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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/07/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Graziella Parisi Presidente Dott. Marcella Celesti Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 481/2022 R.G., avente ad oggetto: appello – opposi- zione a comunicazione preventiva d'ipoteca promossa da ( ), in persona del legale rapp.te pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Romano –
Appellante contro
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'avv.ti Manlio Galeano e Maria Rosaria Battiato – Appellato contro
(subentrata ex lege a Controparte_2 [...]
) – (C.F. ) – Controparte_3 P.IVA_3
Appellata contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 384 del 14.4.2022, il Tribunale di Ragusa, in funzione di giu- dice del lavoro, decidendo sull'opposizione proposta dall'odierna appellante avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n. 297-76-2015-00001-360 ri- cevuta il 20.5.2015, nonché avverso i due avvisi di addebito ad essa sottesi, ri- gettava il ricorso e condannava la soccombente alle spese di lite.
Il tribunale dichiarava inammissibili ai sensi dell'art. 617 c.p.c. le censure per
R.G. 481_2022 2
vizi formali in quanto proposte oltre il termine di venti giorni.
Nel resto, per quanto qui ancora d'interesse, verificata la regolare notifica degli avvisi di addebito, il primo giudice reputava inammissibile, ex art. 24 del
D.lgs. 46/1999, l'opposizione in quanto proposta oltre il termine di giorni qua- ranta.
Impugnava la sentenza la parte soccombente con atto del 30.5.2022.
Resisteva l . Rimaneva contumace . CP_1 CP_4
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza dell'1.7.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata la contumacia di cui l'appello è stato notificato (vd. al- CP_4 legati file di posta certificata).
2. Con il primo motivo di gravame l'appellante critica la sentenza per aver omesso di considerare la sentenza nr. 1065/2021, emessa dal Tribunale civile di Ragusa a carico di con la quale, a dire dell'appellante, sa- CP_5 rebbe stata accertata «l'inesistenza del rapporto di lavoro presupposto per la iscrizione del debito previdenziale» derivato dal verbale di accertamento ispet- tivo nr. 19/31 del 10.9.2013 con il quale l'istituto aveva contestato all'odierna appellante la omessa regolarizzazione del predetto lavoratore.
2.1. Il motivo è inammissibile.
Considerato che il tribunale ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.46/1999, è precluso l'esame dei motivi relativi al merito della pretesa contributiva.
3. Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impu- gnata per non aver concesso all'Agente di riscossione di documentare «i cari- chi oggetto di sgravio e non ha tenuto conto della estinzione per definizione agevolata degli importi di cui agli avvisi di addebito nn. 59720140001652116 e
59720140002068083 così come riconosciuto anche dall rigettando in to- CP_1 to la domanda e non pronunciando la cessazione della materia del contendere».
3.1. In ordine a tale censura va osservato che l'AVA nr. 59720140001652116 è
R.G. 481_2022 3
stato oggetto di pagamento, giusta estratto depositato dall in primo grado CP_1 unitamente alle note dell'8.4.2022 con le quali l'istituto ha anche ribadito che per il secondo AVA vi era stato solo un pagamento parziale, così residuando un debito previdenziale di oltre euro 28.000,00, esattamente euro 28.300,81 (cir- costanza confermata anche nella memoria depositata nel presente grado;
cfr. estratto pagamenti prodotto dall con le note di primo grado CP_1 dell'8.4.2022).
Nelle stesse note, l aveva dato atto del pagamento integrale dell'AVA CP_1
59720140001652116000.
Di contro, il Tribunale non aveva alcun obbligo di concedere ad un ter- CP_4 mine per produrre «gli estratti ruolo aggiornati al discarico ex D.L. 41/2021
(c.d. Decreto sostegni), ai fini di una eventuale dichiarazione di cessazione del- la materia del contendere» in quanto, trattandosi di fatti potenzialmente estinti- vi del credito (jus superveniens) nonostante l'inammissibilità dell'opposizione, era interesse della parte produrli;
cosa che avrebbe potuto fare anche in questo grado – proprio per gli effetti dell'art. 4 del D.L. 21/2021 (“annullamento au- tomatico” dei debiti alle condizioni ivi previste) – laddove non risultano nem- meno depositate le note ex art. 237 ter c.p.c.
In ragione di ciò, la sentenza appellata va riformata dichiarando cessata la ma- teria del contendere quanto all'AVA 59720140001652116000; invece par- zialmente cessata la materia del contendere in relazione all'AVA nr.
59720140001652116 per la somma eccedente euro 28.300,81.
4. In ordine alle spese del giudizio si conferma, quanto a quelle del primo gra- do, la liquidazione effettuata dal Tribunale.
Quelle del presente grado seguono la soccombenza.
5. Nulla per le spese del presente grado nei confronti della parte rimasta con- tumace.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello, dichiara cessata la materia del contende-
R.G. 481_2022 4
re quanto all'AVA 59720140001652116000; dichiara cessata la materia del contendere quanto all'AVA
59720140001652116, per la somma eccedente euro 28.300,81; rigetta nel resto l'appello; conferma le spese del primo grado;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell delle spese del presen- CP_1 te grado, che liquida in euro 4.996,00 oltre rimborso forfetario spese generali
(15%); nulla per le spese del grado di . CP_4
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza dell'1.7.2025
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Graziella Parisi
R.G. 481_2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Graziella Parisi Presidente Dott. Marcella Celesti Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 481/2022 R.G., avente ad oggetto: appello – opposi- zione a comunicazione preventiva d'ipoteca promossa da ( ), in persona del legale rapp.te pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Romano –
Appellante contro
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'avv.ti Manlio Galeano e Maria Rosaria Battiato – Appellato contro
(subentrata ex lege a Controparte_2 [...]
) – (C.F. ) – Controparte_3 P.IVA_3
Appellata contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 384 del 14.4.2022, il Tribunale di Ragusa, in funzione di giu- dice del lavoro, decidendo sull'opposizione proposta dall'odierna appellante avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n. 297-76-2015-00001-360 ri- cevuta il 20.5.2015, nonché avverso i due avvisi di addebito ad essa sottesi, ri- gettava il ricorso e condannava la soccombente alle spese di lite.
Il tribunale dichiarava inammissibili ai sensi dell'art. 617 c.p.c. le censure per
R.G. 481_2022 2
vizi formali in quanto proposte oltre il termine di venti giorni.
Nel resto, per quanto qui ancora d'interesse, verificata la regolare notifica degli avvisi di addebito, il primo giudice reputava inammissibile, ex art. 24 del
D.lgs. 46/1999, l'opposizione in quanto proposta oltre il termine di giorni qua- ranta.
Impugnava la sentenza la parte soccombente con atto del 30.5.2022.
Resisteva l . Rimaneva contumace . CP_1 CP_4
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza dell'1.7.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata la contumacia di cui l'appello è stato notificato (vd. al- CP_4 legati file di posta certificata).
2. Con il primo motivo di gravame l'appellante critica la sentenza per aver omesso di considerare la sentenza nr. 1065/2021, emessa dal Tribunale civile di Ragusa a carico di con la quale, a dire dell'appellante, sa- CP_5 rebbe stata accertata «l'inesistenza del rapporto di lavoro presupposto per la iscrizione del debito previdenziale» derivato dal verbale di accertamento ispet- tivo nr. 19/31 del 10.9.2013 con il quale l'istituto aveva contestato all'odierna appellante la omessa regolarizzazione del predetto lavoratore.
2.1. Il motivo è inammissibile.
Considerato che il tribunale ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.46/1999, è precluso l'esame dei motivi relativi al merito della pretesa contributiva.
3. Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impu- gnata per non aver concesso all'Agente di riscossione di documentare «i cari- chi oggetto di sgravio e non ha tenuto conto della estinzione per definizione agevolata degli importi di cui agli avvisi di addebito nn. 59720140001652116 e
59720140002068083 così come riconosciuto anche dall rigettando in to- CP_1 to la domanda e non pronunciando la cessazione della materia del contendere».
3.1. In ordine a tale censura va osservato che l'AVA nr. 59720140001652116 è
R.G. 481_2022 3
stato oggetto di pagamento, giusta estratto depositato dall in primo grado CP_1 unitamente alle note dell'8.4.2022 con le quali l'istituto ha anche ribadito che per il secondo AVA vi era stato solo un pagamento parziale, così residuando un debito previdenziale di oltre euro 28.000,00, esattamente euro 28.300,81 (cir- costanza confermata anche nella memoria depositata nel presente grado;
cfr. estratto pagamenti prodotto dall con le note di primo grado CP_1 dell'8.4.2022).
Nelle stesse note, l aveva dato atto del pagamento integrale dell'AVA CP_1
59720140001652116000.
Di contro, il Tribunale non aveva alcun obbligo di concedere ad un ter- CP_4 mine per produrre «gli estratti ruolo aggiornati al discarico ex D.L. 41/2021
(c.d. Decreto sostegni), ai fini di una eventuale dichiarazione di cessazione del- la materia del contendere» in quanto, trattandosi di fatti potenzialmente estinti- vi del credito (jus superveniens) nonostante l'inammissibilità dell'opposizione, era interesse della parte produrli;
cosa che avrebbe potuto fare anche in questo grado – proprio per gli effetti dell'art. 4 del D.L. 21/2021 (“annullamento au- tomatico” dei debiti alle condizioni ivi previste) – laddove non risultano nem- meno depositate le note ex art. 237 ter c.p.c.
In ragione di ciò, la sentenza appellata va riformata dichiarando cessata la ma- teria del contendere quanto all'AVA 59720140001652116000; invece par- zialmente cessata la materia del contendere in relazione all'AVA nr.
59720140001652116 per la somma eccedente euro 28.300,81.
4. In ordine alle spese del giudizio si conferma, quanto a quelle del primo gra- do, la liquidazione effettuata dal Tribunale.
Quelle del presente grado seguono la soccombenza.
5. Nulla per le spese del presente grado nei confronti della parte rimasta con- tumace.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello, dichiara cessata la materia del contende-
R.G. 481_2022 4
re quanto all'AVA 59720140001652116000; dichiara cessata la materia del contendere quanto all'AVA
59720140001652116, per la somma eccedente euro 28.300,81; rigetta nel resto l'appello; conferma le spese del primo grado;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell delle spese del presen- CP_1 te grado, che liquida in euro 4.996,00 oltre rimborso forfetario spese generali
(15%); nulla per le spese del grado di . CP_4
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza dell'1.7.2025
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Graziella Parisi
R.G. 481_2022