CA
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/10/2025, n. 2725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2725 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 770/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. MA IO Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. LA CO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 770/2023, promossa in grado di appello
DA
(C.F. ; (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); elettivamente domiciliati in Catania, via Martino Cilestri n 25, presso lo C.F._2 studio dell'avv. Vincenzo Drago, che li rappresenta e difende come da delega in atti;
appellanti
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, Corso Vercelli n. Controparte_1 P.IVA_1
40, presso lo studio dell'avv. Simona Daminelli, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Alberto Toffoletto, all'avv. Flora Josephine Alda Lettenmayer, all'avv.
RC EN, all'avv. Romeo Christian e all'avv. Luciana Cipolla;
appellata
pagina 1 di 4 e, per essa, (C.F. ), elettivamente domiciliata in CP_2 CP_3 P.IVA_2
Roma, Viale di Villa Grazioli n. 15, presso lo studio dell'avv. Benedetto Gargani, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Guido Gargani;
appellata
Avente ad oggetto: rapporti bancari
Premesso che:
1. e hanno impugnato la sentenza n. 10006/2022 pubblicata Parte_1 Parte_2
dal Tribunale di Milano in data 20 dicembre 2022, per due motivi così rubricati: I)
“Sull'omessa pronuncia dell'usura e sulla sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi moratori”; II) “Sulla mancata ammissione dei mezzi istruttori”; concludendo per la riforma della sentenza impugnata e per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, anche in via istruttoria.
2. si è costituita nel presente grado di giudizio, instando, in via preliminare, per CP_1
l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, per il rigetto e la conferma della statuizione impugnata.
3. e, per essa affermandosi cessionaria del credito, in virtù di CP_2 CP_3
cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, si è costituita nel presente giudizio, rassegnando analoghe conclusioni.
4. Alla prima udienza di comparizione, celebrata in data 22.11.2023, la causa è stata avviata per la decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
5. Successivamente, con provvedimento depositato in data 10.11.2024, è stata dichiarata l'interruzione del processo, ex art. 301 c.p.c., preso atto della sospensione disciplinare dall'esercizio della professione forense, per la durata di anni uno, pronunciata dal Consiglio
Nazionale Forense nei confronti del procuratore degli appellanti, avv. Vicenzo Drago.
6. In data 17 luglio 2025, ha depositato istanza volta ad ottenere la declaratoria CP_1
di estinzione del giudizio, ex art. 307 c.p.c., per non avere il procuratore di parte appellante proseguito il giudizio interrotto entro tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione.
7. In particolare, l'istante ha prospettato che:
pagina 2 di 4 - nelle more del giudizio, la Suprema Corte di Cassazione ha cassato la citata decisione del
Consiglio Nazionale Forense del 15 ottobre 2024 e, in data 5 marzo 2025, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Catania ha revocato la misura disciplinare nei confronti dell'avv. Vicenzo Drago;
- quest'ultimo non ha proseguito il giudizio entro il termine di legge.
8. Con decreto del 9 settembre 2025, il Consigliere istruttore ha fissato udienza, onde instaurare il contraddittorio fra le parti sulla richiesta in esame.
9. All'udienza del 1° ottobre 2025, nessuno è comparso per parte appellante;
i difensori di e di hanno insistito per l'accoglimento dell'istanza e il Consigliere CP_1 CP_2
Istruttore si è riservato di riferire al Collegio.
Ritenuto che l'istanza appaia meritevole di accoglimento, in quanto:
A. ai sensi dell'art. 305 c.p.c., “il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine di tre mesi dall'interruzione, altrimenti di estingue”;
B. quanto al dies a quo per la prosecuzione del processo, si rileva che – secondo l'orientamento interpretativo che si intende ribadire – “Nell'ipotesi di interruzione del processo a seguito di un provvedimento di sospensione del procuratore dall'esercizio della professione, il termine per la riassunzione decorre, per quanto concerne la parte colpita
dall'evento, dalla cessazione del periodo di sospensione, atteso che il procuratore, ben a conoscenza, sia dell'accadimento interruttivo dipendente dalla subita sanzione, sia della
relativa durata, ha l'obbligo, alla scadenza di tale periodo, di provvedere alla prosecuzione
del giudizio nel termine di cui all'art. 305 c.p.c.” (sul punto, Cass. Civ., Sez. 6-2, ordinanza n. 29144 dell'11 novembre 2019);
C. pertanto, l'omessa prosecuzione del processo da parte del procuratore degli appellanti entro il termine di tre mesi dalla revoca, in data 5 marzo 2025, della misura disciplinare indicata, determina, per l'effetto, l'estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così dispone:
- dichiara l'estinzione del giudizio di appello iscritto al R.G. n. 770/2023, promosso da e nei confronti di e di e, Parte_1 Parte_2 CP_1 CP_2
per essa, CP_3
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
LA CO MA IO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. MA IO Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. LA CO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 770/2023, promossa in grado di appello
DA
(C.F. ; (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); elettivamente domiciliati in Catania, via Martino Cilestri n 25, presso lo C.F._2 studio dell'avv. Vincenzo Drago, che li rappresenta e difende come da delega in atti;
appellanti
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, Corso Vercelli n. Controparte_1 P.IVA_1
40, presso lo studio dell'avv. Simona Daminelli, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Alberto Toffoletto, all'avv. Flora Josephine Alda Lettenmayer, all'avv.
RC EN, all'avv. Romeo Christian e all'avv. Luciana Cipolla;
appellata
pagina 1 di 4 e, per essa, (C.F. ), elettivamente domiciliata in CP_2 CP_3 P.IVA_2
Roma, Viale di Villa Grazioli n. 15, presso lo studio dell'avv. Benedetto Gargani, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Guido Gargani;
appellata
Avente ad oggetto: rapporti bancari
Premesso che:
1. e hanno impugnato la sentenza n. 10006/2022 pubblicata Parte_1 Parte_2
dal Tribunale di Milano in data 20 dicembre 2022, per due motivi così rubricati: I)
“Sull'omessa pronuncia dell'usura e sulla sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi moratori”; II) “Sulla mancata ammissione dei mezzi istruttori”; concludendo per la riforma della sentenza impugnata e per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, anche in via istruttoria.
2. si è costituita nel presente grado di giudizio, instando, in via preliminare, per CP_1
l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, per il rigetto e la conferma della statuizione impugnata.
3. e, per essa affermandosi cessionaria del credito, in virtù di CP_2 CP_3
cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, si è costituita nel presente giudizio, rassegnando analoghe conclusioni.
4. Alla prima udienza di comparizione, celebrata in data 22.11.2023, la causa è stata avviata per la decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
5. Successivamente, con provvedimento depositato in data 10.11.2024, è stata dichiarata l'interruzione del processo, ex art. 301 c.p.c., preso atto della sospensione disciplinare dall'esercizio della professione forense, per la durata di anni uno, pronunciata dal Consiglio
Nazionale Forense nei confronti del procuratore degli appellanti, avv. Vicenzo Drago.
6. In data 17 luglio 2025, ha depositato istanza volta ad ottenere la declaratoria CP_1
di estinzione del giudizio, ex art. 307 c.p.c., per non avere il procuratore di parte appellante proseguito il giudizio interrotto entro tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione.
7. In particolare, l'istante ha prospettato che:
pagina 2 di 4 - nelle more del giudizio, la Suprema Corte di Cassazione ha cassato la citata decisione del
Consiglio Nazionale Forense del 15 ottobre 2024 e, in data 5 marzo 2025, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Catania ha revocato la misura disciplinare nei confronti dell'avv. Vicenzo Drago;
- quest'ultimo non ha proseguito il giudizio entro il termine di legge.
8. Con decreto del 9 settembre 2025, il Consigliere istruttore ha fissato udienza, onde instaurare il contraddittorio fra le parti sulla richiesta in esame.
9. All'udienza del 1° ottobre 2025, nessuno è comparso per parte appellante;
i difensori di e di hanno insistito per l'accoglimento dell'istanza e il Consigliere CP_1 CP_2
Istruttore si è riservato di riferire al Collegio.
Ritenuto che l'istanza appaia meritevole di accoglimento, in quanto:
A. ai sensi dell'art. 305 c.p.c., “il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine di tre mesi dall'interruzione, altrimenti di estingue”;
B. quanto al dies a quo per la prosecuzione del processo, si rileva che – secondo l'orientamento interpretativo che si intende ribadire – “Nell'ipotesi di interruzione del processo a seguito di un provvedimento di sospensione del procuratore dall'esercizio della professione, il termine per la riassunzione decorre, per quanto concerne la parte colpita
dall'evento, dalla cessazione del periodo di sospensione, atteso che il procuratore, ben a conoscenza, sia dell'accadimento interruttivo dipendente dalla subita sanzione, sia della
relativa durata, ha l'obbligo, alla scadenza di tale periodo, di provvedere alla prosecuzione
del giudizio nel termine di cui all'art. 305 c.p.c.” (sul punto, Cass. Civ., Sez. 6-2, ordinanza n. 29144 dell'11 novembre 2019);
C. pertanto, l'omessa prosecuzione del processo da parte del procuratore degli appellanti entro il termine di tre mesi dalla revoca, in data 5 marzo 2025, della misura disciplinare indicata, determina, per l'effetto, l'estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così dispone:
- dichiara l'estinzione del giudizio di appello iscritto al R.G. n. 770/2023, promosso da e nei confronti di e di e, Parte_1 Parte_2 CP_1 CP_2
per essa, CP_3
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
LA CO MA IO
pagina 4 di 4