Versione
19 agosto 2008
19 agosto 2008
Art. 6. (Segreto) 1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 6.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione del segreto e' punita ai sensi dell' articolo 326 del codice penale .
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.
Nota all'art. 6:
- Il testo dell' art. 326 del codice penale e' il seguente:
«Art. 326. - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualita', rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a se' o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto e' commesso al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni».
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione del segreto e' punita ai sensi dell' articolo 326 del codice penale .
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.
Nota all'art. 6:
- Il testo dell' art. 326 del codice penale e' il seguente:
«Art. 326. - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualita', rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a se' o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto e' commesso al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni».
Giurisprudenza • 3
- 1. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 19/08/2022, n. 7299Provvedimento: Pubblicato il 19/08/2022 N. 07299/2022REG.PROV.COLL. N. 05890/2020 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5890 del 2020, proposto da: AN ET S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Rodolfo Barsi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, viale Oronzo Quarta, 16 contro Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Michela Delneri, con …Leggi di più...
- art. 49 del Codice della Navigazione·
- legge 296/2006·
- nullità contrattuale·
- interpretazione delle clausole contrattuali·
- giurisdizione amministrativa·
- eterintegrazione delle clausole contrattuali·
- accessione gratuita·
- canone concessorio·
- legittimo affidamento·
- testimoniali di stato·
- aggiornamento del canone·
- concessioni demaniali marittime·
- accordo sostitutivo di provvedimento