Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 25/03/2026, n. 5533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5533 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05533/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03842/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3842 del 2023, proposto da
GI AR Lo AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Lattanzi, Diego Campugiani, con domicilio eletto presso lo studio Filippo Lattanzi in Roma, via G. P. Da Palestrina n. 47;
contro
Roma Servizi per la Mobilità s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Sabrina Cornacchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Taurasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
a) della “comunicazione (di) chiusura del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990. Revoca del permesso di sosta (area tariffata DELLA VIT-TORIA) rilasciato in favore del veicolo targato FZ098HC”, prot. 87287 del 15.12.2022, ricevuta in data 29 dicembre 2022;
b) della comunicazione di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. del 19 gennaio 2023, nella quale, in risposta alle controdeduzioni del Sig. Lo AN “con riferimento alla Sua nota acquisita con prot. n. 0090089/2022”, l'Amministrazione confermava “quanto già comunicato con note con prot. n. 0082464/2022 e n. 0087287/2022”;
c) nonché di ogni atto consequenziale e/o presupposto, con particolare riguardo:
- alla nota prot. 82464 del 28.11.222 avente ad oggetto “comunicazione avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art.7 e seguenti della L.241/90. Revoca del Permesso di Sosta (area tariffata DELLA VITTORIA) rilasciato in favore del veicolo FZ098HC” (doc.3);
- alla Determina Dirigenziale n. 1383/1999 laddove, in violazione delle previsioni di cui all'art. 185 del vigente Codice della Strada, dovesse essere interpretata nel senso di non ammettere l'equiparazione, ai fini del conseguimento del contrassegno per la so-sta gratuita nelle aree tariffate, tra gli “autocaravan” fino a 3,5 t. di m.p.c. e gli autoveicoli di cui all'art.8 della medesima Determina Dirigenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Servizi per la Mobilità s.r.l. e di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. Marco SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente era titolare di permesso per posteggiare gratuitamente l’autoveicolo di sua proprietà nei pressi della propria residenza in Roma, in quanto immatricolato come “autocaravan”, omologato fino al peso massimo di 35 q.li.
2. Il 5 dicembre 2022 il ricorrente si è visto recapitare la “ comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 7 e ss. della l. 241/90. Revoca permesso di sosta (area tarif fata DELLA VITTORIA) rilasciato in favore del veicolo targato FZ098HC ”, in ragione del fatto che la Determinazione Dirigenziale di Traffico del Dipartimento VII del Comune di Roma n. 1383 del 13.09. 1999 non avrebbe previsto il rilascio di permessi omonimi in favore di mezzi immatricolati come Autocaravan.
3. All’esito del procedimento il permesso di sosta è stato infine revocato con il provvedimento indicato in epigrafe, impugnato con il presente ricorso per i seguenti motivi:
I) “ Violazione e/o falsa applicazione della legge – art. 185 del codice della strada; d.d. n. 1833/1999. disparità di trattamento. eccesso di po tere per difetto di motivazione. eccesso di potere per carenza di istrut toria ”. Il provvedimento sarebbe privo di idonea motivazione e di adeguate evidenze sul percorso logico seguito per la sua emanazione. Nessuna spiegazione sarebbe stata fornita al ricorrente, infatti, in merito alle ragioni opposte dallo stesso. Il provvedimento non solo non argomenterebbe in ordine alle osservazioni presentate dal ricorrente, ma nemmeno ne farebbe menzione dimostrando in tal modo la loro completa mancata considerazione ai fini dell’adozione della determinazione. Inoltre, il provvedimento avrebbe irragionevolmente disatteso la disciplina nazionale dettata per la sosta degli “autocaravan”, in applicazione della quale detti veicoli devono ritenersi soggetti al medesimo regime previsto per quelli di cui all’elenco indicato all’art. 8 della DD n. 1383/1999. D’altra parte, lo stesso Ministero dei Trasporti - Direzione Generale per la Motorizzazione, con nota prot. 31543/2007 del 2 apri le 2007 in materia di circolazione e sosta di autocaravan ha evidenziato che “ nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e che non occupino la sede stradale in mi sura eccedente il proprio ingombro, in assenza di ostacoli atti a giustificarla (limita zioni alla circolazione dirette ai veicoli aventi una sagoma per altezza superiore all’altezza di un ostacolo non eliminabile) la limitazione alla circolazione stradale e sosta per detta particolare categoria di autoveicolo appare illegittima ”;
II) “ Violazione e falsa applicazione dell’art.97 Cost. violazione e falsa applicazione 21 nonies comma 1 della legge n.241 del 1990 ”. Il“potere di revoca di cui all’art. 21- quinquies , l. n. 241/1990, a differenza del potere di annullamento d’ufficio che postula l’illegittimità dell’atto rimosso d’ufficio, esige solo una valutazione di opportunità, seppur ancorata alle condizioni legittimanti dettagliate all’art. 21 quinquies, della medesima legge. Sicché, la qualificazione di “revoca” conferita da RSM al provvedimento con il quale è stato rimosso il permesso di sosta gratuito concesso più di due anni prima al ricorrente dissimulerebbe un annullamento in autotutela per asserita insussistenza dei presupposti che, come tale, è sottoposto alla disciplina dettata dell’art. 21- nonies , secondo cui “ Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’ articolo 21 octies , …., può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici , …., e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo ”. Nel caso di specie il ricorrente ha conseguito il permesso di sostare gratuitamente nell’area in cui insiste la sua residenza in data 29 luglio 2020, per cui l’annullamento di ufficio del permesso avrebbe dovuto essere adottato al più entro 18 mesi e, comunque, adducendo un interesse pubblico idoneo alla rimozione dei vantaggi patrimoniali riconosciuti che, invece, l’atto impugnato non argomenterebbe in alcun modo.
4. Le parti intimate si sono costituite in resistenza, chiedendo il rigetto del ricorso.
5. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 13.3.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. Il ricorso è fondato.
7. Ai sensi dell’art. 185, co. 1, del codice della strada, “ I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m) [autocaravan, n.d.r.] ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli ”.
8. Il successivo comma 2 precisa che “ La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo ”, mentre il comma 3 aggiunge che “ Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle auto-caravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona ”.
9. Il legislatore ha stabilito, pertanto, un principio di tendenziale uniformità di disciplina, agli effetti della circolazione stradale e dei relativi divieti e limitazioni (ivi inclusi quelli concernenti le zone a traffico limitato – cfr. art. 7 CdS) tra autocaravan e altri veicoli, precisando altresì che sosta degli autocaravan, alle condizioni precisate nell’art. 185, co. 2, CdS, va considerata come tale e non campeggio.
10. Se è ben vero che, come rilevato dalla giurisprudenza, l’art 185 cit. deve essere letto in coordinamento con l’art. 54 del medesimo Codice “ che, pur facendo riferimento alla generale “categoria autoveicoli”, in realtà distingue tra autovetture ed autocaravan, definendo questi ultimi come veicoli “aventi speciale carrozzeria”, dunque connotati da caratteristiche peculiari, per tali idonee a contraddistinguerli (“autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente”) e dunque, se del caso, anche a giustificare una parziale difformità delle relative regole di circolazione ” (Cons. Stato, V, 15.4.2025, n. 3235), le eventuali diverse regole che dovessero essere previste devono, appunto, essere giustificate alla luce della peculiarità dei suddetti veicoli.
11. Dalla lettura della determina dirigenziale n. 1383/1999, impugnata quale atto presupposto, non è invece desumibile alcuna specifica ragione per quale gli autocaravan debbano essere esclusi dalla disciplina dei permessi di sosta per residenti. Invero:
- l’art. 2 prevede la possibilità del rilascio del permesso di sosta per i residenti in relazione a veicoli con massa a pieno carico inferiore alle 3,5 t;
- l’art. 6 prevede, per quanto riguarda gli artigiani, la possibilità del rilascio del permesso di sosta anche per gli autocarri con massa a pieno carico fino alle 3,5 t;
- l’allegato prevede altresì la possibilità del rilascio del permesso di sosta per gli autoveicoli per trasporti specifici con massa a pieno carico fino alle 3,5 t.
12. Veicoli con caratteristiche analoghe, per massa e ingombro, agli autocaravan consentono, pertanto, il rilascio del permesso di sosta, mentre ciò non è consentito agli autocaravan senza dal provvedimento ne siano comprensibili le ragioni.
13. La regolamentazione che ne deriva risulta pertanto perplessa, in quanto non è possibile ricostruzione, in modo univoco, dell’ iter logico-giuridico che ha condotto l’Amministrazione a una siffatta differenziazione in termini di disciplina della sosta, la quale, contravvenendo al principio di cui all’art. 185, co. 1, CdS in mancanza di elementi idonei a giustificare una deroga, è pertanto illegittima e deve essere annullata.
14. Rispetto a quanto sopra nessuna rilevanza può avere, nel caso di specie, la circostanza che nel modulo di richiesta il veicolo fosse stato indicato come autovettura. Anche a prescindere dai vincoli connessi alla modulistica messa a disposizione da Roma Capitale, va rilevato in primo luogo che l’addotta falsità della dichiarazione non è stata posta a fondamento del provvedimento di revoca del permesso. In ogni caso, attesa l’acclarata illegittimità della disciplina che vieta il rilascio del permesso agli autocaravan, non si configura nella fattispecie il conseguimento di benefici indebiti.
15. Alla luce di quanto sopra osservato, vanno annullati il provvedimento di revoca del permesso di sosta e la presupposta determina dirigenziale n. 1383/1989, nella parte in cui esclude gli autocaravan con massa a pieno carico fino a 3,5 t. dal novero delle categorie di veicoli per cui può essere rilasciato il permesso di sosta gratuito per residenti.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico, in solido, di Roma Capitale e di Roma servizi per la mobilità s.r.l., nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di revoca del permesso di sosta e la presupposta determina dirigenziale n. 1383/1989, nella parte in cui esclude gli autocaravan con massa a pieno carico fino a 3,5 t. dal novero delle categorie di veicoli per cui può essere rilasciato il permesso di sosta gratuito per residenti.
Condanna Roma Capitale e Roma servizi per la mobilità s.r.l., in solido, al pagamento al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, quantificate in euro 1.500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE RA, Presidente FF
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
Marco SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco SA | LE RA |
IL SEGRETARIO