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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/06/2025, n. 2411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2411 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 144/2025 R.G. avente ad oggetto beneficio economico di cui all'art. 1 della l n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Ambra Nicoletta Valenza ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma via Giovanni Maria della Torre n.
12 nonché indirizzo pec: , giusta procura in atti Email_1
telematici
-RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del Ministro Controparte_1
pro tempore, con sede in Roma viale Trastevere n. 76/A, cod. fisc.: , P.IVA_1 rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis comma 1 c.p.c. dal dott. CP_2
funzionario del ,
[...] Controparte_1 [...]
, elettivamente domiciliato presso detto Controparte_3 [...]
sito in , via Mascagni n.52, pec: CP_3 CP_3 Email_2
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente l'8.01.2025, in estrema sintesi,
ha esposto: Parte_1
- che “è insegnante della Scuola dell'infanzia e che ha svolto servizio in favore dell'Amministrazione resistente …
1) per l'A.S. 2020/2021 in virtù del contratto di lavoro a tempo determinato … con decorrenza dal 26.10.2020 e cessazione al 08.06.2021 per n. 24 ore settimanali presso
LE BA …
2) per l'A.S. 2021/2022 in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato … con decorrenza dal 4.10.2021 e cessazione al 30.06.2022 per n. 24 ore settimanali presso I.C.
FONTANAROSSA - OR ….
3) per l'A.S. 2022/2023 in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato … con decorrenza dal 10.10.2022 e cessazione al 30.06.2023 per n. 24 ore settimanali presso
LE LE NO ….
4) per l'A.S. 2023/2024 in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato … con decorrenza dal 21.09.2023 e cessazione al 30.06.2024 per n. 24 ore settimanali presso I.C. S.
GI IA CO … che alla data del deposito del presente ricorso la parte istante nell' A.S. 2024/2025 sta svolgendo l'attività presso istituto LE LE NO … in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato …”;
- che a norma dell'art. 1 comma 121 della l. n.107/2015 è stato riconosciuto il diritto all'erogazione della somma annua di euro 500,00, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente), a favore dei docenti di ruolo e il successivo
D.P.C.M. del 28/11/2016 ha confermato che il beneficio in parola compete anche se i docenti sono a tempo parziale, in formazione e prova, dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, ovvero in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, nelle scuole all'estero, delle scuole militari;
- che tali disposizioni sono illegittime nella parte in cui non attribuiscono il beneficio in parola a favore del personale docente a tempo determinato, stante che il CCNL per il personale del comparto Scuola, che trova applicazione per tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, nel disciplinare la materia della formazione del personale docente, all'art. 63 ha previsto che “
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli
Pagina 2 obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane.
L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio…”, precisando ancora al successivo art. 64 che “
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità…”, senza operare alcuna distinzione tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato;
che con la sentenza del 16 marzo 2022 n.1842 il Consiglio di Stato ha annullato il D.P.C.M.
n.32313 del 23 settembre 2015 nella parte in cui ha escluso i docenti precari dal diritto di fruire della Carta elettronica di cui trattasi e, con ordinanza emessa il 18 maggio 2022 nella causa C-
450/21, la Corte di Giustizia europea ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione.
- che la Suprema Corte con sentenza n.29961/2023, nel dichiarare la natura discriminatoria delle disposizioni in parola, ha già affermato, tra l'altro, che la Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
; CP_1
- che i superiori principi hanno trovato consolidamento nell'attività nomofilattica operata dalla Corte di Cassazione con sentenza pubblicata il 19 marzo 2024.
Su tali premesse, la ricorrente ha testualmente chiesto “- in via principale, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del
DPCM del 23 settembre 2015 ovvero dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla
Dir. n. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, accertarsi e dichiararsi il (suo) diritto … ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e per l'effetto condannarsi il al riconoscimento del beneficio stesso, così come Controparte_1
previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
- in subordine, previo accertamento e declaratoria del (suo) diritto … alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
Pagina 3 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 condannarsi il
al pagamento della somma di € 2.000,00 o di quella minore o Controparte_1
maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c; - in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi a favore del procuratore … antistatario”.
In data 26.05.2025 si è ritualmente costituita nel presente giudizio l' Controparte_4
depositando nel fascicolo telematico memoria difensiva con la quale, in breve, ha
[...]
dedotto:
- che con sentenza del 27.10.2023, n. 29961 la Corte di Cassazione ha valorizzato il principio dell'annualità come parametro da assumere ai fini del riconoscimento del beneficio della “Carta Docente”, con conseguente assimilazione dell'attività svolta dai docenti con incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30/06) con quella svolta dai docenti con incarico di supplenza annuale (al 31 agosto), per come peraltro già esteso per l'anno 2023 dall'art. 15, comma 1, d.l. 13.06.2023 n. 69, convertito con l. 10.08.2023 n. 103.
- che, invece, restano esclusi dal novero dei beneficiari i titolari di incarichi di supplenza breve o saltuaria;
- che la prestazione oggetto di causa è assoggettata alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., nonché ordinaria ex art. 2936 c.c., in relazione alle pretese anteriori al quinquennio, ovvero, in subordine, al decennio di Legge;
- che le pretese risarcitorie sono infondate, non avendo fornito parte ricorrente prova di alcun danno.
Conseguentemente, l'Amministrazione Scolastica ha chiesto “In via principale: (di) rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova;
- Dichiarare, ove applicabile la prescrizione, estinti i diritti prescritti;
Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
disporre, ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., la riunione dei procedimenti patrocinati dal medesimo procuratore con il medesimo oggetto e la medesima parte convenuta;
in subordine contenere le spese di giudizio nel minimo di Legge.
Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia
(cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. Lav., 18/02/2015, n. 3244”.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e all'udienza del 6.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti
Pagina 4 le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dall'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla disposizione codicistica da ultimo richiamata.
______________________________
Sul piano processuale, in conformità al disposto dell'art. 5 c.p.c., va osservato che la ricorrente ha riscontrato di svolgere, alla data in cui ha depositato il ricorso, attività di docenza a tempo determinato presso un istituto scolastico di e, perciò, appartenente all'ambito CP_3
territoriale del Tribunale adito.
Nel merito, oggetto del thema decidendum per cui è causa è l'accertamento della sussistenza, in capo alla parte ricorrente, del diritto all'assegnazione dell'indennità annua di euro 500,00 sotto forma di carta elettronica da utilizzare per l'acquisto di diversi beni e servizi funzionali a sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali secondo quanto stabilito dall'art. 1 comma 121 della l. 13.07.2015 n. 107.
Nel condurre l'indagine de qua occorre tenere conto che la disciplina interna di riferimento è stata sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia dell'UE per sincerarne la compatibilità con i principi eurocomunitari e, di recente, è stata oggetto di coordinamento applicativo da parte della Suprema Corte, a mente del disposto dell'art. 363 bis c.p.c., con riferimento alle situazioni in cui un docente precario che ha prestato servizio alle dipendenze del convenuto in CP_1
forza di contratti di lavoro a tempo determinato possa ritenersi in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti da quest'ultimo a tempo indeterminato nel corso del medesimo periodo.
Invero, “il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2018, G.N.F., C-574/16, EU:C:2018:390, punto 46 e giurisprudenza ivi citata)….
In particolare, secondo la giurisprudenza costante della Corte Europea, la diversità di trattamento non può essere giustificata è "per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo", né in ragione della stessa
(e sola) durata temporanea del rapporto di lavoro (dal quale consegue l'anzianità di servizio); - diversamente può sussistere una ragione oggettiva nel trattamento differenziato fondato su
"circostanze precise e concrete caratterizzanti una determinata attività", circostanze che
"possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali siffatti contratti sono stati conclusi e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o,
Pagina 5 eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro"; - più specificamente, la diversità del titolo di accesso al posto di ruolo
(corrispondente al superamento, da un lato, di procedure selettive preordinate alla stipulazione di contratti a termine, con successiva stabilizzazione e, dall'altro, di un concorso pubblico indetto per la copertura del posto di ruolo) non può ex se costituire legittimo motivo di differenziazione (in punto di anzianità di servizio) nel trattamento tra lavoratori (assunti a termine ed a tempo indeterminato) qualora vengano in rilievo mansioni analoghe e, con queste, pari responsabilità (professionali) nelle posizioni lavorative comparate (e nelle relative modalità di svolgimento) (v. CGUE: 9 luglio 2015, causa C 177/14 Ma. Jo. Re. Da.;7 marzo
2013, causa C- 393/11; 18 ottobre 2012, causa C-302/11, Va.;8 settembre 2011, causa C
177/10, Fr. Ja. Ro. Sa.; 18 marzo 2011, causa C 273/10, Da. Mo. Me.. Ancora, conf. Corte giustizia Unione Europea Sez. VI, Ord., 18.05.2022, n. 450/21).
In linea con le direttive esegetiche appena tracciate, con la sentenza del 27.10.2023 n.29961, la Corte di legittimità ha sottolineato che l'istituto della Carta Docente si inserisce nel sistema della formazione degli insegnanti scolastici senza esaurire l'ambito dei possibili interventi formativi e attraverso la taratura dell'importo di 500 Euro in una misura "annua" e per "anno scolastico" evidenzia la connessione temporale tra il sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima, in prospettiva di "sostenere la formazione continua dei docenti" e valorizzarne le competenze professionali sì da assicurare il migliore svolgimento del servizio educativo e scolastico nel rispetto dei tempi della programmazione didattica ed educativa cui il singolo docente è tenuto (d. lgs. 297-194, art. 128; D.P.R. n. 275 del 1999, art. 16), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare "annualmente" (d. lgs. 297 del 1994, art. 7, comma 9 e 10), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, comma 1 e comma 3, lett. A, del
CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.
Da questo punto di vista, emerge che “Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica "annua" esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico”.
Di qui, “l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'"anno scolastico" non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo
l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Il convergere della scelta di politica educativa e del piano lavoristico: la didattica "annua".
Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della
Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il
Pagina 6 profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
7.1 L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento. …”.
A tal fine, occorre tenere conto che “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare.
Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica "annua", per le ragioni sopra ampiamente spiegate. …
Va dunque considerato il disposto dell'appena citato art. 4, commi 1 e 2, della L. 124 del
1999.
Il comma 1 di tale disposizione prevede che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo".
Il richiamo all'"annualità" della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche", ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non
Pagina 7 concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. …”.
Ne consegue che “l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della "didattica annua" non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. …
L'art. 1, comma 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. …
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata … la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio… (atteso che è) la garanzia di tali diritti a poter
"incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione"
(Corte Cost. sentenza n. 275 del 2016) e pertanto sono "le scelte allocative di bilancio proposte dal Governo e fatte proprie dal Parlamento", a vedere "naturalmente ridotto tale perimetro di discrezionalità dalla garanzia delle spese costituzionalmente necessarie" e non viceversa
(Corte Cost. sentenze n. 62 del 2020, n. 275 e n. 10 del 2016)” (così, in motivazione, Cass.
n.29961/2023 cit.).
Applicando le superiori direttive esegetiche alla fattispecie concreta, va rilevato che dalla complessiva disamina della documentazione in atti resta accertato che la ricorrente ha prestato:
- nell'anno scolastico 2020/2021 attività di supplenza dal 26.10.2020 fino all'8.06.2021; - nell'anno scolastico 2021/2022 attività di supplenza dal 4.10.2021 fino al termine delle attività didattiche (30.06.2022); - nell'anno scolastico 2022/2023 attività di supplenza dal 10.10.2022
Pagina 8 fino al termine delle attività didattiche (30.06.2023); - nell'anno scolastico 2023/2024 attività di supplenza dal 21.09.2023 fino al termine delle attività didattiche (30.06.2024).
Per quanto rileva in questa sede, l'incarico temporaneo espletato dalla ricorrente nell'anno scolastico 2020/2021 volto a fronte ad esigenze provvisorie dell'Amministrazione scolastica
“non a copertura di assenza” ma funzionali al recupero dell'attività didattica in presenza, come già avuto modo di rilevare codesto Ufficio nell'esaminare vicende sovrapponibili al caso di specie (v. sent. 11.12.2024 n.5597, sent. 29.11.2024 n.5394, sent. 26.11.2024 n.5335, sent.
5.11.2024 n.5001 ed altre), avuto riguardo alla logica della scelta legislativa per come ricostruita dalla Suprema Corte, non risulta conforme alla dimensione temporale considerata quantomeno dal comma 2 dell'art. 4 della l. n.124/1999 non essendosi protratta neppure fino alla fine delle attività didattiche (30 giugno), per cui fuoriesce dal perimetro comparativo che delinea il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti. Di qui, avuto riguardo all'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra il beneficio sul piano della didattica annua, per l'anno scolastico 2020/2021 non è ravvisabile la lamentata disparità di trattamento. Del resto, “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto”, sicché, come ha ribadito anche il
Primo Presidente della Corte di legittimità con il decreto n.7254/2024, “Non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari” stante che “lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare” proprio attraverso la connessione dell'attribuzione della Carta alla logica annuale della programmazione didattico-educativa. Non a caso, i giudici di legittimità hanno precisato che ai fini della valutazione della sussistenza di una discriminazione a danno dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze temporanee, è inidoneo, in sé, il dato normativo dei 180 giorni che è valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, le quali però prendono in considerazione una siffatta durata contrattuale per regolare alcuni “specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.;
l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di
Pagina 9 paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una
"didattica"”.
Diversamente, il servizio di docenza prestato dalla parte ricorrente per l'annualità scolastica in parola si diversifica sul piano temporale della didattica “annua” prestata dai docenti a tempo indeterminato semplicemente per la precarietà dell'incarico, senza che l'Amministrazione scolastica abbia fornito elementi concreti integranti “condizioni di impiego” che comprovino l'esistenza di ragioni oggettive idonee a giustificare, a fronte di una durata annuale dell'attività didattica con riguardo ai rapporti di lavoro, la diversità di accesso alla formazione e all'aggiornamento professionale offerto all'insegnante a tempo determinato rispetto al personale stabilizzato, per cui, avuto riguardo all'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra il beneficio sul piano della didattica annua, è ravvisabile la lamentata disparità di trattamento per il periodo de quo.
In linea di continuità con la richiamata giurisprudenza di legittimità, poi, non è superfluo ribadire in questa sede che, rispetto al personale precario, “la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico. Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. … (dovendosi) connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico…. Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo …”
Del resto, il fatto che il beneficio economico venga richiesto una volta concluso il rapporto di lavoro a termine, appare dipesa non da una determinazione intenzionale del docente ricorrente ma dalla mancata erogazione di esso da parte dell'Amministrazione datoriale e, dunque, “per fatto del creditore”, ragion per cui tale circostanza non può impedire in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.
Pertanto, a fronte di una politica scolastica ed educativa che calibra il beneficio della Carta docenti sul piano della "didattica annua", non rinvenendosi, nel caso che ci occupa, dati per escludere la fuoriuscita della parte ricorrente dal circuito scolastico –essendo provato nelle more del presente giudizio l'espletamento di attività di docenza-, va affermato il diritto di quest'ultima alla percezione dell'indennità in parola in forma di carta elettronica per l'anno scolastico 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 palesandosi rispetto ad esso l'infondatezza
Pagina 10 dell'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dall'Amministrazione scolastica a fronte della diffida del 3.12.2024 e della notifica del ricorso eseguita il 15.03.2025.
In considerazione di quanto precede, pertanto, il resistente va condannato ad CP_1
attuare gli adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente fruibile alla parte ricorrente solo per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, atteso che solo attraverso tale rimedio ed il riconoscimento, sebbene retroattivo, del detto strumento, previsto per la formazione del personale, potrà essere rimossa la discriminazione integrata nella fattispecie nei riguardi dei docenti a tempo determinato.
Inoltre, alla luce di quanto statuito dalla Corte di legittimità, sull'ammontare dell'importo spettante alla ricorrente vanno riconosciuti interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 comma
36 della l. n.724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese processuali sono compensate per un terzo, stante la parziale infondatezza di quanto hic et nunc dedotto in ricorso, mentre i restanti due terzi sono posti a carico dell' e liquidate a favore della parte ricorrente nella misura di cui in Controparte_4
dispositivo avendo riguardo alla natura e al valore della causa, al mancato svolgimento della fase di cui all'art. 4 comma 5 lett. c), al carattere seriale del contenzioso de quo, oltre ancora agli ulteriori parametri di cui agli artt. 2 e 4 del DM. n. 55/2014 come modificato dal DM.
n.147/2022 nonché tenendo conto della domanda di distrazione avanzata dal procuratore di in ricorso e ribadita nelle note cartolari depositate il 4.06.2025 Pt_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa inter partes, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
ACCERTA il diritto di parte ricorrente per l'anno scolastico 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, di fruire del beneficio economico previsto dall'art. 1 comma 121 della l. 107/2015 sotto forma di “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente;
CONDANNA l'amministrazione scolastica a tutti gli adempimenti conseguenti al fine di attribuire alla parte ricorrente la somma di euro 1.500,00 sotto forma di Carta elettronica, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 comma 36 l. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
RIGETTA per il resto il ricorso
COMPENSA per un terzo le spese processuali
Pagina 11 CONDANNA l'Amministrazione scolastica a rifondere a parte ricorrente i restanti due terzi delle spese processuali che si liquidano in euro 687,00 a titolo di compensi professionali, oltre il 15% spese generali, iva e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 7.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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