Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 28/01/2026, n. 583
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Omessa/irregolare notifica degli atti prodromici

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato la corretta notifica degli atti prodromici e degli atti interruttivi della prescrizione, confutando l'assunto del ricorrente.

  • Rigettato
    Decadenza/prescrizione dei crediti

    La notifica degli atti interruttivi della prescrizione prodotti dall'Agente per la Riscossione esclude la maturazione della decadenza/prescrizione.

  • Rigettato
    Carente motivazione dell'atto impugnato

    La Corte rileva che la somma richiesta a titolo di interessi è esigua, rendendo comprensibile il calcolo e non violando il diritto di difesa del contribuente. La giurisprudenza di legittimità è richiamata per chiarire le modalità di calcolo degli interessi e la sufficienza della motivazione in casi analoghi.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 28/01/2026, n. 583
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 583
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo