Cass. civ., sez. I, sentenza 07/08/1972, n. 2631
CASS
Sentenza 7 agosto 1972

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A seguito dell'emanazione della sentenza della Corte costituzionale n 141 del 16 luglio 1970, che ha sostituito alla regola della facoltativita della comparizione dell'imprenditore quella della obbligatorieta, nei limiti compatibili con la natura del procedimento fallimentare, la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore deve essere sempre preceduta, salva la ricorrenza di una ipotesi di incompatibilita, dalla audizione previa convocazione, cui deve, pertanto, procedersi anche nell'ipotesi della dichiarazione contestuale di fallimento della societa e dei soci cui si provveda dopo la dichiarazione del fallimento dell'impresa erroneamente ritenuta individuale.*

La sentenza della Corte costituzionale n 141 del 16 luglio 1970 spiega i suoi effetti nel giudizio di Cassazione avverso la precedente pronuncia del giudice di appello che abbia ritenuto necessaria l'audizione nell'ipotesi della dichiarazione contestuale di fallimento della societa e dei soci (cui si provveda dopo la dichiarazione del fallimento dell'impresa erroneamente ritenuta individuale) alla stregua della interpretazione del combinato disposto degli artt 15 e 147, secondo comma, legge fallimentare, senza che sia piu necessario verificare la rispondenza di tale esegesi alla normativa vigente all'epoca della dichiarazione di fallimento tempestivamente opposta, mediante la deduzione della nullita derivante dalla mancata audizione. Il supremo collegio (al pari di ogni altro giudice) non puo, infatti, ulteriormente applicare la generale regola della facoltativita ex art 15 legge fallimentare come canone di valutazione in correlazione alla obbligatorieta dettata limitatamente alla ipotesi dell'art 147, secondo comma, legge fallimentare, per l'individuazione del principio di diritto atto a risolvere la lite, che deve essere, pertanto, decisa, disapplicando la norma incostituzionale, alla stregua del criterio della obbligatorieta della comparizione.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 07/08/1972, n. 2631
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2631
    Data del deposito : 7 agosto 1972

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