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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/10/2025, n. 1711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1711 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 822 /2019 da:
L'avv. GALLERANO VINCENZO per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. CHIARADIA GIANCARLO per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. GA AV ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 822 del RGAC dell'anno 2019 avente ad og getto rapporti condominiali e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CE ER
Attrice
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) e (C.F. ), quale C.F._3 Controparte_3 C.F._4 esercente la potestà genitoriale su , nata il [...] , rappresentati Persona_1
e difesi dall'avv. Giancarlo Chiaradia
Convenuto
CONCLUSIONI come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. L'attrice ha chiesto la rimozione delle telecamere installate nello spazio condominiale, il posizionamento di una cisterna a distanza legale dal fabbricato condominiale, il ripristino della servitù di scarico delle acque reflue e l'eliminazione dell'innesto della tettoia dal muro di proprietà esclusiva.
1.2. Si sono costituiti i convenuti.
1 1.3. Con ordinanza del 2 ottobre 2019 il Giudice ha assegnato termine per l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
2. Deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda, in quanto, come risulta dal verbale di mediazione del 22 novembre 2019 prodotto da parte attrice, all'incontro fissato dal mediatore nell'ambito del procedimento disposto dal Giudice, per detta parte era presente soltanto il difensore (nel verbale si dà atto della presenza della parte attrice, assistita dal difensore, senza attestare la presenza personale, la quale deve escludersi in ragione del fatto che il verbale è sottoscritto soltanto dal difensore e dal mediatore), privo di apposita procura sostanziale.
Al riguardo, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 201 0, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste” (Cass civ., Sez. III, 27 marzo 2019,
n. 8473).
3. Le spese di lite sono compensate in ragione dell'incertezza giurisprudenziale sul principio posto a fondamento della decisione al momento dell'introduzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile – in persona del giudice monocratico Dott.
GA AV, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara l'improcedibilità della domanda;
2) Compensa le spese.
Così deciso in Castrovillari, 1 7 ottobre 2025
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Stefania Laurito, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
IL GIUDICE
Dott. GA AV
2
L'avv. GALLERANO VINCENZO per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. CHIARADIA GIANCARLO per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. GA AV ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 822 del RGAC dell'anno 2019 avente ad og getto rapporti condominiali e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CE ER
Attrice
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) e (C.F. ), quale C.F._3 Controparte_3 C.F._4 esercente la potestà genitoriale su , nata il [...] , rappresentati Persona_1
e difesi dall'avv. Giancarlo Chiaradia
Convenuto
CONCLUSIONI come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. L'attrice ha chiesto la rimozione delle telecamere installate nello spazio condominiale, il posizionamento di una cisterna a distanza legale dal fabbricato condominiale, il ripristino della servitù di scarico delle acque reflue e l'eliminazione dell'innesto della tettoia dal muro di proprietà esclusiva.
1.2. Si sono costituiti i convenuti.
1 1.3. Con ordinanza del 2 ottobre 2019 il Giudice ha assegnato termine per l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
2. Deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda, in quanto, come risulta dal verbale di mediazione del 22 novembre 2019 prodotto da parte attrice, all'incontro fissato dal mediatore nell'ambito del procedimento disposto dal Giudice, per detta parte era presente soltanto il difensore (nel verbale si dà atto della presenza della parte attrice, assistita dal difensore, senza attestare la presenza personale, la quale deve escludersi in ragione del fatto che il verbale è sottoscritto soltanto dal difensore e dal mediatore), privo di apposita procura sostanziale.
Al riguardo, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 201 0, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste” (Cass civ., Sez. III, 27 marzo 2019,
n. 8473).
3. Le spese di lite sono compensate in ragione dell'incertezza giurisprudenziale sul principio posto a fondamento della decisione al momento dell'introduzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile – in persona del giudice monocratico Dott.
GA AV, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara l'improcedibilità della domanda;
2) Compensa le spese.
Così deciso in Castrovillari, 1 7 ottobre 2025
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Stefania Laurito, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
IL GIUDICE
Dott. GA AV
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