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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/12/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est.
dott. Gianluca Gelso Giudice
dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 798 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 instaurato dai ricorrenti:
ato il 20/08/1971 in TARQUINIA (VT) Parte_1
(C.F. ) (TARQUINIA (VT), 20/08/1971) con il C.F._1
patrocinio dell'avv. MARUCCIO ES giusta procura speciale in atti;
E
(TARQUINIA (VT), 27/10/1977) C.F. Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. MARUCCIO C.F._2
ES giusta procura speciale in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso congiunto depositato in data 225.25 con cui e hanno chiesto Parte_1 Controparte_1
all'intestato Tribunale di voler modificare le statuizioni di cui alla sentenza n.
119 del 9.1.2009 del Tribunale di Civitavecchia alle condizioni di seguito indicate:
il Sig. non verserà più alcun tipo di mantenimento alla Parte_1
signora per i figli e ma verserà CP_1 Persona_1 Persona_2
direttamente a questi ultimi ancora sino al mese di dicembre 2025 un contributo pari ad €180,00 mensile per ciascun figlio;
il mese di dicembre 2025 sarà l'ultimo mese in cui il Sig. verserà il Pt_1
contributo al mantenimento diretto ad entrambi i figli i Sigg.rri e hanno prestato acquiescenza alla sentenza. Pt_1 CP_1
Il Collegio, esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che nulla osta al recepimento delle condizioni congiuntamente indicate dalle parti;
considerato che non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto, infine, che non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto;
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 798/2025 R.G.V.G.,
dispone la modifica delle condizioni di cui alla sentenza n.119/Civitavecchia
nei termini e alle condizioni trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto 3 tipico del presente giudizio.
Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Civitavecchia, 29/11/2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Roberta Nardone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est.
dott. Gianluca Gelso Giudice
dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 798 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 instaurato dai ricorrenti:
ato il 20/08/1971 in TARQUINIA (VT) Parte_1
(C.F. ) (TARQUINIA (VT), 20/08/1971) con il C.F._1
patrocinio dell'avv. MARUCCIO ES giusta procura speciale in atti;
E
(TARQUINIA (VT), 27/10/1977) C.F. Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. MARUCCIO C.F._2
ES giusta procura speciale in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso congiunto depositato in data 225.25 con cui e hanno chiesto Parte_1 Controparte_1
all'intestato Tribunale di voler modificare le statuizioni di cui alla sentenza n.
119 del 9.1.2009 del Tribunale di Civitavecchia alle condizioni di seguito indicate:
il Sig. non verserà più alcun tipo di mantenimento alla Parte_1
signora per i figli e ma verserà CP_1 Persona_1 Persona_2
direttamente a questi ultimi ancora sino al mese di dicembre 2025 un contributo pari ad €180,00 mensile per ciascun figlio;
il mese di dicembre 2025 sarà l'ultimo mese in cui il Sig. verserà il Pt_1
contributo al mantenimento diretto ad entrambi i figli i Sigg.rri e hanno prestato acquiescenza alla sentenza. Pt_1 CP_1
Il Collegio, esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che nulla osta al recepimento delle condizioni congiuntamente indicate dalle parti;
considerato che non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto, infine, che non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto;
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 798/2025 R.G.V.G.,
dispone la modifica delle condizioni di cui alla sentenza n.119/Civitavecchia
nei termini e alle condizioni trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto 3 tipico del presente giudizio.
Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Civitavecchia, 29/11/2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Roberta Nardone