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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 65/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente e Relatore
INFANTE ENRICO GIACOMO, Giudice
LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1470/2022 depositato il 08/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320220000589659000 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella n. 04320220000589659 emessa a seguito di contenzioso avverso l'avviso di liquidazione n. 2008 1T 0003471.
Ha lamentato che in cartella sono state ingiustamente irrogate anche le sanzioni che, al contrario, erano state definite dal contribuente mediante versamento di un terzo del dovuto, ai sensi dell'art. 17 del d. lgs. n.
472/1997.
L'Agenzia delle Entrate ha replicato che in cartella è specificato che: “La sanzione iscritta a ruolo è pari al 30% di € 7.200, imposta dovuta e non versata ex art. 13 D.Lgs. n. 471/97”. Di conseguenza, la sanzione presente nel ruolo non ha alcuna attinenza con quanto versato dal contribuente nella fase in cui ha scelto di definire le sole sanzioni contenute nell'avviso di liquidazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene l'infondatezza del ricorso.
La sanzione irrogata in cartella ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 471/1997 è connessa all'inadempienza dell'obbligo di versare l'imposta dovuta entro i termini previsti.
Tale sanzione non è equiparabile a quella connessa alla violazione originaria che ha dato luogo all'accertamento (nel caso di specie, l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro), definita dal contribuente ai sensi dell'art. 17 del d. lgs. n. 472/1997.
Ove il contribuente, pur avendo definito le sanzioni originarie, persiste nell'inadempimento del versamento del tributo, pone in essere una nuova e distinta violazione: l'omesso versamento, condotta autonomamente sanzionata dall'art. 13 del d. lgs. n. 471/1997.
Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al rimborso delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna Ricorrente_1 al rimborso delle spese di lite sostenute dall'Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 400.
Così deciso in Foggia il 7 gennaio 2026
Il Presidente est.
PA NO
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente e Relatore
INFANTE ENRICO GIACOMO, Giudice
LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1470/2022 depositato il 08/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320220000589659000 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella n. 04320220000589659 emessa a seguito di contenzioso avverso l'avviso di liquidazione n. 2008 1T 0003471.
Ha lamentato che in cartella sono state ingiustamente irrogate anche le sanzioni che, al contrario, erano state definite dal contribuente mediante versamento di un terzo del dovuto, ai sensi dell'art. 17 del d. lgs. n.
472/1997.
L'Agenzia delle Entrate ha replicato che in cartella è specificato che: “La sanzione iscritta a ruolo è pari al 30% di € 7.200, imposta dovuta e non versata ex art. 13 D.Lgs. n. 471/97”. Di conseguenza, la sanzione presente nel ruolo non ha alcuna attinenza con quanto versato dal contribuente nella fase in cui ha scelto di definire le sole sanzioni contenute nell'avviso di liquidazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene l'infondatezza del ricorso.
La sanzione irrogata in cartella ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 471/1997 è connessa all'inadempienza dell'obbligo di versare l'imposta dovuta entro i termini previsti.
Tale sanzione non è equiparabile a quella connessa alla violazione originaria che ha dato luogo all'accertamento (nel caso di specie, l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro), definita dal contribuente ai sensi dell'art. 17 del d. lgs. n. 472/1997.
Ove il contribuente, pur avendo definito le sanzioni originarie, persiste nell'inadempimento del versamento del tributo, pone in essere una nuova e distinta violazione: l'omesso versamento, condotta autonomamente sanzionata dall'art. 13 del d. lgs. n. 471/1997.
Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al rimborso delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna Ricorrente_1 al rimborso delle spese di lite sostenute dall'Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 400.
Così deciso in Foggia il 7 gennaio 2026
Il Presidente est.
PA NO