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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/07/2025, n. 3204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3204 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14410/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore dott.ssa Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14410/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. Stefania Cita Parte_1
-ricorrente- contro
( ) Controparte_1 C.F._1
-convenuto contumace-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi.
2. Sia dato atto della assoluta e piena indipendenza economica dei coniugi e che pertanto nessun assegno di mantenimento deve essere posto a carico di uno in favore dell'altro.
Per 3. Affidare la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
pagina 1 di 6
4. Disciplinare il diritto di visita del padre nei seguenti termini:
A) A fine settimana alterni il sabato pomeriggio ed un giorno infrasettimanale dalle 15.00 alle 21.00 con riaccompagnamento presso la madre entro le ore 21.00.
B) Durante le vacanze scolastiche natalizie alternando il giorno del 24 dicembre e quello di Natale.
C) Durante le vacanze pasquali alternando il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo.
D) Le festività infra-annuali e i cd. ponti in alternanza con la madre, il giorno del compleanno della figlia ad anni alterni.
5. Disporre che l'assegno unico, i bonus, e tutte le detrazioni fiscali connesse alla presenza e al mantenimento delle figlie siano integralmente attribuiti alla sig.ra Parte_1
6. Disporre che il sig. sia tenuto a corrispondere alla sig.ra entro il CP_1 Parte_1
giorno 5 (cinque) di ogni mese, un contributo per il mantenimento delle figlie pari all'importo complessivo di euro 400,00 (euro quattrocento/00), suddiviso in euro 200,00 (euro duecento/00) per ciascuna figlia. Tale somma dovrà essere versata tramite bonifico bancario e sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, fino al raggiungimento da parte delle figlie della loro indipendenza economica.
7. Disporre l'obbligo del sig. di contribuire al 50% delle spese straordinarie, sanitarie non CP_1
coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche, sportive e ricreative delle figlie, nonché di ogni altra spesa straordinaria, necessaria o concordata tra le parti e successivamente documentata, in conformità al Protocollo del Tribunale di Torino del 15 marzo 2016.
Per il Pubblico Ministero
Nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
NICHELINO in data 28/12/2003.
Dal matrimonio sono nate due figlie: in data 06/05/2004, maggiorenne ma non economicamente Per_2
Per autosufficiente e in data 15/02/2015, minorenne.
Con ricorso depositato in data 06/08/2024 chiedeva a questo Tribunale Parte_1
di pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
pagina 2 di 6 All'udienza in data 26/05/2025 avanti al Giudice Delegato il resistente, non costituito in giudizio, compariva senza l'assistenza di un difensore e veniva ascoltato. Il Giudice, dichiarata la contumacia del resistente, invitava alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa.
Parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe riportate e all'esito autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato, infatti, che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso del tempo, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per il presente procedimento si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sull'affidamento della prole e sulla sua collocazione abitativa. Sul regime di visita con il genitore non collocatario
La ricorrente ha domandato l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione abitativa presso di sé.
La domanda merita accoglimento.
Non sono emerse specifiche ragioni di pregiudizio che possano giustificare una deroga al principio generale della bigenitorialità, né una modifica dell'attuale assetto di vita della minore che la vede convivente con la madre.
Per La ricorrente ha dichiarato in udienza che il padre vede una volta a settimana, quando la accompagna e la riporta a casa da equitazione oltre che nel weekend quando è libero, o il sabato o la domenica senza pernotto. Si sentono al telefono e a volte mangiano insieme.
Il resistente, presente all'udienza, ha confermato di vedere la figlia.
Pertanto, in merito al regime di affidamento del minore ed alla sua collocazione abitativa, si dispone secondo le modalità indicate in dispositivo, in accoglimento della domanda attorea, intese a garantire una regolarità e continuità, anche nel quotidiano, dei rapporti della minore con entrambe le figure genitoriali.
Sul contributo al mantenimento della prole pagina 3 di 6 Considerando le esigenze della prole, i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori dianzi descritte, la capacità lavorativa del convenuto (classe 1978) e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il Tribunale ritiene proporzionato un contributo a carico del convenuto per il mantenimento della prole di 400,00 euro mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, come richiesto dalla ricorrente.
La sig.ra lavora come impiegata assicurativa e percepisce integralmente l'assegno unico per Parte_1
Per la figlia , vive con la madre e la sorella in casa di proprietà senza mutuo. Il sig. non ha CP_1
entrate regolari, ha dichiarato di svolgere lavori saltuari a causa della propria precaria condizione di salute, di avere debiti relativi alla ditta individuale a lui intestata e di vivere con la madre senza sostenere spese. Lo stesso ha altresì dichiarato di non vedere la figlia maggiorenne ma non Per_2
economicamente autosufficiente e di vedere poco la figlia minore, senza sostenere particolari spese di mantenimento ordinario posto che solo saltuariamente mangia con lei.
Considerato dunque che il convenuto ha deciso di non costituirsi in giudizio e che le circostanze riferite non risultano provate, non risultando quindi dati certi circa le entrate del sig. e pur presumendo CP_1
che le stesse siano modeste, non si può prescindere dalla natura insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli: alla luce di ciò, il Tribunale ritiene congruo il sopraindicato importo di euro
400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa sottoscritto in data 15.3.2016 dal Tribunale di Torino e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati.
La ricorrente potrà altresì trattenere l'intero ammontare dell'assegno unico delle figlie con lei conviventi.
Sulle spese di lite
Tenuto conto delle spese sostenute dalla ricorrente per l'instaurazione del presente giudizio e della soccombenza del convenuto in ordine alla domanda di mantenimento per le figlie, considerata altresì la natura necessaria della pronuncia sullo status, parte convenuta deve essere condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla ricorrente nella misura di 1/2, mentre per i restanti 1/2 le spese di lite devono essere compensate.
pagina 4 di 6 Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività svolta, le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 2905,00 (di cui € 850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 1452,50 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del
15%, IVA, CPA e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.
[...]
Per AFFIDA la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore secondo accordi fra le parti e in difetto di accordi secondo le seguenti modalità:
A) A fine settimana alterni il sabato pomeriggio ed un giorno infrasettimanale dalle 15.00 alle 21.00 con riaccompagnamento presso la madre entro le ore 21.00.
B) Durante le vacanze scolastiche natalizie alternando il giorno del 24 dicembre e quello di Natale.
C) Durante le vacanze pasquali alternando il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo.
D) Le festività infra-annuali e i cd. ponti in alternanza con la madre, il giorno del compleanno della figlia ad anni alterni.
DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra entro il giorno 5 (cinque) di CP_1 Parte_1
ogni mese, un contributo per il mantenimento delle figlie pari all'importo complessivo di euro 400,00
(euro 200,00 per ciascuna figlia). Tale somma dovrà essere versata tramite bonifico bancario e sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, fino al raggiungimento da parte delle figlie della loro indipendenza economica.
DISPONE l'obbligo del sig. di contribuire al 50% delle spese straordinarie, sanitarie non CP_1
coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche, sportive e ricreative delle figlie, nonché di ogni altra spesa straordinaria, necessaria o concordata tra le parti e successivamente documentata, in conformità al Protocollo del Tribunale di Torino del 15 marzo 2016.
DISPONE che parte ricorrente possa trattenere l'intero ammontare dell'assegno unico.
pagina 5 di 6 CONDANNA alla refusione di 1/2 delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
, spese liquidate per intero in complessivi € 2905,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e
[...]
CPA come per legge.
COMPENSA i restanti 1/2 delle spese di lite.
Così deciso in Torino, il 27.06.2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice est.
Isabella Messina
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore dott.ssa Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14410/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. Stefania Cita Parte_1
-ricorrente- contro
( ) Controparte_1 C.F._1
-convenuto contumace-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi.
2. Sia dato atto della assoluta e piena indipendenza economica dei coniugi e che pertanto nessun assegno di mantenimento deve essere posto a carico di uno in favore dell'altro.
Per 3. Affidare la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
pagina 1 di 6
4. Disciplinare il diritto di visita del padre nei seguenti termini:
A) A fine settimana alterni il sabato pomeriggio ed un giorno infrasettimanale dalle 15.00 alle 21.00 con riaccompagnamento presso la madre entro le ore 21.00.
B) Durante le vacanze scolastiche natalizie alternando il giorno del 24 dicembre e quello di Natale.
C) Durante le vacanze pasquali alternando il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo.
D) Le festività infra-annuali e i cd. ponti in alternanza con la madre, il giorno del compleanno della figlia ad anni alterni.
5. Disporre che l'assegno unico, i bonus, e tutte le detrazioni fiscali connesse alla presenza e al mantenimento delle figlie siano integralmente attribuiti alla sig.ra Parte_1
6. Disporre che il sig. sia tenuto a corrispondere alla sig.ra entro il CP_1 Parte_1
giorno 5 (cinque) di ogni mese, un contributo per il mantenimento delle figlie pari all'importo complessivo di euro 400,00 (euro quattrocento/00), suddiviso in euro 200,00 (euro duecento/00) per ciascuna figlia. Tale somma dovrà essere versata tramite bonifico bancario e sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, fino al raggiungimento da parte delle figlie della loro indipendenza economica.
7. Disporre l'obbligo del sig. di contribuire al 50% delle spese straordinarie, sanitarie non CP_1
coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche, sportive e ricreative delle figlie, nonché di ogni altra spesa straordinaria, necessaria o concordata tra le parti e successivamente documentata, in conformità al Protocollo del Tribunale di Torino del 15 marzo 2016.
Per il Pubblico Ministero
Nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
NICHELINO in data 28/12/2003.
Dal matrimonio sono nate due figlie: in data 06/05/2004, maggiorenne ma non economicamente Per_2
Per autosufficiente e in data 15/02/2015, minorenne.
Con ricorso depositato in data 06/08/2024 chiedeva a questo Tribunale Parte_1
di pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
pagina 2 di 6 All'udienza in data 26/05/2025 avanti al Giudice Delegato il resistente, non costituito in giudizio, compariva senza l'assistenza di un difensore e veniva ascoltato. Il Giudice, dichiarata la contumacia del resistente, invitava alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa.
Parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe riportate e all'esito autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato, infatti, che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso del tempo, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per il presente procedimento si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sull'affidamento della prole e sulla sua collocazione abitativa. Sul regime di visita con il genitore non collocatario
La ricorrente ha domandato l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione abitativa presso di sé.
La domanda merita accoglimento.
Non sono emerse specifiche ragioni di pregiudizio che possano giustificare una deroga al principio generale della bigenitorialità, né una modifica dell'attuale assetto di vita della minore che la vede convivente con la madre.
Per La ricorrente ha dichiarato in udienza che il padre vede una volta a settimana, quando la accompagna e la riporta a casa da equitazione oltre che nel weekend quando è libero, o il sabato o la domenica senza pernotto. Si sentono al telefono e a volte mangiano insieme.
Il resistente, presente all'udienza, ha confermato di vedere la figlia.
Pertanto, in merito al regime di affidamento del minore ed alla sua collocazione abitativa, si dispone secondo le modalità indicate in dispositivo, in accoglimento della domanda attorea, intese a garantire una regolarità e continuità, anche nel quotidiano, dei rapporti della minore con entrambe le figure genitoriali.
Sul contributo al mantenimento della prole pagina 3 di 6 Considerando le esigenze della prole, i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori dianzi descritte, la capacità lavorativa del convenuto (classe 1978) e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il Tribunale ritiene proporzionato un contributo a carico del convenuto per il mantenimento della prole di 400,00 euro mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, come richiesto dalla ricorrente.
La sig.ra lavora come impiegata assicurativa e percepisce integralmente l'assegno unico per Parte_1
Per la figlia , vive con la madre e la sorella in casa di proprietà senza mutuo. Il sig. non ha CP_1
entrate regolari, ha dichiarato di svolgere lavori saltuari a causa della propria precaria condizione di salute, di avere debiti relativi alla ditta individuale a lui intestata e di vivere con la madre senza sostenere spese. Lo stesso ha altresì dichiarato di non vedere la figlia maggiorenne ma non Per_2
economicamente autosufficiente e di vedere poco la figlia minore, senza sostenere particolari spese di mantenimento ordinario posto che solo saltuariamente mangia con lei.
Considerato dunque che il convenuto ha deciso di non costituirsi in giudizio e che le circostanze riferite non risultano provate, non risultando quindi dati certi circa le entrate del sig. e pur presumendo CP_1
che le stesse siano modeste, non si può prescindere dalla natura insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli: alla luce di ciò, il Tribunale ritiene congruo il sopraindicato importo di euro
400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa sottoscritto in data 15.3.2016 dal Tribunale di Torino e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati.
La ricorrente potrà altresì trattenere l'intero ammontare dell'assegno unico delle figlie con lei conviventi.
Sulle spese di lite
Tenuto conto delle spese sostenute dalla ricorrente per l'instaurazione del presente giudizio e della soccombenza del convenuto in ordine alla domanda di mantenimento per le figlie, considerata altresì la natura necessaria della pronuncia sullo status, parte convenuta deve essere condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla ricorrente nella misura di 1/2, mentre per i restanti 1/2 le spese di lite devono essere compensate.
pagina 4 di 6 Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività svolta, le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 2905,00 (di cui € 850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 1452,50 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del
15%, IVA, CPA e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.
[...]
Per AFFIDA la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore secondo accordi fra le parti e in difetto di accordi secondo le seguenti modalità:
A) A fine settimana alterni il sabato pomeriggio ed un giorno infrasettimanale dalle 15.00 alle 21.00 con riaccompagnamento presso la madre entro le ore 21.00.
B) Durante le vacanze scolastiche natalizie alternando il giorno del 24 dicembre e quello di Natale.
C) Durante le vacanze pasquali alternando il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo.
D) Le festività infra-annuali e i cd. ponti in alternanza con la madre, il giorno del compleanno della figlia ad anni alterni.
DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra entro il giorno 5 (cinque) di CP_1 Parte_1
ogni mese, un contributo per il mantenimento delle figlie pari all'importo complessivo di euro 400,00
(euro 200,00 per ciascuna figlia). Tale somma dovrà essere versata tramite bonifico bancario e sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, fino al raggiungimento da parte delle figlie della loro indipendenza economica.
DISPONE l'obbligo del sig. di contribuire al 50% delle spese straordinarie, sanitarie non CP_1
coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche, sportive e ricreative delle figlie, nonché di ogni altra spesa straordinaria, necessaria o concordata tra le parti e successivamente documentata, in conformità al Protocollo del Tribunale di Torino del 15 marzo 2016.
DISPONE che parte ricorrente possa trattenere l'intero ammontare dell'assegno unico.
pagina 5 di 6 CONDANNA alla refusione di 1/2 delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
, spese liquidate per intero in complessivi € 2905,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e
[...]
CPA come per legge.
COMPENSA i restanti 1/2 delle spese di lite.
Così deciso in Torino, il 27.06.2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice est.
Isabella Messina
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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