Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 22/05/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est.
dott.ssa Rossella Magarelli Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1750/24 R.G. introdotta da
'Parte 1 elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio dell'Avv. Maria Scavone che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
nei confronti di
CP 1 elett.te dom.to in Pescopagano presso lo studio dell'Avv. HE Andreone, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasqualina Benedetto per mandato in calce alla comparsa di costituzione resistente
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Potenza.
Oggetto: affidamento e mantenimento di figli minori nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni: le parti private come da verbale di udienza del 16.04.2025 da intendersi qui integralmente riportato e trascritto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Parte 1Con ricorso del 10.05.2024 ha chiesto che siano regolati l'affidamento, la collocazione abitativa prevalente, la frequentazione con il genitore non collocatario e il mantenimento del figlio minore HE
(n.27.07.2021) nato dalla relazione affettiva tra essi intercorsa, alle condizioni ivi indicate.
Instaurato il contraddittorio si è costituito il resistente, il quale ha aderito alla domanda di parte ricorrente e ha chiesto la conversione del rito da contenzioso a congiunto.
All'udienza del 06.11.2024 le parti hanno chiesto congiuntamente l'omologazione dell'accordo intervenuto tra i genitori mediante la sottoscrizione del piano genitoriale allegato alle note di trattazione scritta, oltre alla previsione del contributo ordinario di mantenimento del figlio minore a carico del genitore non collocatario e la causa è stata assegnata a sentenza.
Esaminato l'accordo, la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio con invito alle parti a regolare la frequentazione tra padre e figlio secondo tempi e modalità idonei a garantire un rapporto stabile e continuativo con il genitore non collocatario.
All'udienza del 16.04.2025 le parti, presenti personalmente unitamente ai rispettivi difensori, hanno dichiarato "...di essere d'accordo su uno schema di frequentazione tra padre e figlio che preveda una settimana incontri dall'uscita di scuola alle ore 20.30 dopo cena, il mercoledì e il venerdì,
e la settimana successiva il mercoledì dall'uscita di scuola alle ore 20.30 dopo cena e il fine settimana dal venerdì dall'uscita di scuola alla domenica dopo cena ore 20.30.
Equa ripartizione tra i due genitori durante i periodi di vacanza. Si riportano comunque all'accordo depositato e sulla richiesta della sig.ra Pt_1 il sig. CP 1 assicura che provvederà a far dormire il bambino in un lettino separato da quello del genitore."
Alla medesima udienza le parti hanno chiesto la decisione della causa e hanno concluso congiuntamente sulla base del seguente accordo, integrato dalla precedente previsione dell'obbligo del padre di predisporre un letto separato per il figlio:
1. "In relazione all'affidamento del minore, i genitori intendono adottare la formula dell'affidamento condiviso,
con collocazione prevalente presso il domicilio della madre.
2. Il rapporto con il padre sarà garantito due giorni a settimana (mercoledì e venerdì) - con prelievo del minore alle ore 13 ovvero al termine del turno scolastico pomeridiano (durante l'anno scolastico), con
pernottamento e riaccompagnamento presso il domicilio della madre alle ore 9 del giorno successivo, oppure,
durante l'anno scolastico, direttamente a scuola il giorno dopo - nonché, a settimane alterne, nei giorni di sabato e domenica, con prelievo alle ore 13.00 del sabato e riaccompagnamento presso il domicilio della madre alle ore 21.00 della domenica.
3. Negli anni pari, il piccolo HE trascorrerà con la madre le seguenti festività: 1 Novembre, 8 Dicembre, 24
Dicembre, 26 Dicembre, 31 Dicembre, Pasqua, 1 maggio e i primi due giorni delle feste patronali di San Francesco, mentre il padre trascorrerà con il figlio il 25 Dicembre, l'1
Gennaio, il 6 Gennaio, Pasquetta, il 25 Aprile, il 2 Giugno, il terzo e il quarto giorno delle feste patronali di San Per 1 e la festività locale di San HE (15 settembre). Negli anni dispari la frequentazione sarà invertita.
4. Il 30 novembre di ogni anno, data di compleanno della madre, il figlio trascorrerà con lei l'intera giornata, in deroga ai convenuti accordi.
5. Il 17 marzo di ogni anno, data di compleanno del padre, quest'ultimo terrà con sé il bambino, in deroga ai convenuti accordi, dalle ore 12:00 - se giorno festivo - o, in alternativa, dalla fine del turno scolastico pomeridiano, fino alle ore 10:00 del giorno successivo se festivo 0 in caso contrario - fino alle ore 21.00 del giorno stesso.
6. Il bambino trascorrerà il 27 luglio, data del suo compleanno, con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari.
7. Durante le vacanze estive il minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo ininterrotto di dieci giorni, da concordarsi, in via preventiva, entro il mese di maggio di ogni anno. Ove le parti decidano di trascorrere in un luogo di villeggiatura il relativo periodo di vacanza, dovrà essere fornita comunicazione reciproca all'altro genitore.
8. Rispetto a futuri impegni scolastici e ludico sportivi, i genitori, a turno, si occuperanno di provvedere ai relativi spostamenti del minore. In caso di assenza/impedimento degli stessi, ciascun genitore potrà delegare, in sua vece,
¡ nonni.
9. CP 1 corrisponderà alla sig.ra Parte 1 a
/
titolo di assegno per il mantenimento del figlio minore, la somma mensile di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), con adeguamento automatico annuale secondo gli indici
ISTAT, entro i primi 5 giorni di ciascun mese, previo bonifico sul C/C identificato a mezzo IBAN
[...].
Il padre corrisponderà altresì la metà delle spese 10.
mediche non sostenute dal Servizio Sanitario Nazionale,
nonché di quelle scolastiche e sportive che si renderanno necessarie per il minore, dietro preventiva comunicazione e successiva documentazione, oltre alla metà delle spese straordinarie sostenute dalla sig.ra Parte 1
nell'interesse del minore, ove previamente concordate, a presentazione dei giustificativi documenti. 11. Le parti esprimono reciproco consenso al rilascio del passaporto"
Sulla base delle conclusioni, come sopra riportate, la causa
è stata riservata in decisione.
Il P.M. non ha svolto conclusioni.
Come detto, le parti hanno concordato le condizioni regolatrici dell'affidamento, della frequentazione e del mantenimento del figlio minore.
L'accordo non presenta profili di illiceità o contrarietà a norme imperative.
Esso risponde inoltre all'interesse del figlio minore a giovarsi dell'affidamento congiunto e della conseguente partecipazione e responsabilità di entrambi i genitori nelle scelte che riguardano la sua educazione, la sua istruzione e gli indirizzi di vita, nonché all'interesse a mantenere rapporti stabili e continuativi con entrambi.
Anche dal punto di vista economico, tenuto conto della condizione reddituale delle parti, come documentata in atti, secondo la quale la madre svolge il servizio civile presso l'Avis di Pescopagano e il padre è imprenditore boschivo,
l'accordo sul contributo di mantenimento ordinario quantificato in complessivi 250,00 euro mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie, garantisce il diritto del minore al mantenimento ed al soddisfacimento delle sue esigenze di vita.
L'assegno unico universale per i figli minori, in mancanza di diverso accordo, spetta a ciascun genitore per la metà.
L'accordo intervenuto in corso di causa giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1 nei confronti di CP_1 con ricorso del 10.05.2024 così provvede:
a) dà atto che le parti con atto sottoscritto e depositato il
20.01.2025 ed integrato con le dichiarazioni di cui al verbale di udienza del 16.04.2025, hanno concordato le condizioni per l'affidamento, la collocazione abitativa prevalente, la frequentazione con il genitore non convivente e il mantenimento del figlio minore HE, come integralmente trascritte nella parte motiva della presente sentenza;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 21.05.2025
La Presidente est.