Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/03/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5451/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in PARTINICO, VIA PRINCIPE UMBERTO n. 39, presso lo studio dell'Avv. GRECO PATRICIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], elettivamente CP_1 domiciliato in PARTINICO (PA), VIA V.E. ORLANDO N. 52, presso lo studio dell'Avv. LUPO GIOACCHINO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 28/11/2024 (matrimonio celebrato in Partinico (PA), il 17/09/2018); con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
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Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto e, pertanto, ciascuno di essi sarà libero di fissare il proprio domicilio e/o residenza ove lo riterrà opportuno.
2) i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di provvedere ciascuno al proprio mantenimento.
3) La casa coniugale, sita in Partinico (PA), Via Bellini n. 2, in locazione al signor , resterà assegnata allo stesso che vi continuerà ad abitare, con le CP_1 relative utenze a Suo esclusivo carico.
4) Nel quadro della complessiva regolamentazione dei rapporti tra i signori e nell'ottica di comporre definitivamente Parte_1 CP_1 anche gli interessi economici e patrimoniali, mossi dall'obiettivo di ripristinare l'equilibrio e trovare una soluzione consensuale, i coniugi concordano che in merito ai finanziamenti accesi in costanza di matrimonio, intestati alla GN
e al Signor quale coobligato, ( Compass Parte_1 CP_1
Banca S.P.A n.contratto 00000027934305 importo finanziato di €.20.786,00 da pagare in 72 mesi con rata mensile di €.419,40 per un importo totale dovuto dal consumatore pari ad €.30.297,60 e prestito Agos Ducato S.P.A. di
€.
1.000 per acquisto televisore con ultima rata pari a circa €.90,00da pagare nel mese di dicembre 2024 ) , questi verranno pagati da entrambi i coniugi nella misura pari al 50%.
Per quanto sopra concordato e stabilito i coniugi si dichiarano così perfettamente soddisfatti.
Con la sottoscrizione del presente ricorso dichiarano di non avere nulla più
a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi ragione e causa”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
2 Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Partinico (PA) (atto n. 30 P. 1, Anno 2018) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 6/3/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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