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Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/06/2024, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N TO II SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Benevento, Dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4319 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservata a sentenza all'udienza del 09/01/2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.
[...]
Antonietta Fortunato, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione;
Opponenti
E
e per essa, quale procuratrice, in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti
Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, che la rappresentano e difendono, giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
Opposta
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, gli opponenti in epigrafe indicati si opponevano al decreto ingiuntivo n. 760/2020 emesso dal Tribunale di Benevento in data 24/06/2020, con il quale veniva loro ingiunto di pagare la somma di € 84.569,99, oltre accessori, quale saldo a debito (comprensivo di sorta capitale residua e interessi moratori dalla data di decadenza dal beneficio del termine) relativo al contratto di finanziamento n. 3573803 stipulato in data 19/03/2010 con la Consum.it s.p.a., poi incorporata dalla . Quest'ultima, in data 23/06/2016, Controparte_3
1 cedeva il credito per cui è causa in favore di odierna opposta. In Controparte_1 particolare, gli opponenti contestavano l'usurarietà degli interessi applicati, muovendo dall'assunto del cumulo degli interessi corrispettivi e di quelli moratori.
Si costituiva in giudizio quale procuratrice di Controparte_2 Controparte_1 contestando in toto l'opposizione spiegata, in quanto fondata sull'erroneo assunto del cumulo degli interessi corrispettivi e moratori, e chiedendo la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c..
Con ordinanza del 09/09/2021, il precedente Giudice dichiarava provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo e assegnava alla parte opposta termine per procedere al tentativo obbligatorio di mediazione.
Assegnati dalla scrivente (nelle more subentrata nel ruolo) i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., questo Giudice – ritenuta la causa matura per la decisione – fissava direttamente l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 09/01/2024, quindi, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e la causa veniva riservata in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
DIRITTO
L'opposizione è infondata e, per l'effetto, va rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Gli intimati, infatti, nello spiegare opposizione, nulla contestavano in merito all'esistenza e alla validità del contratto di finanziamento agli atti del fascicolo monitorio, né tantomeno in ordine alle risultanze degli estratti conto certificati conformi alle scritture contabili dalla banca cedente, ma si limitavano ad eccepire la natura usuraria degli interessi richiesti ex adverso, sul presupposto che la controparte avesse cumulato gli interessi corrispettivi a quelli moratori, così superando la soglia di usura valevole per l'epoca della stipulazione.
Orbene, a tal riguardo non può che richiamarsi l'esaustiva ordinanza resa dal precedente Giudice ex art. 648 c.p.c., la quale confutava in maniera convincente l'unico motivo sul quale si fondava la spiegata opposizione.
In primo luogo, infatti, l'eccezione di usurarietà appare formulata in maniera oltremodo generica, non avendo gli opponenti nemmeno indicato il tasso soglia che gli stessi ritenevano violato, carenza allegativa alla quale sopperiva – tuttavia – parte
2 opposta.
Per ciò che attiene alla questione della cumulabilità degli interessi, si è ormai graniticamente espressa la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite (cfr.
Cass. civ., SS.UU., sent. n. 19597 del 18/09/2020), chiarendo che ai fini del calcolo della soglia di usura non è configurabile alcun cumulo tra interessi corrispettivi (i quali rappresentano una controprestazione, cui il mutuatario è tenuto nei confronti del mutuante, al fine di remunerarlo per il credito concesso in suo favore) e moratori (che, invece, costituiscono una forma di forfettizzazione del danno derivante dall'inadempimento totale o dal ritardato adempimento del mutuatario). Dunque, in seguito alla scadenza dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento della rata, ad essere dovuti saranno esclusivamente gli interessi moratori, i quali non andranno a sommarsi a quelli corrispettivi, in quanto decorrenti – questi ultimi – dall'erogazione del denaro fino alla scadenza della singola rata, e non oltre.
Peraltro, nel caso di specie, per come chiarito già dal precedente Giudice nella citata ordinanza, l'intimante indicava chiaramente nel ricorso monitorio di aver calcolato gli interessi moratori al tasso convenzionalmente pattuito (15,96%, già di per sé inferiore al tasso soglia degli interessi corrispettivi, pari al 18,7950%) solo sul debito residuo in quota capitale, a decorrere dalla data di decadenza dal beneficio del termine, e a tale rilievo (sia della parte che del Giudice) non replicavano in maniera analitica gli odierni opponenti.
Pertanto, l'opposizione andrà rigettata, ed il decreto ingiuntivo andrà confermato in toto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 147/2022, tenendo conto dei parametri minimi, alla luce della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFEMA il decreto ingiuntivo n.
760/2020 emesso dal Tribunale di Benevento in data 24/06/2020, già esecutivo in virtù dell'ordinanza del 09/09/2021.
2) CONDANNA gli opponenti – in solido tra loro – a rimborsare in favore di
[...]
le spese relative al presente giudizio che si liquidano in complessivi CP_2
3 € 7.052,00 (di cui € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la trattazione ed € 2.127,00 per la fase decisoria), oltre a IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
Benevento, 18/06/2024
Il Giudice
Dott.ssa Ida Moretti
Redatta con la collaborazione della Dott.ssa Martina De Pietro, Addetta all'Ufficio per il Processo.
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