Articolo 726 del Codice di procedura penale
Articolo 666Articolo 666
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24 ottobre 1989
Art. 726. Citazione di testimoni a richiesta dell'autorita' straniera 1. La citazione dei testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello Stato, richiesta da una autorita' giudiziaria straniera, e' trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, il quale provvede per la notificazione a norma dell'articolo 167.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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