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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6651/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE XIV CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Laura
Martano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 6651/2024 R.G. avente ad
OGGETTO : opposizione avverso intimazione di pagamento
TRA
( rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
giusta procura in atti dagli avv.ti FABIANA ASSANTE di Cupillo C.F.
e ILARIA LENTINI Graziano C.F. C.F._2 C.F._3
presso il cui studio sito in Napoli alla Via Cammarano n. 13 è elettivamente domiciliato
ATTORE- OPPONENTE
E
C.F./P.IVA in persona del Sindaco l. Controparte_1 P.IVA_1
r.p.t. elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale alla Via Tito Livio, n.
4, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti ANNALISA
CUCCARO, C.F. , VALERIA MASCOLINO, C.F. C.F._4
e PASQUALE VERDE, C.F. C.F._5 C.F._6
CONVENUTO - OPPOSTO
E
C.F. P.IVA - in Controparte_2 P.IVA_2
persona del Procuratore p.t. rappresentata e difesa dall' Avv. GIOVANNA
MARINELLI, C.F. presso il cui studio in Napoli alla Via C.F._7
Pozrzio n. 4 CDN is. E/7 è elettivamente domiciliata
1 CONVENUTA- OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie difensive e verbali di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione conveniva in giudizio l Parte_1 [...]
ed il impugnando, ai sensi dell'art 615 Controparte_2 Controparte_1
cpc, una intimazione di pagamento notificata da Controparte_3
n. 054 2024 90014607 32/000 asseritamente notificata in data 7 marzo 2024
[...] dell'importo di €. 16.543,42, susseguente al mancato pagamento della cartella n.
05420200003392984001 per un importo di euro 15.626.86: tale cartella, e la collegata (impugnata) intimazione di pagamento riguardano mancati pagamenti, a vario titolo, della TARI afferente gli anni 2014, 2015, 2016, e 2017, con le relative sanzioni e interessi. A fondamento dell' impugnazione eccepiva: la pendenza di un giudizio recante R.G. 30107/2021 innanzi al Tribunale di Napoli (dott.ssa Speranza), la prescrizione dei crediti vantati dall' la Controparte_2 sospensione dell'intimazione di pagamento. Si costituiva in giudizio l'
[...]
, eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice adito e nel Controparte_2
merito la nullità della eccezione di prescrizione attesa la regolare notifica della cartella n. 05420200003392984001 avvenuta con PEC del 26/11/2021.
Si costituiva altresì il contestando anch'esso l'assunto attoreo ed Controparte_1
eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore di quello Tributario attesa la natura del credito posto a base della cartella di pagamento e della intimazione poi, l'inammissibilità dell'opposizione in presenza di regolare notifica della cartella esattoriale di cui all'intimazione, eccepiva altresì la regolare notifica degli avvisi di accertamento e pertanto la definitività dell'atto presupposto.
All'udienza dell'11.2.2025 parte opponente aderiva all'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione;
quindi, la causa veniva assegnata in decisione senza la concessione dei termini di legge.
-------
Va premesso che l'intimazione di pagamento è l'atto che CP_2
notifica quando è decorso più di un anno dalla notifica della cartella
[...] esattoriale per poter, poi, procedere all'esecuzione forzata. Si tratta, quindi, di un atto puramente eventuale in quanto la sua formazione diventa necessaria solo se l'esattore
2 fa trascorrere più di un anno dalla notifica della cartella e intende avviare il pignoramento.
Ciò premesso, l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio riguarda una pretesa di pagamento relativa a mancati pagamenti di natura tributaria nella specie della TARI, fatto questo non oggetto di contestazione dalle parti in causa e comunque rilevabile da un semplice esame della cartella esattoriale depositata dalle parti.
Va accolta quindi l'eccezione di difetto di giurisdizione, eccezione a cui ha aderito anche parte opponente.
In punto di diritto, va rilevato che alla fattispecie oggetto di causa si applicano l'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 e l'art. 57 del d.P.R. n. 602/1973.
Ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992, «appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati [...]. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica».
A norma dell'art. 57 d.P.R. n. 602/1973, poi, «non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo». Tale disposizione, si badi, è stata oggetto di una pronuncia additiva della Corte costituzionale, che, con sentenza n. 114/2018, ne ha dichiarato l'incostituzionalità nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602/1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del c.p.c.
L'ampia dizione dell'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 ha indotto la giurisprudenza a interpretarla nel senso che l'attribuzione alle commissioni tributarie della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di
3 fronte agli atti dell'esecuzione tributaria (cfr. Cass., Sez. Un., n. 23832/2007, in cui è anche puntualizzato che, facendosi valere mediante l'eccezione di prescrizione, come nel caso di specie, un fatto estintivo – relativo cioè all'an – dell'obbligazione tributaria, conoscere della causa spetta al giudice che abbia giurisdizione in merito a tale obbligazione).
Va altresì rimarcato che in tema di riparto di giurisdizione tra giudice tributario e civile, in ordine all'attuazione di una pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo, le
SS.UU. della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.7822/2020, hanno stabilito, alla luce del combinato disposto del d.lgs. 546/1992, art. 2 e del d.P.R. 602/1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla summenzionata sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, che la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e quella tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale. In particolare, le
SS.UU., con la pronuncia citata, hanno determinato il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine alla pretesa tributaria sorta con un atto esecutivo, nel seguente modo:
• alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce in relazione all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumono verificati fino alla notificazione della cartella o, come nel caso che ci interessa, dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute,
o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di mancata notificazione od inesistente oppure nulla per quanto concerne fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa. Alla pari anche se si tratta di fatti inerenti all'esistenza oppure al modo di essere della pretesa dal punto di vista sostanziale.
• nella competenza del giudice ordinario rientra, invece, la cognizione delle questioni relative alla forma e alla legittimità formale dell'atto esecutivo e, come tale sia se conseguito a una valida notifica della cartella di pagamento o dell'intimazione, non contestate e come tali, sia se conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti, nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in esecuzione successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione oppure in mancanza od inesistenza di detta notifica all'atto esecutivo che ha assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione.
4 Di conseguenza vi è giurisdizione del Giudice Tributario, se il contribuente impugna la cartella di pagamento oppure, come nel caso che ci interessa, l'intimazione di pagamento (ex art. 50, co. 2, D.p.r. n. 602/1973). Vi
è altresì giurisdizione del Giudice Tributario se viene impugnato un atto della riscossione (ad esempio un atto di pignoramento), che è il primo atto notificato al contribuente (nell'ipotesi in cui la cartella e l'intimazione precedente non sono state notificate). Vi è, invece, giurisdizione del Giudice Ordinario, se il contribuente impugna un atto dell'esecuzione (ad esempio un pignoramento) e ne contesta la forma o la legittimità, indipendentemente dalla regolare, o meno, notifica della cartella esattoriale, o di atti esecutivi equipollenti. Vi è altresì la giurisdizione del Giudice Ordinario solo se vengono impugnati atti successivi alla cartella di pagamento ed all'intimazione di pagamento (validamente notificati).
Nel caso che ci interessa è stata impugnata una intimazione di pagamento per una pretesa economica di natura tributaria, e tale fatto, non contestato e documentalmente provato, alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, comporta necessariamente che sui motivi di contestazione si debba pronunciare il giudice tributario.
Le spese processuali vanno interamente compensate tenuto conto dei motivi della decisione e dell'adesione di parte opponente alla eccezione di difetto di giurisdizione.
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa Laura Martano definitivamente pronunziando sulla opposizione iscritta al n. R.G. 6651\2024, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito avendo giurisdizione la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli;
2. visto l'articolo 50 c.p.c., fissa termine di novanta giorni decorrente dalla pubblicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa davanti alla predetta A.G.
3. Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Napoli, il 14/02/2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Martano
La presente minuta è stata redatta con la collaborazione del dott. Giovanni Lanzaro,
GOP in tirocino presso questo magistrato
5
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE XIV CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Laura
Martano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 6651/2024 R.G. avente ad
OGGETTO : opposizione avverso intimazione di pagamento
TRA
( rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
giusta procura in atti dagli avv.ti FABIANA ASSANTE di Cupillo C.F.
e ILARIA LENTINI Graziano C.F. C.F._2 C.F._3
presso il cui studio sito in Napoli alla Via Cammarano n. 13 è elettivamente domiciliato
ATTORE- OPPONENTE
E
C.F./P.IVA in persona del Sindaco l. Controparte_1 P.IVA_1
r.p.t. elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale alla Via Tito Livio, n.
4, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti ANNALISA
CUCCARO, C.F. , VALERIA MASCOLINO, C.F. C.F._4
e PASQUALE VERDE, C.F. C.F._5 C.F._6
CONVENUTO - OPPOSTO
E
C.F. P.IVA - in Controparte_2 P.IVA_2
persona del Procuratore p.t. rappresentata e difesa dall' Avv. GIOVANNA
MARINELLI, C.F. presso il cui studio in Napoli alla Via C.F._7
Pozrzio n. 4 CDN is. E/7 è elettivamente domiciliata
1 CONVENUTA- OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie difensive e verbali di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione conveniva in giudizio l Parte_1 [...]
ed il impugnando, ai sensi dell'art 615 Controparte_2 Controparte_1
cpc, una intimazione di pagamento notificata da Controparte_3
n. 054 2024 90014607 32/000 asseritamente notificata in data 7 marzo 2024
[...] dell'importo di €. 16.543,42, susseguente al mancato pagamento della cartella n.
05420200003392984001 per un importo di euro 15.626.86: tale cartella, e la collegata (impugnata) intimazione di pagamento riguardano mancati pagamenti, a vario titolo, della TARI afferente gli anni 2014, 2015, 2016, e 2017, con le relative sanzioni e interessi. A fondamento dell' impugnazione eccepiva: la pendenza di un giudizio recante R.G. 30107/2021 innanzi al Tribunale di Napoli (dott.ssa Speranza), la prescrizione dei crediti vantati dall' la Controparte_2 sospensione dell'intimazione di pagamento. Si costituiva in giudizio l'
[...]
, eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice adito e nel Controparte_2
merito la nullità della eccezione di prescrizione attesa la regolare notifica della cartella n. 05420200003392984001 avvenuta con PEC del 26/11/2021.
Si costituiva altresì il contestando anch'esso l'assunto attoreo ed Controparte_1
eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore di quello Tributario attesa la natura del credito posto a base della cartella di pagamento e della intimazione poi, l'inammissibilità dell'opposizione in presenza di regolare notifica della cartella esattoriale di cui all'intimazione, eccepiva altresì la regolare notifica degli avvisi di accertamento e pertanto la definitività dell'atto presupposto.
All'udienza dell'11.2.2025 parte opponente aderiva all'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione;
quindi, la causa veniva assegnata in decisione senza la concessione dei termini di legge.
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Va premesso che l'intimazione di pagamento è l'atto che CP_2
notifica quando è decorso più di un anno dalla notifica della cartella
[...] esattoriale per poter, poi, procedere all'esecuzione forzata. Si tratta, quindi, di un atto puramente eventuale in quanto la sua formazione diventa necessaria solo se l'esattore
2 fa trascorrere più di un anno dalla notifica della cartella e intende avviare il pignoramento.
Ciò premesso, l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio riguarda una pretesa di pagamento relativa a mancati pagamenti di natura tributaria nella specie della TARI, fatto questo non oggetto di contestazione dalle parti in causa e comunque rilevabile da un semplice esame della cartella esattoriale depositata dalle parti.
Va accolta quindi l'eccezione di difetto di giurisdizione, eccezione a cui ha aderito anche parte opponente.
In punto di diritto, va rilevato che alla fattispecie oggetto di causa si applicano l'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 e l'art. 57 del d.P.R. n. 602/1973.
Ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992, «appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati [...]. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica».
A norma dell'art. 57 d.P.R. n. 602/1973, poi, «non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo». Tale disposizione, si badi, è stata oggetto di una pronuncia additiva della Corte costituzionale, che, con sentenza n. 114/2018, ne ha dichiarato l'incostituzionalità nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602/1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del c.p.c.
L'ampia dizione dell'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 ha indotto la giurisprudenza a interpretarla nel senso che l'attribuzione alle commissioni tributarie della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di
3 fronte agli atti dell'esecuzione tributaria (cfr. Cass., Sez. Un., n. 23832/2007, in cui è anche puntualizzato che, facendosi valere mediante l'eccezione di prescrizione, come nel caso di specie, un fatto estintivo – relativo cioè all'an – dell'obbligazione tributaria, conoscere della causa spetta al giudice che abbia giurisdizione in merito a tale obbligazione).
Va altresì rimarcato che in tema di riparto di giurisdizione tra giudice tributario e civile, in ordine all'attuazione di una pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo, le
SS.UU. della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.7822/2020, hanno stabilito, alla luce del combinato disposto del d.lgs. 546/1992, art. 2 e del d.P.R. 602/1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla summenzionata sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, che la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e quella tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale. In particolare, le
SS.UU., con la pronuncia citata, hanno determinato il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine alla pretesa tributaria sorta con un atto esecutivo, nel seguente modo:
• alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce in relazione all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumono verificati fino alla notificazione della cartella o, come nel caso che ci interessa, dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute,
o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di mancata notificazione od inesistente oppure nulla per quanto concerne fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa. Alla pari anche se si tratta di fatti inerenti all'esistenza oppure al modo di essere della pretesa dal punto di vista sostanziale.
• nella competenza del giudice ordinario rientra, invece, la cognizione delle questioni relative alla forma e alla legittimità formale dell'atto esecutivo e, come tale sia se conseguito a una valida notifica della cartella di pagamento o dell'intimazione, non contestate e come tali, sia se conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti, nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in esecuzione successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione oppure in mancanza od inesistenza di detta notifica all'atto esecutivo che ha assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione.
4 Di conseguenza vi è giurisdizione del Giudice Tributario, se il contribuente impugna la cartella di pagamento oppure, come nel caso che ci interessa, l'intimazione di pagamento (ex art. 50, co. 2, D.p.r. n. 602/1973). Vi
è altresì giurisdizione del Giudice Tributario se viene impugnato un atto della riscossione (ad esempio un atto di pignoramento), che è il primo atto notificato al contribuente (nell'ipotesi in cui la cartella e l'intimazione precedente non sono state notificate). Vi è, invece, giurisdizione del Giudice Ordinario, se il contribuente impugna un atto dell'esecuzione (ad esempio un pignoramento) e ne contesta la forma o la legittimità, indipendentemente dalla regolare, o meno, notifica della cartella esattoriale, o di atti esecutivi equipollenti. Vi è altresì la giurisdizione del Giudice Ordinario solo se vengono impugnati atti successivi alla cartella di pagamento ed all'intimazione di pagamento (validamente notificati).
Nel caso che ci interessa è stata impugnata una intimazione di pagamento per una pretesa economica di natura tributaria, e tale fatto, non contestato e documentalmente provato, alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, comporta necessariamente che sui motivi di contestazione si debba pronunciare il giudice tributario.
Le spese processuali vanno interamente compensate tenuto conto dei motivi della decisione e dell'adesione di parte opponente alla eccezione di difetto di giurisdizione.
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa Laura Martano definitivamente pronunziando sulla opposizione iscritta al n. R.G. 6651\2024, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito avendo giurisdizione la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli;
2. visto l'articolo 50 c.p.c., fissa termine di novanta giorni decorrente dalla pubblicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa davanti alla predetta A.G.
3. Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Napoli, il 14/02/2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Martano
La presente minuta è stata redatta con la collaborazione del dott. Giovanni Lanzaro,
GOP in tirocino presso questo magistrato
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