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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 08/05/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4345 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 28/09/1970,
e
C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
22/05/1966,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Serena DALLATORRE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
“1) la casa familiare sita in Cartigliano (VI), Viale A. De Gasperi n. 61, rimarrà
nella disponibilità esclusiva del Signor che ivi continuerà a Parte_2
risiedere ed abitare unitamente al figlio , mentre la IG Controparte_1
trasferirà la propria abitazione e residenza anagrafica, unitamente Parte_1
al figlio , conducendo con sé i beni mobili concordati con il Persona_1
Signor ed i propri effetti personali;
Parte_2
2) i Signori e concordano che i figli Parte_1 Parte_2 CP_1
(c.f. ) e (c.f.
[...] C.F._3 Persona_1
), essendo entrambi maggiorenni, ma non ancora C.F._4
autosufficienti, abbiano libero accesso, anche con pernottamento, presso
l'abitazione di ciascun genitore.
Ciascun figlio, quindi, potrà trascorrere il tempo che vorrà presso l'abitazione
di ciascun genitore, affinchè siano garantite a pieno le esigenze di entrambi i
figli;
3) la IG ed il Signor contribuiranno Parte_1 Parte_2
direttamente al mantenimento dei figli e per il tempo CP_1 Persona_1
in cui ognuno li avrà con sé e si faranno carico ciascuno nella misura del 50%
delle spese straordinarie relative al mantenimento dei figli, così come
dettagliate dal Protocollo del Tribunale di Vicenza che entrambi i ricorrenti
dichiarano di conoscere e di accettare. I ricorrenti concordano che l'Assegno
2 Unico Universale ed ogni altro contributo pubblico per figli a carico venga
richiesto e percepito nella misura del 100% dalla IG;
Parte_1
4) entrambi i ricorrenti godono di un reddito stabile;
lavorativo la IG Pt_1
e da rendita immobiliare il Sig. , pertanto, si dichiarano Pt_2
economicamente autonomi ed indipendenti, senza necessità di un contributo
reciproco al mantenimento. Per quanto concerne i rapporti economico
patrimoniali intercorsi fra i ricorrenti, sono stati definiti con la corresponsione
da parte del Signor a favore della IG , Parte_2 Parte_1
contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, della somma di €
30.000,00 (€ trentamila//00), a titolo di restituzione delle risorse economiche
personali che, in costanza di matrimonio, la medesima ha utilizzato per
l'ultimazione della casa coniugale di proprietà esclusiva del Signor
[...]
”. Pt_2
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle
conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 27/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Cartigliano (VI) in data
11/12/1993, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 4/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal
3 deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- concordemente le parti hanno chiesto di provvedere al mantenimento diretto ed ordinario dei figli e , maggiorenni ma non CP_1 Persona_1
economicamente autosufficienti, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative ai figli, come regolamentate dal protocollo del Tribunale
di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta
4 dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
uniti in matrimonio in Cartigliano (VI) in data 11/12/1993 Parte_2
con atto trascritto al n. 25, Parte II, Serie A, Anno 1993, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Cartigliano (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 6 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Biancamaria Biondo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4345 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 28/09/1970,
e
C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
22/05/1966,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Serena DALLATORRE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
“1) la casa familiare sita in Cartigliano (VI), Viale A. De Gasperi n. 61, rimarrà
nella disponibilità esclusiva del Signor che ivi continuerà a Parte_2
risiedere ed abitare unitamente al figlio , mentre la IG Controparte_1
trasferirà la propria abitazione e residenza anagrafica, unitamente Parte_1
al figlio , conducendo con sé i beni mobili concordati con il Persona_1
Signor ed i propri effetti personali;
Parte_2
2) i Signori e concordano che i figli Parte_1 Parte_2 CP_1
(c.f. ) e (c.f.
[...] C.F._3 Persona_1
), essendo entrambi maggiorenni, ma non ancora C.F._4
autosufficienti, abbiano libero accesso, anche con pernottamento, presso
l'abitazione di ciascun genitore.
Ciascun figlio, quindi, potrà trascorrere il tempo che vorrà presso l'abitazione
di ciascun genitore, affinchè siano garantite a pieno le esigenze di entrambi i
figli;
3) la IG ed il Signor contribuiranno Parte_1 Parte_2
direttamente al mantenimento dei figli e per il tempo CP_1 Persona_1
in cui ognuno li avrà con sé e si faranno carico ciascuno nella misura del 50%
delle spese straordinarie relative al mantenimento dei figli, così come
dettagliate dal Protocollo del Tribunale di Vicenza che entrambi i ricorrenti
dichiarano di conoscere e di accettare. I ricorrenti concordano che l'Assegno
2 Unico Universale ed ogni altro contributo pubblico per figli a carico venga
richiesto e percepito nella misura del 100% dalla IG;
Parte_1
4) entrambi i ricorrenti godono di un reddito stabile;
lavorativo la IG Pt_1
e da rendita immobiliare il Sig. , pertanto, si dichiarano Pt_2
economicamente autonomi ed indipendenti, senza necessità di un contributo
reciproco al mantenimento. Per quanto concerne i rapporti economico
patrimoniali intercorsi fra i ricorrenti, sono stati definiti con la corresponsione
da parte del Signor a favore della IG , Parte_2 Parte_1
contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, della somma di €
30.000,00 (€ trentamila//00), a titolo di restituzione delle risorse economiche
personali che, in costanza di matrimonio, la medesima ha utilizzato per
l'ultimazione della casa coniugale di proprietà esclusiva del Signor
[...]
”. Pt_2
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle
conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 27/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Cartigliano (VI) in data
11/12/1993, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 4/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal
3 deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- concordemente le parti hanno chiesto di provvedere al mantenimento diretto ed ordinario dei figli e , maggiorenni ma non CP_1 Persona_1
economicamente autosufficienti, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative ai figli, come regolamentate dal protocollo del Tribunale
di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta
4 dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
uniti in matrimonio in Cartigliano (VI) in data 11/12/1993 Parte_2
con atto trascritto al n. 25, Parte II, Serie A, Anno 1993, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Cartigliano (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 6 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Biancamaria Biondo
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