Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 726. Citazione di testimoni a richiesta dell'autorita' straniera 1. La citazione dei testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello Stato, richiesta da una autorita' giudiziaria straniera, e' trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, il quale provvede per la notificazione a norma dell'articolo 167.
Commentari • 7
- 1. Rogatorie internazionali - accordo tra Italia e SvizzeraAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 ottobre 2001 · 70.972015