CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1589/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Relatore
MOTTA DOMENICA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5194/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Gregorio Di Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Aci Catena - Casa Comunale 95022 Aci Catena CT
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Prefettura - Utg Di Catania - 80009650872
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259021998373/000 TRIBUTI VARI
proposto da
Autoscuola Nominativo_1 E Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_6
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110020236186000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120075455125000 ECC.VERS.TRIB. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120075455125000 IMP.SOST.REDD. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120075455125000 RIT CESS.Associazione_1 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120075455125000 RIT.A.C.IRPEF 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120075455125000 RIT.A.R.IRPEF 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120075455125000 RIT.EMOL.ARRETR 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120075455125000 RIT.IRPEF 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120075455125000 RIT.RETR.PENS. 2009
proposto da
Autoscuola Nominativo_1 E Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Sant'IO
Difeso da
Nominativo_2 - CF_1
Nominativo_3 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_8
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_6
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130018563465000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
proposto da
Autoscuola Nominativo_1 E Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130018563566000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140038660142000 IMP.SOST.REDD 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140038660142000 RIT.A.C.IRPEF 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140038660142000 RIT.A.R.IRPEF 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140038660142000 RIT.IRPEF 2011
proposto da
Autoscuola Nominativo_1 E Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Catania Ragusa E Siracusa Della Sicilia Orientale
Difeso da
Nominativo_4 - CF_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_9
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150008738785000 DIR.ANN.CAM.COM 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150012809155000 DIR.ANN.CAM.COM 2011
proposto da
Autoscuola Nominativo_1 E Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160008407915000 DIR.ANN.CAM.COM 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160066847390000 DIR.ANN.CAM.COM 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160066847491000 IMP.SOST.REDD. 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160066847491000 RIT.A.C.IRPEF 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160066847491000 RIT.A.R.IRPEF 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160066847491000 RIT.IRPEF 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160066847491000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170016386280001 CONTRAVV 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170038814345000 IMP.SOST.REDD. 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170038814345000 RIT.A.R.IRPEF 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170038814345000 RIT.A,C.IRPEF 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170038814345000 RIT.IRPEF 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180001690748000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180010499868001 CONTRAVV. 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180017466073000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190003413251000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190006594255000 IMP.SOST.REDD. 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190006594255000 RIT.A.C.IRPEF 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190006594255000 RIT.IRPEF 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190021139657000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200065415526000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200065415627000 IMP.SOST.REDD. 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200065415627000 RIT.A.C.IRPEF 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200065415627000 RIT.A.R.IRPEF 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200065415627000 RIT.IRPEF 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210058673009000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210058673110000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220018401459000 DIR.ANN.CAM.COM 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220018401459000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220062106409000 IMP.SOST.REDD 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220062106409000 RIT.A.C.IRPEF 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220062106409000 RIT.A.R.IRPEF 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220062106409000 RIT.IRPEF 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220065969242000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220065969242000 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220069134979000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220071279239000 DIR.ANN.CAM.COM 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230009187970000 ADEGUAMENTO IVA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230009188071000 IMP.SOST. 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230009188071000 RIT.A.C.IRPEF 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230009188071000 RIT.A.R.IRPEF 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230009188071000 RIT.IRPEF 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230009188172000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230054244450000 IMP.SOST 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230054244450000 RIT.A.C.IRPEF 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230054244450000 RIT.A.R.IRPEF 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230054244450000 RIT.IRPEF 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230072838483000 DIR.ANN.CAM.COM 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240010557376000 IRAP 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240010557477000 IVA-ALTRO 2019 proposto da
Autoscuola Nominativo_1 E Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS02ER00555/2018 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS02ER00555/2018 IRAP 2013
proposto da
Autoscuola Nominativo_1 E Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Sant'IO
Difeso da
Nominativo_2 - CF_1
Nominativo_3 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_7 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 70 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1820 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3757 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 447/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste in atti.
Il difensore della CCIAA contesta il deposito del documentale da parte del ricorrente, in quanto tardivo, e rinvia agli atti depositati.
Il funzionario di AdE rinvia agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.n.c. ricorre avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2025 9021998373/000, notificata il 23 maggio 2025 e relativa al pagamento di numerose cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento emessi per diverse annualità e tributi.
A sostegno del ricorso, parte ricorrente ha eccepito il difetto di motivazione dell'atto impugnato, l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento sottesi all'intimazione, l'intervenuta decadenza dell'azione di accertamento e la prescrizione del debito tributario. Ancora, ha eccepito la violazione delle normative specifiche in materia di diritto annuale camerale e tasse automobilistiche, per omessa notifica degli atti prodromici.
Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la Regione Sicilia, la Prefetttura di Catania, il Comune di Acicatena, il Comune di San Gregorio di Catania, il Comune di Aci S.
IO e la Camera di Commercio, producendo documentazione e chiedendo il rigetto del ricorso.
La ricorrente ha altresì presentato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, che la Corte ha rigettato con ordinanza del 17.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Dalla documentazione prodotta dalle parti resistenti, ed in particolare da quella offerta da ADER, risulta infatti che la società ricorrente ebbe a ricevere regolare notifica di tutte le cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento riportati nella intimazione oggetto della presente controversia, nonchè di numerosi atti interruttivi successivi.
Orbene, una volta dimostrata la regolare notificazione degli atti presupposti, non essendo stati essi impugnati nei termini previsti dall'art. 21 D.Lgs 546/1992 (oggi art. 67 D. Lgs. 175/2024), non possono più essere introdotte eccezioni concernenti gli atti medesimi, dovendosi le medesime eccezioni ritenersi dunque inammissibili (cfr. Cassazione civile sez. trib., 19/04/2017, n.9845: “In tema di esecuzione esattoriale, ove la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, nè sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa”; cfr. ancora Cass. civile n. 3005 del 7.2.2020: "l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta (cfr., con riguardo a cartella di pagamento facente seguito ad avviso di accertamento divenuto definitivo, tra le altre, Cass. n. 16641 del 29/07/2011 e Cass. n. 8704 del 10/04/2013). Ne deriva che la questione della prescrizione del credito tributario, che avrebbe potuto essere fatta valere solo con l'impugnazione della cartella esattoriale, potrebbe essere esaminata solo nel caso in cui si accertasse che al contribuente la cartella stessa non è stata notificata").
Risultano pertanto inammissibili anche i motivi di ricorso afferenti alla eventuale prescrizione del debito tributario maturata prima della notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento, così come quelli concernenti la dedotta decadenza dell'azione di accertamento.
Ancora in merito alla notifica degli atti preupposti, deve poi aggiungersi che l'eccezione di inesistenza/ impossibilità/falsità delle relate di notifica eseguite nelle mani di tale "Nominativo_1, ovvero il fondatore fondatore della Società che è deceduto il 8.5.1985", dedotta dalla ricorrente in seno alla memoria difensiva del 28.1.2026, non coglie nel segno. La esatta corrispondenza fisica tra colui che rivette le notifiche versate in atti ed il defunto fondatore della società, infatti, è assunto che è risultato totalmente indimostrato (oltre che di impossibile verificazione). D'altronde quando si tratta di contestare la falsità di atti dotati di fede privilegiata, come le relate di notifica, lo strumento da utilizzare è la querela di falso
Quanto alla prescrizione dei tributi oggetto della pretesa erariale, eventualmente maturata dopo la notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di accertamento, deve ricordarsi che nel caso di specie trovano applicazione le sospensioni dei termini di prescrizione disposte dal Legislatore sia con la L. 147/2013 (art. 1, comma 623) che ha introdotto una sospensione del termine di prescrizione dall'1.1.2014 al 15.06.2014
(pari a 5 mesi e 15 giorni), sia con le disposizioni relative alla sospensione delle attività di riscossione previste per far fronte all'emergenza da Covid-19 (art. 68, comma 4-bis D.L. 18/2020), che hanno prorogato di ventiquattro mesi i termini in questione.
Anche il relativo motivo deve dunque ritenersi infondato.
Anche l'eccezione relativa al dedotto difetto di motivazione dell'intimazione impugnata, oltre ad essere generica e priva di agganci logici o fattuali cui ancorare la sua disamina, è infondata nel merito, giacché
l'intimazione stessa risulta essere stata redatta in conformità al modello approvato con decreto del ministero dell'Economia. L'intimazione di pagamento è un atto a contenuto vincolato, la cui motivazione può essere assolta per relationem mediante il richiamo agli atti presupposti. Nel caso di specie, l'atto impugnato elenca dettagliatamente tutte le cartelle e gli avvisi di accertamento posti a fondamento della pretesa, indicandone numero, data di notifica e importo. Al riguardo deve ancora richiamarsi l'elaborazione giurisprudenziale tributaria in materia, per la quale “l'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990” (Cassazione civile sez. trib., 23/10/2024, n.27504).
Alla luce delle argomentazioni che precedono, dunque, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che vengono liquidate in € 8.000,00 in favore di Agenzia delle Entrate - Riscossione e di € 800,00 per ciascuna delle altre parti resistenti, oltre IVA e CPA se dovuti. Così deciso in Catania il 9.2.2026 Il relatore Francesco
Testa Il presidente Francesco Albo
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Relatore
MOTTA DOMENICA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5194/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Gregorio Di Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Aci Catena - Casa Comunale 95022 Aci Catena CT
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Prefettura - Utg Di Catania - 80009650872
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259021998373/000 TRIBUTI VARI
proposto da
Autoscuola Nominativo_1 E Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_6
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110020236186000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120075455125000 ECC.VERS.TRIB. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120075455125000 IMP.SOST.REDD. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120075455125000 RIT CESS.Associazione_1 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120075455125000 RIT.A.C.IRPEF 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120075455125000 RIT.A.R.IRPEF 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120075455125000 RIT.EMOL.ARRETR 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120075455125000 RIT.IRPEF 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120075455125000 RIT.RETR.PENS. 2009
proposto da
Autoscuola Nominativo_1 E Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Sant'IO
Difeso da
Nominativo_2 - CF_1
Nominativo_3 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_8
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_6
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130018563465000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
proposto da
Autoscuola Nominativo_1 E Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130018563566000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140038660142000 IMP.SOST.REDD 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140038660142000 RIT.A.C.IRPEF 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140038660142000 RIT.A.R.IRPEF 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140038660142000 RIT.IRPEF 2011
proposto da
Autoscuola Nominativo_1 E Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Catania Ragusa E Siracusa Della Sicilia Orientale
Difeso da
Nominativo_4 - CF_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_9
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150008738785000 DIR.ANN.CAM.COM 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150012809155000 DIR.ANN.CAM.COM 2011
proposto da
Autoscuola Nominativo_1 E Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160008407915000 DIR.ANN.CAM.COM 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160066847390000 DIR.ANN.CAM.COM 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160066847491000 IMP.SOST.REDD. 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160066847491000 RIT.A.C.IRPEF 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160066847491000 RIT.A.R.IRPEF 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160066847491000 RIT.IRPEF 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160066847491000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170016386280001 CONTRAVV 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170038814345000 IMP.SOST.REDD. 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170038814345000 RIT.A.R.IRPEF 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170038814345000 RIT.A,C.IRPEF 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170038814345000 RIT.IRPEF 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180001690748000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180010499868001 CONTRAVV. 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180017466073000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190003413251000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190006594255000 IMP.SOST.REDD. 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190006594255000 RIT.A.C.IRPEF 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190006594255000 RIT.IRPEF 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190021139657000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200065415526000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200065415627000 IMP.SOST.REDD. 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200065415627000 RIT.A.C.IRPEF 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200065415627000 RIT.A.R.IRPEF 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200065415627000 RIT.IRPEF 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210058673009000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210058673110000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220018401459000 DIR.ANN.CAM.COM 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220018401459000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220062106409000 IMP.SOST.REDD 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220062106409000 RIT.A.C.IRPEF 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220062106409000 RIT.A.R.IRPEF 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220062106409000 RIT.IRPEF 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220065969242000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220065969242000 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220069134979000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220071279239000 DIR.ANN.CAM.COM 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230009187970000 ADEGUAMENTO IVA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230009188071000 IMP.SOST. 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230009188071000 RIT.A.C.IRPEF 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230009188071000 RIT.A.R.IRPEF 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230009188071000 RIT.IRPEF 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230009188172000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230054244450000 IMP.SOST 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230054244450000 RIT.A.C.IRPEF 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230054244450000 RIT.A.R.IRPEF 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230054244450000 RIT.IRPEF 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230072838483000 DIR.ANN.CAM.COM 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240010557376000 IRAP 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240010557477000 IVA-ALTRO 2019 proposto da
Autoscuola Nominativo_1 E Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS02ER00555/2018 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS02ER00555/2018 IRAP 2013
proposto da
Autoscuola Nominativo_1 E Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Sant'IO
Difeso da
Nominativo_2 - CF_1
Nominativo_3 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_7 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 70 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1820 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3757 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 447/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste in atti.
Il difensore della CCIAA contesta il deposito del documentale da parte del ricorrente, in quanto tardivo, e rinvia agli atti depositati.
Il funzionario di AdE rinvia agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.n.c. ricorre avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2025 9021998373/000, notificata il 23 maggio 2025 e relativa al pagamento di numerose cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento emessi per diverse annualità e tributi.
A sostegno del ricorso, parte ricorrente ha eccepito il difetto di motivazione dell'atto impugnato, l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento sottesi all'intimazione, l'intervenuta decadenza dell'azione di accertamento e la prescrizione del debito tributario. Ancora, ha eccepito la violazione delle normative specifiche in materia di diritto annuale camerale e tasse automobilistiche, per omessa notifica degli atti prodromici.
Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la Regione Sicilia, la Prefetttura di Catania, il Comune di Acicatena, il Comune di San Gregorio di Catania, il Comune di Aci S.
IO e la Camera di Commercio, producendo documentazione e chiedendo il rigetto del ricorso.
La ricorrente ha altresì presentato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, che la Corte ha rigettato con ordinanza del 17.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Dalla documentazione prodotta dalle parti resistenti, ed in particolare da quella offerta da ADER, risulta infatti che la società ricorrente ebbe a ricevere regolare notifica di tutte le cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento riportati nella intimazione oggetto della presente controversia, nonchè di numerosi atti interruttivi successivi.
Orbene, una volta dimostrata la regolare notificazione degli atti presupposti, non essendo stati essi impugnati nei termini previsti dall'art. 21 D.Lgs 546/1992 (oggi art. 67 D. Lgs. 175/2024), non possono più essere introdotte eccezioni concernenti gli atti medesimi, dovendosi le medesime eccezioni ritenersi dunque inammissibili (cfr. Cassazione civile sez. trib., 19/04/2017, n.9845: “In tema di esecuzione esattoriale, ove la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, nè sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa”; cfr. ancora Cass. civile n. 3005 del 7.2.2020: "l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta (cfr., con riguardo a cartella di pagamento facente seguito ad avviso di accertamento divenuto definitivo, tra le altre, Cass. n. 16641 del 29/07/2011 e Cass. n. 8704 del 10/04/2013). Ne deriva che la questione della prescrizione del credito tributario, che avrebbe potuto essere fatta valere solo con l'impugnazione della cartella esattoriale, potrebbe essere esaminata solo nel caso in cui si accertasse che al contribuente la cartella stessa non è stata notificata").
Risultano pertanto inammissibili anche i motivi di ricorso afferenti alla eventuale prescrizione del debito tributario maturata prima della notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento, così come quelli concernenti la dedotta decadenza dell'azione di accertamento.
Ancora in merito alla notifica degli atti preupposti, deve poi aggiungersi che l'eccezione di inesistenza/ impossibilità/falsità delle relate di notifica eseguite nelle mani di tale "Nominativo_1, ovvero il fondatore fondatore della Società che è deceduto il 8.5.1985", dedotta dalla ricorrente in seno alla memoria difensiva del 28.1.2026, non coglie nel segno. La esatta corrispondenza fisica tra colui che rivette le notifiche versate in atti ed il defunto fondatore della società, infatti, è assunto che è risultato totalmente indimostrato (oltre che di impossibile verificazione). D'altronde quando si tratta di contestare la falsità di atti dotati di fede privilegiata, come le relate di notifica, lo strumento da utilizzare è la querela di falso
Quanto alla prescrizione dei tributi oggetto della pretesa erariale, eventualmente maturata dopo la notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di accertamento, deve ricordarsi che nel caso di specie trovano applicazione le sospensioni dei termini di prescrizione disposte dal Legislatore sia con la L. 147/2013 (art. 1, comma 623) che ha introdotto una sospensione del termine di prescrizione dall'1.1.2014 al 15.06.2014
(pari a 5 mesi e 15 giorni), sia con le disposizioni relative alla sospensione delle attività di riscossione previste per far fronte all'emergenza da Covid-19 (art. 68, comma 4-bis D.L. 18/2020), che hanno prorogato di ventiquattro mesi i termini in questione.
Anche il relativo motivo deve dunque ritenersi infondato.
Anche l'eccezione relativa al dedotto difetto di motivazione dell'intimazione impugnata, oltre ad essere generica e priva di agganci logici o fattuali cui ancorare la sua disamina, è infondata nel merito, giacché
l'intimazione stessa risulta essere stata redatta in conformità al modello approvato con decreto del ministero dell'Economia. L'intimazione di pagamento è un atto a contenuto vincolato, la cui motivazione può essere assolta per relationem mediante il richiamo agli atti presupposti. Nel caso di specie, l'atto impugnato elenca dettagliatamente tutte le cartelle e gli avvisi di accertamento posti a fondamento della pretesa, indicandone numero, data di notifica e importo. Al riguardo deve ancora richiamarsi l'elaborazione giurisprudenziale tributaria in materia, per la quale “l'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990” (Cassazione civile sez. trib., 23/10/2024, n.27504).
Alla luce delle argomentazioni che precedono, dunque, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che vengono liquidate in € 8.000,00 in favore di Agenzia delle Entrate - Riscossione e di € 800,00 per ciascuna delle altre parti resistenti, oltre IVA e CPA se dovuti. Così deciso in Catania il 9.2.2026 Il relatore Francesco
Testa Il presidente Francesco Albo