Art. 3.
Con gli stessi criteri indicati nel decreto di cui all'articolo 1, agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonche' ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, con esclusione del personale militare di leva, e' corrisposta, a partire dal 1° gennaio 1976, una somma di L. 10.000 mensili, elevata a L. 25.000 con effetto dal 1° febbraio 1977.
L'importo della tredicesima mensilita' relativa agli anni 1976 e 1977 per le categorie di personale di cui al precedente comma, e' integrato, con gli stessi criteri indicati nel decreto di cui al precedente articolo 1, di L. 30.000 per il 1976 e di L. 45.000 per il 1977. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 11 luglio 1980, n. 312 , ha disposto (con l'art. 173, comma 1) che con effetto dalle date di attribuzione degli stipendi di cui alla predetta legge sono soppresse le aggiunzioni senza titolo di cui agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge.
Con gli stessi criteri indicati nel decreto di cui all'articolo 1, agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonche' ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, con esclusione del personale militare di leva, e' corrisposta, a partire dal 1° gennaio 1976, una somma di L. 10.000 mensili, elevata a L. 25.000 con effetto dal 1° febbraio 1977.
L'importo della tredicesima mensilita' relativa agli anni 1976 e 1977 per le categorie di personale di cui al precedente comma, e' integrato, con gli stessi criteri indicati nel decreto di cui al precedente articolo 1, di L. 30.000 per il 1976 e di L. 45.000 per il 1977. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 11 luglio 1980, n. 312 , ha disposto (con l'art. 173, comma 1) che con effetto dalle date di attribuzione degli stipendi di cui alla predetta legge sono soppresse le aggiunzioni senza titolo di cui agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge.