24 ottobre 1989
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- 1. Rogatorie internazionali - accordo tra Italia e SvizzeraAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 ottobre 2001
- 2. Rogatorie internazionalihttps://www.studiocataldi.it/
Rogatorie internazionali Titolo III ROGATORIE INTERNAZIONALI Capo I ROGATORIE DALL'ESTERO Art. 723. (Poteri del Ministro della giustizia). 1. Il Ministro della giustizia provvede sulla domanda di assistenza giudiziaria di un'autorita' straniera, trasmettendola per l'esecuzione all'autorita' giudiziaria competente entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, salvo quanto previsto dal comma 3. 2. Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell'Unione europea, ovvero gli atti adottati dal Consiglio e dal Parlamento dell'Unione europea, prevedono un intervento del Ministro, questi puo' disporre con decreto di non dare corso alla esecuzione della domanda di assistenza …
Leggi di più… - 3. Cassazione civile n. 22833/2006https://www.brocardi.it/
(massima n. 1) La sentenza che, nel disporre la divisione della comunione, pone a carico di uno dei condividenti l'obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di conguaglio, persegue il mero effetto di perequazione del valore delle rispettive quote, nell'ambito dell'attuazione del diritto potestativo delle parti allo scioglimento della comunione. Ne consegue, che l'adempimento di tale obbligo al contrario di quanto avviene nella sentenza costitutiva emessa ex art. 2932 c.c. per l'adempimento in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, ove il pagamento del prezzo ad opera della parte acquirente costituisce adempimento della controprestazione e se non avviene …
Leggi di più… - 4. Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle personehttps://www.studiocataldi.it/
Codice di procedura civile - Tutti i codici Titolo II: DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE Capo I: DELLA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI Art. 706. Forma della domanda La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda e' fondata. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi e' residente all'estero, a …
Leggi di più… - 5. Art. 728 del Codice di procedura civile Commentato Onlinehttps://www.filodiritto.com/
Comparizione Decorsi sei mesi dalla data dell'ultima pubblicazione, il giudice, su istanza del ricorrente, fissa con decreto l'udienza di comparizione davanti a sé del ricorrente e delle persone indicate nel ricorso a norma dell'articolo 726 e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto a cura del ricorrente. Il decreto è comunicato al pubblico ministero [Codice di procedura civile 70, n. 3, 71, 136, 740]. Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti; può disporre che siano assunte ulteriori informazioni, e quindi riferisce in camera di consiglio [Codice di procedura civile 737, 738] per i provvedimenti del tribunale, che questo pronuncia …
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