Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato, rispettivamente, a ratificare e ad aderire ai seguenti atti internazionali adottati a Washington il 2 aprile 1974;
a) protocollo di proroga della convenzione sul commercio del grano del 29 marzo 1971;
b) protocollo di proroga della convenzione per l'aiuto alimentare del 29 marzo 1971.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato, rispettivamente, a ratificare e ad aderire ai seguenti atti internazionali adottati a Washington il 2 aprile 1974;
a) protocollo di proroga della convenzione sul commercio del grano del 29 marzo 1971;
b) protocollo di proroga della convenzione per l'aiuto alimentare del 29 marzo 1971.