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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/10/2025, n. 3796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3796 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 23 ottobre 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.377/2025 R.G. Lavoro, promossa
DA
, con sede in Maniace, via Parte_1
Berlinguer n. 47, p.iva n. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura, rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Alfio Mario Gambino
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, CP_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Livia Gaezza;
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento ed avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 15.01.2025, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320249021171910/000, notificata a mezzo pec in data 21/05/2024 e al seguente sottostante avviso di addebito n.59320140005565776000. Ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito azionato, stante l'assenza di atti interruttivi della prescrizione, successivi alla notifica dell'avviso di addebito. Ha chiesto: previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, nel merito accertare e dichiarare la nullità per l'intervenuta prescrizione del credito portato CP_1 dell'avviso di addebito impugnato, nonché dalla intimazione di pagamento sempre nei limiti sopra indicati;
- conseguentemente annullare e/o revocare le iscrizioni a ruolo recate dalle cartelle in oggetto, esclusivamente per quanto di competenza del Tribunale del Lavoro, ordinandone la cancellazione. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituito, con memorie depositate il 16.07.2025, l' il quale ha eccepito: la carenza di CP_1
CP_ legittimazione passiva dell' in relazione all'intimazione di pagamento atto, questo, prodromico all'esecuzione esattoriale, notificato solo successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, già divenuti definitivi;
l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi in quanto tardiva;
la regolare valida notifica deli avvisi di addebito impugnati;
l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 24 d.lgs.
n.46/1999 e la conseguente inammissibilità di qualsiasi contestazione afferente il merito della pretesa creditoria, ivi compresa la prescrizione, per il periodo anteriore alla notifica. Quanto all'eccezione di prescrizione successiva ha dedotto che nessuna prescrizione può essere eccepita nei confronti dell' che non è il legittimo contraddittore per fatti successivi alla formazione degli atti CP_1 impositivi, dovendo, essere rivolta al titolare del servizio di riscossione. Ha, comunque, dedotto che nessuna prescrizione risulta perfezionata, stante la notifica di svariate diffide a regolarizzare che hanno validamente interrotto il decorso del termine di prescrizione e dovendosi tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione dettatati dalla normativa emergenziale Covid 19. Ha concluso chiedendo: In via preliminare e/o pregiudiziale: dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' in relazione ai motivi di opposizione per vizi formali ex art. 617 c.p.c.; In via principale: CP_1 dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività dello stesso, ex art. 617 c.p.c. e/o ex art. 24 comma 5 del D. Lgs. 46/1999, rigettare comunque l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art.24 d.lgs. n.46/1999 e confermare gli atti impugnati, al netto delle partite debitorie oggetto di annullamento automatico;
in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, ed, ancora, in subordine, disporre la condanna di controparte al pagamento di quanto accertato. Con il favore di spese ed onorari di causa. In via subordinata, accertare e dichiarare comunque che, all'atto della formazione e trasmissione del ruolo trasmesso ad per l'esecuzione, il Controparte_3 credito non era inficiato da prescrizione estintiva o decadenza alcuna ed era, pertanto, certo, CP_1 liquido e pienamente esigibile e, pertanto, manlevare e rivalere l' da qualsivoglia spesa relativa CP_1 al presente giudizio non avendone l' causato l'insorgenza e non potendo, lo Controparte_4 stesso , essere chiamato a rispondere per atti, fatti od omissioni di terzi. Con il favore di spese CP_1 ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca.
Con provvedimento del 23.09.2025 la causa è stata delegata, per la decisione, al sottoscritto giudicante e con successivo decreto del 24.09.2025 ne è stata disposta la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. Le parti costituite, hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________
2. Al fine di qualificare l'azione proposta si premette che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n.
78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del
2016; n. 24215 del 2009):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni;
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Va, altresì, rilevato che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi, la omessa notifica dell'avviso di addebito, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
Ciò premesso, il ricorrente, avuto riguardo ai motivi di opposizione, ha espressamente eccepito la prescrizione a decorrere dalla data di notifica dell'avviso di addebito. Ha, quindi, proposto ex art. 615
c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. L'azione va, quindi, qualificata quale opposizione all'esecuzione, per la quale non sono previsti termini di decadenza per la sua proposizione.
Giova, infatti, ricordare che mediante l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nelle cartelle di pagamento o nell'avviso di addebito anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99. Ed infatti, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c. Nella specie detti fatti estintivi non ricorrono. CP_ CP_ L'avviso di addebito impugnato, siccome documentato dall' (doc.1 fasc. , risulta notificato il 24.10.2014. Per il periodo successivo a detta notifica l' ha documentato la Controparte_5
CP_ notifica a mezzo pec (doc. 2 fasc. e doc riscontro pec ader atti interruttivi, depositato il
01.08.2025) dei seguenti atti interruttivi della prescrizione: invito a regolarizzare, notificato il
13.06.2019; intimazione di pagamento 29320199003614310000, notificata il 7.11.2019; e numero 5 inviti a regolarizzare notificati rispettivamente il 28.10.2020, il 11.12.2020, il 24.08.2021, il
06.12.2021 e il 27.06.2024.
Occorre precisare che contrariamente a quanto eccepito da parte ricorrente va riconosciuta efficacia interruttiva della prescrizione agli inviti a regolarizzare notificati dall' a decorrere dal CP_1
13.06.2019 e fino al 27.06.2024.
Si osserva che la Suprema Corte di Cassazione (si veda tra le più recenti Ord. Sez. L Num. 17865
Anno 2025) ha più volte chiarito che, “al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo),
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). . La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti – è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità (Cass., Sez. 2, n. 15140 del 31 maggio 2021).”
Nella specie, si rinvengono tutti gli elementi richiesti affinchè all'atto possa attribuirsi l'efficacia interruttiva della prescrizione. Negli avvisi a regolarizzare risulta, infatti, indicato il debitore, l'avviso di addebito oggetto di odierna impugnazione (individuato con i numeri centrali dello stesso 55657) e l'anno, l'importo dovuto e la richiesta a regolarizzazione la posizione debitoria e quindi la richiesta ad adempiere.
Ciò posto avuto riguardo ai sopracitati atti interruttivi della prescrizione si deve ritenere che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento oggi impugnata (21.05.2024), i crediti portati dall'avviso di addebito non erano prescritti e sono, pertanto, dovuti e ciò a prescindere dall'applicazione della sospensione detta dalla normativa emergenziale Covid 19.
Per quanto sopra il ricorso va rigettato
3. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo vengono poste a carico di parte ricorrente
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , in persona del Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, avverso gli atti in epigrafe indicati;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: rigetta il ricorso;
CP_ condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.865,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge.
Catania, 23 ottobre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 23 ottobre 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.377/2025 R.G. Lavoro, promossa
DA
, con sede in Maniace, via Parte_1
Berlinguer n. 47, p.iva n. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura, rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Alfio Mario Gambino
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, CP_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Livia Gaezza;
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento ed avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 15.01.2025, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320249021171910/000, notificata a mezzo pec in data 21/05/2024 e al seguente sottostante avviso di addebito n.59320140005565776000. Ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito azionato, stante l'assenza di atti interruttivi della prescrizione, successivi alla notifica dell'avviso di addebito. Ha chiesto: previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, nel merito accertare e dichiarare la nullità per l'intervenuta prescrizione del credito portato CP_1 dell'avviso di addebito impugnato, nonché dalla intimazione di pagamento sempre nei limiti sopra indicati;
- conseguentemente annullare e/o revocare le iscrizioni a ruolo recate dalle cartelle in oggetto, esclusivamente per quanto di competenza del Tribunale del Lavoro, ordinandone la cancellazione. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituito, con memorie depositate il 16.07.2025, l' il quale ha eccepito: la carenza di CP_1
CP_ legittimazione passiva dell' in relazione all'intimazione di pagamento atto, questo, prodromico all'esecuzione esattoriale, notificato solo successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, già divenuti definitivi;
l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi in quanto tardiva;
la regolare valida notifica deli avvisi di addebito impugnati;
l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 24 d.lgs.
n.46/1999 e la conseguente inammissibilità di qualsiasi contestazione afferente il merito della pretesa creditoria, ivi compresa la prescrizione, per il periodo anteriore alla notifica. Quanto all'eccezione di prescrizione successiva ha dedotto che nessuna prescrizione può essere eccepita nei confronti dell' che non è il legittimo contraddittore per fatti successivi alla formazione degli atti CP_1 impositivi, dovendo, essere rivolta al titolare del servizio di riscossione. Ha, comunque, dedotto che nessuna prescrizione risulta perfezionata, stante la notifica di svariate diffide a regolarizzare che hanno validamente interrotto il decorso del termine di prescrizione e dovendosi tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione dettatati dalla normativa emergenziale Covid 19. Ha concluso chiedendo: In via preliminare e/o pregiudiziale: dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' in relazione ai motivi di opposizione per vizi formali ex art. 617 c.p.c.; In via principale: CP_1 dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività dello stesso, ex art. 617 c.p.c. e/o ex art. 24 comma 5 del D. Lgs. 46/1999, rigettare comunque l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art.24 d.lgs. n.46/1999 e confermare gli atti impugnati, al netto delle partite debitorie oggetto di annullamento automatico;
in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, ed, ancora, in subordine, disporre la condanna di controparte al pagamento di quanto accertato. Con il favore di spese ed onorari di causa. In via subordinata, accertare e dichiarare comunque che, all'atto della formazione e trasmissione del ruolo trasmesso ad per l'esecuzione, il Controparte_3 credito non era inficiato da prescrizione estintiva o decadenza alcuna ed era, pertanto, certo, CP_1 liquido e pienamente esigibile e, pertanto, manlevare e rivalere l' da qualsivoglia spesa relativa CP_1 al presente giudizio non avendone l' causato l'insorgenza e non potendo, lo Controparte_4 stesso , essere chiamato a rispondere per atti, fatti od omissioni di terzi. Con il favore di spese CP_1 ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca.
Con provvedimento del 23.09.2025 la causa è stata delegata, per la decisione, al sottoscritto giudicante e con successivo decreto del 24.09.2025 ne è stata disposta la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. Le parti costituite, hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________
2. Al fine di qualificare l'azione proposta si premette che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n.
78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del
2016; n. 24215 del 2009):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni;
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Va, altresì, rilevato che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi, la omessa notifica dell'avviso di addebito, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
Ciò premesso, il ricorrente, avuto riguardo ai motivi di opposizione, ha espressamente eccepito la prescrizione a decorrere dalla data di notifica dell'avviso di addebito. Ha, quindi, proposto ex art. 615
c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. L'azione va, quindi, qualificata quale opposizione all'esecuzione, per la quale non sono previsti termini di decadenza per la sua proposizione.
Giova, infatti, ricordare che mediante l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nelle cartelle di pagamento o nell'avviso di addebito anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99. Ed infatti, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c. Nella specie detti fatti estintivi non ricorrono. CP_ CP_ L'avviso di addebito impugnato, siccome documentato dall' (doc.1 fasc. , risulta notificato il 24.10.2014. Per il periodo successivo a detta notifica l' ha documentato la Controparte_5
CP_ notifica a mezzo pec (doc. 2 fasc. e doc riscontro pec ader atti interruttivi, depositato il
01.08.2025) dei seguenti atti interruttivi della prescrizione: invito a regolarizzare, notificato il
13.06.2019; intimazione di pagamento 29320199003614310000, notificata il 7.11.2019; e numero 5 inviti a regolarizzare notificati rispettivamente il 28.10.2020, il 11.12.2020, il 24.08.2021, il
06.12.2021 e il 27.06.2024.
Occorre precisare che contrariamente a quanto eccepito da parte ricorrente va riconosciuta efficacia interruttiva della prescrizione agli inviti a regolarizzare notificati dall' a decorrere dal CP_1
13.06.2019 e fino al 27.06.2024.
Si osserva che la Suprema Corte di Cassazione (si veda tra le più recenti Ord. Sez. L Num. 17865
Anno 2025) ha più volte chiarito che, “al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo),
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). . La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti – è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità (Cass., Sez. 2, n. 15140 del 31 maggio 2021).”
Nella specie, si rinvengono tutti gli elementi richiesti affinchè all'atto possa attribuirsi l'efficacia interruttiva della prescrizione. Negli avvisi a regolarizzare risulta, infatti, indicato il debitore, l'avviso di addebito oggetto di odierna impugnazione (individuato con i numeri centrali dello stesso 55657) e l'anno, l'importo dovuto e la richiesta a regolarizzazione la posizione debitoria e quindi la richiesta ad adempiere.
Ciò posto avuto riguardo ai sopracitati atti interruttivi della prescrizione si deve ritenere che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento oggi impugnata (21.05.2024), i crediti portati dall'avviso di addebito non erano prescritti e sono, pertanto, dovuti e ciò a prescindere dall'applicazione della sospensione detta dalla normativa emergenziale Covid 19.
Per quanto sopra il ricorso va rigettato
3. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo vengono poste a carico di parte ricorrente
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , in persona del Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, avverso gli atti in epigrafe indicati;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: rigetta il ricorso;
CP_ condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.865,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge.
Catania, 23 ottobre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi