TAR Cagliari, sez. I, sentenza 06/03/2026, n. 514
TAR
Sentenza 6 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Violazione del giudicato

    Il TAR ha dichiarato inammissibile questa censura, ritenendo che il Consiglio di Stato si sia già pronunciato sulla questione, affermando che i nuovi atti si basano su un impianto normativo e una motivazione differenti rispetto a quelli esaminati nella sentenza n. 7934/2024. Il Consiglio di Stato, infatti, ha rimesso l'esame di tali atti sopravvenuti al TAR.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione e istruttoria

    Il TAR ha ritenuto questa censura infondata nel merito, poiché il diniego è stato motivato con riferimento al D.M. 14 aprile 2022, il quale non prevede un posto di funzione dirigenziale per Medico superiore o Medico capo presso l'Ufficio sanitario provinciale di Cagliari. Inoltre, il TAR ha rilevato che la ricorrente presta già servizio presso la sede richiesta a titolo temporaneo, venendo meno l'interesse concreto e attuale alla decisione nel merito.

  • Rigettato
    Richiesta di assegnazione

    Il TAR ha rigettato questa domanda, ritenendo che la ricorrente presti già servizio presso la sede invocata a titolo temporaneo, venendo meno l'interesse concreto e attuale alla decisione nel merito. Inoltre, ha ritenuto la censura infondata nel merito per le stesse ragioni esposte riguardo al difetto di motivazione e istruttoria.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, è chiamato a pronunciarsi su un ricorso proposto dalla dott.ssa -OMISSIS-, medico dirigente, avverso il diniego del Ministero dell'Interno di disporre il suo trasferimento permanente presso la sede di -OMISSIS- (o, in subordine, -OMISSIS-), motivato dalla necessità di assistere il padre affetto da handicap ai sensi della legge n. 104/1992. La ricorrente aveva già impugnato un precedente diniego, ma a seguito di riesame, il Ministero aveva nuovamente respinto l'istanza, adducendo esigenze organizzative, la conclusione di un corso di formazione per medici della Polizia di Stato, la promozione della ricorrente a medico capo e la mancanza di posti funzionali idonei nelle sedi richieste. Tale diniego era stato precedentemente ritenuto esaustivo dal TAR, ma successivamente annullato dal Consiglio di Stato, il quale aveva ravvisato carenze motivazionali e istruttorie, ritenendo insufficienti le giustificazioni addotte dall'Amministrazione e valorizzando la sussistenza di un posto organico disponibile nella sede di destinazione. Successivamente, l'Amministrazione ha emesso un nuovo diniego, basato su un diverso impianto normativo e motivazionale, relativo al D.M. 14 aprile 2022, che non prevedeva posti di funzione dirigenziale presso l'Ufficio sanitario provinciale di Cagliari. La ricorrente ha quindi riassunto il giudizio innanzi al TAR, chiedendo l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato e, in subordine, l'annullamento dei nuovi atti di diniego.

Il TAR Sardegna dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato. In primo luogo, vengono dichiarate inammissibili le censure relative alla violazione del giudicato e all'ottemperanza, poiché il Consiglio di Stato, con precedente pronuncia, ha già statuito sull'inammissibilità di tali richieste, rimettendo l'esame dei nuovi atti di diniego al TAR nella sua ordinaria fase di cognizione. Pertanto, non sussiste un contrasto diretto tra la sentenza del Consiglio di Stato e i successivi atti ministeriali, i quali si basano su un diverso impianto normativo. In secondo luogo, la censura relativa al difetto di motivazione e istruttoria dei nuovi atti di diniego viene ritenuta infondata nel merito. Il Tribunale osserva che la ricorrente non conserva un interesse concreto e attuale alla decisione nel merito, dato che presta già servizio presso la sede ambita in forza di provvedimenti temporanei. Ciononostante, per completezza, si rileva che il diniego è stato correttamente motivato con riferimento al D.M. 14 aprile 2022, il quale non prevede posti di funzione dirigenziale presso l'Ufficio sanitario provinciale di Cagliari, rendendo giuridicamente impossibile l'accoglimento dell'istanza di trasferimento permanente. Le spese di lite vengono compensate tra le parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. I, sentenza 06/03/2026, n. 514
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 514
    Data del deposito : 6 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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