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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 28/01/2026, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 583/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente
BUCARELLI ENZO, EL
CISTERNA ALBERTO MICHELE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2255/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Cooperativa Ricorrente_1 Societa' Ricorrente_2 Cooperativa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT PAGAMENTO n. 09420259000968488000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420170018124116000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180020705956000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180024901266000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420190024150373000 IVA-ALTRO 2016
proposto da Cooperativa Ricorrente_1 Societa' Ricorrente_2 Cooperativa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200007467065000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210006653092000 IRAP 2017
proposto da
Cooperativa Ricorrente_1 Societa' Ricorrente_2 Cooperativa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210018955174000 IRES-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220019318059000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220019318059000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220019318160000 TRIB CONSORTILI 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220031213668000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220033042334000 CONTR CONSORTIL 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240000617644000 IRAP 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240006422258000 IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava l'intimazione di pagamento n.
09420259000968488000 notificata a mezzo pec il 25.02.2025 nonché delle seguenti cartelle di pagamento e ruolo mai notificate:
Cartella di pagamento n.09420170018124116000 relativa a ritenute fonte redditi da lavoro dipendente, ritenute irpef, anno 2014 con a ruolo l'importo di Euro 1,314,53
Cartella di pagamento n. 09420180020705956000 relativa a iva anno 2015 con a ruolo l'importo di Euro
1.618,99
Cartella di pagamento n. 09420180024901266000 relativa a diritto annuale camera di commercio anno 2015 con a ruolo l'importo di Euro 38,26
Cartella di pagamento e ruolo n. 09420190024150373000 relativa a iva anno 2016 con a ruolo l'importo di
Euro 5.297,64
Cartella di pagamento n. 09420200007467065000 relativa a iva anno 2018 con a ruolo l'importo di Euro
1.477,62
Cartella di pagamento n. 09420210006653092000 relativa a irap anno 2017 con a ruolo l'importo di Euro
2.794,02
Cartella di pagamento n. 09420210018955174000 relativa a ires anno 2017 con a ruolo l'importo di Euro
20.300,53
Cartella di pagamento n.09420220019318059000 relativa a ritenute addizionale comunale irpef, ritenute fonte redditi lav irpef, anno 2017 con a ruolo l'importo di Euro 4.807,13
Cartella di pagamento n.09420220019318160000, relativa a contributi consortili anno 2019 con a ruolo l'importo di Euro 25,11
Cartella di pagamento n.09420220031213668000, relativa a iva anno 2018 con a ruolo l'importo di Euro
1.236,78
Cartella di pagamento n.09420220033042334000 relativa a contributo consortili anno 2020 con a ruolo l'importo di Euro 40,76
Cartella di pagamento n.09420240000617644000 relativa a irap anno 2020 con a ruolo l'importo di Euro
2.243,69
Cartella di pagamento n.09420240006422258000 relativa a ires anno 2020 con a ruolo l'importo di Euro
12.687,56
E così in totale Euro 53.882,62
Eccepiva l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato, nonché, in relazione all'atto oggetto di gravame, la carente motivazione dello stesso, anche in relazione alle modalità di calcolo degli interessi Si costituiva l'Agente per la Riscossione che documentava la notifica non solo degli atti prodromici che il ricorrente aveva assunto non essere mai stati inviati/ricevuti, ma anche di successivi atti interruttivi della eccepita prescrizione. Nel dettaglio:
• La cartella n. 09420170018124116000 è stata notificata il 18/1/2018 (doc. n. 5);
• La cartella n. 09420180020705956000 è stata notificata l'8/11/2018 (doc. n. 6);
• La cartella n. 09420180024901266000 è stata notificata il 13/12/2018 (doc. n. 7);
• La cartella n. 09420190024150373000 è stata notificata il 25/11/2019 (doc. n. 8);
• La cartella n. 09420200007467065000 è stata notificata il 25/11/2021 (doc. n. 9);
• La cartella n. 09420210006653092000 è stata notificata il 17/3/2022 (doc. n. 10);
• La cartella n. 09420210018955174000 è stata notificata il 1/6/2022 (doc. n. 11);
• La cartella n. 09420220019318059000 è stata notificata il 26/7/2022 (doc. n. 12);
• La cartella n. 09420220019318160000 è stata notificata il 26/7/2022 (doc. n. 13);
• La cartella n. 09420220031213668000 è stata notificata il 20/12/2022 (doc. n. 14);
• La cartella n. 09420220033042334000 è stata notificata il 16/1/2023 (doc. n. 15);
• La cartella n. 09420240000617644000 è stata notificata il 29/1/2024 (doc. n. 16);
• La cartella n. 09420240006422258000 è stata notificata il 28/3/2024 (doc. n. 17).
Successivamente i seguenti atti interruttivi:
L'Intimazione di pagamento n. 09420209003485245000, in data 12/2/2020 (doc. n. 18), atto interruttivo del decorso della prescrizione dei crediti portati dalle cartelle n. 09420170018124116000, n.
09420180020705956000 e n. 09420180024901266000;
L'Intimazione di pagamento n. 09420249001034825000, in data 23/1/2024 (doc. n. 19) atto interruttivo del decorso della prescrizione dei crediti portati dalle cartelle n. 09420220031213668000 e n.
09420220033042334000;
La Comunicazione Preventiva di Ipoteca n. 09476202400001389000, in data 17/4/2024 (doc. n. 20), atto interruttivo del decorso della prescrizione dei crediti portati dalle cartelle n. 09420220031213668000 e n.
09420220033042334000;
L'Intimazione di pagamento n. 09420259000968488000, notificata il 4/2/2025 (per cui è causa), atto interruttivo del decorso della prescrizione dei crediti portati da tutte le presupposte cartelle esattoriali.
Evidenziava inoltre che le ulteriori doglianze fossero destituite di fondamento giuridico e fattuale. In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente NON depositava memoria illustrativa e NON contestava le controdeduzioni rassegnate e la documentazione prodotta.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In particolare, parte resistente, con la produzione documentale di cui sopra, ha confutato l'assunto del ricorrente riguardante l'omessa notifica degli atti prodromici che dovevano necessariamente, nella ordinata catena procedimentale, precedere quello impugnato. L'atto impugnato è, pertanto, perfettamente regolare.
Infondata anche la eccezione di decadenza/prescrizione, atteso che la notifica degli atti interruttivi prodotti esclude che la stessa si sia maturata.
Infondate, inoltre, le ulteriori doglianze.
In particolare in relazione alle modalità di calcolo degli interesso la Cassazione, con la sentenza 21 marzo
2012, n. 4516, ha sul punto affermato che la mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi e delle singole aliquote su base annuale, rende nulla la cartella esattoriale.
Nel dettaglio la Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso dell'Agenzia spiegando che “i giudici d'appello, dopo aver rilevato che l'indicazione "degli atti presupposti" poteva esser considerata sufficiente, perché intelligibile per il contribuente, hanno considerato che "nella cartella viene riportata solo la cifra globale degli interessi dovuti, senza essere indicato come si è arrivati a tale calcolo, non specificando le singole aliquote prese a base delle varie annualità che nella fattispecie, vale sottolinearlo, essendo l'accertamento riferito all'anno d'imposta 1983, sono più di 23 anni calcolati", ed hanno ritenuto, perciò, che l'operato dell'ufficio era ricostruibile "attraverso difficili indagini dovute anche alla vetustà della questione" che non competevano al contribuente che vedeva, così, violato il suo diritto di difesa. Tale ratio decidendi, secondo cui il computo degli interessi è criptico e non comprensibile anche in ragione del lungo periodo considerato, non è incisa ne' dalle considerazioni svolte dalla ricorrente a proposito della non necessità della motivazione della cartella derivante da una sentenza passata in giudicato (principio, peraltro, affermato dalla
CTR, in riferimento ai "presupposti") ne' dal solo richiamo al DPR n. 602 del 1973, art. 20, venendo in rilievo non la spettanza degli interessi, ma, proprio, il modo con cui è stato calcolato il totale riportato nella cartella.
Il motivo, privo di specifica attinenza al decisum, va, quindi, dichiarato inammissibile, in conformità con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i motivi per i quali si richiede la cassazione devono presentare,
a pena, appunto, d'inammissibilità, i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata
(Cass. n. 17125 del 2007, che fa riferimento al paradigma normativo di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4)”.
A questo proposito si rammenta che nel regime dell'iscrizione a ruolo (ancora applicabile, peraltro, in materia di registro ed agli atti di irrogazione di sanzioni, per limitarci ai casi di più frequente verificazione), l'alternanza fra interessi “da ritardata iscrizione a ruolo”, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 602/1973, ed interessi “moratori”, ex art. 30 del citato D.P.R., era segnato, appunto, dalla formazione del ruolo.
Gli interessi di cui al predetto art. 20 venivano calcolati dall'Ufficio fino alla data di formazione e di consegna del ruolo all'Agente della riscossione per cui la mora, ai sensi di quanto disposto dal predetto art. 30, scattava solo in caso di mancata ottemperanza, nei 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, all'obbligo di pagamento delle somme iscritte nei ruoli.
Il pagamento nei 60 giorni costituiva, inoltre, la scriminante fra l'applicazione in capo al contribuente dell'aggio in misura ripartita (con il 4.65% a suo carico ovvero l'8% in via esclusiva).
Il nuovo sistema, dettato dagli atti cosiddetti “impoesattivi”, introdotti, com'è noto, dal legislatore tributario con l'art. 20, c. 1, lett. a), del D.L. Nominativo_1, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, è sul punto differente in quanto, venuta meno l'iscrizione a ruolo, quale momento scriminante fra interessi ex artt. 20 e
30 del citato D.P.R. 602/1973, si è individuata una nuova linea di confine.
I nuovi atti includono, infatti, gli interessi di cui al predetto art. 20 con decorrenza dall'originario termine per il pagamento delle imposte oggetto di contestazione e fino ad un dato riferimento temporale, che è fatto coincidere con la data di notifica di tali atti.
Al riguardo si precisa che le “avvertenze” contenute nei citati atti contemplano, altresì, la misura degli interessi giornalieri per cui il contribuente, che intenda saldare la pretesa erariale, è messo in grado di calcolare l'ammontare dovuto alla data del pagamento.
In caso di adempimento tempestivo, il destinatario del provvedimento aggiungerà alla somma intimata gli interessi giornalieri maturati fino alla data di effettivo versamento del terzo dovuto in pendenza di giudizio ovvero dell'intero in caso, invece, di acquiescenza, secondo quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. 602/1973.
Al mancato pagamento delle somme nei termini intimati segue, invece, la sostituzione degli interessi di mora ex art. 30 del D.P.R. 602/1973 agli interessi ex art. 20 dello stesso D.P.R., con la precisazione che tale sostituzione opera, per espressa previsione normativa, fin dalla data di notifica dell'atto, secondo quanto disposto dalla lett. f) del c. 1 dell'art. 29 del citato D.L. Nominativo_1: “a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con gli atti di cui alla lett. a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 502, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi”.
La questione è stata anche affrontata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con Sentenza n. 22281 del 14-07-2022 che ha affermato che la cartella di pagamento (e ovviamente l'intimazione) allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990;
se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono
- e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo.
Alla luce delle suddette statuizioni e motivazioni deve affermarsi come, nel caso di specie, il motivo di ricorso debba ritenersi infondato.
In particolare dirimente è la circostanza che la somma richiesta a titolo di interessi sia assolutamente esigua, sia dal punto di vista assoluto che da quello relativo – rispetto all'ammontare complessivo della richiesta .
E' pertanto evidente come nel caso in esame non possa ritenersi che il contribuente fosse impossibilitato a comprendere e ricostruire (se non con difficili e complicate indagini) come fosse stata calcolata e determinata la pretesa da parte dell'Ufficio.
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022. Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 1.311,00 applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro 52.000,00) in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre spese, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi
€ 1.311,00 oltre a IVA, spese e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente
BUCARELLI ENZO, EL
CISTERNA ALBERTO MICHELE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2255/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Cooperativa Ricorrente_1 Societa' Ricorrente_2 Cooperativa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT PAGAMENTO n. 09420259000968488000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420170018124116000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180020705956000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180024901266000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420190024150373000 IVA-ALTRO 2016
proposto da Cooperativa Ricorrente_1 Societa' Ricorrente_2 Cooperativa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200007467065000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210006653092000 IRAP 2017
proposto da
Cooperativa Ricorrente_1 Societa' Ricorrente_2 Cooperativa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210018955174000 IRES-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220019318059000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220019318059000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220019318160000 TRIB CONSORTILI 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220031213668000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220033042334000 CONTR CONSORTIL 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240000617644000 IRAP 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240006422258000 IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava l'intimazione di pagamento n.
09420259000968488000 notificata a mezzo pec il 25.02.2025 nonché delle seguenti cartelle di pagamento e ruolo mai notificate:
Cartella di pagamento n.09420170018124116000 relativa a ritenute fonte redditi da lavoro dipendente, ritenute irpef, anno 2014 con a ruolo l'importo di Euro 1,314,53
Cartella di pagamento n. 09420180020705956000 relativa a iva anno 2015 con a ruolo l'importo di Euro
1.618,99
Cartella di pagamento n. 09420180024901266000 relativa a diritto annuale camera di commercio anno 2015 con a ruolo l'importo di Euro 38,26
Cartella di pagamento e ruolo n. 09420190024150373000 relativa a iva anno 2016 con a ruolo l'importo di
Euro 5.297,64
Cartella di pagamento n. 09420200007467065000 relativa a iva anno 2018 con a ruolo l'importo di Euro
1.477,62
Cartella di pagamento n. 09420210006653092000 relativa a irap anno 2017 con a ruolo l'importo di Euro
2.794,02
Cartella di pagamento n. 09420210018955174000 relativa a ires anno 2017 con a ruolo l'importo di Euro
20.300,53
Cartella di pagamento n.09420220019318059000 relativa a ritenute addizionale comunale irpef, ritenute fonte redditi lav irpef, anno 2017 con a ruolo l'importo di Euro 4.807,13
Cartella di pagamento n.09420220019318160000, relativa a contributi consortili anno 2019 con a ruolo l'importo di Euro 25,11
Cartella di pagamento n.09420220031213668000, relativa a iva anno 2018 con a ruolo l'importo di Euro
1.236,78
Cartella di pagamento n.09420220033042334000 relativa a contributo consortili anno 2020 con a ruolo l'importo di Euro 40,76
Cartella di pagamento n.09420240000617644000 relativa a irap anno 2020 con a ruolo l'importo di Euro
2.243,69
Cartella di pagamento n.09420240006422258000 relativa a ires anno 2020 con a ruolo l'importo di Euro
12.687,56
E così in totale Euro 53.882,62
Eccepiva l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato, nonché, in relazione all'atto oggetto di gravame, la carente motivazione dello stesso, anche in relazione alle modalità di calcolo degli interessi Si costituiva l'Agente per la Riscossione che documentava la notifica non solo degli atti prodromici che il ricorrente aveva assunto non essere mai stati inviati/ricevuti, ma anche di successivi atti interruttivi della eccepita prescrizione. Nel dettaglio:
• La cartella n. 09420170018124116000 è stata notificata il 18/1/2018 (doc. n. 5);
• La cartella n. 09420180020705956000 è stata notificata l'8/11/2018 (doc. n. 6);
• La cartella n. 09420180024901266000 è stata notificata il 13/12/2018 (doc. n. 7);
• La cartella n. 09420190024150373000 è stata notificata il 25/11/2019 (doc. n. 8);
• La cartella n. 09420200007467065000 è stata notificata il 25/11/2021 (doc. n. 9);
• La cartella n. 09420210006653092000 è stata notificata il 17/3/2022 (doc. n. 10);
• La cartella n. 09420210018955174000 è stata notificata il 1/6/2022 (doc. n. 11);
• La cartella n. 09420220019318059000 è stata notificata il 26/7/2022 (doc. n. 12);
• La cartella n. 09420220019318160000 è stata notificata il 26/7/2022 (doc. n. 13);
• La cartella n. 09420220031213668000 è stata notificata il 20/12/2022 (doc. n. 14);
• La cartella n. 09420220033042334000 è stata notificata il 16/1/2023 (doc. n. 15);
• La cartella n. 09420240000617644000 è stata notificata il 29/1/2024 (doc. n. 16);
• La cartella n. 09420240006422258000 è stata notificata il 28/3/2024 (doc. n. 17).
Successivamente i seguenti atti interruttivi:
L'Intimazione di pagamento n. 09420209003485245000, in data 12/2/2020 (doc. n. 18), atto interruttivo del decorso della prescrizione dei crediti portati dalle cartelle n. 09420170018124116000, n.
09420180020705956000 e n. 09420180024901266000;
L'Intimazione di pagamento n. 09420249001034825000, in data 23/1/2024 (doc. n. 19) atto interruttivo del decorso della prescrizione dei crediti portati dalle cartelle n. 09420220031213668000 e n.
09420220033042334000;
La Comunicazione Preventiva di Ipoteca n. 09476202400001389000, in data 17/4/2024 (doc. n. 20), atto interruttivo del decorso della prescrizione dei crediti portati dalle cartelle n. 09420220031213668000 e n.
09420220033042334000;
L'Intimazione di pagamento n. 09420259000968488000, notificata il 4/2/2025 (per cui è causa), atto interruttivo del decorso della prescrizione dei crediti portati da tutte le presupposte cartelle esattoriali.
Evidenziava inoltre che le ulteriori doglianze fossero destituite di fondamento giuridico e fattuale. In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente NON depositava memoria illustrativa e NON contestava le controdeduzioni rassegnate e la documentazione prodotta.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In particolare, parte resistente, con la produzione documentale di cui sopra, ha confutato l'assunto del ricorrente riguardante l'omessa notifica degli atti prodromici che dovevano necessariamente, nella ordinata catena procedimentale, precedere quello impugnato. L'atto impugnato è, pertanto, perfettamente regolare.
Infondata anche la eccezione di decadenza/prescrizione, atteso che la notifica degli atti interruttivi prodotti esclude che la stessa si sia maturata.
Infondate, inoltre, le ulteriori doglianze.
In particolare in relazione alle modalità di calcolo degli interesso la Cassazione, con la sentenza 21 marzo
2012, n. 4516, ha sul punto affermato che la mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi e delle singole aliquote su base annuale, rende nulla la cartella esattoriale.
Nel dettaglio la Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso dell'Agenzia spiegando che “i giudici d'appello, dopo aver rilevato che l'indicazione "degli atti presupposti" poteva esser considerata sufficiente, perché intelligibile per il contribuente, hanno considerato che "nella cartella viene riportata solo la cifra globale degli interessi dovuti, senza essere indicato come si è arrivati a tale calcolo, non specificando le singole aliquote prese a base delle varie annualità che nella fattispecie, vale sottolinearlo, essendo l'accertamento riferito all'anno d'imposta 1983, sono più di 23 anni calcolati", ed hanno ritenuto, perciò, che l'operato dell'ufficio era ricostruibile "attraverso difficili indagini dovute anche alla vetustà della questione" che non competevano al contribuente che vedeva, così, violato il suo diritto di difesa. Tale ratio decidendi, secondo cui il computo degli interessi è criptico e non comprensibile anche in ragione del lungo periodo considerato, non è incisa ne' dalle considerazioni svolte dalla ricorrente a proposito della non necessità della motivazione della cartella derivante da una sentenza passata in giudicato (principio, peraltro, affermato dalla
CTR, in riferimento ai "presupposti") ne' dal solo richiamo al DPR n. 602 del 1973, art. 20, venendo in rilievo non la spettanza degli interessi, ma, proprio, il modo con cui è stato calcolato il totale riportato nella cartella.
Il motivo, privo di specifica attinenza al decisum, va, quindi, dichiarato inammissibile, in conformità con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i motivi per i quali si richiede la cassazione devono presentare,
a pena, appunto, d'inammissibilità, i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata
(Cass. n. 17125 del 2007, che fa riferimento al paradigma normativo di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4)”.
A questo proposito si rammenta che nel regime dell'iscrizione a ruolo (ancora applicabile, peraltro, in materia di registro ed agli atti di irrogazione di sanzioni, per limitarci ai casi di più frequente verificazione), l'alternanza fra interessi “da ritardata iscrizione a ruolo”, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 602/1973, ed interessi “moratori”, ex art. 30 del citato D.P.R., era segnato, appunto, dalla formazione del ruolo.
Gli interessi di cui al predetto art. 20 venivano calcolati dall'Ufficio fino alla data di formazione e di consegna del ruolo all'Agente della riscossione per cui la mora, ai sensi di quanto disposto dal predetto art. 30, scattava solo in caso di mancata ottemperanza, nei 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, all'obbligo di pagamento delle somme iscritte nei ruoli.
Il pagamento nei 60 giorni costituiva, inoltre, la scriminante fra l'applicazione in capo al contribuente dell'aggio in misura ripartita (con il 4.65% a suo carico ovvero l'8% in via esclusiva).
Il nuovo sistema, dettato dagli atti cosiddetti “impoesattivi”, introdotti, com'è noto, dal legislatore tributario con l'art. 20, c. 1, lett. a), del D.L. Nominativo_1, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, è sul punto differente in quanto, venuta meno l'iscrizione a ruolo, quale momento scriminante fra interessi ex artt. 20 e
30 del citato D.P.R. 602/1973, si è individuata una nuova linea di confine.
I nuovi atti includono, infatti, gli interessi di cui al predetto art. 20 con decorrenza dall'originario termine per il pagamento delle imposte oggetto di contestazione e fino ad un dato riferimento temporale, che è fatto coincidere con la data di notifica di tali atti.
Al riguardo si precisa che le “avvertenze” contenute nei citati atti contemplano, altresì, la misura degli interessi giornalieri per cui il contribuente, che intenda saldare la pretesa erariale, è messo in grado di calcolare l'ammontare dovuto alla data del pagamento.
In caso di adempimento tempestivo, il destinatario del provvedimento aggiungerà alla somma intimata gli interessi giornalieri maturati fino alla data di effettivo versamento del terzo dovuto in pendenza di giudizio ovvero dell'intero in caso, invece, di acquiescenza, secondo quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. 602/1973.
Al mancato pagamento delle somme nei termini intimati segue, invece, la sostituzione degli interessi di mora ex art. 30 del D.P.R. 602/1973 agli interessi ex art. 20 dello stesso D.P.R., con la precisazione che tale sostituzione opera, per espressa previsione normativa, fin dalla data di notifica dell'atto, secondo quanto disposto dalla lett. f) del c. 1 dell'art. 29 del citato D.L. Nominativo_1: “a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con gli atti di cui alla lett. a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 502, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi”.
La questione è stata anche affrontata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con Sentenza n. 22281 del 14-07-2022 che ha affermato che la cartella di pagamento (e ovviamente l'intimazione) allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990;
se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono
- e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo.
Alla luce delle suddette statuizioni e motivazioni deve affermarsi come, nel caso di specie, il motivo di ricorso debba ritenersi infondato.
In particolare dirimente è la circostanza che la somma richiesta a titolo di interessi sia assolutamente esigua, sia dal punto di vista assoluto che da quello relativo – rispetto all'ammontare complessivo della richiesta .
E' pertanto evidente come nel caso in esame non possa ritenersi che il contribuente fosse impossibilitato a comprendere e ricostruire (se non con difficili e complicate indagini) come fosse stata calcolata e determinata la pretesa da parte dell'Ufficio.
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022. Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 1.311,00 applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro 52.000,00) in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre spese, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi
€ 1.311,00 oltre a IVA, spese e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.