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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2024, n. 18764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18764 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9845 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(ROMA (RM), 22/06/1976), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. CURTILLI LILIANA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(CORATO (BA), 08/11/1980), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. PENNACCHIO ROSARIA e dell'avv. LATTANZI
ALESSANDRO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 2/7/2024 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
05/06/2009 contraeva in Trani matrimonio concordatario con e che dall'unione nascevano i figli Controparte_1 Per_1
(30/8/2012) e (14/11/2013), esponeva che nel tempo la Per_2
convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che non si Controparte_1
opponeva alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi ma contestava le avverse allegazioni e istanze.
All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 14/9/2021, adottava i seguenti provvedimenti provvisori,
rinviando all'esito la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore:
1)Autorizza i coniugi a vivere separatamente con obbligo di reciproco
rispetto.
2) Affida i figli minori (Roma, 30 agosto 2012) e Per_1 Per_2
(Roma, 14 novembre 2013) in modo condiviso ad entrambi i genitori,
[...] 3
prevedendo che gli stessi conservino la residenza presso l'abitazione della
madre.
3) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale
separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria
amministrazione e durante i tempi di permanenza dei figli presso ciascuno
di loro.
4) Le decisioni di maggiore interesse per i figli afferenti l'educazione,
l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale saranno assunte di
comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli medesimi. In caso di
disaccordo la decisione è rimessa al giudice.
5) Salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé
e : a) dalle ore 15.00 o dal diverso orario di uscita Per_1 Per_2
scolastico del lunedì e del mercoledì al giorno successivo (martedì e giovedì
mattina) con riaccompagnamento a scuola ovvero, in caso di chiusura
scolastica, presso l'abitazione materna entro le ore 10.00; b) a
finesettimana alternati dalle ore 15.00 o dal diverso orario di uscita
scolastico del venerdì alle ore 20.00 della domenica;
c) per metà della
durata delle vacanze scolastiche natalizie in modo tale da alternare negli
anni le principali festività; d) ad anni alterni per l'intera durata delle
vacanze scolastiche pasquali o per la così detta settimana bianca;
e) per
cinque settimane durante le vacanze scolastiche estive da concordare con la
madre entro la fine del mese di aprile di ciascun anno e a condizione di
reciprocità con la stessa, con la precisazione che in difetto di diverso
accordo tra le parti il padre terrà con sé i figli dal 1° al 15 luglio e dal 1° al 4
negli anni dispari e la madre viceversa, oltre ad una ulteriore settimana nel
mese di giugno o nel mese di settembre, da unire, eventualmente, ai giorni
di luglio o agosto;
6) Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario diretto dei
figli durante i tempi di permanenza degli stessi presso ognuno.
7) Pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese
straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti i minori con
le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17
dicembre 2014 che di seguito si trascrivono: spese straordinarie
subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti
categorie: a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni,
rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche
e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola,
prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e
deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
b) spese di
natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica,
disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione,
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e
manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina,
motorino, moto); c) spese sportive: attività sportiva comprensiva
dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale
attività agonistica;
d) spese medico sanitarie: spese per interventi
chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate
tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture
pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite
specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie 5
“obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri
scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad
eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia
presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e
sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con
specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di
trasporto.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a
fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato
dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni)
ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come
consenso alla richiesta.
8) Assegna la casa familiare sita in Roma Via Courmayeur n. 95 ad
dando atto che il ricorrente se Controparte_1 Parte_1
ne è già allontanato asportando i suoi beni ed effetti personali.
9) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio
mantenimento.
Assegna a parte ricorrente termine fino al …
Assegna a parte resistente termine fino al …
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente
ordinanza alle parti, al Pubblico Ministero in sede e al competente Ufficiale
di Stato Civile.
Con sentenza non definitiva n. 6746 del 2022 il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza disponeva rimettersi la causa sul ruolo istruttorio per il prosieguo.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti, 6
all'udienza del 2/7/2024 il g.i. rimetteva la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status di separazione il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle domande accessorie, prima fra tutte quella afferente l'affidamento e il mantenimento dei figli minori (30/8/2012) e (14/11/2013). Per_1 Per_2
Premesso che non vi è contestazione alcuna in ordine all'affidamento condiviso degli stessi ad entrambi i genitori con residenza presso la madre alla quale deve essere conseguentemente assegnata la casa familiare sita in
Roma Courmayeur n. 95, di proprietà di entrambi i coniugi e gravata da mutuo cointestato il cui rateo mensile ammonta a poco meno di euro 900,00,
il collegio ritiene di potere e dovere confermare le vigenti statuizioni, sopra trascritte, tenuto conto della vicinanza delle abitazioni dei genitori, ubicate sulla medesima via, oltre che della circostanza che trattasi di un regime consolidato da anni, ferma la ovvia facoltà delle parti di accordarsi diversamente tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi, nonché degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli e delle esigenze dei medesimi.
Meritano, altresì, di essere confermate le vigenti statuizioni economiche, in forza delle quali ciascun genitore provvede al mantenimento ordinario diretto dei figli durante i tempi di permanenza degli stessi presso ognuno, tempi sostanzialmente paritetici, e entrambi provvedono in eguale misura al pagamento delle spese extra afferenti e Per_1 Per_2
con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014.
Invero dalla documentazione complessivamente prodotta dalle parti anche in vista della decisione della causa e dalle rispettive deduzioni emerge 7
quanto segue: all'udienza del 13/11/2023 dinanzi GOP, delegato ad esperire un tentativo di conciliazione finalizzato al bonario componimento della controversia, il ricorrente, psichiatra libero professionista, ha dichiarato di percepire un reddito netto mensile pari a circa euro 3.000,00 per dodici mensilità, mentre la resistente, psicologa dipendente ASL, ha dichiarato di percepire un reddito netto mensile pari ad euro 2.400,00 oltre tredicesima mensilità; entrambi i coniugi sono proprietari in eguale misura della casa familiare, assegnata alla resistente che ne ha pertanto l'uso e il godimento esclusivo, gravata da mutuo cointestato il cui rateo mensile, di poco inferiore ad euro 900,00, viene corrisposto da entrambi in ragione di circa euro 442,00 ciascuno;
dalle dichiarazioni fiscali in atti emerge che negli anni d'imposta 2021, 2022 e 2023, il ricorrente ha percepito un reddito medio netto mensile pari a circa euro 2.500,00/2.600,00 mensili, mentre la resistente ha percepito un reddito medio netto mensile di poco inferiore ad euro 2.700,00; il resistente abita in un immobile acquistato dai suoi genitori cui corrisponde il canone locatizio di euro 1.150,00 giusta contratto registrato.
Alla stregua di tali risultanze istruttorie, pur volendo dar seguito all'assunto, indimostrato, della resistente per cui il coniuge non fattura tutti gli introiti professionali, non può trovare accoglimento la domanda di assegno di mantenimento per i figli formulata dalla tenuto conto CP_1
dei tempi paritetici di permanenza dei figli presso ciascun genitore e,
dunque, del mantenimento diretto cui è tenuto il padre, oltre che della ulteriore circostanza per cui quest'ultimo di fatto sta contribuendo al pagamento delle spese alloggiative dell'immobile occupato dai figli corrispondendo la propria quota di mutuo, immobile, ripetesi, in 8
comproprietà, di cui la ha l'uso e il godimento esclusivo. CP_1
Per le stesse ragioni devono essere confermate le vigenti statuizioni afferenti la ripartizione in eguale misura delle spese extra afferenti i due figli, mentre non può trovare accoglimento la domanda subordinata della
[...]
volta al riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé stante CP_1
la diversità dei relativi presupposti e considerato che la stessa percepisce ed
è titolare di adeguati redditi propri, come sopra illustrato.
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9845/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
affida i figli minori (30/8/2012) e Per_1 Per_2
(14/11/2013) in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di maggior interesse afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale;
il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo i tempi e indicati 9
in motivazione, ferma la facoltà delle parti di accordarsi diversamente tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi, nonché degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli e delle esigenze dei medesimi;
assegna la casa familiare sita in Roma Via Courmayeur n. 95 alla resistente dando atto che il coniuge se ne è già Controparte_1
allontanato;
dispone che ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario diretto dei figli durante i tempi di permanenza di costoro presso ciascuno;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti e con le specificazioni di cui al Per_1 Per_2
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25/11/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
15 agosto negli anni pari e dal 16 al 31 luglio nonché dal 16 al 31 agosto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9845 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(ROMA (RM), 22/06/1976), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. CURTILLI LILIANA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(CORATO (BA), 08/11/1980), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. PENNACCHIO ROSARIA e dell'avv. LATTANZI
ALESSANDRO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 2/7/2024 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
05/06/2009 contraeva in Trani matrimonio concordatario con e che dall'unione nascevano i figli Controparte_1 Per_1
(30/8/2012) e (14/11/2013), esponeva che nel tempo la Per_2
convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che non si Controparte_1
opponeva alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi ma contestava le avverse allegazioni e istanze.
All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 14/9/2021, adottava i seguenti provvedimenti provvisori,
rinviando all'esito la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore:
1)Autorizza i coniugi a vivere separatamente con obbligo di reciproco
rispetto.
2) Affida i figli minori (Roma, 30 agosto 2012) e Per_1 Per_2
(Roma, 14 novembre 2013) in modo condiviso ad entrambi i genitori,
[...] 3
prevedendo che gli stessi conservino la residenza presso l'abitazione della
madre.
3) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale
separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria
amministrazione e durante i tempi di permanenza dei figli presso ciascuno
di loro.
4) Le decisioni di maggiore interesse per i figli afferenti l'educazione,
l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale saranno assunte di
comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli medesimi. In caso di
disaccordo la decisione è rimessa al giudice.
5) Salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé
e : a) dalle ore 15.00 o dal diverso orario di uscita Per_1 Per_2
scolastico del lunedì e del mercoledì al giorno successivo (martedì e giovedì
mattina) con riaccompagnamento a scuola ovvero, in caso di chiusura
scolastica, presso l'abitazione materna entro le ore 10.00; b) a
finesettimana alternati dalle ore 15.00 o dal diverso orario di uscita
scolastico del venerdì alle ore 20.00 della domenica;
c) per metà della
durata delle vacanze scolastiche natalizie in modo tale da alternare negli
anni le principali festività; d) ad anni alterni per l'intera durata delle
vacanze scolastiche pasquali o per la così detta settimana bianca;
e) per
cinque settimane durante le vacanze scolastiche estive da concordare con la
madre entro la fine del mese di aprile di ciascun anno e a condizione di
reciprocità con la stessa, con la precisazione che in difetto di diverso
accordo tra le parti il padre terrà con sé i figli dal 1° al 15 luglio e dal 1° al 4
negli anni dispari e la madre viceversa, oltre ad una ulteriore settimana nel
mese di giugno o nel mese di settembre, da unire, eventualmente, ai giorni
di luglio o agosto;
6) Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario diretto dei
figli durante i tempi di permanenza degli stessi presso ognuno.
7) Pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese
straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti i minori con
le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17
dicembre 2014 che di seguito si trascrivono: spese straordinarie
subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti
categorie: a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni,
rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche
e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola,
prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e
deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
b) spese di
natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica,
disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione,
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e
manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina,
motorino, moto); c) spese sportive: attività sportiva comprensiva
dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale
attività agonistica;
d) spese medico sanitarie: spese per interventi
chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate
tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture
pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite
specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie 5
“obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri
scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad
eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia
presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e
sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con
specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di
trasporto.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a
fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato
dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni)
ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come
consenso alla richiesta.
8) Assegna la casa familiare sita in Roma Via Courmayeur n. 95 ad
dando atto che il ricorrente se Controparte_1 Parte_1
ne è già allontanato asportando i suoi beni ed effetti personali.
9) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio
mantenimento.
Assegna a parte ricorrente termine fino al …
Assegna a parte resistente termine fino al …
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente
ordinanza alle parti, al Pubblico Ministero in sede e al competente Ufficiale
di Stato Civile.
Con sentenza non definitiva n. 6746 del 2022 il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza disponeva rimettersi la causa sul ruolo istruttorio per il prosieguo.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti, 6
all'udienza del 2/7/2024 il g.i. rimetteva la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status di separazione il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle domande accessorie, prima fra tutte quella afferente l'affidamento e il mantenimento dei figli minori (30/8/2012) e (14/11/2013). Per_1 Per_2
Premesso che non vi è contestazione alcuna in ordine all'affidamento condiviso degli stessi ad entrambi i genitori con residenza presso la madre alla quale deve essere conseguentemente assegnata la casa familiare sita in
Roma Courmayeur n. 95, di proprietà di entrambi i coniugi e gravata da mutuo cointestato il cui rateo mensile ammonta a poco meno di euro 900,00,
il collegio ritiene di potere e dovere confermare le vigenti statuizioni, sopra trascritte, tenuto conto della vicinanza delle abitazioni dei genitori, ubicate sulla medesima via, oltre che della circostanza che trattasi di un regime consolidato da anni, ferma la ovvia facoltà delle parti di accordarsi diversamente tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi, nonché degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli e delle esigenze dei medesimi.
Meritano, altresì, di essere confermate le vigenti statuizioni economiche, in forza delle quali ciascun genitore provvede al mantenimento ordinario diretto dei figli durante i tempi di permanenza degli stessi presso ognuno, tempi sostanzialmente paritetici, e entrambi provvedono in eguale misura al pagamento delle spese extra afferenti e Per_1 Per_2
con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014.
Invero dalla documentazione complessivamente prodotta dalle parti anche in vista della decisione della causa e dalle rispettive deduzioni emerge 7
quanto segue: all'udienza del 13/11/2023 dinanzi GOP, delegato ad esperire un tentativo di conciliazione finalizzato al bonario componimento della controversia, il ricorrente, psichiatra libero professionista, ha dichiarato di percepire un reddito netto mensile pari a circa euro 3.000,00 per dodici mensilità, mentre la resistente, psicologa dipendente ASL, ha dichiarato di percepire un reddito netto mensile pari ad euro 2.400,00 oltre tredicesima mensilità; entrambi i coniugi sono proprietari in eguale misura della casa familiare, assegnata alla resistente che ne ha pertanto l'uso e il godimento esclusivo, gravata da mutuo cointestato il cui rateo mensile, di poco inferiore ad euro 900,00, viene corrisposto da entrambi in ragione di circa euro 442,00 ciascuno;
dalle dichiarazioni fiscali in atti emerge che negli anni d'imposta 2021, 2022 e 2023, il ricorrente ha percepito un reddito medio netto mensile pari a circa euro 2.500,00/2.600,00 mensili, mentre la resistente ha percepito un reddito medio netto mensile di poco inferiore ad euro 2.700,00; il resistente abita in un immobile acquistato dai suoi genitori cui corrisponde il canone locatizio di euro 1.150,00 giusta contratto registrato.
Alla stregua di tali risultanze istruttorie, pur volendo dar seguito all'assunto, indimostrato, della resistente per cui il coniuge non fattura tutti gli introiti professionali, non può trovare accoglimento la domanda di assegno di mantenimento per i figli formulata dalla tenuto conto CP_1
dei tempi paritetici di permanenza dei figli presso ciascun genitore e,
dunque, del mantenimento diretto cui è tenuto il padre, oltre che della ulteriore circostanza per cui quest'ultimo di fatto sta contribuendo al pagamento delle spese alloggiative dell'immobile occupato dai figli corrispondendo la propria quota di mutuo, immobile, ripetesi, in 8
comproprietà, di cui la ha l'uso e il godimento esclusivo. CP_1
Per le stesse ragioni devono essere confermate le vigenti statuizioni afferenti la ripartizione in eguale misura delle spese extra afferenti i due figli, mentre non può trovare accoglimento la domanda subordinata della
[...]
volta al riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé stante CP_1
la diversità dei relativi presupposti e considerato che la stessa percepisce ed
è titolare di adeguati redditi propri, come sopra illustrato.
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9845/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
affida i figli minori (30/8/2012) e Per_1 Per_2
(14/11/2013) in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di maggior interesse afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale;
il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo i tempi e indicati 9
in motivazione, ferma la facoltà delle parti di accordarsi diversamente tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi, nonché degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli e delle esigenze dei medesimi;
assegna la casa familiare sita in Roma Via Courmayeur n. 95 alla resistente dando atto che il coniuge se ne è già Controparte_1
allontanato;
dispone che ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario diretto dei figli durante i tempi di permanenza di costoro presso ciascuno;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti e con le specificazioni di cui al Per_1 Per_2
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25/11/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
15 agosto negli anni pari e dal 16 al 31 luglio nonché dal 16 al 31 agosto