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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/01/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice designato dr. Gian Piero Vitale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 33046 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F.: ), sito in Lainate (MI), Via Parte_1 P.IVA_1
Mallero 64-66, in persona del proprio amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Rho
(MI), Largo Don Rusconi n. 9, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Lombardo, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
(p.i. ), in persona del liquidatore e legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede in Caronno Varesino (VA), Via Papa Giovanni XXIII n. 17, rappresentata e difesa dall'Avv. Corrado Demolli, con studio in Milano, Via Nino Bixio n. 2, ove è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Fedeli del CP_2 C.F._1
Foro di Varese, con studio in Oggiona S. Stefano (VA), Via Alessandro Volta n. 25, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed ivi elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
E
P.IVA ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, con sede CP_3 P.IVA_3
in Roma, Piazza Poli n.42, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv. Daniele G. Discepolo e Gabriele Pravettoni Farinelli, con studio in Milano, Via
Venti Settembre n. 12, ed ivi elettivamente domiciliata;
TERZA CHIAMATA
E
(C. F. e P. IVA , con sede legale in Mogliano Veneto Controparte_4 P.IVA_4
(TV), Via Marocchesa 14, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Formica, per procura generale alle liti del Notaio del 18.12.2014 allegata Per_1
in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, alla Via della Guastalla n. 1;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 1669 c.c..
CONCLUSIONI: come da fogli di precisazione conclusioni allegati telematicamente per l'udienza del 10.10.2024, da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Procedendo con motivazione semplificata (art.132 cpc e 118 disp att cpc) e con indicazione dei soli fatti collegati alle ragioni poste da questo giudice a fondamento della decisione, eliminato ogni altro aspetto ritenuto non essenziale alla decisione, si dà conto dei seguenti motivi della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 01.08.2022, il Parte_1
conveniva in giudizio, avanti questo Tribunale, le società e il geom. Controparte_1
, chiedendo che venisse accertata e dichiarata la responsabilità solidale dei convenuti CP_5
per i danni occorsi al e accertati con la perizia del c.t.u. arch. nominato nel Parte_1 Per_2
procedimento di ATP (n. 14468/21 R.G.), con condanna dei medesimi a corrispondere alla parte attrice la somma complessiva di euro 59.460,96, ivi compresi il costo per successivi aumenti dei prezzi e interventi di riparazione e le spese di c.t.u. e c.t.p. sostenute nel procedimento di ATP.
A sostegno della domanda il Condominio deduceva: che il complesso condominiale Parte_1
era stato edificato dalla società Spring Costruzioni Moderne su incarico di e
[...] Controparte_1
i lavori venivano seguiti dal D.L. geom. ; - che dopo pochi anni dalla realizzazione degli CP_2
edifici il tetto del Lotto B palesava la presenza di vizi e difformità di Parte_1
carattere strutturale, provocando gravi disagi ai condomini, in particolare nei casi di temporali ed intemperie;
- che, in data 09.12.2019, su incarico conferito dal l'Arch. Parte_1 [...]
a seguito di apposito sopralluogo presso l'unità immobiliare in questione, redigeva una Per_3
relazione tecnica sullo stato della medesima riscontrando la presenza di diverse difformità e problematiche sul tetto dello stabile condominiale, le cui cause erano da ricercarsi nella erronea messa in opere delle tegole;
- di avere promosso, in assenza di alcun intervento risolutivo delle problematiche, un procedimento per A.T.P. all'esito del quale il c.t.u. nominato, arch. Per_2
confermava la presenza dei vizi denunciati;
- che tali gravi difetti potevano descriversi come carenze costruttive dell'edificio che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., “ne pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento, la funzionalità o l'abitabilità pur se incidenti su elementi secondari e accessori all'opera stessa.”
Instaurato il contraddittorio si costituivano entrambe le parti convenute, eccependo la decadenza e prescrizione della domanda ex art. 1669 c.c. e, nel merito, chiedendo di respingersi la stessa in quanto infondata in fatto ed in diritto;
inoltre, chiedeva di chiamare in causa la compagnia Controparte_1
con la quale aveva stipulato polizza decennale in relazione ai lavori eseguiti dal CP_3
Condominio, mentre il geom. chiedeva di chiamare in causa la compagnia con la CP_2 CP_4
quale aveva stipulato polizza per la responsabilità professionale, al fine di essere manlevate nel caso di condanna al risarcimento dei danni.
Autorizzate entrambe le chiamate, si costituivano le compagnie assicuratrici e CP_3 CP_4
che chiedevano rigettarsi le domande avanzate da parte attrice nei confronti dei rispettivi assicurati, in quanto infondate in fatto e in diritto, e rigettarsi, in ogni caso, le domande di indennizzo e/o manleva per difetto di operatività delle polizze.
Espletata la trattazione, il giudice rigettava l'istanza ex art. 186 ter c.p.c. avanzata da parte attrice, disponeva l'acquisizione del fascicolo di ATP n. 14468/2021 e concedeva i termini ex art. 183 co. 6
c.p.c.; quindi, rigettate le istanze istruttorie delle parti con ordinanza del 23.03.2024, venivano rassegnate le conclusioni contenute nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 10.10.204 e la causa era riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.. Le domande avanzate dal non possono trovare accoglimento, essendo fondata Parte_1
l'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti convenute.
Come sopra premesso, il ha formulato nel presente giudizio Parte_1
domanda di risarcimento danni nei confronti parti convenute, invocando la responsabilità ex art. 1669
c.c..
Tale responsabilità – come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte - ha natura extracontrattuale (essendo diretta a tutelare l'interesse di natura pubblica, che trascende quello individuale del committente, alla stabilità e solidità degli immobili destinati ad avere lunga durata in modo che siano garantite l'incolumità e la sicurezza dei cittadini) e ambito di applicazione più ampio rispetto a quello risultante dal tenore letterale della disposizione, non circoscritto ai rapporti dell'appaltatore con il committente e i suoi aventi causa e suscettibile invece di venire in considerazione anche nei confronti – ad esempio e per quanto qui interessa - del direttore dei lavori e del venditore costruttore che abbia costruito l'immobile con propria gestione diretta (cfr. Cass. 2002,
n. 13158; Cass. 2006, n.3406, Cass. 2013, n. 17874).
Ai sensi dell'art. 1669 c.c., la responsabilità per gravi difetti dell'immobile è decennale e può essere fatta valere a condizione che siano rispettati sia il termine di decadenza per la denunzia dei vizi (un anno dalla scoperta), sia quello di prescrizione (un anno dalla denunzia).
Detti termini sono interdipendenti, nel senso che, ove soltanto uno di essi non sia rispettato, la responsabilità nei confronti del committente e dei suoi aventi causa non può essere fatta valere (v.
Cass. 2004, n. 14561).
Secondo pacifica giurisprudenza, il termine di un anno per la denuncia decorre dal giorno in cui il danneggiato consegua un "apprezzabile grado di conoscenza obiettiva" dei difetti e delle loro cause
(v. Cass., n. 24486 del 17.10.2017; Cass., n. 12829 del 23.05.2018).
In particolare, “ai fini dell'accertamento della tempestività della denunzia, quando il committente è un condominio, il termine per la denunzia delle difformità e dei vizi dell'opera decorre normalmente dal momento in cui l'amministratore abbia acquisito un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale della imperfetta esecuzione dell'opera, posto che rientra tra i poteri dell'amministratore il compimento degli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, per cui è da tale momento che il Condominio, in persona dell'amministratore che lo rappresenta, è posto in grado di agire e far valere la garanzia” Cass. civ. sez. II, 18.5.1996 n. 4619).
Nel caso di specie, può fondatamente ritenersi che l'apprezzabile grado di conoscenza, in capo all'amministratore pro tempore, dei vizi specificamente allegati nell'atto di citazione risalga al deposito della relazione tecnica datata 9 dicembre 20219 del perito arch. incaricato dal Per_3
Parte_1
La perizia dell'arch. prodotta da parte attrice (v. doc. 1), contiene una specifica descrizione Per_3
dei vizi riguardanti il tetto dello stabile condominiale nonché della derivazione causale degli stessi dall'esecuzione dell'opera non a regola di arte (in particolare, con riferimento all'erronea messa in posa delle tegole).
Nel caso in esame, dunque, è a seguito della consulenza di parte che il ha avuto modo Parte_1
di acquisire la consapevolezza circa la derivazione causale e la gravità dei difetti ( si legge a pag. 9 e ss. della relazione: “La conseguenza della scarsa tenuta delle tegole bituminose e del loro continuo deterioramento sono state una serie di infiltrazioni d'acqua negli appartamenti sottostanti e nelle parti comuni anche in corrispondenza delle finestre zenitali;
– quando l'acqua riesce ad attraversare
i vari strati del pacchetto del tetto, oltre all'immediato “disagio” causato agli abitanti, nel tempo anche i componenti del pacchetto sottostante il manto di copertura, si riempie di umidità e perde la propria funzione di protezione dalle variazioni del clima”).
Ebbene, parte attrice ha documentato di avere tempestivamente denunciato entro l'anno a e CP_6
al geom. i vizi in questione in data 4.03.2020 (doc. 2), ma dopo tale comunicazione non vi è CP_2
prova di ulteriori atti interruttivi della prescrizione annuale fino al ricorso per ATP depositato in data
25.03.2021, oltre l'anno dalla denunzia.
Non possono essere considerati atti interruttivi la corrispondenza e comunicazioni intercorse con
(v. doc. 12 fascicolo parte attrice), che è soggetto diverso dalla convenuta e non CP_3 CP_6
vi è alcuna prova di riconoscimento dei vizi in questione da parte dei convenuti.
Conseguentemente, il diritto vantato da parte attrice nei confronti dei convenuti è da dichiararsi prescritto e la domanda deve essere rigettata.
Le domande subordinate di garanzia avanzata dalle parti convenute nei confronti delle compagnie terze chiamate risultano implicitamente assorbite.
Passando alle spese processuali, la soccombenza di parte attrice impone che a suo carico debbano essere poste le spese di lite sostenute dalle parti convenute;
le stesse si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei minimi tariffari ex d.m. n. 55/14 (secondo lo scaglione di valore della controversia), non essendo state affrontate questioni complesse e non essendo stata svolta attività istruttoria (tanto giustifica la riduzione degli importi di cui alle nota spese allegate dalle difese del e di CP_2 CP_3
Per quanto riguarda le spese nei confronti dei terzi chiamati, occorre tenere conto del consolidato principio della Suprema Corte secondo cui “il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (cfr. Cass. 2012, n.7431).
Tale principio trova, dunque, un temperamento nell'ipotesi in cui la domanda proposta dal chiamante sia manifestamente infondata, nel qual caso deve ritenersi che "la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l'applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra loro, anche quando l'attore sia,
a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, atteso che quest'ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale" (Cass.
2017, n. 10070).
Ciò premesso, nel caso in esame, la chiamata in causa della compagnia assicuratrice da parte della convenuta ai fini della domanda di garanzia non può ritenersi arbitraria o manifestamente CP_6
infondata, risultando in atti la polizza postuma decennale n. 5373003434022219 con effetto dal
22.07.2014 al 08.04.2024 in relazione ai lavori eseguiti nel Condominio (doc. 2 convenuta) e per l'ipotesi di gravi difetti costruttivi ex art. 1669 c.c., nella cui categoria appaiono rientrare i vizi oggetto di causa così come accertati all'esito della c.t.u., con estensione ai danni materiali e diretti alle impermeabilizzazioni delle coperture riconducibili a difetti di costruzioni (v. art. 2 delle condizioni aggiuntive di polizza); elementi che lasciano fondatamente ritenere la plausibile operatività della copertura assicurativa de qua.
Ne consegue che parte attrice deve essere condannata a rifondere le spese anche nei confronti della terza chiamata . CP_3
Diverso è il discorso quanto alla chiamata in garanzia operata dal geom. , dovendosi ritenere CP_2
“prima facie” fondata l'eccezione della terza chiamata di inoperatività della polizza. CP_4
In tal caso la domanda di garanzia è palesemente infondata alla luce della clausola “claims made” di cui all'art. 7 cga della polizza n. 410021620 allegata dal convenuto (doc. 2), secondo cui l'assicurazione per la responsabilità professionale “è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all durante il periodo di efficacia dell'assicurazione Parte_2 sempreché originate da errori professionali commessi durante il medesimo periodo”.
Nella specie è pacifico che l'attività professionale da cui deriverebbe la responsabilità del geom.
si colloca tra il 2012 e il 2014 (epoca di inizio e fine lavori del Condominio), mentre la polizza CP_2
professionale in questione ha efficacia dal febbraio 2019. Peraltro, la circostanza dell'inoperatività della polizza sotto tale aspetto era nota all'assicurato, secondo quanto emerge dalla corrispondenza intercorsa con la compagnia e allegata dallo stesso convenuto (v. doc. 3).
Ne consegue che il convenuto deve essere tenuto alla refusione delle spese di lite in favore CP_2
della terza chiamata Le stesse si liquidano come da dispositivo con applicazione dei minimi CP_4
tariffari ex d.m. n. 55/14, attesa la semplicità delle questioni affrontate e senza tenere conto della fase istruttoria/trattazione, ove non è stata svolta attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano –Settima Sezione Civile – in composizione monocratica, nella persona del dr.
Gian Piero Vitale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) RIGETTA le domande avanzate dal;
Parte_1
2) CONDANNA parte attrice alla refusione delle spese del giudizio, in favore dei convenuti e della terza chiamata che si liquidano, per ciascuna parte, in euro 7.000,00 CP_3
per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
3) CONDANNA il convenuto alla refusione, in favore della terza chiamata CP_2 [...]
delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 4.250,00 per compensi CP_4
professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%.
Milano, 22 gennaio 2025 Il Giudice
Dr. Gian Piero Vitale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice designato dr. Gian Piero Vitale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 33046 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F.: ), sito in Lainate (MI), Via Parte_1 P.IVA_1
Mallero 64-66, in persona del proprio amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Rho
(MI), Largo Don Rusconi n. 9, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Lombardo, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
(p.i. ), in persona del liquidatore e legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede in Caronno Varesino (VA), Via Papa Giovanni XXIII n. 17, rappresentata e difesa dall'Avv. Corrado Demolli, con studio in Milano, Via Nino Bixio n. 2, ove è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Fedeli del CP_2 C.F._1
Foro di Varese, con studio in Oggiona S. Stefano (VA), Via Alessandro Volta n. 25, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed ivi elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
E
P.IVA ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, con sede CP_3 P.IVA_3
in Roma, Piazza Poli n.42, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv. Daniele G. Discepolo e Gabriele Pravettoni Farinelli, con studio in Milano, Via
Venti Settembre n. 12, ed ivi elettivamente domiciliata;
TERZA CHIAMATA
E
(C. F. e P. IVA , con sede legale in Mogliano Veneto Controparte_4 P.IVA_4
(TV), Via Marocchesa 14, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Formica, per procura generale alle liti del Notaio del 18.12.2014 allegata Per_1
in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, alla Via della Guastalla n. 1;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 1669 c.c..
CONCLUSIONI: come da fogli di precisazione conclusioni allegati telematicamente per l'udienza del 10.10.2024, da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Procedendo con motivazione semplificata (art.132 cpc e 118 disp att cpc) e con indicazione dei soli fatti collegati alle ragioni poste da questo giudice a fondamento della decisione, eliminato ogni altro aspetto ritenuto non essenziale alla decisione, si dà conto dei seguenti motivi della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 01.08.2022, il Parte_1
conveniva in giudizio, avanti questo Tribunale, le società e il geom. Controparte_1
, chiedendo che venisse accertata e dichiarata la responsabilità solidale dei convenuti CP_5
per i danni occorsi al e accertati con la perizia del c.t.u. arch. nominato nel Parte_1 Per_2
procedimento di ATP (n. 14468/21 R.G.), con condanna dei medesimi a corrispondere alla parte attrice la somma complessiva di euro 59.460,96, ivi compresi il costo per successivi aumenti dei prezzi e interventi di riparazione e le spese di c.t.u. e c.t.p. sostenute nel procedimento di ATP.
A sostegno della domanda il Condominio deduceva: che il complesso condominiale Parte_1
era stato edificato dalla società Spring Costruzioni Moderne su incarico di e
[...] Controparte_1
i lavori venivano seguiti dal D.L. geom. ; - che dopo pochi anni dalla realizzazione degli CP_2
edifici il tetto del Lotto B palesava la presenza di vizi e difformità di Parte_1
carattere strutturale, provocando gravi disagi ai condomini, in particolare nei casi di temporali ed intemperie;
- che, in data 09.12.2019, su incarico conferito dal l'Arch. Parte_1 [...]
a seguito di apposito sopralluogo presso l'unità immobiliare in questione, redigeva una Per_3
relazione tecnica sullo stato della medesima riscontrando la presenza di diverse difformità e problematiche sul tetto dello stabile condominiale, le cui cause erano da ricercarsi nella erronea messa in opere delle tegole;
- di avere promosso, in assenza di alcun intervento risolutivo delle problematiche, un procedimento per A.T.P. all'esito del quale il c.t.u. nominato, arch. Per_2
confermava la presenza dei vizi denunciati;
- che tali gravi difetti potevano descriversi come carenze costruttive dell'edificio che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., “ne pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento, la funzionalità o l'abitabilità pur se incidenti su elementi secondari e accessori all'opera stessa.”
Instaurato il contraddittorio si costituivano entrambe le parti convenute, eccependo la decadenza e prescrizione della domanda ex art. 1669 c.c. e, nel merito, chiedendo di respingersi la stessa in quanto infondata in fatto ed in diritto;
inoltre, chiedeva di chiamare in causa la compagnia Controparte_1
con la quale aveva stipulato polizza decennale in relazione ai lavori eseguiti dal CP_3
Condominio, mentre il geom. chiedeva di chiamare in causa la compagnia con la CP_2 CP_4
quale aveva stipulato polizza per la responsabilità professionale, al fine di essere manlevate nel caso di condanna al risarcimento dei danni.
Autorizzate entrambe le chiamate, si costituivano le compagnie assicuratrici e CP_3 CP_4
che chiedevano rigettarsi le domande avanzate da parte attrice nei confronti dei rispettivi assicurati, in quanto infondate in fatto e in diritto, e rigettarsi, in ogni caso, le domande di indennizzo e/o manleva per difetto di operatività delle polizze.
Espletata la trattazione, il giudice rigettava l'istanza ex art. 186 ter c.p.c. avanzata da parte attrice, disponeva l'acquisizione del fascicolo di ATP n. 14468/2021 e concedeva i termini ex art. 183 co. 6
c.p.c.; quindi, rigettate le istanze istruttorie delle parti con ordinanza del 23.03.2024, venivano rassegnate le conclusioni contenute nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 10.10.204 e la causa era riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.. Le domande avanzate dal non possono trovare accoglimento, essendo fondata Parte_1
l'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti convenute.
Come sopra premesso, il ha formulato nel presente giudizio Parte_1
domanda di risarcimento danni nei confronti parti convenute, invocando la responsabilità ex art. 1669
c.c..
Tale responsabilità – come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte - ha natura extracontrattuale (essendo diretta a tutelare l'interesse di natura pubblica, che trascende quello individuale del committente, alla stabilità e solidità degli immobili destinati ad avere lunga durata in modo che siano garantite l'incolumità e la sicurezza dei cittadini) e ambito di applicazione più ampio rispetto a quello risultante dal tenore letterale della disposizione, non circoscritto ai rapporti dell'appaltatore con il committente e i suoi aventi causa e suscettibile invece di venire in considerazione anche nei confronti – ad esempio e per quanto qui interessa - del direttore dei lavori e del venditore costruttore che abbia costruito l'immobile con propria gestione diretta (cfr. Cass. 2002,
n. 13158; Cass. 2006, n.3406, Cass. 2013, n. 17874).
Ai sensi dell'art. 1669 c.c., la responsabilità per gravi difetti dell'immobile è decennale e può essere fatta valere a condizione che siano rispettati sia il termine di decadenza per la denunzia dei vizi (un anno dalla scoperta), sia quello di prescrizione (un anno dalla denunzia).
Detti termini sono interdipendenti, nel senso che, ove soltanto uno di essi non sia rispettato, la responsabilità nei confronti del committente e dei suoi aventi causa non può essere fatta valere (v.
Cass. 2004, n. 14561).
Secondo pacifica giurisprudenza, il termine di un anno per la denuncia decorre dal giorno in cui il danneggiato consegua un "apprezzabile grado di conoscenza obiettiva" dei difetti e delle loro cause
(v. Cass., n. 24486 del 17.10.2017; Cass., n. 12829 del 23.05.2018).
In particolare, “ai fini dell'accertamento della tempestività della denunzia, quando il committente è un condominio, il termine per la denunzia delle difformità e dei vizi dell'opera decorre normalmente dal momento in cui l'amministratore abbia acquisito un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale della imperfetta esecuzione dell'opera, posto che rientra tra i poteri dell'amministratore il compimento degli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, per cui è da tale momento che il Condominio, in persona dell'amministratore che lo rappresenta, è posto in grado di agire e far valere la garanzia” Cass. civ. sez. II, 18.5.1996 n. 4619).
Nel caso di specie, può fondatamente ritenersi che l'apprezzabile grado di conoscenza, in capo all'amministratore pro tempore, dei vizi specificamente allegati nell'atto di citazione risalga al deposito della relazione tecnica datata 9 dicembre 20219 del perito arch. incaricato dal Per_3
Parte_1
La perizia dell'arch. prodotta da parte attrice (v. doc. 1), contiene una specifica descrizione Per_3
dei vizi riguardanti il tetto dello stabile condominiale nonché della derivazione causale degli stessi dall'esecuzione dell'opera non a regola di arte (in particolare, con riferimento all'erronea messa in posa delle tegole).
Nel caso in esame, dunque, è a seguito della consulenza di parte che il ha avuto modo Parte_1
di acquisire la consapevolezza circa la derivazione causale e la gravità dei difetti ( si legge a pag. 9 e ss. della relazione: “La conseguenza della scarsa tenuta delle tegole bituminose e del loro continuo deterioramento sono state una serie di infiltrazioni d'acqua negli appartamenti sottostanti e nelle parti comuni anche in corrispondenza delle finestre zenitali;
– quando l'acqua riesce ad attraversare
i vari strati del pacchetto del tetto, oltre all'immediato “disagio” causato agli abitanti, nel tempo anche i componenti del pacchetto sottostante il manto di copertura, si riempie di umidità e perde la propria funzione di protezione dalle variazioni del clima”).
Ebbene, parte attrice ha documentato di avere tempestivamente denunciato entro l'anno a e CP_6
al geom. i vizi in questione in data 4.03.2020 (doc. 2), ma dopo tale comunicazione non vi è CP_2
prova di ulteriori atti interruttivi della prescrizione annuale fino al ricorso per ATP depositato in data
25.03.2021, oltre l'anno dalla denunzia.
Non possono essere considerati atti interruttivi la corrispondenza e comunicazioni intercorse con
(v. doc. 12 fascicolo parte attrice), che è soggetto diverso dalla convenuta e non CP_3 CP_6
vi è alcuna prova di riconoscimento dei vizi in questione da parte dei convenuti.
Conseguentemente, il diritto vantato da parte attrice nei confronti dei convenuti è da dichiararsi prescritto e la domanda deve essere rigettata.
Le domande subordinate di garanzia avanzata dalle parti convenute nei confronti delle compagnie terze chiamate risultano implicitamente assorbite.
Passando alle spese processuali, la soccombenza di parte attrice impone che a suo carico debbano essere poste le spese di lite sostenute dalle parti convenute;
le stesse si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei minimi tariffari ex d.m. n. 55/14 (secondo lo scaglione di valore della controversia), non essendo state affrontate questioni complesse e non essendo stata svolta attività istruttoria (tanto giustifica la riduzione degli importi di cui alle nota spese allegate dalle difese del e di CP_2 CP_3
Per quanto riguarda le spese nei confronti dei terzi chiamati, occorre tenere conto del consolidato principio della Suprema Corte secondo cui “il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (cfr. Cass. 2012, n.7431).
Tale principio trova, dunque, un temperamento nell'ipotesi in cui la domanda proposta dal chiamante sia manifestamente infondata, nel qual caso deve ritenersi che "la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l'applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra loro, anche quando l'attore sia,
a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, atteso che quest'ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale" (Cass.
2017, n. 10070).
Ciò premesso, nel caso in esame, la chiamata in causa della compagnia assicuratrice da parte della convenuta ai fini della domanda di garanzia non può ritenersi arbitraria o manifestamente CP_6
infondata, risultando in atti la polizza postuma decennale n. 5373003434022219 con effetto dal
22.07.2014 al 08.04.2024 in relazione ai lavori eseguiti nel Condominio (doc. 2 convenuta) e per l'ipotesi di gravi difetti costruttivi ex art. 1669 c.c., nella cui categoria appaiono rientrare i vizi oggetto di causa così come accertati all'esito della c.t.u., con estensione ai danni materiali e diretti alle impermeabilizzazioni delle coperture riconducibili a difetti di costruzioni (v. art. 2 delle condizioni aggiuntive di polizza); elementi che lasciano fondatamente ritenere la plausibile operatività della copertura assicurativa de qua.
Ne consegue che parte attrice deve essere condannata a rifondere le spese anche nei confronti della terza chiamata . CP_3
Diverso è il discorso quanto alla chiamata in garanzia operata dal geom. , dovendosi ritenere CP_2
“prima facie” fondata l'eccezione della terza chiamata di inoperatività della polizza. CP_4
In tal caso la domanda di garanzia è palesemente infondata alla luce della clausola “claims made” di cui all'art. 7 cga della polizza n. 410021620 allegata dal convenuto (doc. 2), secondo cui l'assicurazione per la responsabilità professionale “è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all durante il periodo di efficacia dell'assicurazione Parte_2 sempreché originate da errori professionali commessi durante il medesimo periodo”.
Nella specie è pacifico che l'attività professionale da cui deriverebbe la responsabilità del geom.
si colloca tra il 2012 e il 2014 (epoca di inizio e fine lavori del Condominio), mentre la polizza CP_2
professionale in questione ha efficacia dal febbraio 2019. Peraltro, la circostanza dell'inoperatività della polizza sotto tale aspetto era nota all'assicurato, secondo quanto emerge dalla corrispondenza intercorsa con la compagnia e allegata dallo stesso convenuto (v. doc. 3).
Ne consegue che il convenuto deve essere tenuto alla refusione delle spese di lite in favore CP_2
della terza chiamata Le stesse si liquidano come da dispositivo con applicazione dei minimi CP_4
tariffari ex d.m. n. 55/14, attesa la semplicità delle questioni affrontate e senza tenere conto della fase istruttoria/trattazione, ove non è stata svolta attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano –Settima Sezione Civile – in composizione monocratica, nella persona del dr.
Gian Piero Vitale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) RIGETTA le domande avanzate dal;
Parte_1
2) CONDANNA parte attrice alla refusione delle spese del giudizio, in favore dei convenuti e della terza chiamata che si liquidano, per ciascuna parte, in euro 7.000,00 CP_3
per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
3) CONDANNA il convenuto alla refusione, in favore della terza chiamata CP_2 [...]
delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 4.250,00 per compensi CP_4
professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%.
Milano, 22 gennaio 2025 Il Giudice
Dr. Gian Piero Vitale