Decreto cautelare 10 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 26 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 9 marzo 2022
Ordinanza collegiale 5 dicembre 2022
Sentenza 10 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 26/01/2022, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/01/2022
N. 00017/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 17 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo D'Ambrosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Prefettura di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento dirigenziale emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Lecce, il -OMISSIS-prot. uscita n. -OMISSIS-, notificato in data 11 Ottobre 2021, con il quale è stata rigettata l'istanza/dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare subordinato presentata in data 29 Luglio 2020 dal datore di lavoro ricorrente in favore del cittadino extracomunitario Sig. -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.L. n. 34/2020 (convertito dalla Legge n. 77/2020) per un settore di attività di cui al comma 3 lett. a), con motivazione: “-OMISSIS- - Parere negativo espresso dalla Questura di Lecce in quanto il cittadino straniero risulta positivo in Schengen con provvedimento inserito dalla Francia”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 25 Gennaio 2022 il Presidente dott. Enrico d'Arpe.
Considerato che appare necessario, ai fini della decisione sull’istanza cautelare proposta dal ricorrente, disporre incombenti istruttori a carico del Ministero dell’Interno - Prefettura di Lecce resistente, ordinando l’esibizione di una relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso che in particolare precisi e documenti l’effettiva sussistenza della segnalazione Schengen ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato richiamata nel provvedimento prefettizio impugnato e motivo ostativo alla procedura di regolarizzazione previsto dall’art. 103 comma 10 lett. b) del D.L. n. 34/2020 (convertito dalla Legge n. 77/2020) e se la stessa (ove esistente) sia stata eventualmente effettuata solo per mero ingresso irregolare nello Stato segnalante (Francia).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, sospesa ogni decisione in relazione all’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente, ordina al Ministero dell’Interno - Prefettura di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, gli incombenti istruttori sopra indicati nel termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Rinvia la causa per il prosieguo della trattazione dell’incidente cautelare alla Camera di Consiglio dell’8 Marzo 2022.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 Gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente, Estensore
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.