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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/12/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 385/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 385/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIARDINI Parte_1 C.F._1
NN
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAVIGNA Controparte_1 C.F._2
AN elettivamente domiciliato in VIA GARIGLIANO 74B 00198 ROMA
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 3 dicembre 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Dagli atti e dai documenti di causa risulta quanto segue.
e hanno contratto matrimonio concordatario a Parte_1 Controparte_1
Benevento (BN) in data 09/02/2002 ed hanno avuto due figli, (nato il [...]) e Per_1
(nato il [...]). Per_2
I coniugi si sono separati in forza di sentenza n. 58/2017 emessa dal Tribunale di Rimini in data
19/01/2017, parzialmente riformata dalla sentenza n. 694/2018 emessa dalla Corte di Appello di
Bologna in data 13/03/2018, le cui condizioni sono state confermate all'esito del procedimento ex art. 710 c.p.c., conclusosi in data 13/07/2022, avanti al Tribunale di Rimini.
Con ricorso depositato in data 03/02/2023, ha chiesto che sia pronunciata la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi formulate.
Si è costituito in giudizio non opponendosi alla pronuncia di Controparte_1 dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma formulando condizioni difformi da quelle della controparte (cfr. gli atti di causa).
All'udienza del 30/05/2023, le parti sono comparse dinnanzi al Presidente del Tribunale il quale, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, non ha adottato provvedimenti temporanei ed urgenti, non ravvisandone i presupposti e ferma restando l'efficacia delle vigenti condizioni di separazione, come risultanti all'esito del procedimento ex art. 710 c.p.c. (cfr. gli atti di causa).
All'udienza del 18/10/2023, dinanzi al Giudice Istruttore nominato per la trattazione della causa, il difensore di parte ricorrente ha chiesto che il Tribunale voglia pronunciarsi preliminarmente sullo status con sentenza non definitiva - rinunciando alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
- e disporre la successiva rimessione della causa in istruttoria con concessione dei termini di cui all'art. art. 183, comma 6, c.p.c.; il difensore di parte resistente nulla ha osservato in merito alla richiesta di emissione di sentenza parziale sullo status e si è associato alla richiesta di concessione dei termini di cui all'art. art. 183, comma 6, c.p.c. All'esito, il Giudice Istruttore ha rimesso gli atti dinanzi al Collegio per la decisione.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti è stata pronunciata con sentenza non definitiva n. 1021/2023, pubblicata il 02/11/2023.
All'udienza del 03/12/2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) “il sig. si impegna a continuare a corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Pt_1
, a titolo di assegno di mantenimento per i figli e l'importo
[...] Per_2 Per_1 complessivo di € 700,00 (€ 350,00 a figlio), sempre con rivalutazione Istat annuale, come stabilito in Sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Rimini in data 10/01/2017 (doc.1) che, alla data odierna, con la rivalutazione Istat, risulta essere pari a complessivi € 850,71 (€ 425,35 a figlio), da corrispondere mensilmente, sempre nella stessa modalità con ordine diretto al Ministero della Difesa – Esercito Italiano (Ente amministrativo 24030 – 7
RGT.AVES “VEGA”), ai sensi dell'art 156 co.6 c.c., in qualità di ente tenuto all'erogazione dello stipendio al Sig. , entro la scadenza del termine di pagamento degli Controparte_1 stipendi ai propri dipendenti, a la suddetta somma prelevandola da quanto Parte_1 dovuto a qualsiasi titolo a , come stabilito nella suddetta sentenza di Controparte_1 separazione qui richiamata (doc.1);
2) disporre che le spese straordinarie relative ai figli e siano suddivise tra i Per_2 Per_1 genitori sempre in misura paritaria (50%);
3) stabilire che nessun assegno divorzile verrà corrisposto dal sig. alla sig.ra Controparte_1
dalla sottoscrizione del presente accordo;
Parte_1
4) il sig. si impegna a rimborsare le spese straordinarie, non pagate, relative Controparte_1 agli anni 2024/2025 pari a € 2.854,00 (50% del totale di € 5.708,00) comprensivo delle rette universitarie corrisposte sino alla data odierna, impegnandosi altresì, sin d'ora, a corrispondere anche l'importo relativo alle successive rette universitarie fino al conseguimento della laurea. Il tutto con rimborso alla sig.ra dell'importo di € Pt_1
2.854,00 in rate mensili di € 200,00 con decorrenza dal mese di Novembre 2025 e fino all'estinzione del debito;
5) i difensori Avv.ti Giardini Anna e Antony Lavigna sottoscrivono il presente atto per autentica delle firme dei rispettivi assistiti e per rinuncia al vincolo della solidarietà di cui all'art. 68 della Legge Professionale Forense;
6) le spese legali del presente procedimento interamente compensate tra le parti;
7) le parti stabiliscono che il presente accordo produrrà i suoi effetti al momento della sottoscrizione dell'accordo, purché sopraggiunga l'omologa da parte di Codesto Tribunale”.
Il pubblico ministero è intervenuto riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”). ***
Tanto premesso, rileva il Tribunale che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni concordate dalle parti sopra riportate, conformi all'interesse dei figli e non contrarie all'ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dà atto che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a BENEVENTO in data 09/02/2002 tra nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], è stata pronunciata con sentenza non
[...] definitiva n. 1021/2023, pubblicata il 02/11/2023;
- Dispone che le parti si attengano alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 385/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIARDINI Parte_1 C.F._1
NN
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAVIGNA Controparte_1 C.F._2
AN elettivamente domiciliato in VIA GARIGLIANO 74B 00198 ROMA
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 3 dicembre 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Dagli atti e dai documenti di causa risulta quanto segue.
e hanno contratto matrimonio concordatario a Parte_1 Controparte_1
Benevento (BN) in data 09/02/2002 ed hanno avuto due figli, (nato il [...]) e Per_1
(nato il [...]). Per_2
I coniugi si sono separati in forza di sentenza n. 58/2017 emessa dal Tribunale di Rimini in data
19/01/2017, parzialmente riformata dalla sentenza n. 694/2018 emessa dalla Corte di Appello di
Bologna in data 13/03/2018, le cui condizioni sono state confermate all'esito del procedimento ex art. 710 c.p.c., conclusosi in data 13/07/2022, avanti al Tribunale di Rimini.
Con ricorso depositato in data 03/02/2023, ha chiesto che sia pronunciata la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi formulate.
Si è costituito in giudizio non opponendosi alla pronuncia di Controparte_1 dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma formulando condizioni difformi da quelle della controparte (cfr. gli atti di causa).
All'udienza del 30/05/2023, le parti sono comparse dinnanzi al Presidente del Tribunale il quale, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, non ha adottato provvedimenti temporanei ed urgenti, non ravvisandone i presupposti e ferma restando l'efficacia delle vigenti condizioni di separazione, come risultanti all'esito del procedimento ex art. 710 c.p.c. (cfr. gli atti di causa).
All'udienza del 18/10/2023, dinanzi al Giudice Istruttore nominato per la trattazione della causa, il difensore di parte ricorrente ha chiesto che il Tribunale voglia pronunciarsi preliminarmente sullo status con sentenza non definitiva - rinunciando alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
- e disporre la successiva rimessione della causa in istruttoria con concessione dei termini di cui all'art. art. 183, comma 6, c.p.c.; il difensore di parte resistente nulla ha osservato in merito alla richiesta di emissione di sentenza parziale sullo status e si è associato alla richiesta di concessione dei termini di cui all'art. art. 183, comma 6, c.p.c. All'esito, il Giudice Istruttore ha rimesso gli atti dinanzi al Collegio per la decisione.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti è stata pronunciata con sentenza non definitiva n. 1021/2023, pubblicata il 02/11/2023.
All'udienza del 03/12/2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) “il sig. si impegna a continuare a corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Pt_1
, a titolo di assegno di mantenimento per i figli e l'importo
[...] Per_2 Per_1 complessivo di € 700,00 (€ 350,00 a figlio), sempre con rivalutazione Istat annuale, come stabilito in Sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Rimini in data 10/01/2017 (doc.1) che, alla data odierna, con la rivalutazione Istat, risulta essere pari a complessivi € 850,71 (€ 425,35 a figlio), da corrispondere mensilmente, sempre nella stessa modalità con ordine diretto al Ministero della Difesa – Esercito Italiano (Ente amministrativo 24030 – 7
RGT.AVES “VEGA”), ai sensi dell'art 156 co.6 c.c., in qualità di ente tenuto all'erogazione dello stipendio al Sig. , entro la scadenza del termine di pagamento degli Controparte_1 stipendi ai propri dipendenti, a la suddetta somma prelevandola da quanto Parte_1 dovuto a qualsiasi titolo a , come stabilito nella suddetta sentenza di Controparte_1 separazione qui richiamata (doc.1);
2) disporre che le spese straordinarie relative ai figli e siano suddivise tra i Per_2 Per_1 genitori sempre in misura paritaria (50%);
3) stabilire che nessun assegno divorzile verrà corrisposto dal sig. alla sig.ra Controparte_1
dalla sottoscrizione del presente accordo;
Parte_1
4) il sig. si impegna a rimborsare le spese straordinarie, non pagate, relative Controparte_1 agli anni 2024/2025 pari a € 2.854,00 (50% del totale di € 5.708,00) comprensivo delle rette universitarie corrisposte sino alla data odierna, impegnandosi altresì, sin d'ora, a corrispondere anche l'importo relativo alle successive rette universitarie fino al conseguimento della laurea. Il tutto con rimborso alla sig.ra dell'importo di € Pt_1
2.854,00 in rate mensili di € 200,00 con decorrenza dal mese di Novembre 2025 e fino all'estinzione del debito;
5) i difensori Avv.ti Giardini Anna e Antony Lavigna sottoscrivono il presente atto per autentica delle firme dei rispettivi assistiti e per rinuncia al vincolo della solidarietà di cui all'art. 68 della Legge Professionale Forense;
6) le spese legali del presente procedimento interamente compensate tra le parti;
7) le parti stabiliscono che il presente accordo produrrà i suoi effetti al momento della sottoscrizione dell'accordo, purché sopraggiunga l'omologa da parte di Codesto Tribunale”.
Il pubblico ministero è intervenuto riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”). ***
Tanto premesso, rileva il Tribunale che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni concordate dalle parti sopra riportate, conformi all'interesse dei figli e non contrarie all'ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dà atto che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a BENEVENTO in data 09/02/2002 tra nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], è stata pronunciata con sentenza non
[...] definitiva n. 1021/2023, pubblicata il 02/11/2023;
- Dispone che le parti si attengano alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi