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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 17/12/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in persona del Giudice, dott. Marino Reda, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1628 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2015 vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme (CZ), via Federico Nicotera n. 29, presso lo studio dell'Avv. Roberto Battimelli, che lo rappresenta in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione;
Attore/Ricorrente in riassunzione E
P. I. ), già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
[...]
Lamezia Terme (CZ), via Anile n. 3, presso lo studio dell'Avv. Antonello Bevilacqua, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti a margine della comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta/Resistente in riassunzione
NONCHE'
residente in [...]
Convenuto/Resistente in riassunzione contumace OGGETTO: risarcimento danni;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 15.09.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ha convenuto dinanzi all'intestato Tribunale Parte_1 [...]
ora in persona del legale Controparte_2 Controparte_1 rappresentante pro tempore, nonché , rappresentando: - Controparte_4 che in data 09.11.2010, ore 9.30 circa, si trovava all'interno del negozio e, CP_4 mentre era intento a spostare una vetrina, cadeva all'indietro rimanendo privo di sensi;
- che veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lamezia Terme ove gli veniva diagnosticato un “trauma cranico commotivo con cervicalgia p.t. contusioni multiple” e, ricoverato, veniva dimesso in data 12.11.2010; - che il perdurare della sintomatologia dolorosa e la difficoltà alla deambulazione a causa di amnesie lo costringevano a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo e a terapia riabilitativa;
- che, in data 05.04.2013, formulava una richiesta di risarcimento dei danni patiti nei confronti di - che le lesioni subite a seguito del sinistro sono Controparte_2 quantificabili in complessivi euro 20.561,85; - che la responsabilità del sinistro deve essere addebitata in solido, per responsabilità oggettiva, alla nonché alla sua CP_4 compagnia assicurativa Controparte_2
Tutto premesso, ha chiesto che il Tribunale di Lamezia Terme condanni Parte_1 le convenute in solido al pagamento in proprio favore di euro 20.561,85 a titolo di risarcimento dei danni subiti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del fatto al saldo, con vittoria di spese del giudizio da distrarsi in favore del costituito procuratore. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio Controparte_1
già in persona del l.r.p.t., rappresentando: - che è
[...] Controparte_2 ravvisabile la carenza di legittimazione passiva nei propri confronti poiché non si verte in tema di assicurazione obbligatoria;
- che il diritto dell'assicurata ad essere CP_4 manlevata è prescritto;
- che il è dipendente della società assicurata e, pertanto, la Pt_1 polizza assicurativa non può operare in quanto non copre i danni subiti dai dipendenti;
- che la quantificazione dei danni operata da parte attrice non risulta provata.
Tutto premesso, ha chiesto che il Tribunale di Lamezia Controparte_1
Terme voglia così disporre: - in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di con estromissione dal giudizio Controparte_1
e condannare l'attore al pagamento delle spese processuali;
- in via ulteriormente preliminare dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto di manleva di - in CP_4 via subordinata e nel merito, rigettare la domanda di parte attrice per inoperatività della polizza e comunque in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite. All'udienza del 16.01.2017, il giudizio è stato dichiarato interrotto attesa la declaratoria di fallimento della società con sentenza n. 12/2013. CP_4
Con ricorso per la riassunzione del processo interrotto, ha riassunto il Parte_1 giudizio nei confronti di e chiedendo, Controparte_1 Controparte_4 per le ragioni già esplicate in citazione, la condanna in solido delle parti convenute al risarcimento del danno subito, pari ad euro 20.561,85 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento al soddisfo. Con memoria costitutiva, ha resistito all'avversa domanda Controparte_1 chiedendone il rigetto. È rimasto non costituito Controparte_4 La causa è stata istruita mediante memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e successivamente trattenuta in decisione senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di rimasto non Controparte_4 costituito nel giudizio. Parte attrice ha precisato di agire nei confronti della compagnia assicurativa
[...] in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. “dal momento che la società Controparte_1 assicurata, in specie la non si è correttamente attivata a denunciare il CP_4 sinistro, in modo che il venisse risarcito dei danni patiti” (cfr. memoria 183, VI Pt_1 comma, n. 1, c.p.c. di parte attrice).
Presupposto indefettibile per l'esperimento dell'azione surrogatoria, è che il debitore trascuri di esercitare i propri diritti e le proprie azioni in guisa tale da rendere più difficile o impossibile al creditore di soddisfare le sue ragioni dal momento che il patrimonio del debitore costituisce, ai sensi dell'art. 2740 c.c., la garanzia del creditore.
Poiché nel caso in esame, a prescindere dal profilo attinente alla legittimazione passiva della società assicuratrice, non è stato né allegato né dimostrato che il patrimonio del debitore era divenuto incapiente o rendeva più difficile la soddisfazione del credito azionato in giudizio, l'azione non merita accoglimento, rimanendo assorbita ogni altra questione intercorrente tra le parti. A questo punto deve essere esaminata la domanda di risarcimento dei danni proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_4
Occorre innanzitutto ricostruire la dinamica dell'evento.
Si rileva dall'analisi della “dichiarazione spontanea per la ricostruzione della dinamica del sinistro”, prodotta dall'assicurazione convenuta e non contestata da controparte, che il ha dichiarato: “Giorno 09-11-2010, alle ore 10.00 circa, mi trovavo in via G. La Pt_1
Pira di Lamezia Terme, presso la attività commerciale presso la quale CP_4 svolgevo la mia attività lavorativa, unitamente al sig. . Mentre mi trovavo Parte_2 al primo piano del negozio di abbigliamento e mentre spostavo una vetrina munita di rotelle adibita ad espositore, a causa del cedimento di una rotella, la vetrina mi finiva addosso” (cfr. dich. spontanea per la ricostruzione della dinamica del sinistro, in atti).
L'attore, mediante produzione di lettera raccomandata del 31.10.2011, ha precisato le circostanze del sinistro nel seguente modo: “ ribadisco che fuori del mio orario di lavoro, in data 09.11.2010 mentre mi trovavo quale cliente presso i vostri magazzini siti in
Lamezia Terme alla via Giorgio La Pira, ed ero intento ad aiutare un Vs operaio a spostare una vetrina la stessa mi cadeva addosso e mi procurava lesioni per le quali ero costretto a recarmi al pronto soccorso” ( cfr. raccomandata del 31.10.2011, in allegato alla memoria 183, VI comma, n.2, c.p.c., di parte attrice). Assume rilevanza pregnante il comportamento tenuto dal che, in modo del tutto Pt_1 imprudente, al di fuori della propria attività lavorativa, spostava una vetrina, la quale rovinava addosso allo stesso.
La condotta negligente ed imprudente tenuta da parte attrice risulta avulsa dal dovere generale di ragionevole cautela imposto dall'ordinamento e, atteso che il custode, ovvero il datore di lavoro, non avrebbe potuto in alcun modo prevederla e, di conseguenza, prevenirla, presenta il carattere di eccezionalità ed imprevedibilità idoneo a recidere il nesso causale tra il danno e la cosa in custodia (cfr. Cass. n. 5708/2024).
Per le esposte ragioni, non potendo ravvisarsi alcuna responsabilità in capo al
[...]
la domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti deve essere rigettata. CP_4
Le spese seguono la soccombenza. Nulla nei confronti di rimasto contumace nel giudizio. Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1628/2015 RGAC promossa da Parte_1 contro e Controparte_1 Controparte_4
-dichiara la contumacia di Controparte_4
-rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta da;
Parte_1
-condanna alla refusione, in favore di in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, che si liquidano in euro
1.500,00 oltre rimb. forf. nella misura generale del 15%, IVA e CPA come per legge;
-nulla sulle spese di lite nei confronti di Controparte_4
-manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Lamezia Terme, 15.12.2025
Il Giudice Dott. Marino Reda
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in persona del Giudice, dott. Marino Reda, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1628 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2015 vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme (CZ), via Federico Nicotera n. 29, presso lo studio dell'Avv. Roberto Battimelli, che lo rappresenta in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione;
Attore/Ricorrente in riassunzione E
P. I. ), già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
[...]
Lamezia Terme (CZ), via Anile n. 3, presso lo studio dell'Avv. Antonello Bevilacqua, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti a margine della comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta/Resistente in riassunzione
NONCHE'
residente in [...]
Convenuto/Resistente in riassunzione contumace OGGETTO: risarcimento danni;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 15.09.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ha convenuto dinanzi all'intestato Tribunale Parte_1 [...]
ora in persona del legale Controparte_2 Controparte_1 rappresentante pro tempore, nonché , rappresentando: - Controparte_4 che in data 09.11.2010, ore 9.30 circa, si trovava all'interno del negozio e, CP_4 mentre era intento a spostare una vetrina, cadeva all'indietro rimanendo privo di sensi;
- che veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lamezia Terme ove gli veniva diagnosticato un “trauma cranico commotivo con cervicalgia p.t. contusioni multiple” e, ricoverato, veniva dimesso in data 12.11.2010; - che il perdurare della sintomatologia dolorosa e la difficoltà alla deambulazione a causa di amnesie lo costringevano a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo e a terapia riabilitativa;
- che, in data 05.04.2013, formulava una richiesta di risarcimento dei danni patiti nei confronti di - che le lesioni subite a seguito del sinistro sono Controparte_2 quantificabili in complessivi euro 20.561,85; - che la responsabilità del sinistro deve essere addebitata in solido, per responsabilità oggettiva, alla nonché alla sua CP_4 compagnia assicurativa Controparte_2
Tutto premesso, ha chiesto che il Tribunale di Lamezia Terme condanni Parte_1 le convenute in solido al pagamento in proprio favore di euro 20.561,85 a titolo di risarcimento dei danni subiti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del fatto al saldo, con vittoria di spese del giudizio da distrarsi in favore del costituito procuratore. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio Controparte_1
già in persona del l.r.p.t., rappresentando: - che è
[...] Controparte_2 ravvisabile la carenza di legittimazione passiva nei propri confronti poiché non si verte in tema di assicurazione obbligatoria;
- che il diritto dell'assicurata ad essere CP_4 manlevata è prescritto;
- che il è dipendente della società assicurata e, pertanto, la Pt_1 polizza assicurativa non può operare in quanto non copre i danni subiti dai dipendenti;
- che la quantificazione dei danni operata da parte attrice non risulta provata.
Tutto premesso, ha chiesto che il Tribunale di Lamezia Controparte_1
Terme voglia così disporre: - in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di con estromissione dal giudizio Controparte_1
e condannare l'attore al pagamento delle spese processuali;
- in via ulteriormente preliminare dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto di manleva di - in CP_4 via subordinata e nel merito, rigettare la domanda di parte attrice per inoperatività della polizza e comunque in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite. All'udienza del 16.01.2017, il giudizio è stato dichiarato interrotto attesa la declaratoria di fallimento della società con sentenza n. 12/2013. CP_4
Con ricorso per la riassunzione del processo interrotto, ha riassunto il Parte_1 giudizio nei confronti di e chiedendo, Controparte_1 Controparte_4 per le ragioni già esplicate in citazione, la condanna in solido delle parti convenute al risarcimento del danno subito, pari ad euro 20.561,85 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento al soddisfo. Con memoria costitutiva, ha resistito all'avversa domanda Controparte_1 chiedendone il rigetto. È rimasto non costituito Controparte_4 La causa è stata istruita mediante memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e successivamente trattenuta in decisione senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di rimasto non Controparte_4 costituito nel giudizio. Parte attrice ha precisato di agire nei confronti della compagnia assicurativa
[...] in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. “dal momento che la società Controparte_1 assicurata, in specie la non si è correttamente attivata a denunciare il CP_4 sinistro, in modo che il venisse risarcito dei danni patiti” (cfr. memoria 183, VI Pt_1 comma, n. 1, c.p.c. di parte attrice).
Presupposto indefettibile per l'esperimento dell'azione surrogatoria, è che il debitore trascuri di esercitare i propri diritti e le proprie azioni in guisa tale da rendere più difficile o impossibile al creditore di soddisfare le sue ragioni dal momento che il patrimonio del debitore costituisce, ai sensi dell'art. 2740 c.c., la garanzia del creditore.
Poiché nel caso in esame, a prescindere dal profilo attinente alla legittimazione passiva della società assicuratrice, non è stato né allegato né dimostrato che il patrimonio del debitore era divenuto incapiente o rendeva più difficile la soddisfazione del credito azionato in giudizio, l'azione non merita accoglimento, rimanendo assorbita ogni altra questione intercorrente tra le parti. A questo punto deve essere esaminata la domanda di risarcimento dei danni proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_4
Occorre innanzitutto ricostruire la dinamica dell'evento.
Si rileva dall'analisi della “dichiarazione spontanea per la ricostruzione della dinamica del sinistro”, prodotta dall'assicurazione convenuta e non contestata da controparte, che il ha dichiarato: “Giorno 09-11-2010, alle ore 10.00 circa, mi trovavo in via G. La Pt_1
Pira di Lamezia Terme, presso la attività commerciale presso la quale CP_4 svolgevo la mia attività lavorativa, unitamente al sig. . Mentre mi trovavo Parte_2 al primo piano del negozio di abbigliamento e mentre spostavo una vetrina munita di rotelle adibita ad espositore, a causa del cedimento di una rotella, la vetrina mi finiva addosso” (cfr. dich. spontanea per la ricostruzione della dinamica del sinistro, in atti).
L'attore, mediante produzione di lettera raccomandata del 31.10.2011, ha precisato le circostanze del sinistro nel seguente modo: “ ribadisco che fuori del mio orario di lavoro, in data 09.11.2010 mentre mi trovavo quale cliente presso i vostri magazzini siti in
Lamezia Terme alla via Giorgio La Pira, ed ero intento ad aiutare un Vs operaio a spostare una vetrina la stessa mi cadeva addosso e mi procurava lesioni per le quali ero costretto a recarmi al pronto soccorso” ( cfr. raccomandata del 31.10.2011, in allegato alla memoria 183, VI comma, n.2, c.p.c., di parte attrice). Assume rilevanza pregnante il comportamento tenuto dal che, in modo del tutto Pt_1 imprudente, al di fuori della propria attività lavorativa, spostava una vetrina, la quale rovinava addosso allo stesso.
La condotta negligente ed imprudente tenuta da parte attrice risulta avulsa dal dovere generale di ragionevole cautela imposto dall'ordinamento e, atteso che il custode, ovvero il datore di lavoro, non avrebbe potuto in alcun modo prevederla e, di conseguenza, prevenirla, presenta il carattere di eccezionalità ed imprevedibilità idoneo a recidere il nesso causale tra il danno e la cosa in custodia (cfr. Cass. n. 5708/2024).
Per le esposte ragioni, non potendo ravvisarsi alcuna responsabilità in capo al
[...]
la domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti deve essere rigettata. CP_4
Le spese seguono la soccombenza. Nulla nei confronti di rimasto contumace nel giudizio. Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1628/2015 RGAC promossa da Parte_1 contro e Controparte_1 Controparte_4
-dichiara la contumacia di Controparte_4
-rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta da;
Parte_1
-condanna alla refusione, in favore di in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, che si liquidano in euro
1.500,00 oltre rimb. forf. nella misura generale del 15%, IVA e CPA come per legge;
-nulla sulle spese di lite nei confronti di Controparte_4
-manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Lamezia Terme, 15.12.2025
Il Giudice Dott. Marino Reda