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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/05/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2188/2016, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. VECCHIO ANTONELLA Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti VALERIA Controparte_1
GRANDIZIO ed ETTORE TRIOLO. resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.9.2016, parte ricorrente - a seguito di dichiarazione di dissenso delle conclusioni poste dal CTU nominato ex art. 445 bis cpc diretto al riconoscimento della pensione di inabilità o in subordine l'assegno mensile di assistenza
- chiedeva la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio ai sensi dell'art. 445/bis 6 comma cpc
2. Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda sostenendo che il CTU nella CP_1
fase sommaria ha correttamente valutato le patologie
3. L'udienza di discussione – calendarizzata per la data odierna – è stata sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
4. La domanda è fondata.
1 5. Il Ctu medico-legale nominato (dr. ha accertato che la parte Persona_1
ricorrente è risultata affetta da un complesso di infermità: “Cardiopatia ischemica post infartuale già rivascolarizzata con applicazione di stent e bypass aortocoronarico, rigurgito mitro-aortico. Diabete mellito tipo 2. Esiti di distacco di retina in occhio sinistro. Ernia discale L5-S1 in segni di spondilo artrosi lombare.” Che rendono il ricorrente “Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa: 80 %
(ottanta%).", con decorrenza dal dicembre 2019..
6. Le risultanze della Ctu medico appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità peraltro non specificamente evidenziati da alcuna delle parti.
7. Sussistono gravi motivi per compensare per metà le spese del giudizio, vista la data di decorrenza della prestazione assistenziale richiesta, successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa, determinate come da dispositivo, rispetto al valore minimo previsto dallo scaglione di riferimento e con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, tenuto conto D.M. n. 147 del 13.8.2022, emanato ai sensi dell'art.213, comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 che si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore ( 23.10.2022) ed in relazione alle linee guida delle liquidazioni giudiziali del Tribunale di Vibo Valentia Sezione Lavoro-
Previdenza del 10.6.2021
8. Le spese di Ctu, già liquidate con separato decreto, sono state poste a definitivo carico CP_ dell'
Pqm
Il giudice del lavoro, il g.o.p dott.ssa Susanna Cirianni così decide:
- dichiara il diritto di all'assegno di invalidità civile ex art. 13 della Parte_1
legge n. 118/71 con decorrenza dal settembre 2019
- condanna infine l' al pagamento dei compensi professionali liquidati in CP_1 complessivi € 1.104,00 oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Lì, 16.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
2
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2188/2016, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. VECCHIO ANTONELLA Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti VALERIA Controparte_1
GRANDIZIO ed ETTORE TRIOLO. resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.9.2016, parte ricorrente - a seguito di dichiarazione di dissenso delle conclusioni poste dal CTU nominato ex art. 445 bis cpc diretto al riconoscimento della pensione di inabilità o in subordine l'assegno mensile di assistenza
- chiedeva la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio ai sensi dell'art. 445/bis 6 comma cpc
2. Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda sostenendo che il CTU nella CP_1
fase sommaria ha correttamente valutato le patologie
3. L'udienza di discussione – calendarizzata per la data odierna – è stata sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
4. La domanda è fondata.
1 5. Il Ctu medico-legale nominato (dr. ha accertato che la parte Persona_1
ricorrente è risultata affetta da un complesso di infermità: “Cardiopatia ischemica post infartuale già rivascolarizzata con applicazione di stent e bypass aortocoronarico, rigurgito mitro-aortico. Diabete mellito tipo 2. Esiti di distacco di retina in occhio sinistro. Ernia discale L5-S1 in segni di spondilo artrosi lombare.” Che rendono il ricorrente “Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa: 80 %
(ottanta%).", con decorrenza dal dicembre 2019..
6. Le risultanze della Ctu medico appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità peraltro non specificamente evidenziati da alcuna delle parti.
7. Sussistono gravi motivi per compensare per metà le spese del giudizio, vista la data di decorrenza della prestazione assistenziale richiesta, successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa, determinate come da dispositivo, rispetto al valore minimo previsto dallo scaglione di riferimento e con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, tenuto conto D.M. n. 147 del 13.8.2022, emanato ai sensi dell'art.213, comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 che si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore ( 23.10.2022) ed in relazione alle linee guida delle liquidazioni giudiziali del Tribunale di Vibo Valentia Sezione Lavoro-
Previdenza del 10.6.2021
8. Le spese di Ctu, già liquidate con separato decreto, sono state poste a definitivo carico CP_ dell'
Pqm
Il giudice del lavoro, il g.o.p dott.ssa Susanna Cirianni così decide:
- dichiara il diritto di all'assegno di invalidità civile ex art. 13 della Parte_1
legge n. 118/71 con decorrenza dal settembre 2019
- condanna infine l' al pagamento dei compensi professionali liquidati in CP_1 complessivi € 1.104,00 oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Lì, 16.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
2