento attività di indagine connesse alle emergenze indiziarie già esaminate dalla Prefettura, tali da motivare l’esigenza di riservatezza addotta a giustificazione della mancata ostensione degli atti;
- quanto alla mancata audizione della parte privata, deve osservarsi che la relativa richiesta (del 10 luglio 2023) è stata avanzata dalla Società qui appellante solo dopo il diniego di accesso del 7 luglio 2023 e con una formulazione (" ove occorra ") che rimetteva all'Autorità prefettizia la valutazione di opportunità del confronto, nel bilanciamento delle descritte contrapposte esigenze.
Allo stesso modo, l’art. 93, d.lgs. n. 159/2011, al comma 4, stabilisce che “ il prefetto emette (…) l'informazione interdittiva, previa eventuale audizione dell'interessato ” e al comma 7 ulteriormente specifica che “ il prefetto (...) può invitare in sede di audizione personale i soggetti interessati a produrre ogni informazione ritenuta utile, anche allegando elementi documentali, qualora non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento ovvero esigenze di tutela di informazioni che, se disvelate, siano suscettibili di pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri procedimenti amministrativi finalizzati alla prevenzione delle infiltrazione mafiose ”.
Dunque, l’audizione è facoltà del Prefetto, rimessa a sua valutazioni prudenziali che risentono degli limiti generali individuati dall’art. 92 bis, d.lgs. n. 159/2011.
Per tutto quanto sin qui esposto, il primo motivo va respinto.
11. Con il secondo motivo, concernente la valutazione del compendio indiziario, la ricorrente osserva come il Collegio di primo grado non abbia adeguatamente considerato che:
- la Società appellante avrebbe in tesi proceduto all’assunzione dei soggetti controindicati non motu proprio ma per obbligo di legge, ovvero in applicazione della clausola sociale imposta, nella formulazione dei bandi di gara, dal codice dei contratti pubblici e dall’art. 6 del CCNL;
- il provvedimento impugnato (al pari delle stesse allegazioni difensive dell’Amministrazione) non descriverebbe la modalità con la quale i signori -OMISSIS- avrebbero “interferito” sulle scelte societarie;
- il -OMISSIS-, anch’egli assunto in virtù della clausola sociale, al momento dell’adozione dell’interdittiva era già stato destinatario dell’ordinanza di applicazione di misure cautelari (proc. n. -OMISSIS- R.G. G.I.P. D.D.A.) ed era stato sospeso con preavviso di licenziamento nei termini di legge, sicché sarebbe venuta meno (fermo quanto si dirà più avanti) quella ratio di funzione preventiva cautelare che sorregge i provvedimenti interdittivi;
- dalla lettura dell’ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. di Reggio Calabria nel procedimento penale n. 4194/2020 R.G.N.R., costituente secondo il TAR Lecce “la prova regina” del condizionamento mafioso della Società appellante, non emergerebbero in alcun modo elementi in grado di far ritenere che il -OMISSIS-fosse il “vero dominus” della Società appellante o esercitasse un ruolo tale da poterne condizionare le strategie commerciali, così come sostenuto nel decreto prefettizio: emergerebbero sì “ fatti penalmente rilevanti ” ma che esulerebbero dall’attività lavorativa svolta dal -OMISSIS-e riferimenti ad un incontro avvenuto presso “ l’ecocentro ” di -OMISSIS-, che tuttavia sarebbe sito di raccolta di rifiuti di proprietà della Società appellante e non già sua sede legale o amministrativa. Né risulterebbe che il -OMISSIS-sia il gestore degli appalti per conto della Società appellante ovvero si sia mai intromesso nei rapporti tra la Società e la pubblica Amministrazione;
- non sussisterebbe neppure alcun automatismo tra la misura cautelare adottata “ a monte ” dal giudice penale e il diniego di iscrizione nella “ white list ” disposto “ a valle ” del procedimento, sicché la rigida implicazione tra le due determinazioni, alla quale è ispirato il provvedimento prefettizio, non farebbe altro che contraddire l’autonoma e discrezionale valutazione delle risultanze indiziarie alla quale in simili casi è chiamata l’Autorità amministrativa;
- ancora, gli elementi posti a fondamento del diniego di iscrizione nella “ white list ” risalirebbero a procedimenti penali e intercettazioni assai datate (l’ultima delle captazioni telefoniche è del 2017), e anche le ulteriori conversazioni intercettate risalirebbero, al più tardi, al 7 marzo del 2019; quanto invece alle risultanze più recenti, alcuna considerazione avrebbero ricevuto le sopravvenienze societarie medio tempore attuate con finalità emendativa e di self cleaning ;
- con più specifico riferimento alle singole emergenze indiziarie, dagli atti non risulterebbe in alcun modo che la figlia del -OMISSIS-sia stata assunta a tempo determinato su richiesta del padre e comunque la circostanza, risalente al 2017, esulerebbe da quelle munite di consistenza sintomatica a fini antimafia;
- quanto a -OMISSIS--OMISSIS-: i) i fatti oggetto di imputazione risalirebbero al 2018 e la Società appellante, preso atto del suo coinvolgimento nel procedimento penale, quindi ancor prima della sentenza del Tribunale di Taranto, lo avrebbe destituito dalle sue funzioni, riorganizzando la compagine sociale e adottando una serie di misure di self cleaning , tra le quali l’adozione di un codice etico e di un modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001, successivamente aggiornato il 19 marzo 2021, la cui effettiva applicazione sarebbe garantita da un Organismo di Vigilanza; ii) la Prefettura non avrebbe rilevato alcuna correlazione tra le imputazioni ascritte a -OMISSIS--OMISSIS-- gli episodi di corruzione e la turbativa d’asta relativa all’aggiudicazione del servizio di igiene urbana del Comune di -OMISSIS-- e i soggetti controindicati menzionati nel provvedimento prefettizio (-OMISSIS-), né sussisterebbe alcun collegamento con contesti mafiosi o riconducibili alla criminalità organizzata del quale la figura del -OMISSIS-possa ritenersi il tramite; iii) in particolare, non risulterebbero indicati nel provvedimento prefettizio elementi dai quali possa desumersi che la Società sia stata partecipata o amministrata dal 2019 in poi dal -OMISSIS-o che questi abbia coltivato cointeressenze economiche con altri soci e (anche indirettamente) con le consorterie criminali interferenti; la Prefettura prima ed il TAR Lecce gli hanno attribuito un ruolo di “regista unico” delle sorti della Società, senza in alcun modo allegare elementi sufficienti a supportare tale affermazione; iv) la prognosi di pericolo di infiltrazione mafiosa non potrebbe essere ricavata neppure dalla circostanza che il -OMISSIS-sia tuttora convivente con la ex moglie -OMISSIS-, titolare dell’ottanta per cento (80%) delle quote societarie, in quanto il legame parentale non costituirebbe di per sé indizio di infiltrazione mafiosa in assenza di concreti riscontri di corredo; e, in proposito, nel decreto prefettizio non sarebbero indicate frequentazioni, anche occasionali, tra la moglie del -OMISSIS-con soggetti controindicati, né alla stessa si imputano condotte criminogene o rapporti economici con soggetti ritenuti inaffidabili, organici o prossimi alla criminalità, ovvero azioni collaborative o di supporto alle attività del marito.
11.1. Il motivo è infondato.
11.2. Anzitutto, la contiguità del -OMISSIS-(già condannato per associazione mafiosa dedita al traffico di stupefacenti e sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno) con ambienti criminali emerge in modo inequivoco dall'episodio richiamato, nell'ambito dell'operazione denominata "-OMISSIS-", nell'ordinanza di applicazione di misure cautelari (proc. n. -OMISSIS-RGNR DDA), emessa dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, eseguita in data 9 marzo 2023 da personale del Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Gioia Tauro e del Nucleo Investigativo di Taranto.
L’ordinanza riferisce di più incontri organizzati e intermediati dal -OMISSIS-(nel ruolo di garante e referente mafioso di zona) con altri pregiudicati (-OMISSIS-) presso una sede della Società qui appellante in -OMISSIS-, al fine di coordinare un’azione di recupero di un credito mediante modalità mafiose.
Gli episodi sono particolarmente sintomatici in quanto attestano il metodo spregiudicato e violento dell’azione criminale imbastita, la stretta relazione del -OMISSIS-con plurimi esponenti della malavita ndranghetista, il suo ruolo di soggetto intraneo attivo nelle corterie locali (si vedano le risultanze di cui alle pp. 1032 e ss. e 1049 -1052 dell’ordinanza, che descrivono anche i precedenti specifici a carico del -OMISSIS-, le plurime vicende penali che lo hanno interessato, i contatti intrattenuti con altri pregiudicati mafiosi e la marcata consuetudine che ne caratterizzava i rapporti), nonché la libertà di azione di cui egli godeva all’interno della Società e che gli consentiva di curare i propri interessi "criminali" all'interno delle strutture aziendali.
Nel descritto contesto e ai fini che qui rilevano - diversamente da quanto sostenuto da parte appellante - è del tutto coerente che la sede degli incontri fosse individuata presso il sito di raccolta di rifiuti di proprietà della Società appellante localizzato in -OMISSIS- (sebbene non coincidente con la sede legale o amministrativa della Società), poiché rientrante, appunto, nell’area di controllo mafioso del soggetto (-OMISSIS-) che faceva da intermediario e garante dell’operazione.
A pagine 1033 della citata ordinanza (richiamata nel provvedimento prefettizio) vengono inoltre riportati gli elementi di fatto (alcuni confessori, in quanto derivanti da dichiarazioni dello stesso soggetto) che consentono di attribuire al -OMISSIS-il ruolo non di semplice dipendente ma di vero e proprio coordinatore responsabile della Società; e nel medesimo senso appaiono particolarmente significativi gli interventi dallo stesso svolti in favore della figlia e del nipote per farli assumere a tempo indeterminato presso la Società appellante, sfruttando il potere di influenza e comando che egli esercitava su-OMISSIS- gestore di fatto della Società: il rapporto gerarchico tra i due si apprezza con particolare efficacia attraverso la letture delle trascrizioni delle telefonate tra gli stessi intercorse e riportate nella nota informativa n. 86/77-7 redatta in data 05 settembre 2017 dal personale del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Bari nell'ambito del procedimento penale nr. -OMISSIS- mod. 21 RGNR. Dagli scambi telefonici emergono, tra le altre cose, anche le sollecitazioni del -OMISSIS-che indussero all’annullamento della proroga del contratto a tempo determinato già predisposto dall'ufficio personale in favore della figlia e alla sua sostituzione con un nuovo contratto a tempo indeterminato.
Dai report acquisiti presso il Centro per l'Impiego di -OMISSIS- e allegati in atti emerge inoltre che le persone segnalate dal -OMISSIS-(--OMISSIS-) furono assunte a tempo indeterminato in data 1° settembre 2017 proprio a seguito delle sollecitazioni che il pregiudicato aveva esercitato in loro favore.
È comprovato che -OMISSIS-intervenisse nella regolazione dei rapporti di lavoro, decidendo su licenziamenti e assunzioni di nuovi soggetti di fiducia e facendo ricorso, se del caso, alle intimazioni tipiche del metodo mafioso (emblematica è l’espressione attinta dalle intercettazioni e riportata nell’informativa: “ chi destino vuole diciamo all’investigatore questo devi mettere sotto… e lo dobbiamo licenziare… che gli altri si devono spaventare ”).
11.3. Quanto a-OMISSIS- il suo ruolo all’interno della Società si ricava, oltre che dalle predette conversazioni nell'ambito del procedimento penale nr. -OMISSIS- mod. 21 RGNR, dai più recenti provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria adottati nei procedimenti penali n.-OMISSIS- a seguito di indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza coordinate dalla Procura della Repubblica di Taranto per le fattispecie di reato di cui agli artt. 319 e 353 c.p. nonché per gli artt. 5 e 25 comma 2, d.lgs. n. 231/2001.
Il primo di questi procedimenti (n. -OMISSIS- RGNR) si è concluso con sentenza di condanna del 16 novembre 2022 alla pena detentiva di 9 anni per i reati di corruzione e turbativa d’asta e nella medesima pronuncia il -OMISSIS-viene definito quale “ corruttore seriale ” .
L’informativa prefettizia (a p. 4) fornisce eloquenti riferimenti alle valutazioni espresse dal giudice penale in ordine al ruolo di dominus di fatto ricoperto dal -OMISSIS-all’interno della Società e dette valutazioni rimandano a loro volta a risultanze probatorie e intercettazioni telefoniche descrittive della modalità con la quale il predetto esercitava, sotto la stretta influenza del -OMISSIS-, il suo ruolo egemone all’interno della compagine societaria.
11.4. Rispetto a queste emergenze radicate in elementi di fatto molto specifici e circostanziati, le controdeduzioni svolte in ricorso dall’appellante non apportano alcun elemento confutativo, in quanto:
- la persistenza delle figure del -OMISSIS-e del -OMISSIS-in ruoli formali all’interno della Società non può rappresentare - diversamente da quanto sostenuto dall’appellante - l’unica condizione sulla base della quale poter verificare il rischio di esposizione a infiltrazioni criminali: si consideri, infatti, che la Società presenta una composizione ristretta a base familiare che si riconduce a due strette congiunte del -OMISSIS-(moglie convivente e figlia) le quali non hanno mai svolto un ruolo di intervento fattivo nella conduzione dell’azienda, essendo questa attratta, come già visto, al controllo di fatto di-OMISSIS- a sua volta rispondente alle direttive di -OMISSIS-;
- dunque la circostanza, posta in rilievo nell’atto di appello, che non si registrino iniziative di rilievo o cointeressenze specifiche in capo alle due donne non rappresenta un valido argomento a discarico, quanto piuttosto un elemento di conferma del loro ruolo puramente formale e di copertura dietro il quale si celavano - ed è del tutto plausibile ritenere che possano continuare a celarsi - le iniziative della linea di comando riconducibile ai due reali domini ;
- ad oggi, la persistenza del controllo delle quote in capo a stretti congiunti del -OMISSIS-- pur a fronte della formale fuoriuscita dalla Società dei due pregiudicati - lascia immutato l’assetto che sussisteva nella precedente fase gestoria; e d’altra parte -OMISSIS-e -OMISSIS-anche in precedenza non ricoprivano ruoli amministrativi, sicché non è l’abbandono delle loro cariche sociali a poter rappresentare indice di sicura discontinuità nella gestione aziendale. Il dato desumibile dall’organigramma societario è inoltre ampiamente bilanciato dall’elevata caratura criminale dei soggetti in questione, dalla loro spiccata propensione al metodo corruttivo, dal modus operandi con il quale sin qui hanno agito, schermandosi dietro un filtro di apparente estraneità al potere, oltre che dalla specificità del settore operativo della gestione dei rifiuti urbani, notoriamente esposto alle mire delle organizzazioni criminali e all'alterazione delle dinamiche del libero mercato, anche tramite fenomeni di corruttela nella disciplina sugli appalti;
- neppure rileva il fatto che non emergano cointeressenze dirette del -OMISSIS-con le consorterie criminali interferenti, in quanto il fronte di possibile esposizione al rischio infiltrativo non si circoscrive alla sua figura ma si alimenta del rapporto con il Coroneo, esponente diretto delle consorterie locali.
11.5. Alla stregua dei dati sin qui riepilogati, appare ragionevole e correttamente motivata la valutazione espressa dal TAR e dalla Prefettura in merito alla persistenza del rischio infiltrativo, non efficacemente dissipato dalle misure di self-cleaning consistite nel rinnovo del quadro degli amministratori e nell’allontanamento di dipendenti controindicati.
In particolare, il licenziamento di -OMISSIS-e degli altri tre dipendenti pregiudicati non costituisce sufficiente misura di garanzia di trasparenza e legalità, ove si consideri che l’ingerenza mafiosa può agevolmente persistere tramite forme di pressione e di controllo che prescindono dalla presenza nell’organico della Società di soggetti referenti e organici al clan.
12. Il terzo motivo prende in esame il passaggio motivazione della pronuncia di primo grado nel quale si opera un diffuso richiamo al Decreto del Tribunale di Lecce - Ufficio di Prevenzione del 23 gennaio 2024 (impugnato dinanzi alla Corte di Appello) che ha rigettato la richiesta di controllo giudiziario volontario ex art. 34 bis codice antimafia e, contestualmente, ha disposto l’applicazione della misura dell’amministrazione giudiziaria ex art. 35 codice antimafia nei confronti della Società appellante per la durata di un anno.
12.1. In proposito la Società appellante:
-- preliminarmente osserva che i contenuti del citato decreto del Tribunale di Lecce non si rinvengono nell’impugnato provvedimento prefettizio, cosicché il loro utilizzo da parte del TAR Lecce determina un’inammissibile integrazione postuma della motivazione dell’atto impugnato;
-- nel merito, nega che il -OMISSIS-fosse divenuto responsabile dell’unità operativa principale e si fosse arrogato il potere, riconosciuto dagli altri dipendenti e soprattutto dall’amministratore di fatto della Società,-OMISSIS- di regolare i rapporti di lavoro, decidendo sui licenziamenti e sulle assunzioni di nuovi soggetti di fiducia: al contrario, egli era responsabile dell’unità operativa destinata al solo servizio di -OMISSIS- e svolgeva le sue funzioni solo e soltanto per il servizio di igiene urbana del Comune di -OMISSIS-, e non per tutti gli altri servizi ed attività in capo alla Società appellante;
-- contesta come apodittica e immotivata la valutazione riportata nel citato decreto del Tribunale di Lecce secondo la quale non può costituire una sufficiente operazione di self cleaning il licenziamento del -OMISSIS-e degli altri tre dipendenti pregiudicati “ ove si consideri che l’ingerenza mafiosa può agevolmente persistere tramite forme di pressione e di controllo che prescindono dalla presenza nell’organico della Società di un referente del clan ”: è al contrario dimostrato, secondo la ricorrente, che nessuna interferenza nella conduzione della Società è stata accertata in capo ai tre pregiudicati (-OMISSIS-), che le condotte del -OMISSIS-risalgono al 2017 e che il licenziamento dei soggetti sospetti si poneva come la più immediata e definitiva misura di self cleaning che la Società potesse assumere.
12.2. La doglianza è infondata.
Sulla rilevanza delle circostanze indiziarie valgono le considerazioni svolte nei precedenti paragrafi.
Quanto alla supposta violazione del divieto di motivazione postuma, è sufficiente osservare che la sentenza di primo grado ha fatto menzione del decreto del 23 gennaio 2024 dopo aver riepilogato i dati ritenuti rilevanti per motivare la legittimità dell’atto impugnato e al solo fine di marcare la coincidenza delle proprie valutazioni con quelle del giudice della prevenzione penale, quindi in una logica del tutto estranea al meccanismo di integrazione del contenuto dell’atto prefettizio.
Resta fermo che la diretta interferenza tra i provvedimenti interdittivi e le misure di cui agli artt. 34 e 34 bis del codice antimafia rende del tutto legittimo e comprensibile che il TAR, nel valutare tutti gli elementi per apprezzare la sussistenza della infiltrazione, prenda in considerazione - pur nell’osservanza dei limiti cognitori propri del giudizio impugnatorio sull’atto - anche le valutazioni poste dal giudice della prevenzione penale a fondamento del rigetto del controllo giudiziario.
13. Alla stregua dei rilievi che precedono cade anche la conclusiva censura di erronea valutazione dei presupposti applicativi della misura della prevenzione collaborativa ai sensi dell’art. 94 bis, d.lgs. n. 159/2011: la condizione di ravvisata e concreta esposizione al rischio di condizionamento criminale rende il provvedimento prefettizio senza dubbio proporzionato e ragionevole rispetto alle emergenze documentali e quindi giustifica il diniego delle misure alternative invocate.
14. L’esito del giudizio è di reiezione dell’appello.
15. Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, tenuto conto del tenore delle difese in atti e della natura delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Pescatore | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.