TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 26/03/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. Umberto Giacomelli presidente
- dott.ssa Chiara Sandini giudice rel.
- dott. Beniamino Margiotta giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 344/2025 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dai coniugi
nata a [...] il [...], assistita in giudizio dall'avv. Parte_1
OLIVIER GIOVANNA
e
, nato a [...] il [...], assistito in giudizio dall'avv. CP_1
OLIVIER GIOVANNA
con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 20/02/2025, i coniugi hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto.
I ricorrenti hanno confermato di non volersi riconciliare.
Il P.M. ha concluso in data 6.3.2025.
La separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della
1 legge 1.12.1970 n. 898 ed appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita.
Le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e sono conformi alla legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno
pronuncia
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ZO LT (ora Val di Zol-
do) (BL) in data 8.9.2007 dai ricorrenti, trascritto al n.2, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del predetto comune, alle seguenti condizioni, come indicate nel ricorso:
1) il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori che provvederanno Per_1
congiuntamente alla sua istruzione ed educazione e prenderanno insieme le decisioni più importanti della sua vita;
2) il figlio abiterà presso la madre ed ivi stabilirà la propria residenza, con facoltà di vedere e passare con il padre tutto il tempo che vorrà, previo preavviso telefonico;
il minore trascorrerà un mese (anche non consecutivo) con il padre durante le vacanze estive e passerà le vacanze natalizie e pasquali per metà con ciascun genitore;
3) a partire dal mese di marzo 2025, il padre corrisponderà la somma mensile di
Euro 250,00 (duecentocinquantaeuro) quale concorso per il mantenimento di oltre al 50% delle spese straordinarie (come da protocollo del Per_1
Tribunale di Belluno); l'assegno sarà annualmente rivalutato secondo gli indici
ISTAT;
4) l'Assegno Unico Universale per il figlio viene percepito integralmente dalla sig.ra
Pt_1
5) dà atto che i ricorrenti sono autosufficienti sotto il profilo economico;
6) dà atto che i coniugi manifestano reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o
2 di ogni altro documento valido per l'espatrio anche relativo al figlio minore;
7) dà atto che i ricorrenti dichiarano di accettare ad ogni effetto di legge l'emananda sentenza e di rinunciare ad ogni opposizione avverso la stessa.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Belluno, 20/03/2025
Il presidente dott. Umberto Giacomelli
Il giudice estensore dott.ssa Chiara Sandini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. Umberto Giacomelli presidente
- dott.ssa Chiara Sandini giudice rel.
- dott. Beniamino Margiotta giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 344/2025 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dai coniugi
nata a [...] il [...], assistita in giudizio dall'avv. Parte_1
OLIVIER GIOVANNA
e
, nato a [...] il [...], assistito in giudizio dall'avv. CP_1
OLIVIER GIOVANNA
con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 20/02/2025, i coniugi hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto.
I ricorrenti hanno confermato di non volersi riconciliare.
Il P.M. ha concluso in data 6.3.2025.
La separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della
1 legge 1.12.1970 n. 898 ed appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita.
Le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e sono conformi alla legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno
pronuncia
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ZO LT (ora Val di Zol-
do) (BL) in data 8.9.2007 dai ricorrenti, trascritto al n.2, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del predetto comune, alle seguenti condizioni, come indicate nel ricorso:
1) il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori che provvederanno Per_1
congiuntamente alla sua istruzione ed educazione e prenderanno insieme le decisioni più importanti della sua vita;
2) il figlio abiterà presso la madre ed ivi stabilirà la propria residenza, con facoltà di vedere e passare con il padre tutto il tempo che vorrà, previo preavviso telefonico;
il minore trascorrerà un mese (anche non consecutivo) con il padre durante le vacanze estive e passerà le vacanze natalizie e pasquali per metà con ciascun genitore;
3) a partire dal mese di marzo 2025, il padre corrisponderà la somma mensile di
Euro 250,00 (duecentocinquantaeuro) quale concorso per il mantenimento di oltre al 50% delle spese straordinarie (come da protocollo del Per_1
Tribunale di Belluno); l'assegno sarà annualmente rivalutato secondo gli indici
ISTAT;
4) l'Assegno Unico Universale per il figlio viene percepito integralmente dalla sig.ra
Pt_1
5) dà atto che i ricorrenti sono autosufficienti sotto il profilo economico;
6) dà atto che i coniugi manifestano reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o
2 di ogni altro documento valido per l'espatrio anche relativo al figlio minore;
7) dà atto che i ricorrenti dichiarano di accettare ad ogni effetto di legge l'emananda sentenza e di rinunciare ad ogni opposizione avverso la stessa.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Belluno, 20/03/2025
Il presidente dott. Umberto Giacomelli
Il giudice estensore dott.ssa Chiara Sandini
3