Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 06/03/2026, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00514/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00381/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 381 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Scala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ivi domiciliataria ex lege in via Nuoro n. 50;
per l'annullamento:
- della nota prot. n. -OMISSIS- [ALLEGATO L], con cui il Ministero dell’Interno, Dipartimento di pubblica sicurezza, Direzione centrale per gli Affari generali e le Politiche del personale della Polizia di Stato, Servizio Funzionari, ha nuovamente negato il trasferimento ex legge n. 104/1992, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, collegato o altrimenti connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza e di Ministero dell'Interno.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. Antonio AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La dott.ssa -OMISSIS-, odierna ricorrente, in qualità di medico dirigente dell’Ufficio Sanitario provinciale della Questura di -OMISSIS-, temporaneamente assegnata all’Ufficio Sanitario provinciale della -OMISSIS- ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.p.r. n. 254/1999, aveva chiesto di essere trasferita a titolo permanente presso la -OMISSIS- (ovvero, in subordine, di -OMISSIS-) sulla base dell’art. 33, commi 3 e 5, della legge n. 104/1992, avendo necessità di prestare assistenza al proprio padre, affetto da handicap.
A seguito di istruttoria, con provvedimento ministeriale del -OMISSIS- tale domanda di trasferimento era stata respinta, essendo stati ritenute le esigenze organizzative della Questura di -OMISSIS- prevalenti sull’interesse evidenziato dalla dott.ssa -OMISSIS-.
Quest’ultima aveva impugnato tale provvedimento innanzi a questo Tribunale, ma a seguito del riesame della vicenda disposto in sede cautelare, con provvedimento -OMISSIS-, il Ministero dell’Interno aveva nuovamente respinto la sua istanza di trasferimento, con la seguente motivazione “….le incombenze dell'Ufficio sanitario provinciale della Questura di -OMISSIS-, ove è in forza solo la dr.ssa -OMISSIS-, sono garantite dal Coordinamento sanitario per le regioni Lombardia - Emilia Romagna, tramite i medici in servizio presso l'area di competenza; - “…la Direzione centrale di sanità, a cui è stato chiesto un parere in merito alla richiesta di trasferimento della funzionaria, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha rimandato, in ossequio ai canoni di efficacia ed efficienza, la valutazione della stessa al termine del corso di formazione per medici della Polizia di Stato, attualmente in atto presso la Scuola Superiore di Polizia, che terminerà il prossimo mese di marzo. A ridosso del predetto corso di formazione, infatti, si innesta un piano di mobilità complessiva che consente di contemperare le istanze di trasferimento dei singoli dipendenti con le esigenze organizzative funzionali delle varie articolazioni territoriali, rappresentate per il tramite della competente Direzione centrale; - “Sotto altro profilo, si evidenzia che la dott.ssa -OMISSIS- nella seduta del Consiglio di amministrazione per gli affari del personale della Polizia di Stato del -OMISSIS-, è stata promossa a medico capo della Polizia di Stato ed è in attesa della convocazione alla frequentazione del corso di formazione dirigenziale, a termine del quale la stessa, allo stato attuale, salvo modificazioni del quadro organico che dovesse sopravvenire successivamente, valutabile in ogni caso soltanto nell'ambito di una pianificazione complessiva da realizzare al termine del predetto corso, non troverebbe utile collocazione presso le sedi richieste; - Presso l’Ufficio sanitario provinciale della -OMISSIS- sono presenti attualmente tre medici principali della Polizia di Stato, i quali, analogamente alla funzionaria in oggetto, a seguito del citato Consiglio di amministrazione, sono stati promossi a medici capo della Polizia di Stato e andranno a ricoprire i tre posti previsti nell’organico. Per quanto riguarda, la sede del -OMISSIS- non è previsto un posto di funzione di livello dirigenziale. - Relativamente alla sede di -OMISSIS-, l'assetto organico della locale Questura risulta essere al completo, essendo presente un medico superiore della Polizia di Stato” .
Con sentenza 25 settembre 2023, n. 673, questa Sezione, dichiarato improcedibile il ricorso originario e i primi motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, aveva respinto i secondi motivi aggiunti riguardanti l’atto di diniego dianzi trascritto, ritenendo esaustiva la relativa motivazione.
Con sentenza 7 ottobre 2024, n. 7934, la II Sezione del Consiglio di Stato, in accoglimento del ricorso in appello proposto dalla dott.ssa -OMISSIS-, aveva, invece, annullato il suddetto provvedimento di diniego, con la seguente motivazione: “Il 13.1. L'art. 33 comma 3 della legge n. 104 del 1992 prevede: “A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa (omissis)” Ai sensi del comma 5, “il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”. 13.2. Come recentemente ribadito da questa Sezione II (sentenza del 17/6/2024, n.5438), è la stessa norma, con la espressione “ove possibile”, a prevedere un contemperamento tra le esigenze di assistenza al disabile e quella del datore di lavoro che, nel caso dell'Amministrazione militare, appaiono particolarmente rilevanti. L'esercizio del potere discrezionale da parte dell'Amministrazione - e dunque la verifica della compatibilità del trasferimento ex art. 33, comma 5 con le esigenze generali del servizio - deve consistere in una verifica e ponderazione accurate delle esigenze funzionali, la quale deve risultare da una congrua motivazione e per negare il trasferimento le esigenze di servizio non possono essere né genericamente richiamate, né fondarsi su generiche valutazioni in ordine alle scoperture di organico ovvero alle necessità di servizio da fronteggiare, ma devono risultare da una indicazione concreta di elementi ostativi, riferiti alla sede di servizio in atto, anche rispetto alla sede di servizio richiesta, e dalla considerazione del grado e/o della posizione di ruolo e specialità propri del richiedente, così come del resto oggi testualmente previsto dall'art. 981, comma 1, lett. b) del com.” (Cons. Stato, sez. IV, 9 febbraio 2021, n. 1196). 13.3. Sulla base di tali approdi giurisprudenziali, la rappresentazione nel (primo) provvedimento impugnato (al cui esame la parte aveva palesato l’interesse a fini risarcitori) degli elementi ostativi evidenziati dalla Direzione centrale di sanità – che aveva chiesto di rivalutare l’istanza ”… in considerazione di più favorevoli circostanze di servizio e, comunque, al termine della procedura concorsuale per l’arruolamento di nuovi funzionari medici della Polizia di Stato, in corso di svolgimento” - non costituisce un dato sufficiente a rendere conto delle effettive esigenze organizzative dell'Amministrazione: in primo luogo, nessun deficit effettivo che caratterizzasse l’ufficio di appartenenza dell'interessato veniva evidenziato; in secondo luogo, nessuna motivazione specifica veniva resa in relazione al parere favorevole della Questura; quanto al secondo profilo evidenziato nel parere, il rinvio a data da destinarsi della valutazione dell’istanza, con riferimento ad una procedura concorsuale in corso di svolgimento, risulta all’evidenza illegittimo ed incompatibile con la ratio dell’istituto del trasferimento ex art.33, dato che –per pacifica giurisprudenza- il trasferimento è disposto non nell'interesse dell'Amministrazione o del richiedente ma a vantaggio del disabile, allo scopo di far fronte ad esigenze vitali evidentemente non procrastinabili. 13.4. Il secondo provvedimento, adottato in esito all’ordinanza cautelare in primo grado, risultava parimenti illegittimo, in parte qua, essendosi l’Amministrazione limitata a rappresentare le modalità con le quali venivano gestite le incombenze dell'Ufficio sanitario provinciale della Questura di -OMISSIS-, confermandosi che l’Amministrazione (evidentemente con provvedimenti alternativi, quali la convenzione e l’assegnazione “a scavalco” descritti dall’appellante) aveva individuato modalità per il disbrigo del servizio, il che avrebbe dovuto indurre ad accordare il trasferimento, piuttosto che a negarlo. La sentenza appellata risulta dunque erronea in parte qua, non essendosi rilevata l’insufficienza motivazionale e la contraddittorietà nei provvedimenti negativi impugnati. 14. Quanto alla sussistenza del posto nell’organico della -OMISSIS-, soccorrono le seguenti considerazioni. 14.1. Come sopra chiarito, per pacifica giurisprudenza, al fine di valutare positivamente la richiesta di trasferimento ex art.33, comma 5, della L. n. 104 del 1992, deve sussistere la disponibilità nella dotazione di organico della sede di destinazione del posto in ruolo per il proficuo utilizzo del dipendente che chiede il trasferimento, nel senso, cioè, che presso la sede richiesta, vi sia una collocazione compatibile con lo stato del militare, e che l'assegnazione possa, dunque, avvenire nel limite delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado; in tale contesto, l'esercizio del potere discrezionale da parte dell'Amministrazione - e, dunque, la verifica della compatibilità del trasferimento ex art. 33, comma 5 con le esigenze generali del servizio - deve consistere in una verifica e ponderazione accurate delle esigenze funzionali, la quale deve risultare da una congrua motivazione. 14.2. Nel caso in questione, in esito ai due incombenti istruttori disposti da questa Sezione e meglio richiamati in premesse, l’Amministrazione ha sostenuto che alla data di adozione del provvedimento impugnato presso la -OMISSIS- vi erano tre medici principali, poi promossi come l’appellante a medici capo il -OMISSIS-; però per tale qualifica -OMISSIS- non era/è previsto alcun posto (ex DM 14.4.22), per cui (solo) uno dei medici capo veniva dall’Amministrazione collocato presso un posto di funzione dirigenziale disponibile -OMISSIS-. In particolare, il DM 28.6.22 aveva previsto tre posti di medico capo -OMISSIS-, ma detto provvedimento era stato successivamente sospeso. L’appellante, al riguardo, ha affermato come, sulla base del decreto del 28.6.22, poi sospeso, incontestabilmente presso l’Ufficio sanitario provinciale di Cagliari erano previsti un posto da primo dirigente, tre da medici superiori/capo e uno da medico principale (produzione dell’appellante n.16, Tabella n. 13, sezione 2, pag. 214); erano in servizio solo tre medici principali, successivamente promossi a medico capo. 14.3. Il Collegio osserva come la ricostruzione dell’appellante appaia supportata dalla documentazione dalla stessa prodotta, desunta dal DM -OMISSIS-, sospeso (solo) a partire dal luglio 2023 (precisamente, con il Decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 5 luglio 2023). Ne consegue che il DM 28.6.22 alla data di adozione degli atti impugnati (-OMISSIS-) non era sospeso, almeno un posto -OMISSIS- era effettivamente esistente e disponibile tant’è vero che l’Amministrazione vi ha poi trasferito un altro sanitario, senza peraltro dimostrare che lo stesso vantasse titoli preferenziali tali da neutralizzare la posizione della ricorrente ex l. 104/1992. I provvedimenti impugnati in primo grado, dunque, alla stregua delle risultanze dell’istruttoria, appaiono illegittimi, a nulla rilevando la sospensione delle previsioni della pianta organica intervenuta successivamente. 15. Ne consegue la carenza istruttoria e motivazionale, alla stregua della richiamata giurisprudenza, che erroneamente il giudice di prime cure non ha colto. 16. Tanto è sufficiente all’accoglimento dell’appello, con assorbimento degli ulteriori profili di censura, al cui esame la parte non mantiene alcun interesse. 17. Il sindacato giurisdizionale con riferimento all'accertamento di una carenza motivazionale e di istruttoria da parte dell’Amministrazione non consente –ai sensi dell'art. 34, comma 2, d.lg. n. 104/2010- la pronuncia su poteri amministrativi non ancora esercitati, chiesta dall’appellante in relazione al prosieguo procedimentale. 18. La complessità del quadro fattuale e giurisprudenziale giustifica la compensazione delle spese di giudizio” .
Con nota -OMISSIS-, l’Amministrazione ha dato preavviso all’interessata che la sua richiesta di trasferimento sarebbe stata, comunque, respinta, con la seguente motivazione: “Innanzitutto, è opportuno premettere che la gestione della procedura di mobilità instaurata dalla dott.ssa -OMISSIS- è stata caratterizzata, fin da subito, dalla circostanza per cui la stessa, a distanza ravvicinata rispetto alla data di presentazione dell'originaria istanza, sarebbe stata sottoposta a scrutinio per merito comparativo, a ruolo aperto, per la promozione a medico capo (il primo livello dirigenziale della carriera dei medici della Polizia di Stato), qualifica poi effettivamente conseguita con decorrenza -OMISSIS- (a fronte dell'istanza di trasferimento del -OMISSIS-). In tale prospettiva, è doveroso evidenziare che gli incarichi e, quindi, le sedi di servizio, sono dettagliate dal D.M. 14 aprile 2022. In particolare, i c.d. posti di funzione riservati alla qualifica di medico capo (ossia quella posseduta dall'interessata) nell'ambito delle articolazioni periferiche, sono tassativamente elencati nella Tabella F, che si riferisce alle posizioni previste alla data di adozione del citato atto normativo. Tali posti di funzione sono, quindi, gestiti con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, sottoposto a controllo preventivo di efficacia da parte della Corte dei conti, giusta la previsione di cui all'art. 3, co. 1 lett. b). Orbene, l'Ufficio sanitario provinciale di Cagliari non rientra tra quelli per cui è previsto il conferimento dell'incarico di direttore ad un medico superiore o medico capo della carriera dei medici della Polizia di Stato, con ciò segnando l'impossibilità giuridica per l'Amministrazione di poter corrispondere all'aspirazione della dott.ssa -OMISSIS-. A margine si precisi, per completezza, che l'unico posto di funzione sulla -OMISSIS- è quello di direttore del locale Reparto mobile, incarico che, tuttavia, risulta attualmente ricoperto dal medico capo della Polizia di Stato -OMISSIS-. Nondimeno, si dica pure che le esigenze personali derivanti dalla delicata situazione familiare dell'interessata, tenute in debito conto dall'Amministrazione fin dal momento della presentazione dell'istanza di trasferimento attraverso il ricorso a strumenti di mobilità straordinaria, risultano già pienamente soddisfatte attraverso l'assegnazione "fino a cessate esigenze" presso la sede ambita. Pur a fronte, infatti, dell'impossibilità di procedere al formale conferimento di funzioni dirigenziali presso la -OMISSIS-, il medico è stato comunque aggregato presso la predetta sede, potendo l'Amministrazione fa ricorso, da ultimo, all'istituto della missione senza oneri, così da consentire alla dott.ssa -OMISSIS- di assistere materialmente il proprio padre versante in condizione di disabilità” .
Tale esito procedimentale è stato, poi, integralmente confermato dalla successiva nota -OMISSIS-, con cui lo stesso Ministero ha definitivamente respinto l’istanza di trasferimento in discussione, rinviando alle motivazioni del preavviso di diniego sopra trascritta.
A quel punto la dott.ssa -OMISSIS- si è rivolta al Consiglio di Stato affinché ordinasse l’esecuzione della sentenza n. 7934/2024, previa dichiarazione di nullità del provvedimento da ultimo adottato per violazione ed elusione del giudicato, nonché chiedendo, in via subordinata, l’annullamento dei relativi esiti procedimentali.
Con sentenza 22 aprile 2025, n. 32445, la VI Sezione del Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile tale ricorso, rinviando “all’ordinaria impugnazione dinanzi al Tar l’esame delle ulteriori questioni sollevate avverso il sopraggiunto diniego” , con la seguente motivazione: “- in via preliminare, a fronte dell’adozione ed in specie del contenuto del nuovo atto di rigetto, va dichiarata l’inammissibilità del proposto ricorso di ottemperanza e rinviata; - infatti, il nuovo atto -oltre ad aver in fatto confermato il trasferimento -OMISSIS-, seppure in via temporanea- si caratterizza per alcune argomentazioni e motivazioni che risultano andare al di là dell’originario diniego annullato dalla sentenza di cui in epigrafe e del conseguente rigetto; - invero, se per un verso -fattuale e di carattere sostanziale- le esigenze sottese all’istanza di trasferimento (cioè il sostegno al genitore, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 104 cit.) risultano soddisfatte, in quanto è stata confermata l’assegnazione -OMISSIS- “fino a cessate esigenze”, per un altro verso il nuovo atto si basa su di una lettura del d.m. del 14 aprile 2022 che non ha costituito oggetto del giudizio concluso con la sentenza ottemperanda e con le relative statuizioni; - se è pur vero che nell’ambito delle argomentazioni della sentenza assumeva rilievo la sospensione successiva al diniego del d.m. di giugno 2022, come sintomo di una carenza istruttoria, e che lo stesso, secondo la sentenza sarebbe stato sospeso dal 5/7/2023 (tale decreto prodotto nel giudizio che ha portato alla sentenza ottemperanda -a seguito di adempimento istruttorio all. 003-all C- ha disposto letteralmente non la sospensione ma il differimento della sua entrata in vigore e l’amministrazione quindi ora ben può ritenere che tanto imponga la perdurante vigenza del dm 14/4/2022 infatti l’art. 164 del dm del giugno 2022 - allegato 013 doc. 16 della produzione della ricorrente - prevedeva l’entrata in vigore entro dodici mesi dalla registrazione della Corte dei Conti avvenuta nell’agosto del 2022 mentre il differimento era come si è notato del luglio del 2022 e quindi il dm del giugno 2022 non è mai stato vigente) va detto che il d.m. del giugno del 2022 non mai è stato valutato espressamente nel suo rapporto con il d.m. dell’aprile del 2022 nel senso che non v’è in sentenza alcuna affermazione esplicita circa l’irrilevanza del d.m. dell’aprile del 2022; - va rilevato in definitiva che l’esame del d.m. di giugno del 2022 avvenuto in sentenza non ha affrontato il punto della sua relazione giuridica con il d.m. dell’aprile del 2022 e non ha affatto statuito il diritto ad un posto di funzione come risulta dal seguente passaggio motivazionale avendo ritenuto che l’esito positivo della domanda di trasferimento debba verificare: “la disponibilità nella dotazione di organico della sede di destinazione del posto in ruolo per il proficuo utilizzo del dipendente che chiede il trasferimento, nel senso, cioè, che presso la sede richiesta, vi sia una collocazione compatibile con lo stato del militare, e che l'assegnazione possa, dunque, avvenire nel limite delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado; in tale contesto, l'esercizio del potere discrezionale da parte dell'Amministrazione - e, dunque, la verifica della compatibilità del trasferimento ex art. 33, comma 5 con le esigenze generali del servizio - deve consistere in una verifica e ponderazione accurate delle esigenze funzionali, la quale deve risultare da una congrua motivazione” ed avendo poi la sentenza osservato che comunque era stato in vigore il d.m. 8/6/2022 poi sospeso con decreto che in realtà differisce la sua entrata in vigore ); - a fronte di tale annullamento per difetto di istruttoria la domanda di ottemperanza è legata alla pretesa della ricorrente di riportare in vita, comunque nel riesercizio dell’azione amministrativa da effettuarsi ora per allora un decreto di cui si differiva l’entrata in vigore come presupposto esclusivo dell’attribuzione del posto di funzione , mentre la motivazione del nuovo diniego –ora in esame– evidenzia un motivo comunque ostativo nella presenza del d.m. dell’aprile del 2022; tanto non può che costituire oggetto, al pari delle ulteriori deduzioni svolte in merito alla effettiva disponibilità del posto auspicato dalla odierna parte ricorrente, di una autonoma impugnazione, soggetta al rito ordinario ed al connesso doppio grado di giudizio poiché il giudizio che ha condotto alla CdS n. 7934 del 2024 aveva ad oggetto solo il trasferimento ex lege n. 104 del 20 sia pure a titolo permanente e non il diritto all’attribuzione di un posto corrispondente alla qualifica (che non è oggetto di un diritto soggettivo correlato al trasferimento ma va attribuito ove possibile) mentre le assegnazioni di posti di funzione a controinteressati – pur portate a conoscenza della ricorrente - non sono state impugnate e la sentenza ottemperanda è stata pronunciata senza che fossero stati evocati controinteressati, sicché l’amministrazione correttamente non trova un vincolo nella statuizione di annullamento nei termini postulati dalla ricorrente; - in proposito, va ribadito che in presenza di un giudicato di annullamento di un provvedimento discrezionale lesivo di un interesse legittimo pretensivo, il riesercizio del potere è suscettibile di un duplice ordine di censure: quelle con cui l'interessato si duole della violazione o elusione del vincolo conformativo che il giudicato, in termini più o meno stringenti, impone all'attività amministrativa da rinnovare (così esperendo l'azione di nullità di cui all'art. 114 comma 2, lett. b, c.p.a ., fisiologicamente soggetta al rito dell'ottemperanza, anche con riguardo al giudice competente per la cognizione di essa); quelle che mirano, invece, a colpire i contenuti del nuovo provvedimento, in quanto espressione di nuove scelte discrezionali attinenti ad aspetti non riconducibili a puntuali statuizioni della pregressa sentenza e, quindi, non soggetti ad uno specifico vincolo conformativo, rispetto ai quali i vizi ipotizzabili sono deducibili come vizi di legittimità secondo l'ordinario giudizio di cognizione. - nel caso di specie, se la sopra richiamata motivazione del nuovo diniego ne impone in prevalenza la qualificazione sul secondo versante (sulla scorta dell’applicazione di sopravvenienze e di elementi non oggetto di approfondimento nel giudizio a quo come quelle relative alla pianta organica di un d.m. (quello del 14/4/2002) di cui non si è valutata in sentenza la persistente rilevanza in rapporto al d.m. 8/6/2022, poi differito nella sua entrata in vigore; - va in ultimo rilevato che la preposizione mediante atto non impugnato di un collega al posto di funzione alla quale la ricorrente aspira legittimamente consente all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza nei termini divisati; - dell’atto di diniego che si vorrebbe elusivo si impone piuttosto l’autonoma eventuale valutazione in sede di impugnazione in via ordinaria, dinanzi al Tar territorialmente competente, anche al fine di garantire il doppio grado di giudizio su tale nuovo profilo motivazionale chiamato a sorreggere l’azione amministrativa; - sussistono giusti motivi, anche a fronte del comportamento processuale di parte appellata (che ha depositato relazione e documenti alle ore 19.50 del giorno precedente la camera di consiglio), per procedere alla compensazione delle spese di lite” .
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 7 maggio 2025, parte ricorrente ha riassunto il ricorso già proposto innanzi al Consiglio di Stato relativamente alla domanda di annullamento degli atti ministeriali sopra descritti, sulla quale il Giudice d’Appello di era dichiarato incompetente in favore di questo Tribunale. Inoltre la ricorrente ha chiesto disporsi la condanna del Ministero dell’Interno ad assegnarla all’Ufficio sanitario provinciale della -OMISSIS-.
Si è costituita in giudizio l’intimata amministrazione statale, opponendosi all’accoglimento del ricorso con eccezioni di rito e di merito.
Dopo il deposito di memorie difensive, alla pubblica udienza del 4 marzo 2026 la causa è stata assunta in decisione.
Devono essere, prima di tutto, dichiarate inammissibili la prima e la seconda censura, con cui parte ricorrente denuncia la violazione del giudicato cognitorio costituito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7934/2024 e invoca l’ottemperanza dello stesso.
Sul punto, infatti, si è già pronunciato il Giudice d’Appello, il quale, con la sopra riportata pronuncia n. 3445/2025, ha chiarito che non esiste alcun contrasto diretto tra la propria precedente sentenza n. 7934/2024 e i successivi atti ministeriali di diniego -gli stessi che ora costituiscono l’oggetto del presente giudizio- essendo essi basati su un impianto normativo e una motivazione differenti da quelli dei primi atti di diniego esaminati dalla sentenza n. 7934/2024 invocata dal ricorrente, tanto è vero, che, proprio per questa stessa ragione, il Consiglio di Stato, adito in ottemperanza, ha rimesso l’esame di tali atti sopravvenuti a questo Tribunale, nella corretta fase di cognizione ove ora ci si trova, nella quale non è ovviamente possibile dedurre censure di violazione di un giudicato.
Resta, dunque, da esaminare la seconda censura, con cui parte ricorrente sostiene che i nuovi atti ministeriali di diniego siano stati adottati in difetto di motivazione e istruttoria adeguate.
In primo luogo si evidenzia che parte ricorrente non conserva attualmente un interesse concreto e attuale alla decisione nel merito di tale censura, alla luce del fatto che la dott.ssa -OMISSIS- presta servizio presso l’invocata -OMISSIS- già dall’agosto 2022, senza alcuna soluzione di continuità, avendo beneficiato di plurimi e rinnovati provvedimenti di missione ed assegnazione temporanea, come, peraltro, evidenziato dallo stesso Consiglio di Stato con la citata sentenza n. 3445/2025.
In ogni caso, per completezza, si osserva che la censura in esame è anche infondata nel merito, poiché il contestato diniego di trasferimento a titolo definitivo è stato correttamente motivato con riferimento a quanto previsto dal D.M. in data 14 aprile 2022, con cui sono stati individuati i posti riservati alle diverse qualifiche del personale dei ruoli della Polizia di Stato, ai sensi degli artt. 2, comma 3, lettera a), 30, comma 3 e 45, comma 3, del d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, nonché degli articoli 3, 3-bis, 7-ter e 8 del d.p.r. 22 marzo 2011, n. 208. Emerge, in particolare, dalla Tabella F allegata a tale decreto, riepilogativa dei posti riservati alla qualifica di Medico capo (doc. n. 4 prodotto dalla difesa erariale), che l’Ufficio sanitario provinciale di Cagliari cui aspira la ricorrente non rientra tra quelli per cui è previsto il conferimento dell’incarico di Direttore ad un Medico superiore o Medico capo, per cui l’istanza non poteva trovare accoglimento.
Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso in epigrafe proposto in parte inammissibile e in parte infondato, nei termini specificati in motivazione.
Compensa tar le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Antonio AN, Presidente FF, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
Roberto Montixi, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.