Sentenza 26 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/04/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Gabriella Giammona Giudice
dott.ssa Donata D'Agostino Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 310 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Colonia- Germania in data 04/05/1974, elettivamente Parte_1 domiciliata in Santa NA IL ( CL), via Papa Giovanni XXIII n. 18, presso lo studio dell'avv.
Annaloro Aurora che la rappresenta e difende per mandato in atti
E
nato/a a Palermo (PA) in data 05/07/1974, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Palermo, via Briuccia n. 84, presso lo studio dell'avv. Maria Alessandra Di Garbo, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 22/01/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 15 aprile 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto.
2. Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori i quali Persona_1 adotteranno insieme le decisioni di maggiore interesse relative alla istruzione, educazione e salute del minore;
mentre quelle di ordinaria amministrazione saranno adottate dalla madre collocataria;
3. Il figlio sarà collocato stabilmente presso la madre, a Santa NA IL nella via Colombo n 12, presso la casa di proprietà esclusiva della stessa.
4. I coniugi, nell'esclusivo e precipuo interesse del minore - in quanto finalizzato ad un sereno ed armonioso sviluppo psicofisico (oltre che formativo/culturale) e volto altresì ad assicurare la crescita delle capacità relazionali in seno al contesto sociale in cui il minore sta cominciando ad integrarsi, così da consolidare duraturi rapporti di amicizia con i suoi coetanei – intendono regolamentare il diritto di visita del padre secondo le seguenti statuizioni:
- durante l'anno scolastico e le attività di catechismo , il padre potrà incontrare il minore per un weekend al mese: a tal fine la mamma il venerdì pomeriggio andrà ad accompagnare il bambino alla stazione Xirbi di Santa NA IL, dove il padre lo prenderà con sé – portandolo a Palermo
- fino alla domenica pomeriggio, quando lo riaccompagnerà alla detta stazione Xirbi per affidarlo alla madre, fermo restando la facoltà del padre di andare a trovare il bambino a Santa NA
IL ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e compatibilmente con gli impegni scolastici-di catechismo e ludici del minore, dandone apposita comunicazione preventiva alla madre;
- durante le festività natalizie - sempre con le modalità di cui sopra: presa in carico del bambino presso la stazione Xirbi e riconsegna presso la medesima stazione – il sig. potrà prendere con CP_1 sé il bambino per sette giorni consecutivi comprensivi ad anni alterni del S. Natale o del Capodanno;
nel periodo della S. Pasqua, per tre giorni, comprensivi ad anni alterni del giorno della S. Pasqua o del Lunedì dell'Angelo;
- durante le vacanze estive e previa comunicazione alla madre da effettuarsi entro il mese di maggio, il padre potrà prendere con sé il bambino (sempre con le modalità di cui sopra: presa in carico del bambino presso la stazione Xirbi e riconsegna presso la medesima stazione) per quindici giorni - anche spezzettati in due periodi, secondo un calendario di volta in volta previamente concordato - nei mesi di luglio ed agosto fermo restando la facoltà del padre, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro, di andare a trovare il bambino a Santa NA IL ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e dandone apposito preavviso alla madre - rimane fermo l'obbligo del sig. del CP_1 prelievo e riconsegna personale del figlio con la modalità sopra illustrata;
- in relazione alla festa di compleanno del minore nulla osta a che lo stesso possa trascorrerla assieme a tutti e due i genitori, compatibilmente con gli impegni degli stessi e degli impegni scolastici del bambino e con i desiderata dello stesso;
5) Il sig. verserà alla sig.ra la somma di € 150,00 (centocinquanta/00) mensili a CP_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento del figli minore con decorrenza dal giorno Persona_1 della domanda;
detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT e verrà versata
2 entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla OR
. Parte_1
6) I coniugi contribuiranno inoltre a tutte le spese straordinarie per il figlio (visite specialistiche, acquisto libri e corredo scolastici, tasse scolastiche, palestra, gite scolastiche, prima comunione e/o altri eventi similari, ecc.) che si dovessero rendere necessarie, che verranno ripartite nella misura del 70% per la madre e del 30% per il padre;
7) I coniugi si impegnano reciprocamente di comunicare i cambi di residenza o di domicilio;
8) Le parti danno atto di aver definito ogni rapporto economico e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra e danno atto altresì di non avere alcun bene mobile e/o immobile in comunione e, perciò, di non avere nulla da concordare sul punto;
9) I coniugi convengono reciprocamente di rinunziare, ora e per il futuro, a qualsivoglia assegno di mantenimento, ed in tal senso, con la sottoscrizione del presente atto, se ne scambiano espresso e reciproco consenso.
10) Le spese di lite vengono compensate tra le parti”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 22/01/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 23/12/2013 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Santa NA IL (CL) al n. 14 - P. II – serie A - Anno 2013).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 23 aprile 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
3